Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/1957, n. 3538
CASS
Sentenza 28 settembre 1957

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Avvenuta la divisione del fondo dominante e il coevo frazionamento dell'unica servitù di derivazione d'acqua che vi ineriva, le molteplici servitù succedute a quella originaria costituiscono diritti autonomi della cui utilità ciascun titolare ha il diritto di godere indipendentemente dagli altri, col conseguente ulteriore diritto del singolo titolare di apprestare i mezzi per un autonomo e indipendente Esercizio (nella specie: distinte cannule corrispondenti alla quantità d'acqua spettante). Ne', contro tale diritto, può darsi rilievo a una diversa pratica di utilizzazione condotta sull'accordo verbale dei titolari, in quanto ogni modificazione dell'Esercizio della servitù deve risultare da atto scritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/1957, n. 3538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3538
    Data del deposito : 28 settembre 1957

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