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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7040/2024, tra
, elett.te dom.to in Marano di Napoli alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Controparte_1
Egiziaca a Pizzofalcone n.87, presso lo studio dell'avv. Maurizio Falco che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 598/2024, pubblicata in data
08.02.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5761/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 598/2024, pubblicata in data 08.02.2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli nel giudizio RG n. 5761/2022.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante citava in giudizio l , Controparte_1 il il e il er far accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 l'inesistenza, la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 07120219020448631000 dell'importo di € 925,32, deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle sottese alla stessa, vale a dire: a) cartella n.
07120130043145839000 di € 415,76 presumibilmente notificata in data 02.07.2013, b) cartella n.
07120150068198179000 di € 157,66 presumibilmente notificata in data 08.01.2016; c) cartella n.
07120150140503356000 di € 351,90 presumibilmente notificata in data 17.03.2016, aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S., e che i verbali di contravvenzione da cui discendono le summenzionate cartelle non sono mai state notificate all'istante/odierno appellante.
Il giudice di pace qualificava la domanda come opposizione all'estratto ruolo esattoriale e dichiarava inammissibile il ricorso.
L'appellante ha evidenziato che a) la sentenza impugnata è nulla in quanto emessa in totale contrasto con i principi sanciti dall'art. 360, comma 1 e 5 c.p.c. nonché a quanto disposto dall'art. 132, comma 2 e 4,
c.p.c.; b) la stessa travisa la domanda azionata in quanto si pronuncia in ordine alla legittimità dell'opposizione all'estratto ruolo esattoriale, allorquando la pretesa è stata azionata per l'annullamento di una cartella esattoriale;
b) doveva ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale della pretesa, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente.
Si è costituita l' evidenziando che a) la sentenza impugnata è completa Controparte_1
e puntualmente ed esattamente motivata e risulta di tutta evidenza l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza di ogni avversa censura;
b) la domanda andava qualificata come azione recuperatoria ex art. 22 l. 689/1981 (oggi art. 7 d. lgs 150/2011) in luogo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dunque dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
c) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità dell'
[...]
; d) che nessuna prescrizione era maturata non potendo, nel caso di specie, essere Controparte_1 applicata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Seppur ritualmente citati il il e il non Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 si sono costituiti.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 25.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va rigettato, ma per motivi diversi rispetto a quelli disposti dal giudice di prime cure.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate.
Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intenda contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamenti la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, qualificando la domanda come opposizione all'estratto ruolo esattoriale, disattende l'eccezione di insussistenza del credito vantato dal momento che le cartelle di pagamento, sottese alla cartella n. 07120219020448631000 non sarebbero mai state notificate al ricorrente con conseguente prescrizione del diritto azionato.
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, depositata il 22.09.2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della
Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento».
In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del
2017).
Nel caso di specie, l'opponente eccepiva in primo grado proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle S.U., la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante andava Parte_1 riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che l'opposizione recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica delle cartelle, termini che invece risultano non osservati (cartelle notificate rispettivamente il 02.07.2013, l'08.01.2016 e il 17.03.2016 e atto di citazione in opposizione notificato il 22.02.2022), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza tra le sole parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7040/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 598/2024, pubblicata in data 08.02.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5761/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio CP_5 che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7040/2024, tra
, elett.te dom.to in Marano di Napoli alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio degli Parte_1 avv.ti Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Controparte_1
Egiziaca a Pizzofalcone n.87, presso lo studio dell'avv. Maurizio Falco che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATA nonché
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 598/2024, pubblicata in data
08.02.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5761/2022.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 598/2024, pubblicata in data 08.02.2024 emessa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli nel giudizio RG n. 5761/2022.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellante citava in giudizio l , Controparte_1 il il e il er far accertare e dichiarare Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 l'inesistenza, la nullità ed inefficacia della cartella di pagamento n. 07120219020448631000 dell'importo di € 925,32, deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle sottese alla stessa, vale a dire: a) cartella n.
07120130043145839000 di € 415,76 presumibilmente notificata in data 02.07.2013, b) cartella n.
07120150068198179000 di € 157,66 presumibilmente notificata in data 08.01.2016; c) cartella n.
07120150140503356000 di € 351,90 presumibilmente notificata in data 17.03.2016, aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S., e che i verbali di contravvenzione da cui discendono le summenzionate cartelle non sono mai state notificate all'istante/odierno appellante.
Il giudice di pace qualificava la domanda come opposizione all'estratto ruolo esattoriale e dichiarava inammissibile il ricorso.
L'appellante ha evidenziato che a) la sentenza impugnata è nulla in quanto emessa in totale contrasto con i principi sanciti dall'art. 360, comma 1 e 5 c.p.c. nonché a quanto disposto dall'art. 132, comma 2 e 4,
c.p.c.; b) la stessa travisa la domanda azionata in quanto si pronuncia in ordine alla legittimità dell'opposizione all'estratto ruolo esattoriale, allorquando la pretesa è stata azionata per l'annullamento di una cartella esattoriale;
b) doveva ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale della pretesa, essendo le cartelle di pagamento mai notificate all'opponente.
Si è costituita l' evidenziando che a) la sentenza impugnata è completa Controparte_1
e puntualmente ed esattamente motivata e risulta di tutta evidenza l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza di ogni avversa censura;
b) la domanda andava qualificata come azione recuperatoria ex art. 22 l. 689/1981 (oggi art. 7 d. lgs 150/2011) in luogo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dunque dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
c) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità dell'
[...]
; d) che nessuna prescrizione era maturata non potendo, nel caso di specie, essere Controparte_1 applicata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Seppur ritualmente citati il il e il non Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 si sono costituiti.
Lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza per il 25.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'appello va rigettato, ma per motivi diversi rispetto a quelli disposti dal giudice di prime cure.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate.
Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intenda contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamenti la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, qualificando la domanda come opposizione all'estratto ruolo esattoriale, disattende l'eccezione di insussistenza del credito vantato dal momento che le cartelle di pagamento, sottese alla cartella n. 07120219020448631000 non sarebbero mai state notificate al ricorrente con conseguente prescrizione del diritto azionato.
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, depositata il 22.09.2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della
Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento».
In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del
2017).
Nel caso di specie, l'opponente eccepiva in primo grado proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento.
Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle S.U., la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante andava Parte_1 riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che l'opposizione recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica delle cartelle, termini che invece risultano non osservati (cartelle notificate rispettivamente il 02.07.2013, l'08.01.2016 e il 17.03.2016 e atto di citazione in opposizione notificato il 22.02.2022), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda.
Le spese seguono la soccombenza tra le sole parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7040/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 598/2024, pubblicata in data 08.02.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 5761/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio CP_5 che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione