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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25063/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. TUTTOBENE ALESSIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TUTTOBENE ALESSIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di Regalbuto (EN); 2) confermare le condizioni di cui alla separazione e che di seguito si riportano:
1. I figli minori nato il [...]1 a AR (Argentina) e Persona_1 Persona_2
nata il [...] a [...] vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con residenza presso la madre in via Crotte n. 16 a Brescia;
2. il padre, fino al mese di dicembre
2025 (o fino a quando reperirà abitazione idonea al pernottamento dei figli), terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, il lunedì dalle 17.00 alle 21.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 22.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre ed a fine settimana alternati il sabato dall'uscita della scuola alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre;
3. i genitori intendono prevedere il mantenimento diretto per i figli fino al mese di luglio 2025 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
4. da agosto 2025 a dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione Parte_2
idonea al pernottamento dei figli) verserà a titolo di contributo di mantenimento per i figli, e fino all'indipendenza economica degli stessi, la somma complessiva di € 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario a
[...]
, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Parte_1
Brescia;
5. Il padre, dal mese di dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione idonea al pernottamento dei figli) terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, in via paritaria e alternata in due o tre giorni infrasettimanali, compresi i pernottamenti, ed a fine settimana alternati dal sabato al termine dell'orario scolastico alla domenica sera alle ore 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre (in dettaglio, tre giorni con pernottamento
-mercoledì giovedì e venerdì- nella settimana in cui non è previsto il weekend e due giorni con pernottamento -mercoledì e giovedì- nella settimana in cui è previsto il weekend); il padre trascorrerà con i figli parte delle vacanze scolastiche come di seguito indicato: - metà delle festività pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; - metà delle vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o l'ultimo dell'Anno; - due settimane, anche non continuative, durante le ferie estive. Le ferie estive dovranno essere concordate tra i genitori, anche in funzione degli impegni lavorativi dei genitori, entro il giorno 01 giugno di ogni anno. - ponti e compleanni ad anni alterni.
6. A seguire, in considerazione del tempo paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
7. Le spese straordinarie per e nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Si specifica che per spese straordinarie sono da intendersi quelle indicate nel vigente
Protocollo del Tribunale di Brescia, che di seguito vengono specificate: a) spese per la salute ● spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari. ● spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari. b) spese per l'istruzione ● spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra
2 i genitori: tasse scolastiche, tasse universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico;
● spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche ● spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, spese di custodia dei figli (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
● spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Le spese straordinarie come indicate, qualora anticipate da un solo genitore, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
8. i genitori concordano che la signora percepisca interamente l'assegno unico per i figli;
Parte_1
9. ogni altro bene mobile è già stato oggetto di divisione fra i signori e Parte_1 [...]
che danno pertanto atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso è Parte_2 definito, dichiarando espressamente che nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso -e precisamente l'accordo di cui alla suindicata lettera L)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Regalbuto (EN) (atto n. 61, parte II, serie C, anno 2013), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN AR
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si do atto che è divenuto maggiorenne in corso di causa. Persona_1
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN AR Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25063/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. TUTTOBENE ALESSIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TUTTOBENE ALESSIA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di Regalbuto (EN); 2) confermare le condizioni di cui alla separazione e che di seguito si riportano:
1. I figli minori nato il [...]1 a AR (Argentina) e Persona_1 Persona_2
nata il [...] a [...] vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con residenza presso la madre in via Crotte n. 16 a Brescia;
2. il padre, fino al mese di dicembre
2025 (o fino a quando reperirà abitazione idonea al pernottamento dei figli), terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, il lunedì dalle 17.00 alle 21.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 22.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre ed a fine settimana alternati il sabato dall'uscita della scuola alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre e la domenica dalle 10.00 alle 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre;
3. i genitori intendono prevedere il mantenimento diretto per i figli fino al mese di luglio 2025 compreso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
4. da agosto 2025 a dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione Parte_2
idonea al pernottamento dei figli) verserà a titolo di contributo di mantenimento per i figli, e fino all'indipendenza economica degli stessi, la somma complessiva di € 250,00 con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario a
[...]
, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Parte_1
Brescia;
5. Il padre, dal mese di dicembre 2025 (o fino a quando reperirà nuova abitazione idonea al pernottamento dei figli) terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni e le esigenze degli stessi, in via paritaria e alternata in due o tre giorni infrasettimanali, compresi i pernottamenti, ed a fine settimana alternati dal sabato al termine dell'orario scolastico alla domenica sera alle ore 21.00 quando avrà cura di riaccompagnare i figli dalla madre (in dettaglio, tre giorni con pernottamento
-mercoledì giovedì e venerdì- nella settimana in cui non è previsto il weekend e due giorni con pernottamento -mercoledì e giovedì- nella settimana in cui è previsto il weekend); il padre trascorrerà con i figli parte delle vacanze scolastiche come di seguito indicato: - metà delle festività pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; - metà delle vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o l'ultimo dell'Anno; - due settimane, anche non continuative, durante le ferie estive. Le ferie estive dovranno essere concordate tra i genitori, anche in funzione degli impegni lavorativi dei genitori, entro il giorno 01 giugno di ogni anno. - ponti e compleanni ad anni alterni.
6. A seguire, in considerazione del tempo paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli sino all'indipendenza economica degli stessi;
7. Le spese straordinarie per e nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Si specifica che per spese straordinarie sono da intendersi quelle indicate nel vigente
Protocollo del Tribunale di Brescia, che di seguito vengono specificate: a) spese per la salute ● spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari. ● spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari. b) spese per l'istruzione ● spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra
2 i genitori: tasse scolastiche, tasse universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico;
● spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche ● spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, spese di custodia dei figli (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
● spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Le spese straordinarie come indicate, qualora anticipate da un solo genitore, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
8. i genitori concordano che la signora percepisca interamente l'assegno unico per i figli;
Parte_1
9. ogni altro bene mobile è già stato oggetto di divisione fra i signori e Parte_1 [...]
che danno pertanto atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso è Parte_2 definito, dichiarando espressamente che nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso -e precisamente l'accordo di cui alla suindicata lettera L)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Regalbuto (EN) (atto n. 61, parte II, serie C, anno 2013), risultano separate dal
10/4/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN AR
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