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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4671 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 11/07/2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( ) in qualità di procuratore speciale dei Parte_1 C.F._1
SI.ri e in proprio, e Parte_2 Parte_3
dei SI.ri ed quali genitori Parte_3 Parte_4
esercenti la potestà sui figli minori, e Persona_1
, domiciliati in Via Don Narciso Sordo 8, Parte_5
Trento, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Maggi ( ), che li C.F._2
rappresenta e difende.
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Roma nel proc. recante r.g.n. 28178/2020.
Conclusioni: come in atti.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
Gli attori indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti diretti di cittadini italiani, ossia del SI. cittadino italiano nato a [...] il Persona_1
16.03.1946 ed emigrato in Brasile dove, nel 1971, sposava Persona_2
(cittadina brasiliana nata in [...], Brasile la quale, in virtù del matrimonio contratto in avrebbe acquisito automaticamente la cittadinanza per effetto dell'art. 10 L.
555/1912). Dall'unione sono nati in data 08.01.1972 e Parte_3 [...] in data 24.06.1973 (all'epoca, come risulta dagli atti di nascita Parte_2
depositati, il SI. si era già naturalizzato cittadino brasiliano). Il SI. Persona_1
si è naturalizzato cittadino brasiliano per poi riacquisire la cittadinanza Persona_1 italiana, ai sensi dell'art. 17 L. 91/1992, in data 14.05.1993, quando i figli avevano già raggiunto la maggiore età.
Il non si è costituito nel grado. Controparte_1
L'appello è stato assunto in decisione a seguito dell'udienza del giorno
11/07/2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
L'appello invoca un'interpretazione dell'art. 17 L. 91/1992, diversa da quella offerta dal tribunale di Roma, nel senso che il riacquisto della cittadinanza da parte dell'avo ai sensi del suddetto articolo si verificherebbe senza soluzione di continuità operando con efficacia ex tunc, con conseguente sua retroattività alla data di nascita dei figli. Alla luce di ciò, gli appellanti sostengono di aver diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna. Gli appellanti sostengono di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche per via materna, in quanto la SI.ra avrebbe automaticamente acquistato la cittadinanza italiana Persona_2 all'atto del matrimonio con un cittadino italiano, trasmettendola successivamente ai figli.
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez VI, sent. 6205/2014).
r.g. n. 2 Nella succitata sentenza, la Corte di Cassazione conferma che il riacquisto della cittadinanza italiana opera ex tunc solo laddove la sua perdita non sia stata espressione di una scelta liberamente determinata dal soggetto. Nella fattispecie dedotta in giudizio, non residuano dubbi sul fatto che la naturalizzazione sia un atto di rinuncia spontaneo, il quale costituisce espressione di un'autonoma manifestazione di volontà.
Nella specie, la perdita della cittadinanza italiana da parte del SI. Persona_1
avvenuta in conseguenza della naturalizzazione, è inequivocabilmente ricondotta ad una libera scelta e, pertanto, il suo “riacquisto” ha operato ex nunc, con la conseguenza che, al momento della nascita dei ricorrenti, la cittadinanza non ancora “riacquistata” dal padre non ha potuto trasmettersi ai figli. Alla luce di quanto detto, e in considerazione del fatto che il SI. ha riacquistato la cittadinanza italiana solo quando i figli Per_1
aveva già raggiunto la maggiore età, non può dirsi trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna.
Avendo il SI. perso la cittadinanza volontariamente, l'opzione di Persona_1
riacquisto ha operato con effetto ex nunc con una soluzione di continuità nel periodo in cui evidentemente si era naturalizzato cittadino brasiliano. Tale soluzione di continuità incide necessariamente anche sullo status civitatis del coniuge che non risulta aver mai acquistato per effetto del matrimonio la cittadinanza di un marito che non era in quel momento cittadino italiano.
Dalla documentazione prodotta non è possibile risalire all'anno in cui l'avo si è naturalizzato cittadino brasiliano e, di conseguenza, non risulta provato l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii da parte della SI.ra né Persona_2
risulta provato lo status civitatis della stessa.
L'appello è, pertanto, infondato.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
r.g. n. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4