Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10013/2024 promossa da:
ass. avv. BUSSO FRANCESCA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA -
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio la e, premesso di Controparte_1
aver lavorato alle sue dipendenze dal 09/04/2024 al 21/11/2024, ha chiesto: di dichiarare tenuta e condannare la convenuta ad inquadrarla quantomeno nel V livello del CCNL di categoria per tutto il periodo lavoro;
di dichiarare altresì tenuta e condannare la convenuta a pagarle l'importo lordo di euro 11.660,44 a titolo di differenze retributive (di cui euro
1.103,60 lordi a titolo di TFR); di ordinare alla convenuta di consegnare tutti i cedolini paga e i modelli CU
2. la società convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata pertanto dichiara la contumacia;
3.
l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e le mansioni svolte dalla lavoratrice risultano adeguatamente provati in base alla valutazione congiunta della documentazione in atti, della deposizione testimoniale acquisita e della mancata comparizione di parte
4. in particolare, le buste paga versate in atti e la lettera di assunzione sub doc. 2 del ricorso dimostrano che la ricorrente è stata assunta dalla società convenuta in data 09/04/2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro di 40h settimanali, con mansioni di “barista” e inquadramento nel livello VI del CCNL “Pubblici servizi – Confcommercio”; il modulo di recesso depositato sub doc. 8 dimostra che tale rapporto di lavoro è cessato in data 21/11/2024 per effetto delle dimissioni per giusta causa rassegnate dalla lavoratrice;
5. tanto premesso, la ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore livello V del
CCNL di categoria, deducendo di aver svolto, per tutto il periodo lavorato alle dipendenze della convenuta, mansioni di barista in completa autonomia;
orbene, quando il lavoratore agisce in giudizio per chiedere il riconoscimento di un maggior livello di inquadramento, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi posti alla base della sua domanda, nonché le mansioni concretamente svolte ed il periodo di svolgimento di tali mansioni (cfr. Cass. n. 20692/2004; Cass. n. 30580/2019); in base ad ormai consolidata giurisprudenza, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolge, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav.,
n.30580/2019);
6. la teste collega della ricorrente e dipendente della convenuta sin Testimone_1 dall'ottobre 2023, ha dichiarato che la medesima, nel periodo per cui è causa (09/04/2024
– 21/11/2024), ha lavorato da sola nel bar della convenuta sito in corso Giulio Cesare a
Torino durante il turno di notte, svolgendo le seguenti mansioni: servizio ai clienti sia al bancone che ai tavoli, ricezione dei pagamenti, preparazione di panini e brioches, pulizie;
le mansioni di barista svolte dalla ricorrente in completa autonomia nel bar della convenuta devono essere ricondotte al V livello del C.C.N.L. pubblici esercizi, al quale appartengono
“i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: […] – barista”;
7. quanto alla domanda relativa al compenso di lavoro straordinario, le risultanze istruttorie appaiono invece insufficienti a far ritenere raggiunta la relativa rigorosa prova: per pacifica giurisprudenza, infatti, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario ha l'onere di dimostrare di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro ovvero oltre l'orario contrattualmente stabilito, allegando e provando il numero di ore effettivamente lavorate, in quanto il ricorso alla valutazione equitativa del giudice è ammissibile soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative supplementari/straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per supplire a carenze di allegazione e di prova della parte ricorrente (cfr, tra le tante:
Cass. n. 3714/2009 e Cass. 1801/1992); orbene, la relativa prova in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici;
sebbene dunque sia possibile, in base a quanto emerso dalla deposizione della teste escussa che la ricorrente abbia lavorato più dell'orario contrattuale settimanale, non vi sono tuttavia elementi utili per stabilire né per quante ore, né quando ciò sia avvenuto nell'arco del complessivo rapporto di lavoro, anche in considerazione del fatto che la teste ha dichiarato di non avere lavorato nello stesso esercizio commerciale della ricorrente;
8. deve essere accolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo sussistente la giusta causa di dimissioni dedotta dalla ricorrente rappresentata dal mancato pagamento della retribuzione per oltre tre mesi;
9. anche la domanda di pagamento delle ferie e dei permessi maturati e non goduti deve essere accolta sulla base delle dichiarazioni della teste (la quale ha affermato che Tes_1
la ricorrente, nel corso del suo rapporto di lavoro, ha goduto di pochi giorni di ferie non retribuiti) e sulla base della mancata presentazione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
10.
Il conteggio allegato ricorso, detratto quanto richiesto per il lavoro straordinario, appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in base ai dati di fatto di cui sopra e, del resto, parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte le spettanze risultanti da esso, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; parte convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 9008,90, di cui euro 1103, 60 per TFR;
dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, gli accessori di cui all'art. 429
c.p.c. e precisamente, la rivalutazione monetaria sul capitale e gli interessi al tasso legale, calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
11. atteso che era onere della convenuta allegare dimostrare di avere consegnato alla lavoratrice le buste paga e le certificazioni uniche, alla medesima deve essere ordinato di consegnare alla ricorrente la busta paga di novembre 2024, quella delle competenze di fine rapporto e la certificazione unica;
12. in quanto soccombente, parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce, ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss. modifiche, in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di € 9008, 90, di cui € 1.103, 60 lordi a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati, dalla loro maturazione al saldo;
ordina a parte convenuta di consegnare alla ricorrente la busta paga di novembre 2024, la busta paga delle competenze di fine rapporto e la certificazione unica;
condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 2695, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA.
Torino, 28/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI