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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 6.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 corso Francesco Ferrucci n. 91, presso lo studio dell'avv. Martina Fazzone che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
P.I. n. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 per essa, quale mandataria, (P.I. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Email_1
LL ZI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1146/2024 di cui al numero di R.G.
2568/2024, emesso il 18 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha ingiunto a Parte_1
l pagamento della somma di euro 143.568,18 in favore della
[...] Controparte_1 quale cessionaria di a sua volta cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
a saldo dell'esposizione debitoria maturata con riferimento al contratto di mutuo di credito
[...] fondiario originariamente sottoscritto con la , oltre gli interessi come Controparte_4 da domanda e le spese del procedimento liquidate in euro 2.242,00 per onorari, in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione Parte_1 avverso il menzionato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso,- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di per i motivi in atto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_1
e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor da ogni avversaria domanda;
in via preliminare, - sospendere la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1146/2024 del 18 settembre 2024 emesso dal Tribunale di Pisa, nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina, all'esito del giudizio di cui al numero di R.G.
2568/2024, ai sensi dell'art.649 c.p.c.; - accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti del signor per i motivi in atto Controparte_1 Parte_1 indicati sub. 2 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor da ogni Parte_1 avversaria domanda;
nel merito in via principale, - pronunciare l'annullamento del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 26 ottobre 2005 a rogito Notaio dott. Persona_1
(Repertorio n° 1166 Fascicolo n° 487) per i motivi in atto indicati sub. § 3 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor a ogni avversaria domanda;
nel merito in via subordinata, Parte_1
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atto indicati sub. § 4 e, in ogni caso, assolvere il signor a ogni Parte_1 avversaria domanda ovvero, in subordine, ridurre l'ammontare del credito ex adverso azionato nella somma risultante all'esito della consulenza tecnica espletanda. Con vittoria di spese e competenze, ivi comprese le spese di consulenza tecnica, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n.
55/2014.”
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva del rapporto azionato in capo alla deducendo, nel dettaglio, Controparte_1 che non è stata fornita prova documentale del contratto di cessione originario tra Banca Monte dei
Paschi di Siena e Siena NPL 2018 e del relativo adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58, comma 2 T.U.B.; in tesi, non è stato neppure dimostrato che il diritto di credito azionato rientri nei crediti oggetto delle cessioni intervenute fra e Controparte_4 CP_3
e, successivamente fra e L'opponente ha inoltre
[...] CP_3 Controparte_1 eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, in assenza di atti interruttivi del termine di legge.
Nel merito, ha dedotto: - l'annullabilità del contratto di mutuo da cui è sorto il credito azionato per vizio del consenso del la cui capacità di intendere e volere, al momento della Pt_1 sottoscrizione (26 ottobre 2005) risultava compromessa dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana e dal suo stato di dipendenza da alcool;
- l'indeterminatezza della clausola sugli interessi per omessa espressa indicazione dell'importo della rata iniziale e del regime di capitalizzazione;
- il superamento del tasso soglia usura (T.S.U.) in vigore al momento della pattuizione del contratto (4° trimestre 2005) in relazione alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile” con riferimento al valore del TAEG risultante dalle pattuizioni contrattuali.
Con ordinanza del 24.04.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 1146/2024 del 18.9.2024) nascente, in tesi, dalla mancata restituzione di quanto erogato in forza del contratto di mutuo stipulato da on Parte_1 [...]
dapprima ceduto a e successivamente a Controparte_4 CP_3 [...] pari a € 143.568,18). CP_1
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
3. Merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale di Controparte_1
Dalla documentazione in atti non emerge infatti la prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in sede monitoria.
3.1 Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa
e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex art. 167, comma 2, c.p.c. ...e può essere sollevata d'ufficio” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cass. civ., 20/05/2020, n. 9253 e 22/05/2020
n. 9457).
3.2. In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. civ., 10518/2016).
3.3. Inoltre, nell'ipotesi di plurime cessioni del medesimo credito, il cessionario che agisce per il pagamento è tenuto a provare la propria legittimazione attiva mediante la dimostrazione dell'intera sequenza delle cessioni intervenute. Ai fini della dimostrazione della continuità delle cessioni e quindi della legittimazione attiva dell'ultimo cessionario, la prova delle cessioni e delle notificazioni deve riguardare non solo l'ultima, ma anche la prima cessione tra creditore originario e primo cessionario e le cessioni intermedie eventualmente intervenute.
3.4. Nel caso di specie, è pacifico che il credito azionato è stato oggetto di una prima cessione intervenuta fra la (creditore originario) e Controparte_4 CP_3
(primo cessionario) ed è stato successivamente ceduto all'opposta.
Tuttavia, quest'ultima non ha documentato la catena ininterrotta di trasferimenti notificati dai quali poter evincere in modo inequivoco che l'originario creditore ha ceduto il proprio credito.
A ben vedere, l'opposta ha allegato un unico contratto di cessione (doc. 2 del fascicolo monitorio), ossia quello da essa stipulato con , il quale assume valore probatorio limitatamente CP_3 al secondo ed ultimo anello della catena delle cessioni, non potendo ex se dimostrare la cessione intervenuta a monte fra il creditore originario e la prima cessionaria.
Inoltre, nessun valore probatorio può essere attribuito alla mera produzione della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione in blocco sottoscritto fra Controparte_4
e (do.c 1 del fascicolo monitorio) la quale, alla luce delle
[...] CP_3 considerazioni di cui sopra, non è di per sé idonea sostituire il contratto traslativo intercorso tra dette parti, unico atto per l'appunto idoneo a trasferire il relativo diritto di credito dall'una all'altra e unico atto dal quale è possibile accertare se il diritto di credito in esame effettivamente rientrasse tra quelli ceduti.
In conclusione, è rimasta indimostrata la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta.
4. L'accertata carenza di titolarità sostanziale in capo alla ende superfluo Controparte_1
l'esame delle restanti eccezioni e del merito della domanda, restando preclusa al giudice la possibilità di accertare l'esistenza e l'entità della pretesa.
5. All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del D.I. del Tribunale di Pisa n. 1146/2024 del 18 settembre 2024.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.000,01 a 260.000), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni esaminate e dell'istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. del Tribunale di Pisa 1146/2024 del 18 settembre 2024; ON l'opposta alla rifusione, in favore della opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Pisa, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione il 6.11.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 corso Francesco Ferrucci n. 91, presso lo studio dell'avv. Martina Fazzone che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
P.I. n. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 per essa, quale mandataria, (P.I. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Email_1
LL ZI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1146/2024 di cui al numero di R.G.
2568/2024, emesso il 18 settembre 2024, il Tribunale di Pisa ha ingiunto a Parte_1
l pagamento della somma di euro 143.568,18 in favore della
[...] Controparte_1 quale cessionaria di a sua volta cessionaria di Controparte_3 Controparte_4
a saldo dell'esposizione debitoria maturata con riferimento al contratto di mutuo di credito
[...] fondiario originariamente sottoscritto con la , oltre gli interessi come Controparte_4 da domanda e le spese del procedimento liquidate in euro 2.242,00 per onorari, in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto opposizione Parte_1 avverso il menzionato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso,- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di per i motivi in atto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace Controparte_1
e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor da ogni avversaria domanda;
in via preliminare, - sospendere la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1146/2024 del 18 settembre 2024 emesso dal Tribunale di Pisa, nella persona del Giudice dott.ssa Santa Spina, all'esito del giudizio di cui al numero di R.G.
2568/2024, ai sensi dell'art.649 c.p.c.; - accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da nei confronti del signor per i motivi in atto Controparte_1 Parte_1 indicati sub. 2 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor da ogni Parte_1 avversaria domanda;
nel merito in via principale, - pronunciare l'annullamento del contratto di mutuo di credito fondiario stipulato in data 26 ottobre 2005 a rogito Notaio dott. Persona_1
(Repertorio n° 1166 Fascicolo n° 487) per i motivi in atto indicati sub. § 3 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, assolvere il signor a ogni avversaria domanda;
nel merito in via subordinata, Parte_1
- dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atto indicati sub. § 4 e, in ogni caso, assolvere il signor a ogni Parte_1 avversaria domanda ovvero, in subordine, ridurre l'ammontare del credito ex adverso azionato nella somma risultante all'esito della consulenza tecnica espletanda. Con vittoria di spese e competenze, ivi comprese le spese di consulenza tecnica, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M n.
55/2014.”
A sostegno delle domande svolte, la difesa opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva del rapporto azionato in capo alla deducendo, nel dettaglio, Controparte_1 che non è stata fornita prova documentale del contratto di cessione originario tra Banca Monte dei
Paschi di Siena e Siena NPL 2018 e del relativo adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58, comma 2 T.U.B.; in tesi, non è stato neppure dimostrato che il diritto di credito azionato rientri nei crediti oggetto delle cessioni intervenute fra e Controparte_4 CP_3
e, successivamente fra e L'opponente ha inoltre
[...] CP_3 Controparte_1 eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, in assenza di atti interruttivi del termine di legge.
Nel merito, ha dedotto: - l'annullabilità del contratto di mutuo da cui è sorto il credito azionato per vizio del consenso del la cui capacità di intendere e volere, al momento della Pt_1 sottoscrizione (26 ottobre 2005) risultava compromessa dalla sua scarsa conoscenza della lingua italiana e dal suo stato di dipendenza da alcool;
- l'indeterminatezza della clausola sugli interessi per omessa espressa indicazione dell'importo della rata iniziale e del regime di capitalizzazione;
- il superamento del tasso soglia usura (T.S.U.) in vigore al momento della pattuizione del contratto (4° trimestre 2005) in relazione alla categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile” con riferimento al valore del TAEG risultante dalle pattuizioni contrattuali.
Con ordinanza del 24.04.2025 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
*****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria (D.I. del Tribunale di Pisa n. 1146/2024 del 18.9.2024) nascente, in tesi, dalla mancata restituzione di quanto erogato in forza del contratto di mutuo stipulato da on Parte_1 [...]
dapprima ceduto a e successivamente a Controparte_4 CP_3 [...] pari a € 143.568,18). CP_1
2. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
3. Merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale di Controparte_1
Dalla documentazione in atti non emerge infatti la prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in sede monitoria.
3.1 Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa
e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex art. 167, comma 2, c.p.c. ...e può essere sollevata d'ufficio” (cfr. Cass. civ.,
Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cass. civ., 20/05/2020, n. 9253 e 22/05/2020
n. 9457).
3.2. In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. civ., 10518/2016).
3.3. Inoltre, nell'ipotesi di plurime cessioni del medesimo credito, il cessionario che agisce per il pagamento è tenuto a provare la propria legittimazione attiva mediante la dimostrazione dell'intera sequenza delle cessioni intervenute. Ai fini della dimostrazione della continuità delle cessioni e quindi della legittimazione attiva dell'ultimo cessionario, la prova delle cessioni e delle notificazioni deve riguardare non solo l'ultima, ma anche la prima cessione tra creditore originario e primo cessionario e le cessioni intermedie eventualmente intervenute.
3.4. Nel caso di specie, è pacifico che il credito azionato è stato oggetto di una prima cessione intervenuta fra la (creditore originario) e Controparte_4 CP_3
(primo cessionario) ed è stato successivamente ceduto all'opposta.
Tuttavia, quest'ultima non ha documentato la catena ininterrotta di trasferimenti notificati dai quali poter evincere in modo inequivoco che l'originario creditore ha ceduto il proprio credito.
A ben vedere, l'opposta ha allegato un unico contratto di cessione (doc. 2 del fascicolo monitorio), ossia quello da essa stipulato con , il quale assume valore probatorio limitatamente CP_3 al secondo ed ultimo anello della catena delle cessioni, non potendo ex se dimostrare la cessione intervenuta a monte fra il creditore originario e la prima cessionaria.
Inoltre, nessun valore probatorio può essere attribuito alla mera produzione della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione in blocco sottoscritto fra Controparte_4
e (do.c 1 del fascicolo monitorio) la quale, alla luce delle
[...] CP_3 considerazioni di cui sopra, non è di per sé idonea sostituire il contratto traslativo intercorso tra dette parti, unico atto per l'appunto idoneo a trasferire il relativo diritto di credito dall'una all'altra e unico atto dal quale è possibile accertare se il diritto di credito in esame effettivamente rientrasse tra quelli ceduti.
In conclusione, è rimasta indimostrata la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta.
4. L'accertata carenza di titolarità sostanziale in capo alla ende superfluo Controparte_1
l'esame delle restanti eccezioni e del merito della domanda, restando preclusa al giudice la possibilità di accertare l'esistenza e l'entità della pretesa.
5. All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del D.I. del Tribunale di Pisa n. 1146/2024 del 18 settembre 2024.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
52.000,01 a 260.000), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni esaminate e dell'istruttoria meramente documentale) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. del Tribunale di Pisa 1146/2024 del 18 settembre 2024; ON l'opposta alla rifusione, in favore della opponente, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Pisa, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino