Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 281
Versione
23 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.

La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651 , e' sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 23 maggio 1957