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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2023 promossa da:
(cod. fisc. con l'avv. SGATTONI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e con domicilio eletto in Grottamamre, via De Gasperi n.224, presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva ) con l'avv. DE MATTEIS SABRINA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Giovanni XXIII n.7 in San Benedetto del Tronto CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 57/23 del 1.2.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno a favore di
[...]
per la somma € 12.384,73 oltre interessi e spese per il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 relativi alla assegnazione del box n° 1 all'interno del Mercatino Via La Spezia di San Benedetto del Tronto, giusta Autorizzazione rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto N. 3900 del 10.10.2013 ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale , essendo competente il Tribunale di Fermo in quanto il debitore è residente a [...], e senza concedere la provvisoria esecuzione del monitorio opposto , sussistendone i requisiti di fumus e periculum , sentir revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto , nonché inesistente la pretesa creditoria avversaria in assenza dei presupposti di fatto e di diritto , semmai ridotta del 30% e/o parzialmente estinta per prescrizione e pagamento, con condanna della concessionaria al pagamento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ed al pagamento delle spese di lite per non aver promosso la mediazione obbligatorio ed aver agito in presenza di transazione (uguale a clausola compromissoria) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario “
Con comparsa in data 25.5.2023 si costituiva in giudizio l quale creditore opposto Controparte_2 pagina 1 di 4 e richiedeva il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza di comparizione parti del 9.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto pure svolta dalla parte creditrice esecutività del provvedimento monitorio ove assumeva “ritenuta la causa di pronta soluzione non avendo la parte opponente contestato l'importo dovuto ma avanzato l'esistenza di accordi con il Sindaco sulla possibilità di rateizzare gli importi e che di detto accordo l'agente di riscossione non ne aveva tenuto conto, visto l'art. 648 c.p.c. respinge la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto svolta dalla creditrice odierna opposta “ e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo audizione del teste di parte creditrice opposta e del teste Tes_1 avv.Grossi a prova contraria quale teste di parte opponente ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal GE previo deposito delle parti di note conclusionali e deposito di repliche a mezzo note di trattazione scritta.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata.
Punto nevralgico di questo processo è che l'opponente non contesti gli importi dovuti e richiesti dall'Ente di Riscossione nel provvedimento monitorio a titolo di canoni arretrati, ma sostiene che la parte debitrice signora avesse diritto a beneficiare dello sconto del 30% sui Parte_1 canoni pregressi , così come ottenuto da altri conduttori lo spazio per il banco pesce sia nella stessa collocazione di essa, che sulla banchina del porto, che avevano raggiunto accordo transattivo con l'ente sul punto.
Non ha dimostrato però l'opponente, a fronte della produzione documentale della creditrice opposta ed all'esito della audizione dell'ing. che essa conduttrice fosse interessata e destinataria Tes_1 dell'accordo raggiunto, relativo, invece, ad altra impresa pure difesa dal medesimo difensore e ciò in quanto l'accordo non era generico e generalizzato, ma legato a condizioni personali del singolo beneficiario dello sconto del 30%.
I fatti della vicenda di che trattasi sono quelli evidenti dalla documentazione richiamata ed allegata dalla parte opposta.
A)Con nota assunta al protocollo comunale al n° 83161 del 30.11.2021, l'Avvocato Antonio Sgattoni, scrivendo, peraltro, in nome e per conto di , invitava e Parte_2 diffidava l'Amministrazione Comunale a rinnovare le concessioni ed a stipulare, “in accordo con l'esattoria il piano di rateizzazione concordato con i titolari dei banchi attigui senza la fideiussione richiesta e non necessaria”.
B)In data 14.03.2022 si teneva, su richiesta dell'Avv. Antonio Sgattoni, una riunione nella sala della Giunta del Comune di San Benedetto del Tronto avente ad oggetto la posizione debitoria sempre di
(una società di persone): in quella sede l'unica posizione Parte_2 debitoria che veniva presa in considerazione era quella di tale altro imprenditore e non quella di
. Dallo stesso verbale di riunione del 14.03.2022 prodotto da controparte Parte_1 emerge chiaramente che l'unico operatore per il quale era stata disposta la riunione in Comune era una società di persone, quindi non l'odierna opponente , debitrice di una somma superiore Parte_3 ad Euro 20.000,00 e titolare di due autorizzazioni e quindi di due banchi: nessun riferimento veniva riportato per altri operatori.
C)Nell'Ordinanza Dirigenziale N. 331 del 13.04.2023 del del Tronto si Controparte_3 precisa che nella riunione del 14.03.2022 vennero esaminate le memorie difensive avverso la comunicazione di avvio del procedimento per la sospensione dell'attività di vendita “dell'Impresa stessa”, con questo riferendosi all'operatore destinatario di diniego del rinnovo delle pagina 2 di 4 concessioni/autorizzazioni, che non era (si confronti l'Ordinanza n. 331 del Parte_1 13.04.2023 allegata dalla opposta).
D)Con nota prot. N° 17678 del 16.03.2022, l'Avv. Antonio Sgattoni, scrivendo in nome e per conto sempre dell'ALTRO IMPRENDITORE, invitava l'Amministrazione Comunale “al rinnovo della concessione ed alla stipula in accordo con l'esattoria del piano di rateizzazioneper il pagamento a saldo e stralcio del 60% del debito compreso l'anno 2022”.
E)Con la nota prot. N° 21853 del 31.03.2022, sempre e solo in riferimento all'ALTRO IMPRENDITORE, il Sindaco del San Benedetto del Tronto comunicava che “..al sol fine di CP_3 definire l'annosa questione e di evitare un possibile contenzioso, il Controparte_4
è disponibile ad una riduzione del 30% delle somme ancora dovute al 31.12.2021 a titolo di
[...] canone oltre rivalutazione monetaria ed interessi”. Sgattoni, del tutto arbitrariamente, comunicava l'accettazione della proposta di cui sopra da parte di tre suoi assistiti, e quindi anche di soggetti – come l'odierna opponente – non destinatari di alcuna proposta transattiva: non Parte_1 avrebbe potuto accettare alcunché.
G)Il Responsabile del Servizio SUAP – Commercio e Sviluppo Economico in data 27.06.2022, però, trasmetteva all'Avv. Antonio Sgattoni la transazione da stipulare per l'ALTRO ED UNICO IMPRENDITORE interessato alla trattativa, invitandolo ad ntervenire alla stipula della stessa entro il 29.06.2022 al fine di rilasciare tempestivamente le concessioni per le attività commerciali correnti nel mercatino di Via La Spezia alla medesima Società, informando il medesimo Legale che la proposta transattiva riguardava solo ed esclusivamente Ad ogni buon conto, la Controparte_5 transazione non veniva stipulata e pertanto non è stato raggiunto alcun accordo neanche con quest'ultimo.
H)L'Avv. Antonio Sgattoni, del tutto temerariamente, pretestuosamente ed infondatamente, ha continuato a sostenere che l'accettazione dell'offerta riguardasse anche altri due operatori commerciali correnti nel mercatino di che trattasi ed invitava, pertanto, l'Ente a formulare la transazione anche per questi ultimi;
infondatamente il Legale di controparte riteneva, pertanto, perfezionato l'accordo per tutti a prescindere dalla partecipazione all'incontro del 14.03.2022 del solo altro imprenditore. Con mail del 30.06.2022 il Direttore Responsabile Servizio SUAP, ribadiva ancora una volta che le altre due Ditte restavano estranee alla trattativa.
I)Con mail del 30 giugno 2022 il Direttore responsabile Servizio SUAP Commercio e Sviluppo Economico Area Attività Produttive e Valorizzazione della Città, Ing. in risposta Persona_1 alla ennesima infondata rimostranza dell'Avv. Antonio Sgattoni, confermava “che la transazione relativa alla corresponsione dei canoni pregressi nell'ambito del mercatino ittico di Via La Spezia riguarda esclusivamente i due banchi intestati alla (box Controparte_6 nn. 4 e 5), come emerge dal verbale della riunione tenutasi in Sala Giunta comunale lo scorso 14 marzo, alla quale ha partecipato anche Lei………La transazione in questione non riguarda pertanto anche la ditta ”. Controparte_7
Dal tenore letterale delle missive sopra richiamate emerge, pertanto incontestabilmente, che la signora avesse già ottenuto il rinnovo della concessione, proprio a seguito dell'accordo sulla Parte_1 rateizzazione e pertanto la stessa non era interessata alla vicenda dello sconto 30% che pure coinvolgeva altri soggetti titolari di banco del pesce.
L'ing. ha chiarito infatti inequivocabilmente i termini dell'accordo ed i soggetti interessati ove Tes_1 assume: mentre il teste avv. Grossi non ha fornito elementi utili alla tesi della parte opponente ove, sul capitolo di prova di cui al ricorso della parte opponente , il teste così risponde: ) : E' vera la Tes_2 circostanza;
è vero che gli operatori della banchina del Porto hanno avuto lo stesso sconto del 30% sui canoni arretrati e tutti hanno stipulato una transazione con il comune e non hanno avuto la fideiussione pagina 3 di 4 perché il di loro rispettivo debito era inferiore ad euro 20 mila e infatti per importi superiori ad euro 20 mila, come per la , vi era necessità di una fideiussione, mentre per debiti sui canoni CP_6 arretrati inferiori a 20 mila euro, il comune poteva fare transazione senza garanzia di fideiussione sul pagamento delle rate . Il ha riconosciuto lo sconto del 30% sui canoni non versati a tutti gli CP_3 operatori inadempienti e le condizioni per lo stipula della transazione furono uguali per la Fisch Service e per gli operatori della Banchina del Porto. La è stata esclusa dallo sconto in quanto Parte_1 all'epoca aveva in corso di rateizzazione dei canoni pregressi ed all'epoca pertanto, era già titolare del rinnovo per la concessione del commercio sulle aree pubbliche. La , oltre ad altri 600 Parte_1 esercenti aveva già ottenuto il rinnovo per 12 anni della concessione e quindi per questo non è stata presa in considerazione negli accordi successivi relativi allo sconto del 30% sui canoni dovuti. Sempre leggendo gli atti, posso dire che l'Amministrazione Comunale ha voluto concedere lo sconto del 30% agli operatori perché effettivamente il non aveva fatto sugli spazi sia di via La Spezia, che sul CP_3 porto delle opere di manutenzione e la e l'altro lo avevano già ottenuto la Parte_1 Pt_4 rinnovazione del titolo”. Preciso da ultimo che la differenza di canoni fra i due spazi, il Porto e via La Spezia , sia dipesa dalla differenza del regime giuridico della proprietà degli spazi, che il primo è demaniale ed il secondo è preso in affitto da un privato ad un canone di mercato. “
Peraltro a fronte della prova fornita dalla creditrice opposta sulla esclusione dall'accordo sullo sconto del 30% sia documentale che a mezzo testimonianza del tecnico comunale, la opposta non ha fornito a questo Giudice alcun elemento onde ritenere la partecipazione della signora agli accordi sullo sconto del 30%, che effettivamente erano relativi ad altro soggetto, peraltro di sesso maschile, come è evidente dalla missiva ricevuta dall'avv.Sgattoni ed allegata all'atto introduttivo.
L'eccezione preliminare sulla incompetenza per territorio è infondata alla luce delle deduzioni difensive sul punto della parte opposta.
Per quanto attiene alla refusione delle spese processuali, ritiene il Giudice che le stesse possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della complessità della vicenda dei titolari di banco del pesce e delle concessioni relative ed in ogni caso tenuto conto del principio secondo cui l'attività della PA debba sempre improntarsi a imparzialità per cui il trattamento sarebbe dovuto essere unitario rispetto a tutti gli operatori del mercato del pesce.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione in quanto indimostrata e conferma integralmente il decreto-ingiuntivo opposto n° 57/23 del 1.2.2023. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2023 promossa da:
(cod. fisc. con l'avv. SGATTONI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e con domicilio eletto in Grottamamre, via De Gasperi n.224, presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(P.Iva ) con l'avv. DE MATTEIS SABRINA e Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Giovanni XXIII n.7 in San Benedetto del Tronto CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025 in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 57/23 del 1.2.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno a favore di
[...]
per la somma € 12.384,73 oltre interessi e spese per il mancato pagamento dei canoni Controparte_1 relativi alla assegnazione del box n° 1 all'interno del Mercatino Via La Spezia di San Benedetto del Tronto, giusta Autorizzazione rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto N. 3900 del 10.10.2013 ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale , essendo competente il Tribunale di Fermo in quanto il debitore è residente a [...], e senza concedere la provvisoria esecuzione del monitorio opposto , sussistendone i requisiti di fumus e periculum , sentir revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto , nonché inesistente la pretesa creditoria avversaria in assenza dei presupposti di fatto e di diritto , semmai ridotta del 30% e/o parzialmente estinta per prescrizione e pagamento, con condanna della concessionaria al pagamento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ed al pagamento delle spese di lite per non aver promosso la mediazione obbligatorio ed aver agito in presenza di transazione (uguale a clausola compromissoria) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario “
Con comparsa in data 25.5.2023 si costituiva in giudizio l quale creditore opposto Controparte_2 pagina 1 di 4 e richiedeva il rigetto della opposizione.
Alla prima udienza di comparizione parti del 9.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto pure svolta dalla parte creditrice esecutività del provvedimento monitorio ove assumeva “ritenuta la causa di pronta soluzione non avendo la parte opponente contestato l'importo dovuto ma avanzato l'esistenza di accordi con il Sindaco sulla possibilità di rateizzare gli importi e che di detto accordo l'agente di riscossione non ne aveva tenuto conto, visto l'art. 648 c.p.c. respinge la richiesta di provvisoria esecuzione al decreto-ingiuntivo opposto svolta dalla creditrice odierna opposta “ e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo audizione del teste di parte creditrice opposta e del teste Tes_1 avv.Grossi a prova contraria quale teste di parte opponente ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione dal GE previo deposito delle parti di note conclusionali e deposito di repliche a mezzo note di trattazione scritta.
Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata.
Punto nevralgico di questo processo è che l'opponente non contesti gli importi dovuti e richiesti dall'Ente di Riscossione nel provvedimento monitorio a titolo di canoni arretrati, ma sostiene che la parte debitrice signora avesse diritto a beneficiare dello sconto del 30% sui Parte_1 canoni pregressi , così come ottenuto da altri conduttori lo spazio per il banco pesce sia nella stessa collocazione di essa, che sulla banchina del porto, che avevano raggiunto accordo transattivo con l'ente sul punto.
Non ha dimostrato però l'opponente, a fronte della produzione documentale della creditrice opposta ed all'esito della audizione dell'ing. che essa conduttrice fosse interessata e destinataria Tes_1 dell'accordo raggiunto, relativo, invece, ad altra impresa pure difesa dal medesimo difensore e ciò in quanto l'accordo non era generico e generalizzato, ma legato a condizioni personali del singolo beneficiario dello sconto del 30%.
I fatti della vicenda di che trattasi sono quelli evidenti dalla documentazione richiamata ed allegata dalla parte opposta.
A)Con nota assunta al protocollo comunale al n° 83161 del 30.11.2021, l'Avvocato Antonio Sgattoni, scrivendo, peraltro, in nome e per conto di , invitava e Parte_2 diffidava l'Amministrazione Comunale a rinnovare le concessioni ed a stipulare, “in accordo con l'esattoria il piano di rateizzazione concordato con i titolari dei banchi attigui senza la fideiussione richiesta e non necessaria”.
B)In data 14.03.2022 si teneva, su richiesta dell'Avv. Antonio Sgattoni, una riunione nella sala della Giunta del Comune di San Benedetto del Tronto avente ad oggetto la posizione debitoria sempre di
(una società di persone): in quella sede l'unica posizione Parte_2 debitoria che veniva presa in considerazione era quella di tale altro imprenditore e non quella di
. Dallo stesso verbale di riunione del 14.03.2022 prodotto da controparte Parte_1 emerge chiaramente che l'unico operatore per il quale era stata disposta la riunione in Comune era una società di persone, quindi non l'odierna opponente , debitrice di una somma superiore Parte_3 ad Euro 20.000,00 e titolare di due autorizzazioni e quindi di due banchi: nessun riferimento veniva riportato per altri operatori.
C)Nell'Ordinanza Dirigenziale N. 331 del 13.04.2023 del del Tronto si Controparte_3 precisa che nella riunione del 14.03.2022 vennero esaminate le memorie difensive avverso la comunicazione di avvio del procedimento per la sospensione dell'attività di vendita “dell'Impresa stessa”, con questo riferendosi all'operatore destinatario di diniego del rinnovo delle pagina 2 di 4 concessioni/autorizzazioni, che non era (si confronti l'Ordinanza n. 331 del Parte_1 13.04.2023 allegata dalla opposta).
D)Con nota prot. N° 17678 del 16.03.2022, l'Avv. Antonio Sgattoni, scrivendo in nome e per conto sempre dell'ALTRO IMPRENDITORE, invitava l'Amministrazione Comunale “al rinnovo della concessione ed alla stipula in accordo con l'esattoria del piano di rateizzazioneper il pagamento a saldo e stralcio del 60% del debito compreso l'anno 2022”.
E)Con la nota prot. N° 21853 del 31.03.2022, sempre e solo in riferimento all'ALTRO IMPRENDITORE, il Sindaco del San Benedetto del Tronto comunicava che “..al sol fine di CP_3 definire l'annosa questione e di evitare un possibile contenzioso, il Controparte_4
è disponibile ad una riduzione del 30% delle somme ancora dovute al 31.12.2021 a titolo di
[...] canone oltre rivalutazione monetaria ed interessi”. Sgattoni, del tutto arbitrariamente, comunicava l'accettazione della proposta di cui sopra da parte di tre suoi assistiti, e quindi anche di soggetti – come l'odierna opponente – non destinatari di alcuna proposta transattiva: non Parte_1 avrebbe potuto accettare alcunché.
G)Il Responsabile del Servizio SUAP – Commercio e Sviluppo Economico in data 27.06.2022, però, trasmetteva all'Avv. Antonio Sgattoni la transazione da stipulare per l'ALTRO ED UNICO IMPRENDITORE interessato alla trattativa, invitandolo ad ntervenire alla stipula della stessa entro il 29.06.2022 al fine di rilasciare tempestivamente le concessioni per le attività commerciali correnti nel mercatino di Via La Spezia alla medesima Società, informando il medesimo Legale che la proposta transattiva riguardava solo ed esclusivamente Ad ogni buon conto, la Controparte_5 transazione non veniva stipulata e pertanto non è stato raggiunto alcun accordo neanche con quest'ultimo.
H)L'Avv. Antonio Sgattoni, del tutto temerariamente, pretestuosamente ed infondatamente, ha continuato a sostenere che l'accettazione dell'offerta riguardasse anche altri due operatori commerciali correnti nel mercatino di che trattasi ed invitava, pertanto, l'Ente a formulare la transazione anche per questi ultimi;
infondatamente il Legale di controparte riteneva, pertanto, perfezionato l'accordo per tutti a prescindere dalla partecipazione all'incontro del 14.03.2022 del solo altro imprenditore. Con mail del 30.06.2022 il Direttore Responsabile Servizio SUAP, ribadiva ancora una volta che le altre due Ditte restavano estranee alla trattativa.
I)Con mail del 30 giugno 2022 il Direttore responsabile Servizio SUAP Commercio e Sviluppo Economico Area Attività Produttive e Valorizzazione della Città, Ing. in risposta Persona_1 alla ennesima infondata rimostranza dell'Avv. Antonio Sgattoni, confermava “che la transazione relativa alla corresponsione dei canoni pregressi nell'ambito del mercatino ittico di Via La Spezia riguarda esclusivamente i due banchi intestati alla (box Controparte_6 nn. 4 e 5), come emerge dal verbale della riunione tenutasi in Sala Giunta comunale lo scorso 14 marzo, alla quale ha partecipato anche Lei………La transazione in questione non riguarda pertanto anche la ditta ”. Controparte_7
Dal tenore letterale delle missive sopra richiamate emerge, pertanto incontestabilmente, che la signora avesse già ottenuto il rinnovo della concessione, proprio a seguito dell'accordo sulla Parte_1 rateizzazione e pertanto la stessa non era interessata alla vicenda dello sconto 30% che pure coinvolgeva altri soggetti titolari di banco del pesce.
L'ing. ha chiarito infatti inequivocabilmente i termini dell'accordo ed i soggetti interessati ove Tes_1 assume: mentre il teste avv. Grossi non ha fornito elementi utili alla tesi della parte opponente ove, sul capitolo di prova di cui al ricorso della parte opponente , il teste così risponde: ) : E' vera la Tes_2 circostanza;
è vero che gli operatori della banchina del Porto hanno avuto lo stesso sconto del 30% sui canoni arretrati e tutti hanno stipulato una transazione con il comune e non hanno avuto la fideiussione pagina 3 di 4 perché il di loro rispettivo debito era inferiore ad euro 20 mila e infatti per importi superiori ad euro 20 mila, come per la , vi era necessità di una fideiussione, mentre per debiti sui canoni CP_6 arretrati inferiori a 20 mila euro, il comune poteva fare transazione senza garanzia di fideiussione sul pagamento delle rate . Il ha riconosciuto lo sconto del 30% sui canoni non versati a tutti gli CP_3 operatori inadempienti e le condizioni per lo stipula della transazione furono uguali per la Fisch Service e per gli operatori della Banchina del Porto. La è stata esclusa dallo sconto in quanto Parte_1 all'epoca aveva in corso di rateizzazione dei canoni pregressi ed all'epoca pertanto, era già titolare del rinnovo per la concessione del commercio sulle aree pubbliche. La , oltre ad altri 600 Parte_1 esercenti aveva già ottenuto il rinnovo per 12 anni della concessione e quindi per questo non è stata presa in considerazione negli accordi successivi relativi allo sconto del 30% sui canoni dovuti. Sempre leggendo gli atti, posso dire che l'Amministrazione Comunale ha voluto concedere lo sconto del 30% agli operatori perché effettivamente il non aveva fatto sugli spazi sia di via La Spezia, che sul CP_3 porto delle opere di manutenzione e la e l'altro lo avevano già ottenuto la Parte_1 Pt_4 rinnovazione del titolo”. Preciso da ultimo che la differenza di canoni fra i due spazi, il Porto e via La Spezia , sia dipesa dalla differenza del regime giuridico della proprietà degli spazi, che il primo è demaniale ed il secondo è preso in affitto da un privato ad un canone di mercato. “
Peraltro a fronte della prova fornita dalla creditrice opposta sulla esclusione dall'accordo sullo sconto del 30% sia documentale che a mezzo testimonianza del tecnico comunale, la opposta non ha fornito a questo Giudice alcun elemento onde ritenere la partecipazione della signora agli accordi sullo sconto del 30%, che effettivamente erano relativi ad altro soggetto, peraltro di sesso maschile, come è evidente dalla missiva ricevuta dall'avv.Sgattoni ed allegata all'atto introduttivo.
L'eccezione preliminare sulla incompetenza per territorio è infondata alla luce delle deduzioni difensive sul punto della parte opposta.
Per quanto attiene alla refusione delle spese processuali, ritiene il Giudice che le stesse possano compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della complessità della vicenda dei titolari di banco del pesce e delle concessioni relative ed in ogni caso tenuto conto del principio secondo cui l'attività della PA debba sempre improntarsi a imparzialità per cui il trattamento sarebbe dovuto essere unitario rispetto a tutti gli operatori del mercato del pesce.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l'opposizione in quanto indimostrata e conferma integralmente il decreto-ingiuntivo opposto n° 57/23 del 1.2.2023. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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