Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1290/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 1290 dell'anno
2021, del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto risarcimento danni da morte di prossimo congiunto tra
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3 [...]
, , CF. C.F._3 Parte_4 C.F._4
, C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6
, C.F. , nella qualità di eredi di
[...] C.F._6 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Iorio, C.F. ,
[...] C.F._7
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa (Ce) alla Via della
Libertà n. 129;
- ATTORI
E
C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
quale impresa designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., rappresentata e difesa d all'Avv. Lucia Piscitelli,
C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._8
Caserta alla Via Fulvio Renella n. 88;
Pag. 1 a 12
E
, C.F. ; Controparte_2 C.F._9
- CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_5
, , e , nella qualità, rispettivamente
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_6
di moglie e figli, di eredi di , deceduto in data 24.4.2019, Persona_1
convenivano in giudizio la , nella qualità di VS, e Controparte_1
esponendo in fatto che: in data 24.4.19, alle ore 8:30 circa, Controparte_2
in Qualiano alla via Campana l'auto modello Hyundai Atos, di colore rosso, targata BC076CM, di proprietà e condotta da investiva Controparte_2
, causandone la morte;
l'incidente avveniva per esclusiva colpa e Persona_1
responsabilità della la quale percorreva a forte velocità la via _2
Campana e, pur trovandosi in pieno centro urbano, nonostante la perfetta
Pag. 2 a 12 visibilità di una giornata primaverile soleggiata, nonostante le buone condizioni del fondo stradale, non si avvedeva del pedone intento ad attraversare sulle strisce pedonali;
l'auto proveniva da Pozzuoli e percorreva via Campana in direzione Giugliano;
la giunta in prossimità delle strisce pedonali _2
poste all'altezza dell'incrocio di via Campana con via Martiri d'Ungheria, investiva il pedone che si accingeva ad attraversare sulle suddette Per_1
strisce pedonali dal lato sud verso nord, arrestando la marcia del veicolo dopo più di 50 metri dall'impatto; immediatamente allertati da alcuni passanti, arrivavano sul posto i Carabinieri della locale stazione che redigevano verbale;
dal suddetto verbale emergeva che la circolava con la patente scaduta, _2
che il veicolo non era stato sottoposto a revisione ed era sprovvisto di copertura assicurativa per R.C.A. e, pertanto, i Carabinieri provvedevano al sequestro del veicolo e del cellulare della , impiegato in pensione _2 Persona_1
delle Poste Italiane, viveva in Qualiano con la moglie e con il Parte_1
figlio ; con racc. A/R del 28.5.19, inviata anche alla CONSAP per Pt_5
conoscenza, gli eredi richiedevano formalmente il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 d.lgs 209/05 lett. B a n.q. ed a Controparte_3 _2
Part ; in data 17.6.19, la società con raccomandata chiedeva
[...] CP_1
copia del verbale di P.S., nonchè documentazione attestante la mancanza di copertura assicurativa dell'autoveicolo investitore e dichiarazioni testimoniali, e la richiesta documentazione veniva inviata il 25.5.20; le chiedevano, CP_1
ancora, certificato di famiglia integrale che veniva prontamente inviato;
nonostante la richiesta di definizione bonaria inviata nulla la convenuta compagnia assicuratrice proponeva e, pertanto, in data 1.10.20 gli eredi invitavano i convenuti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
il predetto invito veniva inoltrato a n.q., mezzo pec del 1.10.20 e Controparte_4
alla responsabile civile a mezzo raccomandata ricevuta il 2.10.2020; _2
nessuno aderiva alla procedura di negoziazione assistita.
Pag. 3 a 12 Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di e, per l'effetto, condannare i Controparte_2
convenuti in solido al risarcimento di € 351.320,00 in favore di , Parte_1
€ 341.320,00, in favore di , € 331.320,00 in favore di Parte_5
, € 331.320,00 in favore di € 331.320,00 in Parte_2 Parte_3
favore di e € 331.320,00 in favore di , Parte_4 Parte_6
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo a titolo di danno non patrimoniale;
condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 2.602,00 per il ristoro delle spese funerarie sborsate oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e di onorario in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta , nella qualità di Controparte_1
F.G.V.S., impugnando e contestando la domanda, eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione proposta per mancata osservanza dei precetti di cui agli artt. 148 e 287 del decreto legislativo 07.09.2005 n. 209, la carenza di legittimazione passiva, e l'infondatezza nel merito della domanda attorea.
Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutala la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 1.4.2025, resa ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non Controparte_2
costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare si rileva che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, la domanda attorea, in virtù della documentazione prodotta in atti, è da ritenersi ammissibile,
Pag. 4 a 12 proponibile e procedibile, essendo state avanzate correttamente e regolarmente le richieste di risarcimento danni, previste ex artt. 287 del D.L. 209/05 e 148 del
Codice delle Assicurazioni, ed essendo altresì trascorso infruttuosamente il termine perentorio di giorni 90 dal momento della richiesta all'istaurazione del successivo giudizio.
A tal proposito è da rigettarsi altresì l'eccezione sollevata in comparsa da parte della circa il difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_1
parte attrice ha correttamente prodotto in atti visura storica del veicolo Hyundai
Atos ed il verbale di incidente redatto il 24.04.19 dai CC di Qualiano.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
La dinamica del sinistro deve ritenersi provata alla luce degli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro dai Carabinieri del Comando di
Stazione di Qualiano, i quali a pagina 2 del verbale, relativamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro verbalizzavano quanto segue “il veicolo
A in data 24.4.2019 ore 8:45 circa percorreva Via Campana in direzione di
Giugliano proveniente da direzione di Pozzuoli. Giunto in prossimità delle strisce pedonali poste all'altezza con l'incrocio con Via Martiri D'Ungheria investiva, per cause non ancora note, il pedone che nel Persona_1
frattempo si accingeva ad attraversare la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali dal lato sud verso nord, ovvero dal lato dell'incrocio con Via Martiri
D'Ungheria al lato opposto. Il conducente del veicolo A arrestava la marcia dopo più di 50 metri dall'impatto…”.
Tale dinamica trova, altresì, riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste
, escussa all'udienza del 13.6.2023, la quale dichiarava che Testimone_1
“ho assistito ad un incidente stradale avvenuta circa 4 anni fa;
mi trovavo al
Corso Campano in Qualiano stavo aspettando che aprisse il CAF;
…ho visto un'autovettura di colore rosso, di cui non ricordo il modello, che percorreva il
Pag. 5 a 12 corso campano in direzione del centro di Qualiano;
preciso che il Corso
Campano è a doppio senso di circolazione;
detta autovettura correva e finiva per investire un uomo anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali nel senso opposto a dove si trova il caf;
l'uomo aveva quasi finito di attraversare la strada e l'autovettura lo colpiva in pieno;
quest'ultimo cadeva con la testa a terra;
l'autovettura dopo l'investimento scappava via verso il centro di
Qualiano; sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili urbani e l'ambulanza; dopodichè i Carabinieri ci hanno fatto allontanare;
ho reso dichiarazioni sul Perso sinistro ai carabinieri di Qualiano presso il nell'immediatezza del fatto;
l'investimento è avvenuto su un tratto di strada rettilineo”.
A tal proposito questo Giudicante ritiene che la testimonianza resa dal suddetto teste sia attendibile e non contraddittoria, anche in virtù del fatto che lo stesso assisteva direttamente al sinistro e, pertanto, rendeva dichiarazioni alle
Autorità intervenute sul posto, così come riportato nel relativo verbale.
Dall'esame della documentazione versata in atti e dall'istruttoria espletata, pertanto, emerge una esclusiva responsabilità in capo alla convenuta _2
, la quale non si avvedeva del pedone e lo investiva, nonostante il
[...]
medesimo stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Fermo quanto precede, delineata la responsabilità come sopra, trattandosi di risarcimento del danno da morte di un congiunto, prima di passare alle poste risarcitorie, occorre soffermarsi sugli aventi diritto al risarcimento.
A tal fine, occorre considerare che, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto consiste nella privazione di un “valore” (non economico ma) personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto stesso, cui consegue la definitiva e irreparabile preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le diverse modalità e sfumature in cui esse normalmente si esprimevano nell'ambito del nucleo familiare (perdita,
Pag. 6 a 12 privazione, preclusione che, in sintesi, costituiscono l'oggetto della lesione e dell'interesse protetto).
Tale danno deve, pertanto, risultare oggetto di allegazione e di prova da parte dell'avente diritto, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro - dovendosi, diversamente dal danno morale soggettivo contingente, aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile -, deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione (vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tale privi di diretto contenuto economico) non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore utile circostanza (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima, quella dei singoli superstiti, ecc.) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16946 del 11/11/2003).
Invero, il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in
“re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 907 del 17/1/2018).
Pag. 7 a 12 Al riguardo, costituisce principio ormai acquisito quello secondo il quale in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, la prova di quanto precede è stata sicuramente raggiunta per gli istanti.
Va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, certamente verificatosi nel caso di specie, ritiene questo giudicante che esso possa essere determinato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, nel loro ultimo aggiornamento, che hanno introdotto il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti al fine di consentire una uniformità di valutazioni e liquidazioni (a) l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta).
Ciò per rispettare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui: «In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire
Pag. 8 a 12 non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» (Cass. 33005/2021;
Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021).
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima (76 anni), dell'età dei parenti, il
Tribunale procede alla seguente liquidazione dei danni:
1) euro 215.105,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 40 punti riconosciuti) in favore di (moglie convivente della Parte_1
vittima);
2) euro 175.995,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 30 punti riconosciuti) in favore di (figlia non convivente della Parte_2
vittima);
3) euro 183.817,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 32 punti riconosciuti) in favore di (figlia non convivente della Parte_3
vittima);
4) euro 183.817,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 32 punti riconosciuti) in favore di (figlia non convivente della Parte_4
vittima);
Pag. 9 a 12 5) euro 246.393,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 48 punti riconosciuti) in favore di (figlio convivente della Parte_5
vittima);
6) euro 191.639,00 (valore punto base euro 3.911,00 x 34 punti riconosciuti) in favore di (figlia non convivente della Parte_6
vittima).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non via siano i presupposti per una personalizzazione del danno, atteso che gli non sono state dedotte e provate circostanze specifiche tali da consentire una maggiorazione del danno in oggetto.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità.
Sulle suddette somme, devalutate alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sugli importi sopra liquidati dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Gli istanti hanno, altresì, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito della morte del de cuius, ammontante a € 2.602,00 per le spese funerarie, a titolo di danno emergente, spese che vanno riconosciuto avendo parte attrice correttamente depositato in atti la relativa fattura n. 2/2020 dell'8.12.2020 di pari importo, nemmeno contestata da parte convenuta. Con Pertanto, la , nella qualità di F.G.V.S, va condannata al Controparte_1
pagamento, in solido con delle somme sopra indicate nei Controparte_2
confronti degli istanti.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile,
Pag. 10 a 12 ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come
è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del complessivo decisum e non già del disputatum — cfr.
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007). I compensi base sono raddoppiati in virtù dell'art. 4 citato DM. In conseguenza del numero delle parti difese (n. 6)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Dichiara l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al veicolo
Hyundai Atos targata BC076CM, di proprietà e condotta da _2
,
[...]
B) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
VS e , in solido tra loro, al pagamento, a titolo Controparte_2
di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, delle seguenti somme:
1) Euro 215.105,00 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 215.105,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) Euro 175.995,00 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_2
data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 175.995,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Euro 183.817,00 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_3
data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi
Pag. 11 a 12 senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 183.817,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4) Euro 183.817,00 in favore di , oltre interessi legali Parte_4
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
183.817,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5) Euro 246.393,00 in favore di , oltre interessi legali Parte_5
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
246.393,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
6) Euro 191.639,00 in favore di , oltre interessi legali Parte_6
dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
191.639,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
Con B) condanna la VS e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.602,00 per le spese funerarie, a titolo di danno emergente;
C) condanna la VS e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv.
Maria Iorio, difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.741,94 per spese vive ed euro 75.902,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Aversa, 13.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 12 a 12