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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
EA PP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2260/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar ,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041550176000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400303988567000 Consorzio_1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7563/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 3.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento descritte in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alle poste tributarie pretese per conto del Consorzio_1, relative rispettivamente al tributo consortile per gli anni 2022 e 2023, per un valore di causa di €. 584,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato, contestando il Piano di Classifica, con dettagliate argomentazioni. Allegava relazione tecnica a syupporto delle proprie argomentazioni circa la insussistenza di benefici.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Consorzio convenuto non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve evidenziarsi che le cartelle di pagamento recano il riferimento (pag. 5 e pag. 10) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione del provvedimento risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza. Il Consorzio convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Le spese devono invece essere compensate con Agenzia
Entrate Riscossione, estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento descritte in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alle poste tributarie pretese per conto del Consorzio_3, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tali parti gli atti impugnati. Condanna il Consorzio_1 alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
EA PP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2260/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar ,14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041550176000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400303988567000 Consorzio_1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7563/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 3.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento descritte in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alle poste tributarie pretese per conto del Consorzio_1, relative rispettivamente al tributo consortile per gli anni 2022 e 2023, per un valore di causa di €. 584,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato, contestando il Piano di Classifica, con dettagliate argomentazioni. Allegava relazione tecnica a syupporto delle proprie argomentazioni circa la insussistenza di benefici.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Consorzio convenuto non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve evidenziarsi che le cartelle di pagamento recano il riferimento (pag. 5 e pag. 10) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione del provvedimento risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza. Il Consorzio convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Le spese devono invece essere compensate con Agenzia
Entrate Riscossione, estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento descritte in epigrafe emesse da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alle poste tributarie pretese per conto del Consorzio_3, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tali parti gli atti impugnati. Condanna il Consorzio_1 alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.