Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12082/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 4.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12082 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'av esso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, al Centro Direzionale, isola F12, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 577, emesso il 27.9.2023 e notificato al ricorrente il 9.5.2024, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 13.7.2022, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Napoli il 21.8.2023. Con ricorso depositato il 5.6.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando sia il percorso d'integrazione, compiuto sul territorio nazionale, avendo lavorato con contratto a tempo indeterminato dall'11 gennaio 2022 presso la società Tesori del sud s.r.l., avente sede a Battipaglia, con la mansione di panettiere, sia la sua provenienza dalla regione di Littoral, che versa in condizioni oggettive molto precarie quanto alla situazione della sicurezza. Chiedeva, dunque, che fosse accertato il diritto alla protezione speciale ex art. 32 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, pagina 2 di 9 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una pagina 3 di 9 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, nel parere negativo espresso dalla Commissione, depositato dalle parti, quest'ultima ha ricordato che la domanda di protezione internazionale avanzata dal medesimo istante era stata rigettata l'8.7.2019 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno. Inoltre, ha negato che il medesimo si fosse integrato ed ha osservato che le motivazioni alla base dell'espatrio non evidenziavano alcun profilo di vulnerabilità, né la comparazione tra le condizioni socio-economiche dei due Paesi – Italia e - faceva emergere profili di Per_1 disparità tali da far temere una lesione del diritto alla v e familiare. Orbene, tali conclusioni debbono essere disattese, poiché emerge evidente dal parere in questione che la Commissione non ha compiuto alcuna indagine sulle condizioni, all'attualità, del paese di origine ed, in particolare, della zona del da cui l'istante Per_1 proviene. Se avesse compiuto tale analisi, l'esito del raffronto tra le condizioni socio- economiche dello Stato ospitante e di quello di origine sarebbe stato ben diverso, essendovi il concreto rischio che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa subire la deprivazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana. Come emerge dalla nota della Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del 14.4.17, nella parte ovest del ed in particolare nelle zone anglofone del Nord Per_1
Ovest e nel Sud Ovest, poste al confine con la Nigeria, vi è un elevato grado di conflitto con la minoranza anglofona che, come si ricava dalle fonti di recente acquisite, persiste. Nel report dell'IRIN intitolato “Cameroon - Researched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on Friday 1 & Monday 4 March 2019 Information on the current security situation in the Anglophone region”, si legge che il conflitto tra le forze armate ed i separatisti delle regioni del Nord Ovest e del Sud Ovest si è intensificato e si è esteso anche nella regione di Litoral tra il 1 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2019. Dello stesso tenore, a proposito dell'estensione anche alla regione di Littoral di episodi di conflitto, le notizie riportate da EASO nella risposta su “Brief update on the security and human rights situation in the Anglophone regions, following the 2018 presidential elections (22 October 2018 – 10 December 2019) Date of completion 16 December 2019”, dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo nel rapporto del 14.1.2020 su “Situazione della sicurezza nella regione dell‟Ovest e nella città di Mbouda” e del 5.8.2021 “Situazione nella zona francofona”. Le seguenti fonti, Internally displaced persons (IDPs) and returnees in UA and CP_2 Per_2
24.8.2021, COI Focus sul paese del Commissariat Général Aux Et Per_3 Persona_4
del 19.11.2021 (su Easo coi por Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6
022, su
[...] investita da migliaia di sfollati provenienti dalle confinanti zone in cui il conflitto è particolarmente accesso, oltre che dai profughi di altri paesi. pagina 4 di 9 COI Focus Régions anglophones. Situation sécuritaire, Per_5 [...]
20.2.2023 (repe Controparte_7 CP_8
'altro, nella regione di
[...] via della presenza di numerosissimi sfollati e delle condizioni disperate in cui essi si trovano, a causa di carenza di assistenza e di efficiente gestione dell'emergenza Anche la mappa di al maggio 2023 degli sfollati interni in CP_9 Per_1
(https://www et/en/fi 093070/Population+Movment+Mai_2023. evidenzia i movimenti d'ingresso nella regione di Littoral e la presenza di sfollati interni e di rifugiati Amnesty International, in WITH OR AGAINST US PEOPLE OF THE NORTH- WEST REGION OF CAUGHT BETWEEN THE ARMY, ARMED CP_5
AND MILITIAS, luglio 2023 CP_11 oi.net/en/file/local/2094320/AFR1768382023ENGLISH.pdf) conferma la diffusione di attacchi armati anche nella regione di Littoral, menzionandone uno a maggio 2023. CAMEROON, SECOND QUARTER 2023: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 6 September 2023 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2097280/2023q2Cameroon_en.pdf) ha registrato dodici incidenti nella regione di Littoral. Secondo UNICEF Cameroon Humanitarian Situation Report No. 3: July to September 2023 https://reliefweb.int/report/cameroon/unicef-cameroon-humanitarian- situation-report-no-3-july-september-2023), la capacità dello Stato e delle strutture locali di fornire una protezione affidabile alle popolazioni civili, inclusi l'accesso ai servizi sociali di base nelle regioni NW e SW, è gravemente limitata dal conflitto armato, che limita la presenza dei servizi civili in molti luoghi. A parte il settore dell'istruzione e del sistema giudiziario, è il settore medico e dei servizi sociali che è pesantemente colpito dalla mancanza di personale al servizio sul posto. Le popolazioni colpite possono essere suddivise in due categorie in base alle loro aree di spostamento: (i) il primo gruppo riguarda le persone sfollate nei centri urbani, in particolare nelle principali città di entrambe le regioni, così come nelle regioni limitrofe del Litoral e dell'Ovest; e (ii) la seconda categoria consiste negli sfollati che vivono nelle foreste, e nelle zone rurali. L'aumento delle popolazioni colpite ha comportato un aumento dei bisogni e dell'assistenza umanitaria in entrambe le regioni, indicando la necessità di azioni urgenti per migliorare l'accesso ai servizi di base e fornire un supporto extra. L'accesso umanitario a questa prima categoria di sfollati è possibile, anche se le restrizioni di risorse e la sottovalutazione del numero di sfollati rimangono una sfida. Nelle regioni del Litoral e dell'Ovest, le autorità statali, i servizi sociali di base e di sicurezza sono disponibili, anche se l'integrazione degli sfollati per beneficiare di questi servizi rimane difficile. Le persone sfollate sono accolte in famiglie ospitanti che spesso sono sovraffollate. La mancanza di attenzione umanitaria e di aiuti alla popolazione colpita aumenta negativamente la loro vulnerabilità e li espone ulteriormente al rischio di violazioni dei diritti. Inoltre, il colera, esacerbato dalla stagione delle piogge, rimane una significativa minaccia per la salute, in particolare nelle regioni del Litoral, del Sud-Ovest, del Centro e dell'Estremo Nord. Al 30 settembre 2023, sono stati segnalati pagina 5 di 9 20.842 casi di colera, con 491 decessi. La regione del Litorale ha avuto il maggior numero di casi segnalati (8.340) e di decessi (181), seguita dalla regione del Centro (5.284) con 174 decessi e quindi dalla regione del Sud-Ovest (6.117) con 93 decessi. Questi focolai dimostrano l'imperativa necessità di aumentare l'assistenza medica e le misure preventive: la mancanza di accesso all'acqua potabile, all'igiene e alle strutture sanitarie continua a contribuire alla diffusione del colera e di altre malattie. La crisi della popolazione colpita in
è esacerbata dalla malnutrizione, dall'aumento dei prezzi degli alimenti di base e Per_1 dal fatto che il 38 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Nel Litoral sono stati segnalati nel corso del 2023, 37 incidenti che hanno causato la morte di 23 persone. Tra le località colpite ci sono le seguenti: Bekoko, Bonaberi, UA, Edea, KO, MAuke, GA, ON, Souza (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): year 2023: CP_5
Update on incidents according to the Armed Conflict Location ata Project (ACLED), 8 April 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2107093/2023yCameroon_en.pdf). In particolare, nel maggio 2023 sospetti separatisti dell'BA hanno assaltato un posto militare a MAuke, nella regione del Litorale. L'attacco ha ucciso almeno sei persone, tra cui cinque soldati. Un gruppo separatista chiamato Consiglio Popolare per la Liberazione dell'BA ha rivendicato la responsabilità. L'attacco è avvenuto al confine con la regione del Sud-Ovest, a circa 40 km (25 miglia) ovest di UA (Cameroon: Suspected separatists attack security post in MAuke, Littoral Region, May 1 https://crisis24.garda.com/alerts/2023/05/cameroon-suspected-separatists-attack-security- post-in-matouke-littoral-region-may-1). Secondo governatore della regione che comprende Persona_6
UA e MA loro presenza al confine tra la sua regione e la regione sudoccidentale anglofona, da dove provenivano i combattenti ribelli (ADF, Anglophone Separatists Step Up Attacks in https://adf- CP_5 magazine.com/ADF_V17N1_ENG.pdf). CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit, nel rapporto Régions anglophones: Per_5 Controparte_4
28.6.2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2111910/coi_focus_cameroun._regions_anglophones. _situation_securitaire_20240628.pdf, previa traduzione, riferisce che Nel 2023, l'insicurezza è continuata nelle regioni NOSO, con picchi di violenza in occasione di eventi specifici come elezioni, celebrazioni avviate dalle autorità centrali, date simboliche, ecc. Le ostilità continuano, compresi attacchi mirati, distruzione di proprietà e uso di ordigni esplosivi improvvisati (IED). Durante il periodo in esame, l'ICG ha riferito mese per mese che sono continuati gli attacchi reciproci da parte di gruppi armati separatisti e forze governative. Nel giugno 2023, l'ICG ha riferito che il conflitto non mostrava segni di allentamento. Nel mese di luglio la ha riferito che il conflitto anglofono continua a Controparte_12 provocare numerose vittime civili. Per l'anno 2023, l'ICG ha osservato che la situazione è particolarmente peggiorata durante i mesi di gennaio, maggio e novembre. Nel gennaio 2024, l'ICG ha ritenuto che “la situazione della sicurezza nelle regioni anglofone rimanesse disastrosa”. Nel rapporto Con o contro di noi. Con la popolazione intrappolata tra esercito, separatisti armati e milizie nella regione nord-occidentale il 4 pagina 6 di 9 luglio 2023, AI fa il punto sulla violenza in questi termini: “Oggi la violenza armata è comune e raggiunge il suo culmine intorno a eventi simbolici come elezioni, l'inizio dell'anno scolastico, la festa nazionale del
l'anniversario della dichiarazione di indipendenza dell'BA e gli eventi sportivi. Questi Per_1 eventi diedero luogo a scontri particolarmente mortali”. piega nel suo rapporto summenzionato che la situazione è in un vicolo cieco: da un lato, nonostante aggiori capacità militari e di armi, i gruppi separatisti non sono in grado di rimuovere l'esercito; d'altro canto, le forze governative non sono in grado di stanare i combattenti nascosti nella boscaglia. In un rapporto sulla situazione datato 30 novembre 2023, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha osservato che i gruppi armati non statali hanno continuato a prendere di mira funzionari statali, civili, personale sanitario, insegnanti e personale sanitario pagato dallo Stato. Allo stesso tempo, le forze camerunesi hanno preso di mira i comandanti separatisti e hanno effettuato incursioni nei loro potenziali nascondigli, causando vittime civili. Al 30 novembre 2023, il Centro globale per la responsabilità di proteggere (GlobalR2P) ritiene che "[i] civili nelle regioni anglofone del corrono un rischio imminente di crimini atroci a causa della continua violenza tra forze Per_1
e e separatisti armati". Secondo GlobalR2P, le dinamiche del conflitto nelle regioni di lingua inglese sono cambiate poiché la crisi è diventata sempre più redditizia dal punto di vista finanziario, con i gruppi separatisti che fanno di rapimenti, saccheggi ed estorsioni una fonte di reddito. Inoltre, i gruppi separatisti armati sono sempre più disorganizzati e competitivi, il che aggrava la complessità della situazione e diminuisce le possibilità di pace. In un rapporto pubblicato nel maggio 2023, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) rileva inoltre che alti livelli di criminalità e impunità generano un clima di insicurezza per i civili e gli operatori umanitari, che corrono rischi di rapimento a scopo di riscatto, aggressione, detenzioni illegali, furti d'auto e minacce di violenza. Il confine tra atti di violenza mirati e motivati politicamente e attività criminali è sempre più sfumato. Il rapporto sulla situazione dell'OCHA del 9 febbraio 2024 indica che: “[m]qualsiasi civile è stato preso di mira direttamente, altri sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato o uccisi/feriti da ordigni esplosivi improvvisati (IED)”. Il 18 marzo 2024, il ricercatore ed esperto di Africa occidentale e ha spiegato in Per_1 un'intervista telefonica a Cedoca che il conflitto era diminuito di intensità. Gli atta atisti sono meno numerosi e si osserva un certo rallentamento del movimento secessionista. Tuttavia, secondo lui, i civili restano sotto il giogo sia dei gruppi armati che dell'esercito. Secondo questo ricercatore, la situazione nelle regioni anglofone può essere descritta come un conflitto a bassa intensità, che potrebbe durare anni35. Il 3 settembre 2023, i leader religiosi hanno lanciato una campagna interreligiosa a favore della riapertura delle scuole nelle regioni anglofone, dove i separatisti armati avevano autorizzato a operare solo strutture private e religiose. Tuttavia, l'anno scolastico 2023-2024 è stato incoraggiato solo da una minoranza di gruppi separatisti, la maggioranza dei quali aveva dato istruzioni di non mandare i bambini a scuola. Il 6 ottobre 2023, negli Stati Uniti, l'amministrazione Biden ha prorogato di diciotto mesi lo status di protezione temporanea concesso ai camerunesi, a causa delle migliaia di persone in fuga dal conflitto anglofono. Il 21 ottobre 2023, la milizia separatista nigeriana GE People of FR (IPOB) ha firmato un accordo di cooperazione a Helsinki con il gruppo separatista anglofono BA Così facendo, Controparte_14 le due fazioni si impegnano ad aiutarsi a vicenda nelle rispettive lotte s 2P ritiene nel febbraio 2024 che, nonostante il deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza dall'inizio del conflitto, il governo del continua a negare la gravità della crisi e non ha ancora adottato alcuna Per_1 misura significativa volt fine al conflitto o ad affrontare le sue cause profonde. La stessa fonte ritiene inoltre che la comunità internazionale abbia adottato solo misure limitate in risposta alla situazione International Crisis Group riporta che nel corso del 2024 i militanti jihadisti hanno pagina 7 di 9 continuato ad attaccare militari e civili nella regione dell'Estremo Nord (International Crisis Group, Tracking Conflict Worldwide, 2024 Persona_7 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?locati tate=&cr Emai_1 hs&from_month=1&from_year=2024&to_month=1&to_year=2024;ADF, Anglophone Separatists Step Up Attacks in https://adf- CP_5 magazine.com/ADF_V17N1_ENG.pdf).) Tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 ha registrato in Cameroon Pt_2
[Littoral] 9 eventi legati alla sicurezza [classificati come olitica] (di cui 4 classificati come scontri/rivolte, 5 come episodi di violenza contro i civili: cfr. ACLED Explorer, 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 https://acleddata.com/explorer/#1714654904371- 01f34ad7-) che hanno causato 4 vittime in totale (2 correlate a scontri/rivolte, 2 ad episodi di violenza contro i civili: cfr. Conflict Index: December 2024 Global conflicts double over the past five years https://acleddata.com/conflict-index/; cfr. anche , 26.5.2025, “ CP_15
'Nowhere is safe' - Cameroonians trapped between sepa d soldiers”, https://www.bbc.com/news/articles/c6296pp1p6wo; : CP_9 CP_5
OF FORCIBLY DISPLCED PERSONS P eskt , CP_16 et/en/file/local/2125241/Operational+Map.pdf). A fron e su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, il rimpatrio del ricorrente lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile. Non è consentito, invece, a questo giudice di impartire, nel definire la lite, circoscritta esclusivamente al riconoscimento del diritto alla protezione speciale, delle indicazioni, da trasfondere nel dispositivo, circa il regime giuridico al quale il relativo permesso dovrebbe essere soggetto, nell'eventualità in cui in futuro si pongano questioni giuridiche con il convenuto – come la convertibilità del permesso conseguito in quello di lavoro – che non spetta al Tribunale adito risolvere in via preventiva. Ogni provvedimento con il quale si definisce una controversia e, con esso, il relativo pagina 8 di 9 dispositivo possono contenere esclusivamente i dicta, principali ed accessori, dichiarativi, costitutivi o condannatori, decisi per risolvere la lite hic et hinde sorta, sulla base degli accertamenti compiuti e delle questioni dibattute nel processo. Le specificazioni che l'attore vuole siano effettuate nel dispositivo sono, invece, strumenti con cui conseguire surrettiziamente dal giudice la soluzione, in via preventiva, di questioni mai agitate nella presente controversia e che mai sarebbero potute esserlo, in quanto ipotetiche e comunque esulanti del tutto dalla giurisdizione del g.o., giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 6 t.u.i. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020. compensa le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11.6.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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