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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 3163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3163 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5684/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORETTO Parte_1 C.F._1
LU (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OTTOMANO MICAELA (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 20
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 3881/2022 del Giudice di Pace di Nola, depositata in Cancelleria in data 25.07.2022, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla stessa in primo grado in quanto infondata e non provata. Più precisamente, l'odierna appellante ha censurato 1) il difetto di motivazione della sentenza in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., ritenendo non assolto l'obbligo di motivazione risultando insufficiente ed illogica la motivazione del Giudice di prime cure;
2) la mancanza di motivazione circa l'attività svolta dal CTU. Chiedeva, pertanto, di accogliere il gravame e di riformare la sentenza impugnata, con consequenziale accoglimento della domanda avanzata in prime cure, vinte le spese.
3.1. Sebbene ritualmente citato, il responsabile civile non si è costituito e ne è stata Controparte_2 dichiarata la contumacia all'udienza, tenuta con modalità cartolare, del 19.01.2023.
3.2. L' si è costituita anche nel presente grado di giudizio ed ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendo la conferma della pronuncia impugnata e con richiesta di trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, condanna alle spese del giudizio e condanna della stessa ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
4. In via del tutto preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto che la citazione in appello è stata notificata in data 20.09.2022 e della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 25.07.2022 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data
26.09.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ancora, in punto di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito l'appello va rigettato, anche se è necessario riformare la motivazione resa dal giudicante di prime cure, dovendosi richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso, Cass. civ.,
Sez. III, 20652 del 25.09.2009).
Deve essere in primo luogo rigettato il motivo di appello con il quale è stata censurata la carenza di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Giudice ritiene di aderire, il difetto di motivazione è ipotizzabile “solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di
“carenza grafica” della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da “irriducibile contraddittorietà”, ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con risultanze processuali” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.09.2025, n. 24835). Ne consegue che può dirsi sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza qualora, pur essendo graficamente esistente, non sia possibile percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento.
Invero, nel caso in esame, tale vizio non può ritenersi integrato dal momento che il Giudice di prime cure ha chiaramente enunciato i fatti posti alla base del proprio convincimento deducendo le ragioni che hanno portato lo stesso al rigetto della domanda, dovendosi ritenere integrato il requisito della
“sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161, comma II, c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c. oltre che dall'art. 111 Cost.
Nel merito, tuttavia, deve evidenziarsi l'appellante ha altresì contestato l'errata valutazione del materiale probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Ed invero, richiamati i principi precedentemente enunciati, la motivazione del Giudice di pace deve essere del tutto emendata sul punto.
In primo luogo, giova precisare che, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo di proprietà di parte convenuta sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultanze istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali.
Invero, ritiene questo Giudice che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, deve ritenersi fondata la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, che risulta corroborata sia dalla prova testimoniale in merito alla dinamica del sinistro e alla compatibilità delle lesioni lamentate con la stessa sia da quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente, sottoscritto dal conducente del veicolo all'epoca di proprietà dell'attrice e dal responsabile civile, in cui veniva riportata una dinamica conforme a quella descritta in citazione.
Deve infatti rilevarsi come sotto il profilo soggettivo alcun elemento di criticità emerga nei confronti del teste e che sul piano oggettivo possa ritenersi sufficientemente precisa, logica e scevra di contraddizioni la testimonianza resa dall'unico teste escusso, , il quale all'udienza Testimone_1 del 12.04.2022 ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era verso la metà del mese di agosto dell'anno 2020 alle ore 22 circa e mi trovavo in Terzigno alla Via Carlo Alberto, all'altezza dell'incrocio tra Via Carlo Alberto e
Via Galileo Galilei quando ho visto un incidente stradale tra un'auto Jeep Renegade e un'auto maggiolone
AG TL. ADR: Ricordo che la Jeep Renegade di colore nero, provenendo da via Galileo Galilei non si fermava allo STOP, presente sulla carreggiata in virtù di segnaletica sia orizzontale che in terra e investiva con la parte
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . anteriore un'auto “maggiolone” AG TL di colore bianco nella parte anteriore destra di quest'ultimo. ADR:
Preciso che alla guida dell'auto Jeep Renegade vi era un signore di circa 50 anni mentre alla guida dell'auto
“maggiolone” vi era un signore di circa 40 anni ed erano da soli a bordo al momento dell'incidente. ADR: Preciso che il maggiolone percorreva Via Carlo Alberto in direzione di marcia verso Via Panoramica mentre l'auto Jeep Renegade percorreva via Galileo Galilei in direzione di marcia verso via Passanti. ADR: Preciso che entrambe le strade sono a doppio senso di circolazione. ADR: Preciso che entrambe le strade sono abbastanza larghe e vi sono anche delle strisce
a delineare la carreggiata. ADR: Nel punto in cui si è verificato il sinistro non vi sono aree in cui si possa parcheggiare le auto. ADR: Dopo l'urto io mi avvicinavo per constatare l'accaduto e provvedevo a fornire i miei dati e recapiti telefonici al conducente dell'auto “maggiolone” AG TL ed anche i conducenti delle auto, dopo aver parcheggiato si scambiavano i loro dati e recapiti (...)”.
La precisione e linearità della testimonianza, la mancanza di contraddizioni, l'indifferenza e la distanza rispetto alle parti risultano elementi sufficienti per ritenere il suddetto teste pienamente attendibile, anche considerando che la dinamica descritta ha trovato ulteriore conferma anche nella ricostruzione successivamente effettuata dal CTU ed è coerente con i danni che il veicolo attoreo avrebbe riportato.
Ancora, vale la pena evidenziare che, con riguardo al valore della constatazione amichevole, la dichiarazione confessoria contenuta nel cd. C.A.I., reso dal responsabile del danno non ha valore di piena prova ma può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c. e può essere superata mediante prova contraria che faccia ritenere il fatto non verificatosi o comunque con modalità diverse da quanto dichiarato (cfr. Cass. ord. n. 25770 del 14.10.2019), prova che tuttavia non è stata fornita nel caso in esame dalla Compagnia appellata.
Ad ogni modo pur essendo stata raggiunta la prova circa il danno – evento e, quindi, circa l'avvenuto fatto storico ed il nesso di causalità con i danni lamentati, l'appellante non ha comunque fornito la prova dei danni subiti e dei quali chiede il ristoro (cd. danno – conseguenza), avendo depositato in atti esclusivamente un preventivo di spesa, il quale non è di per sé univocamente idoneo a provare i danni asseritamente subiti, non essendo stato dimostrato che le suddette riparazioni sono state effettivamente eseguite e pagate dall'attrice, né che l'appellante abbia subito qualsivoglia pregiudizio di natura patrimoniale in conseguenza del sinistro. In tal senso depone anche l'elaborato peritale depositato nel corso del primo grado di giudizio, da cui è emerso che il CTU non ha potuto procedere ad ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti del sinistro, essendo stati entrambi alienati nel corso del giudizio di prime cure, né è possibile ignorare sotto tale profilo la sospettosa circostanza
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . per la quale il veicolo dell'appellante non è stato sottoposto a perizia, come risultante dalla documentazione depositata dalla . CP_1
Ne consegue che non risulta agli atti del presente giudizio la prova di un effettivo pregiudizio economico patito dall'appellante, attrice in primo grado, giacché, in base ai principi relativi alla responsabilità aquiliana improntata alla funzione compensativa della stessa, il danno risarcibile è il solo danno conseguenza, ossia la situazione patrimoniale nella quale il soggetto danneggiato si sarebbe trovato laddove il fatto illecito non si fosse verificato.
Invero, sul punto deve essere precisato che, come correttamente afferma l'appellante, il diritto al risarcimento del danno in quanto diritto personale non viene trasferito unitamente alla proprietà del veicolo dal momento che “quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. un.
16.02.2016, n. 2951) ma nel caso di specie a mancare è proprio la prova che la abbia Pt_1 effettivamente patito un pregiudizio di natura patrimoniale, essendo peraltro chiaramente enunciato anche nell'atto di citazione in appello che “l'auto AG TL tg. EP826AT non è stata riparata dalla sig.ra nemmeno successivamente al sinistro per cui non vi è dato capire quale documentazione fiscale Parte_1
e/o fatture di riparazione dei danni avrebbe dovuto produrre nel giudizio in corso parte odierna appellante dal momento che la riparazione stessa del veicolo non è mai avvenuta”, né l'appellante ha allegato e tanto meno provato di aver patito un pregiudizio di natura economica per essere stata costretta ad alienare il veicolo ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere.
Peraltro, proprio la circostanza che l'appellante abbia alienato a terzi (in specie a il Persona_1 veicolo in data 19.10.2021, non può che limitare il suo interesse al risarcimento del danno limitatamente al solo (breve) periodo per cui è rimasta proprietaria (cfr. Cass., ord. n. 21256 del
14.10.2011).
Né risulta che parte appellante, attrice in primo grado, abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni né tanto meno altre voci di danno, specie dovendosi evidenziare che il prezzo cui l'appellante ha venduto l'auto in data 19.10.2021 risulta superiore al prezzo cui l'ha acquistata e parimenti inferiore al valore di mercato del veicolo.
Dunque, in merito al profilo concernente la prova dei danni patrimoniali verificatisi è stato unicamente allegato un preventivo di spesa volto alla riparazione dei danni, è pacifico che la Radice
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . non abbia sostenuto tali costi e che non sosterrà quale spesa futura i suddetti costi avendo provveduto all'alienazione del veicolo.
Tali conclusioni non si ritengono in contrasto con il principio, anch'esso sancito da consolidata giurisprudenza, per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso (ex multis, Cass. 17670/2024), dal momento che spetta comunque al giudice di merito verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, il quale sarà tenuto a porvi rimedio quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa.
Ed infatti, come già precedentemente evidenziato, risulta manchevole del tutto la prova del pregiudizio lamentato, dovendosi ritenere dirimente la circostanza per la quale il veicolo è stato alienato ad un valore superiore a quello per cui era stato acquistato, unitamente al fatto che è pacifico che l'appellante non ne abbia sopportato i costi di riparazione.
Tanto è sufficiente per ritenere come alcun pregiudizio di natura patrimoniale (e, quindi, alcun danno) sia stato subito dalla e, dunque, non può che dichiararsi del tutto infondata la pretesa Pt_1 avanzata dalla con conseguente rigetto dell'appello sebbene con emendata motivazione ed Pt_1 assorbimento nella presente decisione di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi. Nulla sulle spese in merito ai rapporti tra l'appellante e CP_2
attesa la contumacia dello stesso.
[...]
7. Ancora, con riguardo alla domanda di risarcimento per lite temeraria, va premesso che, nonostante sia stato richiamato il comma 2, dalle richieste della parte appellata la domanda spiegata deve essere invece qualificata come richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96, comma
I, c.p.c., istituto volto a tutelare l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa della controparte processuale.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . Quanto alla proponibilità in sede di appello, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa risulta ammissibile per la prima volta in appello con riferimento a comportamenti della controparte posti in essere in tale grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 21.01.2016, n. 1115 per cui “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire o al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma”; nello stesso senso anche Cass. civ 24.11.2022 n. 34693).
Nel caso in esame, la ha censurato la condotta dell'odierna appellante relativamente alla CP_1 proposizione del gravame, come emerge espressamente dalle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione in appello, dovendosi ritenere ammissibile la proposizione della domanda in questa sede.
L'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato;
dagli atti di causa non emerge il carattere temerario della lite, non potendosi lo stesso desumere dalle prospettazioni giuridiche non accolte (Cass. civ. n. 19298/2016), né l'infondatezza della domanda può costituire, in mancanza di ulteriori elementi, una condotta rimproverabile e sanzionabile da parte dell'ordinamento giuridico.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Ne consegue che la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3881/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, deposita in Cancelleria in data 25.07.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3881/2022 del Giudice di Pace di
Nola, depositata in Cancelleria in data 25.07.2022 del Giudice di Pace di Nola, con emendata motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e spese CP_1 forfettarie al 15% come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti di appellato contumace;
Controparte_2
d) rigetta la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla;
CP_1
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5684/2022 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORETTO Parte_1 C.F._1
LU (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. OTTOMANO MICAELA (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 20
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 3881/2022 del Giudice di Pace di Nola, depositata in Cancelleria in data 25.07.2022, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla stessa in primo grado in quanto infondata e non provata. Più precisamente, l'odierna appellante ha censurato 1) il difetto di motivazione della sentenza in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., ritenendo non assolto l'obbligo di motivazione risultando insufficiente ed illogica la motivazione del Giudice di prime cure;
2) la mancanza di motivazione circa l'attività svolta dal CTU. Chiedeva, pertanto, di accogliere il gravame e di riformare la sentenza impugnata, con consequenziale accoglimento della domanda avanzata in prime cure, vinte le spese.
3.1. Sebbene ritualmente citato, il responsabile civile non si è costituito e ne è stata Controparte_2 dichiarata la contumacia all'udienza, tenuta con modalità cartolare, del 19.01.2023.
3.2. L' si è costituita anche nel presente grado di giudizio ed ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendo la conferma della pronuncia impugnata e con richiesta di trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, condanna alle spese del giudizio e condanna della stessa ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
4. In via del tutto preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto che la citazione in appello è stata notificata in data 20.09.2022 e della data di pubblicazione della sentenza, pubblicata in data 25.07.2022 e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data
26.09.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ancora, in punto di ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez.
U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
5. Nel merito l'appello va rigettato, anche se è necessario riformare la motivazione resa dal giudicante di prime cure, dovendosi richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso, Cass. civ.,
Sez. III, 20652 del 25.09.2009).
Deve essere in primo luogo rigettato il motivo di appello con il quale è stata censurata la carenza di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Giudice ritiene di aderire, il difetto di motivazione è ipotizzabile “solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di
“carenza grafica” della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento;
nonché perché affetta da “irriducibile contraddittorietà”, ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con risultanze processuali” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.09.2025, n. 24835). Ne consegue che può dirsi sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza qualora, pur essendo graficamente esistente, non sia possibile percepire il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento.
Invero, nel caso in esame, tale vizio non può ritenersi integrato dal momento che il Giudice di prime cure ha chiaramente enunciato i fatti posti alla base del proprio convincimento deducendo le ragioni che hanno portato lo stesso al rigetto della domanda, dovendosi ritenere integrato il requisito della
“sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161, comma II, c.p.c. e 132, comma II, n. 4 c.p.c. oltre che dall'art. 111 Cost.
Nel merito, tuttavia, deve evidenziarsi l'appellante ha altresì contestato l'errata valutazione del materiale probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Ed invero, richiamati i principi precedentemente enunciati, la motivazione del Giudice di pace deve essere del tutto emendata sul punto.
In primo luogo, giova precisare che, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo di proprietà di parte convenuta sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultanze istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali.
Invero, ritiene questo Giudice che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, deve ritenersi fondata la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice, che risulta corroborata sia dalla prova testimoniale in merito alla dinamica del sinistro e alla compatibilità delle lesioni lamentate con la stessa sia da quanto riportato nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente, sottoscritto dal conducente del veicolo all'epoca di proprietà dell'attrice e dal responsabile civile, in cui veniva riportata una dinamica conforme a quella descritta in citazione.
Deve infatti rilevarsi come sotto il profilo soggettivo alcun elemento di criticità emerga nei confronti del teste e che sul piano oggettivo possa ritenersi sufficientemente precisa, logica e scevra di contraddizioni la testimonianza resa dall'unico teste escusso, , il quale all'udienza Testimone_1 del 12.04.2022 ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era verso la metà del mese di agosto dell'anno 2020 alle ore 22 circa e mi trovavo in Terzigno alla Via Carlo Alberto, all'altezza dell'incrocio tra Via Carlo Alberto e
Via Galileo Galilei quando ho visto un incidente stradale tra un'auto Jeep Renegade e un'auto maggiolone
AG TL. ADR: Ricordo che la Jeep Renegade di colore nero, provenendo da via Galileo Galilei non si fermava allo STOP, presente sulla carreggiata in virtù di segnaletica sia orizzontale che in terra e investiva con la parte
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . anteriore un'auto “maggiolone” AG TL di colore bianco nella parte anteriore destra di quest'ultimo. ADR:
Preciso che alla guida dell'auto Jeep Renegade vi era un signore di circa 50 anni mentre alla guida dell'auto
“maggiolone” vi era un signore di circa 40 anni ed erano da soli a bordo al momento dell'incidente. ADR: Preciso che il maggiolone percorreva Via Carlo Alberto in direzione di marcia verso Via Panoramica mentre l'auto Jeep Renegade percorreva via Galileo Galilei in direzione di marcia verso via Passanti. ADR: Preciso che entrambe le strade sono a doppio senso di circolazione. ADR: Preciso che entrambe le strade sono abbastanza larghe e vi sono anche delle strisce
a delineare la carreggiata. ADR: Nel punto in cui si è verificato il sinistro non vi sono aree in cui si possa parcheggiare le auto. ADR: Dopo l'urto io mi avvicinavo per constatare l'accaduto e provvedevo a fornire i miei dati e recapiti telefonici al conducente dell'auto “maggiolone” AG TL ed anche i conducenti delle auto, dopo aver parcheggiato si scambiavano i loro dati e recapiti (...)”.
La precisione e linearità della testimonianza, la mancanza di contraddizioni, l'indifferenza e la distanza rispetto alle parti risultano elementi sufficienti per ritenere il suddetto teste pienamente attendibile, anche considerando che la dinamica descritta ha trovato ulteriore conferma anche nella ricostruzione successivamente effettuata dal CTU ed è coerente con i danni che il veicolo attoreo avrebbe riportato.
Ancora, vale la pena evidenziare che, con riguardo al valore della constatazione amichevole, la dichiarazione confessoria contenuta nel cd. C.A.I., reso dal responsabile del danno non ha valore di piena prova ma può essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733 comma 3 c.c. e può essere superata mediante prova contraria che faccia ritenere il fatto non verificatosi o comunque con modalità diverse da quanto dichiarato (cfr. Cass. ord. n. 25770 del 14.10.2019), prova che tuttavia non è stata fornita nel caso in esame dalla Compagnia appellata.
Ad ogni modo pur essendo stata raggiunta la prova circa il danno – evento e, quindi, circa l'avvenuto fatto storico ed il nesso di causalità con i danni lamentati, l'appellante non ha comunque fornito la prova dei danni subiti e dei quali chiede il ristoro (cd. danno – conseguenza), avendo depositato in atti esclusivamente un preventivo di spesa, il quale non è di per sé univocamente idoneo a provare i danni asseritamente subiti, non essendo stato dimostrato che le suddette riparazioni sono state effettivamente eseguite e pagate dall'attrice, né che l'appellante abbia subito qualsivoglia pregiudizio di natura patrimoniale in conseguenza del sinistro. In tal senso depone anche l'elaborato peritale depositato nel corso del primo grado di giudizio, da cui è emerso che il CTU non ha potuto procedere ad ispezionare nessuno dei veicoli coinvolti del sinistro, essendo stati entrambi alienati nel corso del giudizio di prime cure, né è possibile ignorare sotto tale profilo la sospettosa circostanza
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . per la quale il veicolo dell'appellante non è stato sottoposto a perizia, come risultante dalla documentazione depositata dalla . CP_1
Ne consegue che non risulta agli atti del presente giudizio la prova di un effettivo pregiudizio economico patito dall'appellante, attrice in primo grado, giacché, in base ai principi relativi alla responsabilità aquiliana improntata alla funzione compensativa della stessa, il danno risarcibile è il solo danno conseguenza, ossia la situazione patrimoniale nella quale il soggetto danneggiato si sarebbe trovato laddove il fatto illecito non si fosse verificato.
Invero, sul punto deve essere precisato che, come correttamente afferma l'appellante, il diritto al risarcimento del danno in quanto diritto personale non viene trasferito unitamente alla proprietà del veicolo dal momento che “quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (cfr. Cass. civ., Sez. un.
16.02.2016, n. 2951) ma nel caso di specie a mancare è proprio la prova che la abbia Pt_1 effettivamente patito un pregiudizio di natura patrimoniale, essendo peraltro chiaramente enunciato anche nell'atto di citazione in appello che “l'auto AG TL tg. EP826AT non è stata riparata dalla sig.ra nemmeno successivamente al sinistro per cui non vi è dato capire quale documentazione fiscale Parte_1
e/o fatture di riparazione dei danni avrebbe dovuto produrre nel giudizio in corso parte odierna appellante dal momento che la riparazione stessa del veicolo non è mai avvenuta”, né l'appellante ha allegato e tanto meno provato di aver patito un pregiudizio di natura economica per essere stata costretta ad alienare il veicolo ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere.
Peraltro, proprio la circostanza che l'appellante abbia alienato a terzi (in specie a il Persona_1 veicolo in data 19.10.2021, non può che limitare il suo interesse al risarcimento del danno limitatamente al solo (breve) periodo per cui è rimasta proprietaria (cfr. Cass., ord. n. 21256 del
14.10.2011).
Né risulta che parte appellante, attrice in primo grado, abbia assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni né tanto meno altre voci di danno, specie dovendosi evidenziare che il prezzo cui l'appellante ha venduto l'auto in data 19.10.2021 risulta superiore al prezzo cui l'ha acquistata e parimenti inferiore al valore di mercato del veicolo.
Dunque, in merito al profilo concernente la prova dei danni patrimoniali verificatisi è stato unicamente allegato un preventivo di spesa volto alla riparazione dei danni, è pacifico che la Radice
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . non abbia sostenuto tali costi e che non sosterrà quale spesa futura i suddetti costi avendo provveduto all'alienazione del veicolo.
Tali conclusioni non si ritengono in contrasto con il principio, anch'esso sancito da consolidata giurisprudenza, per cui i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso (ex multis, Cass. 17670/2024), dal momento che spetta comunque al giudice di merito verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, il quale sarà tenuto a porvi rimedio quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa.
Ed infatti, come già precedentemente evidenziato, risulta manchevole del tutto la prova del pregiudizio lamentato, dovendosi ritenere dirimente la circostanza per la quale il veicolo è stato alienato ad un valore superiore a quello per cui era stato acquistato, unitamente al fatto che è pacifico che l'appellante non ne abbia sopportato i costi di riparazione.
Tanto è sufficiente per ritenere come alcun pregiudizio di natura patrimoniale (e, quindi, alcun danno) sia stato subito dalla e, dunque, non può che dichiararsi del tutto infondata la pretesa Pt_1 avanzata dalla con conseguente rigetto dell'appello sebbene con emendata motivazione ed Pt_1 assorbimento nella presente decisione di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni, all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata al tenore delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria per il presente giudizio in quanto non tenutasi. Nulla sulle spese in merito ai rapporti tra l'appellante e CP_2
attesa la contumacia dello stesso.
[...]
7. Ancora, con riguardo alla domanda di risarcimento per lite temeraria, va premesso che, nonostante sia stato richiamato il comma 2, dalle richieste della parte appellata la domanda spiegata deve essere invece qualificata come richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96, comma
I, c.p.c., istituto volto a tutelare l'interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa della controparte processuale.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . Quanto alla proponibilità in sede di appello, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa risulta ammissibile per la prima volta in appello con riferimento a comportamenti della controparte posti in essere in tale grado di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 21.01.2016, n. 1115 per cui “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire o al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma”; nello stesso senso anche Cass. civ 24.11.2022 n. 34693).
Nel caso in esame, la ha censurato la condotta dell'odierna appellante relativamente alla CP_1 proposizione del gravame, come emerge espressamente dalle conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione in appello, dovendosi ritenere ammissibile la proposizione della domanda in questa sede.
L'art. 96 c.p.c. delinea, infatti, una forma speciale di responsabilità aquiliana, rispetto alla quale presenta profili di specialità dal momento che “pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
12029/2017; Cass. n. 3573/2002).
Presupposti di tale responsabilità sono il carattere temerario della lite, la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute nonché il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della suddetta consapevolezza (Cass. Civ., n. 9060/2003) o l'ignoranza colpevole in ordine alla suddetta fondatezza.
Più dettagliatamente, ai fini dell'affermazione di tale responsabilità deve ricorrere il requisito oggettivo della soccombenza totale, con conseguente condanna alle spese, il requisito soggettivo consistente nella mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi del danno a carico del vincitore, incombendo l'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur sulla parte istante.
Nel caso in esame, alcuna prova è stata fornita da parte appellata né in ordine al requisito soggettivo né in ordine al danno riportato;
dagli atti di causa non emerge il carattere temerario della lite, non potendosi lo stesso desumere dalle prospettazioni giuridiche non accolte (Cass. civ. n. 19298/2016), né l'infondatezza della domanda può costituire, in mancanza di ulteriori elementi, una condotta rimproverabile e sanzionabile da parte dell'ordinamento giuridico.
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Ne consegue che la domanda volta al risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96, comma I, c.p.c. non può trovare accoglimento.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3881/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, deposita in Cancelleria in data 25.07.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 3881/2022 del Giudice di Pace di
Nola, depositata in Cancelleria in data 25.07.2022 del Giudice di Pace di Nola, con emendata motivazione;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell' che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e spese CP_1 forfettarie al 15% come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti di appellato contumace;
Controparte_2
d) rigetta la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla;
CP_1
e) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 5684/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .