Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2025, proposto da:
NL OI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Lauro e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Salaris n. 29;
contro
- Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Angela Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento contenuto o presupposto alla nota 17 giugno 2025, prot. n. 32070 (trasmesso via P.E.C. in pari data), della R.A.S., Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, Servizio Tutela del Paesaggio per la Sardegna meridionale, con cui è stata archiviata l'istanza di annullamento (proposta ai sensi degli articoli 22 legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e 39 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) del permesso di costruire rilasciato alla G. Hosting s.r.l. con determinazione 21 ottobre 2020, n. 6390 del Dirigente del Servizio SUAPE del Comune di Cagliari e di tutti gli atti presupposti e consequenziali della procedura, con particolare riferimento alla Relazione tecnica firmata dallo stesso in data 17 giugno 2025, senza altri identificativi, ivi richiamata;
con il ricorso incidentale proposto da G HOSTING S.r.l. in data 6 novembre 2025:
- dell'art. 17 delle NTA del P.U.C. di Cagliari, nella parte in cui prevede che “nel caso di demolizione anche parziale di un edificio per la successiva ricostruzione è ammesso il recupero integrale della volumetria esistente se l'indice di edificabilità fondiario risulta inferiore o uguale al valore limite di 7 mc/mq. Nel caso in cui il volume esistente superi detto valore limite, la ricostruzione è consentita con un indice fondiario pari a 7 mc/mq…” .
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna.
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale G Hosting S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. NL OI, odierno ricorrente, è proprietario di un appartamento posto al secondo e terzo piano di un più ampio edificio, affacciato sul mare, sito in Cagliari, via Campidano n. 25, nonché individuato in catasto al Foglio 18 - Mappale 3359 - Subalterno 56.
Sulla scorta dei pareri favorevoli del Servizio Edilizia Privata, del Servizio Pianificazione Strategica e dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Cagliari, nonché del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza, con determinazione 21 ottobre 2020, n. 6390, il Dirigente del Servizio SUAPE del Comune di Cagliari aveva autorizzato la Società G. Hosting S.r.l. -odierna controinteressata e proprietaria di un appartamento compreso in più ampio edificio sito in viale Colombo n. 2/c (identificato in Catasto al Foglio 18, Mappale 3359, Subalterno 31), in posizione interposta tra l'abitazione del sig. OI e il mare- a effettuare su detto appartamento un intervento edilizio consistente nella demolizione di un volume al piano secondo (qualificato come terrazza chiusa su tre lati e profonda circa 2,50 m.) e contestuale ricostruzione dello stesso, con differente sagoma, sulla terrazza di copertura del terzo piano, oltre a un ampliamento volumetrico sulla base del “Piano casa” di cui all’art. 30, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, e al frazionamento, ai sensi dell’art. 36, comma 8, della stessa, dell’unità direzionale posta ai piani primo e secondo, con mutamento della destinazione d’uso e manutenzione straordinaria dell’immobile.
Con ricorso R.G. n. 407/2022, integrato da motivi aggiunti, il sig. OI, sul presupposto che l’intervento di sopraelevazione sopra descritto avrebbe compromesso il panorama sul mare di cui godeva il proprio appartamento, aveva chiesto l’annullamento del titolo edilizio rilasciato in favore di G. Hosting S.r.l., sostenendo, qui in estrema sintesi, che la disciplina sul “Piano Casa” applicata a tal fine dal Comune non fosse applicabile al caso specifico ratione temporis , essendo stato, nel frattempo, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, che ne aveva prorogato la vigenza sino al 31 dicembre 2023. Inoltre il sig. OI aveva dedotto la violazione, sotto diversi aspetti, dell’art. 2, lett. L (rubricato “Definizione dei volumi” ), del Regolamento edilizio del Comune di Cagliari, nonché il superamento dei limiti volumetrici consentiti dalla stessa normativa sul “Piano Casa” e la violazione degli artt. 30, comma 3, e 36, comma 8, della sopra citata l.r. n. 8/2015, per avere la controinteressata stipulato con altra società un contratto di rent to buy sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio in sopraelevazione, asseritamente incompatibile con il meccanismo premiale del “Piano casa” perché implicante la perdita della disponibilità giuridica dell’immobile.
Con sentenza 15 dicembre 2022, n. 848, questa Sezione aveva dichiarato il sopra descritto ricorso R.G. n. 407/2022 irricevibile per tardività, con la motivazione che di seguito si riporta nelle parti più rilevanti: “11. Il titolo edilizio in contestazione, invero, è stato rilasciato il 21 ottobre 2020 e, come si ricava dalla comunicazione di inizio lavori, questi sono cominciati il 29 gennaio 2021. 12. Il ricorso è stato notificato il 27 giugno 2022. 13. L’eccezione è fondata. 14. L’impugnazione per cui è causa concerne un atto risalente a oltre un anno e mezzo prima dell’avvio a notifica del ricorso ed è successiva di circa un anno e 5 mesi dall’avvio della realizzazione di opere edilizie…Il ricorrente, proprietario di un immobile situato nelle immediate vicinanze dell’edificio oggetto dell’intervento edilizio assentito dal Comune di Cagliari…espone di aver saputo della sua esistenza, pochi giorni prima della proposizione del ricorso, da “voci condominiali” e dal successivo accesso a siti internet di proposte immobiliari. 32. Il Collegio ritiene che, sulla base di una serie di indizi, l’anzidetta argomentazione in ordine alla collocazione temporale della conoscenza del progetto G Hosting approvato dal Comune di Cagliari non trovi riscontro in atti. 33. Come sopra ricordato il titolo edilizio impugnato è stato rilasciato alla Società G HOSTING il 21 ottobre 2020 e da quel momento è stata avviata da quest’ultima una massiccia campagna pubblicitaria di immediato clamore mediatico. 34. La diffusività su più canali del messaggio pubblicitario avrebbe dovuto sollecitare già di per sé una diligente attenzione delle proprietà limitrofe a quella oggetto della modifica in ordine a quanto si andava profilando su quell’area. 35. Quel che rileva ai nostri fini è invero l’individuazione del momento in cui l’intervento edilizio della controinteressata ha mostrato all’esterno, e in particolare ha reso conoscibile ai residenti delle abitazioni limitrofe cui è riconducibile il ricorrente, l’effettiva consistenza delle sue dimensioni. 36. E in relazione a questo profilo, come si ricava dalle produzioni della controinteressata, prima ancora di acquistare l’immobile attualmente in sua proprietà, il signor OI – probabilmente interessato dal messaggio pubblicitario di cui sopra - si era messo in contatto con il legale rappresentante della G Hosting, il signor Andrea Gatti, per sapere quali interventi quest'ultimo avrebbe avviato nell'immobile di viale Colombo. 37. Orbene, in data 13 novembre 2021, quest’ultimo gli trasmetteva, tramite Whatsapp, la brochure relativa alla realizzazione dell'attico (vedi ocumenti n. 31 e 32 depositati dalla controinteressata il 26 ottobre 2022). 38. Si tratta, a ben vedere, della stessa identica brochure che il ricorrente dichiara di aver recentemente reperito “mediante una ricerca su internet” e dalla quale, come ancora afferma, emerge chiaramente la realizzazione di un piano sopraelevato nella terrazza per cui è causa (vedi allegato n. 6 del ricorrente). 39. Dal 13 novembre 2021, quindi, il signor OI, prima ancora di stipulare l’atto di acquisto del suo attuale appartamento (23 novembre 2021), contrariamente a quanto affermato nel ricorso, era a perfetta conoscenza del fatto che la società G Hosting intendeva realizzare un piano sopraelevato nella terrazza dell'immobile di viale Colombo, in forza di un titolo rilasciato, come detto, il 21 ottobre 2020. 40. Tale circostanza avrebbe dovuto spingere il signor OI ad attivarsi – con l’uso dell’ordinaria diligenza, e ove ancora avesse dei dubbi sulla loro esatta consistenza e portata - per conoscere nel dettaglio i provvedimenti autorizzativi dell'intervento di sopraelevazione di cui si discute. Egli, tuttavia, è rimasto inerte per ben 7 mesi (da novembre 2021 a giugno 2022). 41. La società G. Hosting aveva peraltro – nel frattempo - provveduto a comunicare al Comune di Cagliari, fin dal 28 gennaio 2021, l’inizio dei lavori affidati all’Impresa M.C. Edilservice S.n.c. di EL EU ed ED ED (direttore dei lavori Ing. Fabio Domenico Angius). 42. Venivano quindi avviati i lavori dedicati in primo luogo alla demolizione della veranda al livello del 2° piano (vedi fattura n. 7 del 17 marzo 2021 emessa dalla Edilservice S.n.c.). 42.1 Venivano realizzati i balconi (che si affacciano sul cortile interno e, quindi, come si ricava dalla foto, sono visibili dalla casa del signor OI), la manutenzione dei prospetti e la realizzazione del torrino dell'ascensore al di sopra della terrazza (per quest’ultimo dalla foto inserita nella relazione stato lavori del 14 luglio 2022 si ricava che il 29 settembre 2021 era già completato, risultando solo da completare gli intonaci). 43. Tutte le anzidette lavorazioni, a dimostrazione della loro effettiva esecuzione, sono accompagnate dal deposito delle relative fatture, compresa la comunicazione al Comune di Cagliari della messa in esercizio dell’ascensore da parte della LE inoltrata dall’Amministratore di Condominio il 24 novembre 2021. 44. Quanto sopra, vieppiù, avrebbe dovuto spingere il signor OI ad informarsi in ordine al progetto dei lavori in corso, esattamente come egli ha fatto (solo) il 17 giugno 2022, data in cui ha presentato al Comune un'istanza di accesso per conoscere la documentazione inerente “l'autorizzazione alla sopraelevazione al 3° piano dell'edificio in Cagliari, fg 18, mappale 3359 – Viale Colombo 2/a, non ancora realizzato o in corso di realizzazione”. 45. Invero, come precisato dal Consiglio di Stato anche di recente (IV sezione, n. 5607 del 5 luglio 2022), “su chi vanta un interesse legittimo alla rimozione del titolo abilitativo (altrui) incombono inevitabilmente oneri di diligenza ai fini delle eventuali iniziative giudiziarie che si vogliano intraprendere. Altrimenti tale interesse si rivelerebbe dotato di una tutela irragionevolmente maggiore rispetto al corrispettivo interesse allo sfruttamento del titolo edilizio. Tale onere di diligenza comporta - come ha rilevato anche il primo giudice - che i soggetti che si ritengano lesi dall'avvio di un cantiere in un'area limitrofa alla loro proprietà si debbano attivare con sollecitudine per accertare le proprie ragioni, non potendosi procrastinare sine die l'accesso agli atti (finalizzato ad avere la piena conoscenza della tipologia dell'intervento edilizio) e così produrre un prolungamento del termine d'impugnazione del titolo abilitativo, con una connessa condizione protratta d’incertezza sulla legittimità del provvedimento amministrativo”. 46. Sotto il profilo della conoscibilità delle opere di cui era stata avviata la realizzazione non assume rilievo decisivo il richiamo, più volte fatto dal ricorrente nei suoi scritti, alla tabella di cantiere apposta all’esterno dell'edificio indica come data di inizio il 20 giugno 2022, trattandosi di una seconda impresa, subentrata alla prima che aveva già realizzato gli interventi sopra descritti, in seguito a variazione regolarmente comunicata dalla G Hosting al Comune di Cagliari. 47. E non è convincente neppure l’argomento del ricorrente per il quale la demolizione della terrazza del 2º piano e la sua sostituzione con balconi aggettanti di dimensioni minori, non dava né poteva dargli contezza alcuna dell’inizio di lavori di sopraelevazione sulla terrazza, perché nessun elemento obiettivo li collegava funzionalmente ad una sopraelevazione 48. Come detto, infatti, fin dal novembre 2021 il ricorrente era a conoscenza dello sviluppo complessivo dell’intervento e attraverso l’accesso agli atti avrebbe potuto acquisire conoscenza degli atti progettuali e del fatto che la demolizione della terrazza era proprio funzionale, in vista del recupero di volumetria, alla sopraelevazione. 49. In conclusione deve quindi affermarsi che per tutti coloro che fondano la loro legittimazione all’impugnazione di un titolo edilizio sulla c.d. vicinitas al luogo di costruzione il termine di impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui lo stato di avanzamento dei lavori e le informative offerte dall’impresa – anche di natura commerciale e finalizzate alla vendita degli appartamenti in corso di realizzazione - siano già tali da indurre in concreto il sospetto di una possibile violazione della normativa urbanistica” .
Tale pronuncia era stata, poi, integralmente confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 9 maggio 2024, n. 4186.
Dopo tali esiti giurisdizionali, in data 5 giugno 2024 il sig. OI ha presentato alla Regione un'istanza di annullamento del titolo edilizio sopra descritto ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 23/1985 e dell'art. 39 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, sostanzialmente ribadendo i rilievi già posti a fondamento del precedente ricorso R.G. n. 407/2022.
Con nota 17 giugno 2025, n. 32070, la competente Direzione generale della Regione Sardegna ha disposto l'archiviazione di tale istanza di annullamento, ritenendone insussistenti i presupposti sulla scorta di una diffusa relazione istruttoria redatta dagli uffici, con cui erano stati confutati partitamente i rilievi tecnico-giuridici del richiedente.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 settembre 2025, il sig. OI ha impugnato tale provvedimento di archiviazione della propria istanza di annullamento, deducendo censure, anch’esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle già formulate nella precedente vicenda giurisdizionale conclusa con la sopra descritta pronuncia di irricevibilità del ricorso R.G. n. 407/2022 per tardività.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna, entrambi opponendosi all’accoglimento del ricorso con eccezioni di rito e di merito.
Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata G Hosting S.r.l., la quale, oltre ad eccepire l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 6 novembre 2025, con cui ha chiesto l’annullamento dell'art. 17 delle N.T.A. del vigente P.U.C. del Comune di Cagliari per violazione dell'art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, questo perché detta norma urbanistica è stata invocata dal ricorrente principale a fondamento di una delle censure dedotte avverso il titolo edilizio impugnato.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 15 aprile 2026 le parti sono state informate della possibile esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per difetto, in capo al sig. OI, di una posizione soggettiva giuridicamente qualificata lesa dal provvedimento impugnato e, dunque, della legittimazione processuale necessaria ad ottenere una pronuncia di merito.
All’esito della relativa discussione la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia, prima di tutto, inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere del sig. OI, non essendo lo stesso titolare di alcuna posizione soggettiva, giuridicamente qualificata dalla legge in termini di interesse legittimo, opponibile al mancato esercizio del potere regionale di annullamento del titolo edilizio rilasciato in favore della Società controinteressata.
Al riguardo è opportuno partire dal tenore testuale dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, pedissequamente ripreso dall’art. 22 della l.r. n. 23/1985 (come modificato, da ultimo, dalla legge regionale n. 18/2025), che disciplina il suddetto potere regionale di annullamento, per quanto ora di interesse, nei seguenti termini: “1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione. 2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato…OMISSIS” .
Orbene quello descritto da tale disposizione normativa è un potere di annullamento attribuito alla Regione -non già nell’ottica che caratterizzava i tradizionali controlli di legittimità sugli enti locali, ormai da tempo dichiarati costituzionalmente illegittimi ed espunti dall’ordinamento, bensì- quale peculiare forma di autotutela, volta a consentire un intervento straordinario sui titoli comunali a garanzia di interessi pubblici di rango significativo.
Tale impostazione di fondo trova conferma nei seguenti elementi testuali e sistematici:
- secondo quanto si legge nel sopra citato testo normativo, la Regione “può” (non “deve” ), in presenza di una causa di illegittimità del provvedimento comunale, procedere al suo annullamento, il che conferma l’eccezionalità del potere e l’ampia discrezionalità lasciata alla Regione nel valutare la concreta incidenza dell’atto comunale illegittimo su interessi pubblici significativi;
- la giurisprudenza, pur con differenti tesi sulla natura del relativo potere regionale, ha costantemente richiesto che la Regione corrobori il proprio atto di annullamento straordinario con una motivazione puntuale sulla presenza di interessi pubblici significativi che lo rendano concretamente necessario -questo anche per garantire un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina normativa di riferimento- ragion per cui la stessa Regione è tenuta a indicare puntualmente gli interessi pubblici che esigono l’annullamento e le ragioni della loro prevalenza sull’affidamento ingenerato nel soggetto beneficiario del titolo edilizio (si veda, in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536, secondo cui “La natura del controllo sostitutivo intersoggettivo previsto dall'articolo 39 d.P.R. n. 380/2001 è espressione del potere di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, sancito in via generale dall' articolo 21-nonies l. n. 241/1990. Il relativo atto di annullamento, pertanto, è ampiamente discrezionale e deve contenere una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, in bilanciamento con la posizione di affidamento dei destinatari dell'atto medesimo…” ; nonché Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sez. giurisd., 26 maggio 2020, n. 325, secondo cui “il principio costituzionale dell'art. 97 cost. fissa un limite al potere discrezionale autoritativo di ritiro” , che “trova fondamento anche nell'art. 3 cost, su cui si fonda il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'agire pubblico”, sottolineando, più in particolare, come “non si tratta di una preclusione del potere ma di un limite all'esercizio del medesimo, di tipo motivazionale e procedurale, che si collega al principio di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, in quanto vieta l'uso scorretto, irragionevole e sproporzionato del potere pubblico” .
Si è in presenza, dunque, di una disciplina normativa che -anche per come interpretata dal “diritto vivente”- si muove in un’ottica “squisitamente pubblicistica”, rispetto alla quale risulta completamente estranea la posizione soggettiva di un privato che, come accade proprio nel caso ora in esame, abbia un interesse del tutto personale all’esercizio del potere regionale di annullamento.
A ciò inevitabilmente consegue che il suddetto interesse privatistico, per la tutela del quale esistono altri e specifici strumenti, in specie la possibilità di proporre ricorso amministrativo e giurisdizionale entro i relativi termini decadenziali, non essendo stato preso in considerazione dalla norma attributiva del potere regionale di annullamento, si configuri, rispetto alla stessa, quale “interesse di mero fatto”, come tale incapace di attribuire al suo titolare la necessaria legittimazione a ricorrere avverso il mancato esercizio del medesimo potere regionale (riguardo alla legittimazione a ricorrere può richiamarsi, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8965, che a sua volta cita la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 evidenziando che “l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta - sulla falsariga del processo civile - a tre condizioni fondamentali che, valutate in astratto con riferimento alla causa petendi della domanda e non secundum eventum litis, devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione; tali condizioni sono: I) il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione - cioè la situazione giuridica soggettiva qualificata in astratto da una norma, ovvero, come altri dice, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo -; II) l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (o interesse al ricorso, nel linguaggio corrente del processo amministrativo); III) la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall'affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo )”.
Orbene nel caso di specie il primo di tali presupposti, cioè la legittimazione a ricorrere, come detto, non sussiste, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
In ogni caso, a fini di maggiore completezza della risposta giurisdizionale, si evidenzia che il ricorso in esame è anche infondato nel merito, se non altro per una ragione piuttosto evidente, alla quale ci si limita in omaggio del canone della ragion più liquida.
Si deve preliminarmente ribadire il dato di fatto, già ampiamente evidenziato nella precedente trattazione, che il legittimo esercizio del potere previsto dall’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 presuppone l’esistenza di due autonomi requisiti: - un vizio di legittimità inficiante il titolo comunale che la Regione intende annullare; - un (o più d’uno) interesse pubblico, di rango significativo e come tale prevalente sull’affidamento del beneficiario del titolo comunale, che giustifichi l’intervento in autotutela (si veda, al riguardo, oltre alle sentenze già in precedenza richiamate, Consiglio di Stato, Sezione II, 22 dicembre 2022, n. 11236, secondo cui “La sola illegittimità... non è sufficiente, dovendosi riscontrare, altresì, la sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico; tale interesse non può coincidere, inoltre, con la mera esigenza di ripristino della legalità violata (id est, nella versione dell’interesse pubblico in re ipsa o nell’altra dell’attività doverosa a prescinderne dalla sussistenza) poiché deve tenere conto, appunto, dell’attualità dell’interesse primario alla rimozione dell’atto (principio di effettività del potere) e compararlo con gli interessi secondari, nonché con le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari (limite esterno all’esercizio della discrezionalità )”.
Nel caso ora in esame parte ricorrente, mentre si è lungamente spesa nella descrizione dei vizi di legittimità che inficerebbero il titolo edilizio rilasciato in favore della Società controinteressata, non ha, invece, neppure indicato alcun interesse pubblico -distinto dal proprio interesse personale a conservare integra la veduta panoramica dell’immobile di proprietà- in grado di giustificare l’esercizio dell’invocato potere regionale di annullamento straordinario.
Difatti parte ricorrente ha sostanzialmente costruito il ricorso ora in esame alla stregua di una “riedizione” della precedente vicenda processuale -introdotta con il sopra descritto ricorso R.G. n. 407/2022, il quale si basava sulle stesse censure riproposte nella presente sede- conclusosi con sentenza di irricevibilità del ricorso pronunciata da questa Sezione e poi confermata in grado d’appello (vedi supra ).
Orbene, a giudizio del Collegio, tale prospettazione difensiva è chiaramente infondata proprio perché parte ricorrente, limitandosi a ribadire i vizi di legittimità che a suo dire inficerebbero il presupposto titolo edilizio comunale, ha completamente omesso di soffermarsi sull’altro presupposto necessario ai fini del corretto esercizio del potere regionale di annullamento straordinario, id est l’esistenza di un interesse pubblico leso, significativo e prevalente sull’affidamento del beneficiario del titolo edilizio contestato.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere ed è, comunque, infondato nel merito.
A ciò consegue, da ultimo, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata per sopravvenuta carenza di interesse.
L’evidente peculiarità e complessità della res litigiosa giustifica un’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’atto introduttivo del presente giudizio inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere e il gravame incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI ER, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | LI ER |
IL SEGRETARIO