Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 23/06/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5583 dell'anno 2023 promossa da
(avv. RUVOLO UBALDO ); Parte_1
CONTRO
(avv. GENTILE ENRICO ) Controparte_1 CP_2
(avv. TRIPOLINO SALVATORE );
[...]
Si da atto che sono presenti l'avv. RUVOLO UBALDO per Parte_1
l'avv. GENTILE ANTONIO in sost. dell'avv. ENRICO GENTILE per
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., la quale viene successivamente depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 23/06/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5583 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(elettivamente domiciliato in via Malaspina, 27 Parte_1
90141 Palermo ITALIA, presso l'Avv. RUVOLO UBALDO che la rappresenta e difende per mandato in atti
– attrice –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA CATANIA Controparte_1
5 PALERMO, presso l'Avv. GENTILE ENRICO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO Controparte_2
CRISPI, 25 90047 PARTINICO, presso l'Avv. TRIPOLINO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
2 concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c regolarmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio la nella Parte_1 Controparte_3
qualità di Impresa deIGnata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo
di Garanzia per le Vittime della strada e il IG Controparte_2
chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 04.02.2022, alle ore 23,00 circa sulla S.S.187.
Esponeva la ricorrente che, mentre si trovava a bordo, nella qualità di terza trasportata, del veicolo condotto dal IG.re (una Controparte_2
Fiat Panda tg. DH559 XF) e priva di copertura assicurativa, il conducente perdeva il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, si ribaltava andando ad impattare contro un muretto in cemento posto sul margine destro della carreggiata.
A causa dell'impatto la IG.ra riportava lesioni fisiche, per le Pt_1
quali veniva trasportata tramite ambulanza al P.S dell'Ospedale di
Alcamo (TP), ove veniva diagnosticata “frattura ossa massiccio facciale,
politraumi collo a gamba sinistra” con successivo trasferimento presso l'Ospedale Civico di Palermo pe l'esecuzione di intervento chirurgico di riduzione della frattura mascellare.
Tanto premesso l'attrice concludeva chiedendo di:
“Ritenere e dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa il
conducente del veicolo Fiat Panda tg. DH559XF privo di copertura rca;
3 conseguentemente condannare i convenuti e la nq, in Controparte_4
solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di quella somma che
sarà determinata di giustizia anche a seguito dell'espletamento CTU
medico legale, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dalla IG.ra
in dipendenza dell'evento per cui è causa. Pt_1
E ciò oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino
all'integrale soddisfo”.
Si costituiva in giudizio la che si opponeva alle Controparte_5
avverse pretese, contestando nel merito sia la dinamica del sinistro, così
come rassegnata nell'atto introduttivo, sia il quantum debeatur ritenuto eccessivo.
Concludeva chiedendo di:
“Rigettare le domande proposte nei confronti della e Controparte_5
condannare la ricorrente al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio
In subordine ritenga e dichiari, nel caso in cui venga accertata la
fondatezza delle domande proposte, il concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
della ricorrente per la mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza
riducendo in misura corrispondente l'importo del risarcimento alla stessa
eventualmente dovuto”.
Con comparsa depositata il 21.12.2023 si costituiva in giudizio anche il
IG. il quale, non contestando nel merito la dinamica Controparte_2
del sinistro così come rassegnata nel ricorso introduttivo, eccepiva l'illegittimità e il fondamento delle domande proposte con riferimento ai soli danni ed al quantum debeatur ritenuto eccessivo e non provato.
Concludeva chiedendo di:
4 “Liquidare gli avversi danni nei limiti dell'imputabile, rigettando quelli
maggiori, non dovuti, non provati e non legati causalmente all'evento da cui
si assumono generati.
Onerare la nella qualità di impresa territorialmente deIGnata CP_1
per conto del Fondo di garanzia Vittime della strada, a manlevare il IG
ed a liquidare le somme dovute alla ricorrente Controparte_2 Pt_1
, così come accertate nella fase istruttoria”.
[...]
Concessi i termini ex art.183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e Ctu medico legale volta ad accertare le lesioni patite da parte ricorrente e il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni riportate, oltre a verificare se quest'ultime fossero compatibili con il corretto uso delle cinture di sicurezza;
indi veniva rinviata all'udienza di discussione e decisione con termini a ritroso per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
La ricostruzione della dinamica descritta nelle difese della IG.ra Pt_1
ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
escussa all'udienza del 17.06.2024.
In relazione ai fatti di causa il teste ha così riferito: Tes_1
“Ho assistito al sinistro per cui è causa, ero sulla strada statale da
Balestrate a Trappeto e stava andando a fare rifornimento di benzina
quando innanzi a me una Fiat Panda, mi pare giallina, ha sbandato, si è
ribaltata, si è rimessa sulle quatto ruote, e si è andata a schiantare con-tro
5 un muro. Io mi trovavo subito dietro ed ho visto la scena.
ADR mi sono subito fermata a soccorrere e dietro di me si sono fermati
anche altri automobilisti.
ADR il conducente è sceso subito dalla macchina mentre il passeggero è
rimasto dentro.
ADR quando è arrivata l'ambulanza ho visto che era , che Parte_1
conosco di vista. Era sanguinante in viso, ma ho fatto solo in tempo a
chiederle come stava.
Appena arrivata l'ambulanza sono andata via lasciando i miei recapiti al
guidatore della Panda che non conoscevo.
ADR l'incidente è avvenuto di sera, mi pare circa due anni fa nel febbraio
del 2022.
ADR riconosco il verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate
all'assicurazione in data 15.2.2023”.
Anche nel verbale di P.S dell'Ospedale di Alcamo, presente agli atti, si documenta che la IG.ra sarebbe giunta al P.O alle ore 23.55 con Pt_1
diagnosi di “Frattura ossa del massiccio facciale” a causa di “incidente
stradale”.
Agli atti del giudizio è stata altresì allegata da parte ricorrente dichiarazione resa dal IG.re e, dal medesimo sottoscritta, in cui lo CP_2
stesso dichiara, che mentre si trovava a bordo della sua autovettura con a bordo trasportata la IG.ra , a causa di un'incolpevole manovra, Pt_1
“aveva perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente un
ostacolo fisso”. Proseguiva precisando che “il veicolo Fiat Panda di mia
proprietà era privo di copertura assicurativa RCA e privo di carta di
6 circolazione e documenti amministrativi e si distruggeva nel sinistro
riportando gravissimi danni strutturali”.
In ultimo il rapporto di incidente stradale redatto dai CC della Stazione
di Balestrate intervenuti sui luoghi del sinistro che elevava al IG.re verbale n. 256379132 perché accertato che circolava “privo dei CP_2
documenti del veicolo che aveva provocato l'incidente in autonomia con
soggetto trasportato ferito”.
Risulta pertanto accertato che la IG.ra sia stata vittima del Pt_1
sinistro verificatosi il giorno 04.02.2022 mentre si trovava a bordo, in qualità di terza trasportata, dell'autovettura condotta dal IG.re , CP_2
priva di garanzia assicurativa e che la medesima abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Può, pertanto ritenersi pienamente comprovata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c, per i danni dalla stessa subìti, da cui discende, a norma dell'art. 283, lett. A, cod. ass, l'obbligo risarcitorio a carico della società convenuta in solido con il conducente.
Nelle difese di parte convenuta non emerge, infatti, alcuna argomentazione che possa prospettare che la IG.ra abbia anche Pt_1
in minima misura concorso, con la propria condotta colposa o comunque disattenta, alla causazione dell'evento lesivo.
Ciò posto, occorre analizzare- da ultimo- se il danno patito dalla ricorrente è diretta conseguenza dell'evento sopra descritto.
L'assicurazione convenuta ha, infatti, contestato sul punto l'uso dei presidi di sicurezza da parte della ricorrente.
7 In relazione a detta questione, il CTU ha ritenuto che “stante le
caratteristiche del sinistro con elevata vis lesiva e con ribaltamento del
mezzo e stante la lesività presente sulla periziata, vi è una discreta
probabilità logico-scientifica e statistica che la periziata indossasse le
cinture di sicurezza al momento del sinistro, pur non potendosi esprimere
sul punto in termini di probabilità prossima alla certezza”.
Il CTU ha pertanto confermato che l'entità dei traumi sofferti dalla IG.ra appaiono del tutto in linea con la dinamica descritta nel ricorso Pt_1
introduttivo e con il corretto uso delle cinture di sicurezza.
Tali conclusioni si ritengono condivisibili in quanto risultano essere coerenti, logiche e prive di contraddizioni.
Ciò detto alla IG.ra deve dunque essere riconosciuto il diritto al Pt_1
risarcimento del danno biologico patito in conseguenza del sinistro.
Per l'esatta determinazione dei danni riportati dall'attrice va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
In particolare, il CTU ha affermato che è da ritenere congruo il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivo nella misura dell'11%, danno che tiene conto tanto della menomazione permanente all'integrità psico-fisica della IG.ra , che della Pt_1
perturbazione degli aspetti dinamico relazionali da esso derivanti. Il CTU
ha ritenuto, altresì, che a seguito delle lesioni patite dalla ricorrente, alla stessa può essere riconosciuta un'invalidità temporanea assoluta di
8 giorni 11 e un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni
30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20.
In ultimo il CTU ha ritenuto che la ricorrente, qualora effettuasse le cure odontoiatriche necessarie per le lesioni dentali riportate, le stesse sarebbero da ritenere congrue per un importo pari ad euro 6.500,00.
Agli atti non sono state allegate da parte ricorrente altre spese mediche.
Le valutazioni svolte dai consulenti appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici;
di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulen-ti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè
del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle
9 tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011). Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall' (giugno 2024). Controparte_6
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, alla ricorrente, la quale all'epoca dell'evento aveva 39 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro 30.921,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato della percentuale di circa il 27% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla “sofferenza interiore”.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 6.152,50 in valori attuali. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche già effettuate nella misura di euro
2.000,00.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attrice è, dunque, pari ad euro
39.073,50 .
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla
10 mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva la società andrà condannata al Controparte_4
pagamento in favore di di euro 42.575,25 oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei minimi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese.
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Accoglie le domande di;
Parte_1
- Condanna in solido n. q. di F.G.V.S. ed il Controparte_5
IG. al pagamento in favore della ricorrente di euro Controparte_2
42.575,25 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
11 - Condanna in solido n. q. di F.G.V.S. ed il Controparte_5
IG. al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi Controparte_2
in euro € 5.987,25 -già aumentati per la conciliazione- oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute da distrarsi a favore dell'avv. Ruvolo Ubaldo che dichiara di averle anticipate;
il tutto oltre alle spese di C.T.U.
Palermo23.06.2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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