Art. 1. Articolo unico.
La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651 , e' sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651 , e' sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.