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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
16/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2650 dell'anno 2024
TRA
n. il 17.1.1950 in Frattamaggiore – Parte_1 C.F._1
- rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. GAETANO IROLLO presso lo studio del quale, in NAPOLI alla Via
TOMMASO CARAVITA n. 25, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
. GIÀ Controparte_1 CP_2 CP_3
10 in persona dell'amministratore pro tempore - CP_4 [...]
- rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato in atti, dall'avv. CP_5
Salvatore Discetti presso lo studio del quale, in NAPOLI alla via Vincenzo Gemito n.19
è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'8 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3806 pronunziata in data 23/07/2024, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva soltanto parzialmente accolto la domanda proposta con atto del 30 novembre 2020 e condannato il Condominio datore di lavoro al pagamento del solo trattamento di fine rapporto ed aveva, altresì, condannato essa appellante al rilascio dell'alloggio di servizio. Ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente interpretato le risultanze della prova orale espletata relativamente all'orario di lavoro osservato.
I testi escussi, ha precisato, considerati attendibili dallo stesso primo Giudice quanto all'accertamento della natura e della durata del rapporto, avevano riferito circostanze precise che consentivano di ritenere dimostrata la prestazione di lavoro straordinario.
Ha allegato, inoltre, che il t.f.r. liquidato dal non corrispondeva a quanto CP_1 dovuto ex art. 2120 cod. civ. ed ha chiesto la condanna, per il detto titolo, al pagamento della maggior somma di € 43.630,29 oltre accessori.
Ha impugnato, infine, la statuizione di condanna al rilascio dell'alloggio di servizio deducendo che il Condominio non era legittimato ad agire poiché il contratto con il quale era stato concesso l'uso dell'immobile era stato sottoscritto dalla CP_6 Parte_2
e non dall'odierno appellato.
[...]
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, il fosse condannato al pagamento della maggior somma di € 119.148,44 o, in CP_1 subordine, della somma di € 43.630,29 a titolo di t.f.r..
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarata inammissibile e comunque non provata la richiesta di rilascio dell'immobile sito in alla via I trav. P.M. Vergara n. CP_4
15, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, il ha sostenuto, con articolate CP_1 argomentazioni, la infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte ha sospeso la esecuzione della sentenza di rilascio.
3.1 Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Ragione di chiarezza espositiva impongono di precisare che la ha Parte_1 adito il Giudice del lavoro allegando di avere lavorato alle dipendente del Condominio dal 1 settembre 1989 al 31 ottobre 2020 con mansioni di portiera inquadrata nel livello
A/2 e di essere stata addetta alla vigilanza ed alla custodia del complesso condominiale, alla pulizia, all'esazione delle bollette condominiali, alla distribuzione della posta, all'apertura e chiusura del cancello di ingresso, ed alle altre mansioni tipiche dell'attività di portierato
Ha precisato di avere usufruito dell'alloggio gratuito di proprietà dei condomini e di avere osservato, fino al dicembre 2002 un orario di lavoro di 10 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Di avere, per contro, dal gennaio 2003 e fino alla cessazione del rapporto, lavorato dalle ore 7.00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00 il lunedì, mercoledì ed il venerdì, dalle ore 7,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 il martedì ed il giovedì e, di sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Ha allegato di non avere mai ricevuto la maggiorazione per le ore di lavoro straordinario prestate in tutto l'arco del rapporto ed ha chiesto, pertanto, la condanna del Condominio al pagamento in suo favore della somma di € 68.193,47 al detto titolo nonché della somma di € 50.954,98 a titolo di t.f.r. calcolato includendovi anche le maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Il Condominio, oltre ad opporsi, in fatto, alle pretese della , ha dedotto Parte_1 il pagamento di plurime anticipazioni del t.f.r. ed ha proposto domanda di rilascio dell'immobile condominiale adibito ad alloggio della lavoratrice.
All'esito della prova testimoniale, il Giudice del lavoro ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della prestazione di lavoro straordinario.
Ha ritenuto, per contro, comprovato il diritto al t.f.r. che ha quantificato in €
28.231,89 detraendo esclusivamente la anticipazione per € 1.000,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario.
Ha, infine, accolto la domanda di condanna della lavoratrice al rilascio dell'alloggio di servizio.
5. Con il primo motivo di appello, la censura la interpretazione della Parte_1 prova orale ed in particolare la affermata inattendibilità dei testi in ordine all'orario di lavoro osservato.
Evidenzia la contraddittorietà della valutazione operata dal primo Giudice che, pure avendo ritenuto essenziali le dichiarazioni dei testi e ai fini della prova Tes_1 Tes_2 della durata del rapporto e delle mansioni espletate, le ha, poi, considerate inattendibili in riferimento all'orario di lavoro prestato.
5.1 La censura non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che deve compiersi alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. da ultimo, tra molte altre,
Cass. Sez. VI - 3, Ordinanza n. 26547 del 30/09/2021).
Nel caso che qui ne occupa, con la gravata sentenza si è sostenuta la inattendibilità dei testi a riferire sulle circostanze relative alla modalità oraria del rapporto sul rilievo della contraddittorietà con le deduzioni di cui al ricorso ed in considerazione della genericità delle deposizioni.
Il primo Giudice, cioè, del tutto coerentemente, ha escluso che le testi potessero essere a conoscenza diretta degli orari quotidiani osservati dalla poiché Parte_1 frequentavano occasionalmente la casa di costei in qualità di amiche della figlia.
Se accanto a ciò si considera che le circostanze riferite (l'ho vista di mattina alle
5:00 spazzare il parco -teste – la sveglia suonava verso le 5.00, 5e 30 del Tes_1 mattino puliva il parco e poi andava ad aprile la portineria – teste ) non provano Tes_2 né che l'orario quotidiano corrispondesse a quello indicato in ricorso – dalle 7.00 alle
19.00 - né che l'orario osservato fosse imposto dal datore di lavoro, appare evidente la correttezza della decisione del primo Giudice.
5.2. Analogamente, ad avviso della Corte, non possono accogliersi le censure della appellante in ordine alla quantificazione del t.f.r..
Il primo Giudice, infatti, ha motivato la propria decisione in riferimento alle risultanze della Certificazione Unico 2020 a fronte di una quantificazione dell'emolumento operata dalla ricorrente includendo anche le pretese maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Nell'odierno grado di appello la difesa della avrebbe dovuto censurare Parte_1 la liquidazione indicando le ragioni che escludevano la condivisibilità dell'accantonamento operato nel CU laddove si è provveduto ad una quantificazione ex novo fondata su retribuzioni annue che non è stato chiarito se corrispondano a quelle effettivamente percepite ovvero a quanto asseritamente spettante a titolo di retribuzione ordinaria.
5.3 Inoltre, la difesa della imputa alla gravata sentenza di avere Parte_1 detratto dal t.f.r. anticipazioni allegate ma non provate dal CP_1
Anche detta censura è del tutto priva di fondamento poiché il primo Giudice ha precisato che dalle somme dovute a titolo di t.f.r. come risultanti dal CU veniva detratta unicamente la anticipazione di € 1000,00 comprovata dal con bonifico CP_1 bancario e non anche quelle cui aveva fatto accenno il teste Tes_3 Dalla piana lettura della memoria di costituzione del nel giudizio di CP_1 primo grado, poi, risulta chiaro che la somma accantonata non era stata previamente decurtata delle anticipazioni asseritamente corrisposte al lavoratore.
6. Quanto, da ultimo, alla condanna al rilascio dell'immobile la difesa della
[...]
ripropone unicamente la eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 condominio sul rilievo che l'immobile non era stato concesso in locazione dal condominio ma dalla Soc. Coop. Edil Frattese che ne era tuttora proprietaria.
Anche detta censura non può essere accolta.
La difesa della odierna appellante, infatti, ha prodotto in giudizio, in uno con il ricorso introduttivo, attestazione dell'Amministratore del resistente che CP_1 qualifica il rapporto della come portierato con alloggio. Parte_1
Dunque, l'immobile per cui è causa costituiva parte del corrispettivo della prestazione di lavoro resa in favore del Condominio e, pertanto, doveva essere riconsegnato al datore di lavoro all'atto della risoluzione del contratto di lavoro, a prescindere dalla qualità di proprietario dell'immobile di quest'ultimo.
7. Conclusivamente, la gravata sentenza deve essere confermata.
7.1 Considerato, tuttavia, l'esito complessivo della lite e la rilevanza anche costituzionale delle questioni dedotte in lite, le spese del grado possono rimanere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
In Napoli, il 16 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
16/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2650 dell'anno 2024
TRA
n. il 17.1.1950 in Frattamaggiore – Parte_1 C.F._1
- rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. GAETANO IROLLO presso lo studio del quale, in NAPOLI alla Via
TOMMASO CARAVITA n. 25, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
. GIÀ Controparte_1 CP_2 CP_3
10 in persona dell'amministratore pro tempore - CP_4 [...]
- rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato in atti, dall'avv. CP_5
Salvatore Discetti presso lo studio del quale, in NAPOLI alla via Vincenzo Gemito n.19
è elettivamente domiciliato
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'8 ottobre 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3806 pronunziata in data 23/07/2024, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva soltanto parzialmente accolto la domanda proposta con atto del 30 novembre 2020 e condannato il Condominio datore di lavoro al pagamento del solo trattamento di fine rapporto ed aveva, altresì, condannato essa appellante al rilascio dell'alloggio di servizio. Ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente interpretato le risultanze della prova orale espletata relativamente all'orario di lavoro osservato.
I testi escussi, ha precisato, considerati attendibili dallo stesso primo Giudice quanto all'accertamento della natura e della durata del rapporto, avevano riferito circostanze precise che consentivano di ritenere dimostrata la prestazione di lavoro straordinario.
Ha allegato, inoltre, che il t.f.r. liquidato dal non corrispondeva a quanto CP_1 dovuto ex art. 2120 cod. civ. ed ha chiesto la condanna, per il detto titolo, al pagamento della maggior somma di € 43.630,29 oltre accessori.
Ha impugnato, infine, la statuizione di condanna al rilascio dell'alloggio di servizio deducendo che il Condominio non era legittimato ad agire poiché il contratto con il quale era stato concesso l'uso dell'immobile era stato sottoscritto dalla CP_6 Parte_2
e non dall'odierno appellato.
[...]
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, il fosse condannato al pagamento della maggior somma di € 119.148,44 o, in CP_1 subordine, della somma di € 43.630,29 a titolo di t.f.r..
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarata inammissibile e comunque non provata la richiesta di rilascio dell'immobile sito in alla via I trav. P.M. Vergara n. CP_4
15, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, il ha sostenuto, con articolate CP_1 argomentazioni, la infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
3. Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte ha sospeso la esecuzione della sentenza di rilascio.
3.1 Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Ragione di chiarezza espositiva impongono di precisare che la ha Parte_1 adito il Giudice del lavoro allegando di avere lavorato alle dipendente del Condominio dal 1 settembre 1989 al 31 ottobre 2020 con mansioni di portiera inquadrata nel livello
A/2 e di essere stata addetta alla vigilanza ed alla custodia del complesso condominiale, alla pulizia, all'esazione delle bollette condominiali, alla distribuzione della posta, all'apertura e chiusura del cancello di ingresso, ed alle altre mansioni tipiche dell'attività di portierato
Ha precisato di avere usufruito dell'alloggio gratuito di proprietà dei condomini e di avere osservato, fino al dicembre 2002 un orario di lavoro di 10 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana. Di avere, per contro, dal gennaio 2003 e fino alla cessazione del rapporto, lavorato dalle ore 7.00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00 il lunedì, mercoledì ed il venerdì, dalle ore 7,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 il martedì ed il giovedì e, di sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Ha allegato di non avere mai ricevuto la maggiorazione per le ore di lavoro straordinario prestate in tutto l'arco del rapporto ed ha chiesto, pertanto, la condanna del Condominio al pagamento in suo favore della somma di € 68.193,47 al detto titolo nonché della somma di € 50.954,98 a titolo di t.f.r. calcolato includendovi anche le maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Il Condominio, oltre ad opporsi, in fatto, alle pretese della , ha dedotto Parte_1 il pagamento di plurime anticipazioni del t.f.r. ed ha proposto domanda di rilascio dell'immobile condominiale adibito ad alloggio della lavoratrice.
All'esito della prova testimoniale, il Giudice del lavoro ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della prestazione di lavoro straordinario.
Ha ritenuto, per contro, comprovato il diritto al t.f.r. che ha quantificato in €
28.231,89 detraendo esclusivamente la anticipazione per € 1.000,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario.
Ha, infine, accolto la domanda di condanna della lavoratrice al rilascio dell'alloggio di servizio.
5. Con il primo motivo di appello, la censura la interpretazione della Parte_1 prova orale ed in particolare la affermata inattendibilità dei testi in ordine all'orario di lavoro osservato.
Evidenzia la contraddittorietà della valutazione operata dal primo Giudice che, pure avendo ritenuto essenziali le dichiarazioni dei testi e ai fini della prova Tes_1 Tes_2 della durata del rapporto e delle mansioni espletate, le ha, poi, considerate inattendibili in riferimento all'orario di lavoro prestato.
5.1 La censura non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che deve compiersi alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. da ultimo, tra molte altre,
Cass. Sez. VI - 3, Ordinanza n. 26547 del 30/09/2021).
Nel caso che qui ne occupa, con la gravata sentenza si è sostenuta la inattendibilità dei testi a riferire sulle circostanze relative alla modalità oraria del rapporto sul rilievo della contraddittorietà con le deduzioni di cui al ricorso ed in considerazione della genericità delle deposizioni.
Il primo Giudice, cioè, del tutto coerentemente, ha escluso che le testi potessero essere a conoscenza diretta degli orari quotidiani osservati dalla poiché Parte_1 frequentavano occasionalmente la casa di costei in qualità di amiche della figlia.
Se accanto a ciò si considera che le circostanze riferite (l'ho vista di mattina alle
5:00 spazzare il parco -teste – la sveglia suonava verso le 5.00, 5e 30 del Tes_1 mattino puliva il parco e poi andava ad aprile la portineria – teste ) non provano Tes_2 né che l'orario quotidiano corrispondesse a quello indicato in ricorso – dalle 7.00 alle
19.00 - né che l'orario osservato fosse imposto dal datore di lavoro, appare evidente la correttezza della decisione del primo Giudice.
5.2. Analogamente, ad avviso della Corte, non possono accogliersi le censure della appellante in ordine alla quantificazione del t.f.r..
Il primo Giudice, infatti, ha motivato la propria decisione in riferimento alle risultanze della Certificazione Unico 2020 a fronte di una quantificazione dell'emolumento operata dalla ricorrente includendo anche le pretese maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Nell'odierno grado di appello la difesa della avrebbe dovuto censurare Parte_1 la liquidazione indicando le ragioni che escludevano la condivisibilità dell'accantonamento operato nel CU laddove si è provveduto ad una quantificazione ex novo fondata su retribuzioni annue che non è stato chiarito se corrispondano a quelle effettivamente percepite ovvero a quanto asseritamente spettante a titolo di retribuzione ordinaria.
5.3 Inoltre, la difesa della imputa alla gravata sentenza di avere Parte_1 detratto dal t.f.r. anticipazioni allegate ma non provate dal CP_1
Anche detta censura è del tutto priva di fondamento poiché il primo Giudice ha precisato che dalle somme dovute a titolo di t.f.r. come risultanti dal CU veniva detratta unicamente la anticipazione di € 1000,00 comprovata dal con bonifico CP_1 bancario e non anche quelle cui aveva fatto accenno il teste Tes_3 Dalla piana lettura della memoria di costituzione del nel giudizio di CP_1 primo grado, poi, risulta chiaro che la somma accantonata non era stata previamente decurtata delle anticipazioni asseritamente corrisposte al lavoratore.
6. Quanto, da ultimo, alla condanna al rilascio dell'immobile la difesa della
[...]
ripropone unicamente la eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1 condominio sul rilievo che l'immobile non era stato concesso in locazione dal condominio ma dalla Soc. Coop. Edil Frattese che ne era tuttora proprietaria.
Anche detta censura non può essere accolta.
La difesa della odierna appellante, infatti, ha prodotto in giudizio, in uno con il ricorso introduttivo, attestazione dell'Amministratore del resistente che CP_1 qualifica il rapporto della come portierato con alloggio. Parte_1
Dunque, l'immobile per cui è causa costituiva parte del corrispettivo della prestazione di lavoro resa in favore del Condominio e, pertanto, doveva essere riconsegnato al datore di lavoro all'atto della risoluzione del contratto di lavoro, a prescindere dalla qualità di proprietario dell'immobile di quest'ultimo.
7. Conclusivamente, la gravata sentenza deve essere confermata.
7.1 Considerato, tuttavia, l'esito complessivo della lite e la rilevanza anche costituzionale delle questioni dedotte in lite, le spese del grado possono rimanere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello
- compensa interamente tra le parti le spese del grado.
In Napoli, il 16 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa