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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 28.03.2025
Il gop
Viste le note di udienza depositate dalla sola parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. ha emesso la seguente sentenza
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale a seguito discussione ex art 281 sexies c.p.c. mediante note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n 720 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 28 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito ddi note conclusionali e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Lucisano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via E.Giglio n. 1 attrice
E
p.ta i.v.a. , quale Impresa deSInata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Calabria alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo
Mungo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del medesimo in Catanzaro, al Viale
Pio X° n. 125
Convenuta
NONCHÉ in persona del suo l.r.p.t., con Controparte_2
1 sede in Roma, alla via Yser n. 14.
Convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catanzaro, la quale impresa assicuratrice deSInata dal Fondo di garanzia Controparte_1 per le vittime della strada, chiedendo di condannare nonché , Controparte_3 Controparte_4
ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento delle lesioni personali patite dalla Parte_1
in occasione del sinistro de quo e quantificate in € 26.758,00 di cui: ITT 100% (gg. 25 x €
[...]
98,00) = € 2.450,00; ITP 75% (gg. 40 x € 49,00) = € 1.960,00; Danno biologico 10% (individuo di anni 81 come tabelle lesioni macropermanenti del Tribunale di Milano) = € 16.671,00; Danno morale (1/3 del danno biologico) = € 5.587,00, oltre interessi legali, interessi compensativi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro (16.9.2016) fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto procuratore costituito”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha rappresentato che, in data 16.09.2016, alle ore 11,00 circa, stava regolarmente percorrendo a piedi il lato destro della locale Viale Isonzo, all'altezza dei civici 412/414, per recarsi dal proprio medico condotto e che ad un tratto un'autovettura di colore grigio, a forte velocità, sopraggiungeva posteriormente alla SI.ra , colpendola, con Parte_1
il paraurti destro, alla gamba sinistra e gettandola rovinosamente al suolo, procurandole ingenti danni fisici. Che uscita miracolosamente incolume dall'incidente summenzionato, l'attrice cercava di prendere il numero di targa dell'autovettura investitrice, di colore grigio, ma invano. Che la stessa veniva soccorsa e trasportata, dapprima a casa e, subito dopo, in considerazione della gravità delle sue condizioni di salute, trasferita presso il locale Nosocomio cittadino per le cure del caso. Che, per causa diretta ed immediata del forte urto subito, la SI.ra subiva ingenti danni fisici, come Parte_1
da cartella clinica di PS n. 2016041263 del 16.9.2016 – Azienda Ospedaliera U.O. Pronto Soccorso
– recante la seguente diagnosi: “trauma cranico non commotivo e contusione ginocchio DX e anca
SX da pedone della strada con prognosi iniziale di gg. . CP_5
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la convenuta la quale Controparte_1
ha chiesto “nel merito, ma salvo gravame, ed in via principale, rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge;
- nel merito, ma con le medesime salvezze, ed in via subordinata, allorquando il Tribunale dovesse ritenere raggiunta la prova c.d. rigorosa dei presupposti per l'ammissibilità dell'evento al
2 risarcimento a carico del F.G.V.S., accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, c.
I, c.c., la preponderante responsabilità della controparte nella causazione del sinistro per cui è causa
e, per l'effetto, accogliere la domanda nei confronti del F.G.V.S. nei limiti di quanto risulterà effettivamente provata, con la compensazione, quantomeno parziale, delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge”
Non si è costituita in giudizio la benché regolarmente citata. CP_2
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, e benchè sia stata ammessa la prova testimoniale di parte attrice questa non ha inteso citare i testi per la loro escussione incorrendo così nella decadenza ex art 208 c.p.c. ed inoltre il procuratore costituito non è più comparso in udienza fin dal 28.04.2023 fissata per la escussione del teste.
All'udienza del 28 marzo 2025 la sola parte convenuta ha concluso come da «note di trattazione scritta» depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
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La domanda attorea è infondata e conseguentemente deve essere rigettata.
Da un punto di vista normativo, la presente fattispecie è astrattamente sussumibile nell'art. 2054, comma 1 c.c., per il quale il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Al riguardo, si osserva, altresì, come: “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. civile, n. 15367/11; Trib. Roma, sez. XIII, 05/03/2018, n. 4714).
Inoltre, per ritenere integrata la fattispecie astratta richiamata, è necessario che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, atteso come l'impresa deSInata divenga contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Ciò premesso nel caso di specie vi è la totale assenza di riscontri obiettivi esterni a conforto della tesi attorea che viene corroborata esclusivamente da certificati medici e dal verbale di pronto soccorso, essendo mancata totalmente la prova del fatto e del nesso eziologico con la natura del danno.
3 Fin dal suo atto di citazione parte attrice ha chiesto la prova testimoniale sui capitoli di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con il testimone , riservandosi di indicare altri testimoni, con Testimone_1
ulteriore specificazione e articolazione e/o deposito di atti e documenti, tuttavia nessuna prova è stata fornita dalla tanto in ordine all'evento, quanto relativamente alle asserite conseguenze Parte_1 pregiudizievoli, all'esito del deposito delle memorie difensive tenuto conto che ,per come sopra detto, nessun testimone è stato escusso a riprova del fatto storico, stante la mancata citazione del teste e la mancata comparizione del procuratore di parte attrice alle udienze successive, né dai soli certificati medici è possibile risalire alle modalità dell'evento. Mancano altresì riscontri oggettivi dei narrati dell'attrice: non vi è agli atti di causa, una relazione di incidente redatta dalle autorità di pubblica sicurezza competenti che possa corroborare la descrizione degli accaduti così come svolta dalla parte attrice. Gli agenti infatti non risultano essere stati avvisati dell'incidente e non sono intervenuti né nell'immediatezza dei fatti nè successivamente, per accertare la possibile configurazione, nel caso di specie, del reato di lesioni colpose.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito alla luce della regula iuris generale di cui all'art. 2697 c.c., che l'onere della prova del nesso di causalità materiale incombe sul danneggiato.
In conclusione si ritiene che l'attrice, non abbia provato né il fatto storico del sinistro per la dinamica descritta in citazione né che il sinistro sia stato causato dalla condotta di altro conducente rimasto sconosciuto, non consentendo al Tribunale di ritenere la sussistenza di un minimo di principio di prova per dare luogo all'istruttoria.
Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte la domanda proposta da Parte_1
deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo dello scaglione tariffario relativo al valore attribuito e diminuiti del 50% stante la modesta difficoltà della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla refusione in favore della in Parte_1 Controparte_1
qualità di impresa deSInata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €. 1.270,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge.
Catanzaro 28.03.2025
4 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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