Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 561/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella De Prisco.
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Di Vincenzo.
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in MONTALTO
[...]
(VT) in data 8.07.1989, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civil Pt_2
MONTALTO DI CASTRO, dell'anno 1989, al N. 8, Parte II, Serie A, Vol. 0 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
- i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento ed alle proprie esigenze di vita, avendone la capacità economica e non vi sono ragioni di provvedere al versamento dell'assegno
- la casa familiare dei coniugi di via Tavolaro n. 26 in Montalto di Castro con quanto in essa contenuto, come sopra specificato, è rimasta in uso esclusivo alla signora – che ne è l'esclusiva Parte_1 proprietaria, avendola ricevuta in donazione dal padre i a atto che alla data di Pt_1 CP_1 sottoscrizione del presente ricorso aveva già ritirato i propri effetti personali, i regali di nozze, il mobilio e le suppellettili che i coniugi hanno concordemente stabilito con un elenco da loro sottoscritto separatamente.
- le parti danno atto che le disposizioni economiche previste nel presente ricorso hanno avuto effetto dalla data di sottoscrizione, ovvero 18.03.2024
Così deciso in Civitavecchia, 18.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso