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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 275/2018
TRA
e rappr. e dif. dagli avv.ti Tommaso Parisi e Parte_1 Parte_2
Alberto Tartaglione unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, al viale Michelangelo Buonarroti n.
27 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Carlo De Angelis presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce n. 57
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta Controparte_2 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Buco e Angelo Razzano unitamente ai quali elett. dom. in
Santa Maria Capua Vetere alla via A. Mazzocchi n. 109
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2018 e ritualmente notificato, e Parte_1
, rispettivamente padre e fratello del defunto , convenivano Parte_2 SO in giudizio nonché chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni tutti - patrimoniali e non patrimoniali - iure proprio e iure hereditatis - derivanti loro dall'infortunio del congiunto, verificatosi il 24 luglio 2014 e che aveva cagionato la morte del medesimo. In particolare, sostenevano che il decesso del , avvenuto durante SO
l'espletamento della propria attività lavorativa di autotrasportatore alle dipendenze della ditta di titolarità di , fosse causalmente riconducibile a stress da lavoro nonché a ritmi di Parte_3 lavoro imposti dal in spregio alla normativa di cui al regolamento CEE n. 561/2006 che CP_1 disciplina i tempi di guida e di riposo per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.
Invocavano, dunque, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Agivano, altresì, nei confronti di ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto Controparte_2
l'evento mortale, ad avviso degli istanti, era in ogni caso da addebitare alla mancata predisposizione di adeguati dispositivi di protezione per la sicurezza stradale idonei ad evitare la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata nel tratto autostradale interessato dall'incidente occorso al lavoratore deceduto.
Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e di Controparte_1 Controparte_3
in proporzione all'incidenza delle rispettive colpe nella causazione del sinistro descritto in
[...] narrativa in seguito al quale decedeva il Sig. ; conseguentemente, condannare SO le parti resistenti, in ragione dei rispettivi titoli, al risarcimento del danno biologico terminale patito dalla vittima del sinistro Sig. trasmissibile “iure hereditatis” in capo ai SO ricorrenti da valutarsi in via equitativa secondo i parametri tabellari adatti alle circostanze del caso concreto …; condannare le parti resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” come specificato in premessa nella seguente misura: euro 282150,00 in favore del Sig.
ed euro 169190,00 in favore del Sig. , oltre rivalutazione Parte_1 Parte_2 ed interessi ….; condannare, altresì, le parti resistenti al risarcimento del danno di natura personale per le menomazioni psichiche patite dal Sig. in seguito al tragico Parte_1 decesso del figlio , quantificato nella somma di euro 42773,00 ….; condannare, infine, le Per_1 parti resistenti al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale da valutarsi equitativamente”.
Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva tardivamente il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Si costituiva che contestava l'avversa domanda con articolate Controparte_2 argomentazioni in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta nonché gli atti del procedimento penale, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
I ricorrenti agiscono nel presente giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, dai medesimi patiti in seguito al decesso del proprio congiunto, , avvenuto in data 24 luglio 2014 a causa di un incidente stradale SO verificatosi durante l'espletamento dell'attività lavorativa di autotrasportatore da quest'ultimo svolta alle dipendenze del convenuto . Controparte_1 Il titolo della responsabilità del datore di lavoro viene individuato, secondo la prospettazione attorea, nella violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c. e della specifica normativa di cui al regolamento CEE n. 561/2006 sulla disciplina dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.
Contestualmente gli istanti propongono domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti di per aver omesso di adottare, nel tratto autostradale Controparte_2 interessato dal sinistro, idonei dispositivi di protezione, in particolare, barriere di sicurezza laterali, che, ove presenti, avrebbero svolto un ruolo di contenimento ostacolando la fuoriuscita dalla carreggiata stradale dell'autoarticolato condotto dal defunto . SO
Tanto premesso, rileva il Tribunale che la dinamica dell'incidente a seguito del quale decedeva il sig. deve ritenersi provata dalla copiosa documentazione in atti (verbali, rilievi SO tecnici e fotografici) redatta, nella immediatezza degli accadimenti per cui è causa, dagli agenti della Polizia Stradale di Trani intervenuti subito dopo il sinistro (cfr. doc. in atti fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia n. 14527/2014).
Da tali risultanze documentali emerge che “alle ore 06.30 del 24 luglio 2014 il sig. SO
, alla guida dell'autoarticolato “Iveco Magirus” targato BW410YN di proprietà di
[...]
, percorreva l'autostrada A16 con direzione verso Napoli;
giunto in Controparte_1 corrispondenza della progressiva chilometrica 140+390, ove la carreggiata ha una conformazione rettilinea e pianeggiante, con il manto stradale in perfette condizioni di manutenzione, a causa verosimilmente di un colpo di sonno o per un malore, non era in grado di conservare il controllo della guida del veicolo che fuoriusciva a destra dalla sede stradale. Il convoglio impegnava prima con le ruote di destra la parte iniziale della banchina per poi fuoriuscire completamente dalla sede stradale ribaltandosi nella scarpata discendente, non prima di aver abbattuto numerosi elementi del guardrail laterale di quel versante.
In particolare, al Km 140+390 è il punto in cui iniziava la fuoriuscita dalla sede stradale dell'autoarticolato, segnata dal passaggio dei penumatici di destra del convoglio sul ciglio della scarpata discendente. Più avanti, dopo circa 40 metri e precisamente al km 140+350, il complesso veicolare impattava sul guardrail, che in quel punto si avvia con la parte laterale destra, deformandolo per circa 40 metri in avanti, fino al km 140+310 … Al km 140+300 veniva rilevata la posizione statica del convoglio, completamente ribaltato nella scarpata discendente ove conservava l'originale senso di marcia con la cabina di guida completamente contorta e fra le lamiere veniva rinvenuto il corpo del conducente … alle ore 07.30 il personale medico del 118 constatava il decesso del sig. per “arresto cardio – respiratorio” (cfr. verbale SO degli accertamenti urgenti e dei rilievi effettuati sullo stato dei luoghi e delle cose del 25.09.2014 e annotazione di P.G. sulla dinamica dell'incidente del 25.09.2014).
La polizia stradale, sulla scorta del sopralluogo e dei rilievi tecnici e fotografici svolti, ricostruiva, dunque, la dinamica del sinistro: , mentre percorreva l'autostrada A16 in SO direzione Napoli, giunto nei pressi di AS TR (FG), all'altezza della progressiva chilometrica 140+390, perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale e finendo nella scarpata discendente posta sul lato destro del ciglio stradale.
L'autoarticolato condotto dal defunto iniziava la fuoriuscita dalla sede stradale in un SO tratto privo di barriere laterali impegnando, dunque, la banchina laterale erbosa e percorrendo un tratto lungo circa 40 metri;
impattava, poi, al km 140+350, contro il terminale del guardrail colpendolo e deformandolo per circa 40 metri in avanti fino al Km 140+310 (cfr. rilievi fotografici in atti). L'autoarticolato si ribaltava, dunque, fino a raggiungere il fondo della scarpata discendente ove, poi, veniva rinvenuto in posizione statica.
Per quanto riguarda le condizioni ambientali, dal verbale redatto dagli agenti della polizia stradale si legge che il fondo stradale era asciutto, asfaltato ed in buone condizioni di manutenzione e che le condizioni atmosferiche erano di sereno e la visibilità buona.
La polizia stradale ricostruiva, altresì, la velocità del mezzo nell'ultimo tratto di guida che veniva attestata tra i 60 ed i 70 km/h. Si legge testualmente nell'annotazione di P.G. in atti che “nell'ultimo tratto di guida … il tracciato della velocità è discontinuo, cioè con picchi di velocità che variano tra i 60 ed i 70 km/h come quando si accelera e si decelera continuamente…”. Esaminando il foglio di registrazione del tachigrafo in uso al veicolo, la polizia supponeva che il avesse avuto SO un colpo di sonno o un malore perdendo, dunque, il controllo dell'autoarticolato.
Dalla consulenza tecnica medico-legale disposta ed espletata nell'ambito delle indagini svolte dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia emerge, infine, che il decesso del sig. SO
veniva collocato nell'arco temporale tra le ore 06.00 e le ore 07.00 del giorno 24 luglio
[...]
2014 (il CTU scrive al riguardo: “la morte di , tenuto conto del grado SO raggiunto dai fenomeni abiotici consecutivi e dalla assenza di processi trasformativi, può farsi risalire a circa 4-5 ore avanti l'inizio delle operazioni di consulenza tecnica avvenuta alle ore
11.00 del 24 luglio 2014”).
La causa del decesso veniva, infine, dal consulente tecnico della Procura individuata nel “trauma cranio-toracico” (cfr. consulenza medico legale redatta dalla dott.ssa in atti Persona_2 fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia).
Tanto premesso in punto di fatto, e venendo all'esame della domanda azionata nel presente giudizio, i ricorrenti deducono che la responsabilità dell'incidente sia, in primo luogo, da ascrivere al datore di lavoro per aver sistematicamente imposto al lavoratore tempi di guida superiori a quelli consentiti.
Al riguardo, richiamano gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia stradale, ed, in particolare, i rilievi effettuati all'esito dell'esame dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del veicolo relativi al periodo dal 26 giugno al 24 luglio 2014. Evidenziano, sul punto, che gli agenti avevano rilevato che il conducente, in diverse occasioni, nell'arco del predetto periodo temporale, non aveva osservato le disposizioni del regolamento CEE n. 561/2006 con precipuo riferimento ai prescritti periodi di pausa e riposo.
Rileva, in limine, il giudicante come la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del convenuto , nella qualità di datore di lavoro, va qualificata sia come azione di Controparte_1 responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la parte dei danni richiesti iure hereditatis, sia come azione aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'azione di risarcimento dei danni iure proprio, con differenti ricadute essenzialmente in ordine al profilo della presunzione di colpa che opera esclusivamente nell'ambito dell'azione di responsabilità contrattuale.
La domanda di risarcimento dei danni proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore deceduto, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro rilevante ex art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (cfr. in tal senso, Cass., civ. sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32072; Cass. sez. lav., 2 gennaio 2020, n. 2).
Tali rilievi non incidono in ogni caso sul riparto degli oneri probatori in relazione alla prova del fatto inadempimento/fatto illecito che spetta pur sempre al danneggiato.
Ciò detto, occorre ricordare che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, è un obbligo di prevenzione, che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr, ex plurimis, Cass., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468; Cass., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337).
Se è vero che la norma, nella sua peculiare formulazione, è idonea ad assicurare un continuo rinnovamento ed adeguamento del sistema protettivo alla luce dei dati acquisiti dalla scienza, è altresì vero, tuttavia, che essa non configura affatto un caso di responsabilità oggettiva;
ed, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla norma in esame non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di protezione, riferibile a qualsiasi danno alla integrità psico- fisica del lavoratore, con la conseguenza di ritenere pressoché automatico l'addebito di responsabilità ogni volta che un danno si sia comunque verificato. Occorre, invece, che l'evento lesivo e dannoso sia riferibile a colpa del datore di lavoro, derivante dalla violazione di regole di condotta, siano esse richiamate da una fonte tipica (“nominate”) oppure desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. (“innominate”), purché ritenute necessarie nel caso concreto ed in relazione alla specifica attività di lavoro. Pertanto, la colpa può identificarsi solo con la deviazione dallo standard di sicurezza esigibile, perché proprio, in concreto ed in quel momento storico, delle diverse attività produttive. Diversamente, si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o, a seconda dei casi, innominate, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell'organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove tali eventi non possono, viceversa, fari rientrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c. (in tal senso, tra le altre,
Cass., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865; Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002).
Sul piano propriamente probatorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un contributo chiarificatore in tema di distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della disposizione in commento. La Cassazione (SSUU n. 6572/06), chiamata a comporre un contrasto in tema di prova del danno da demansionamento, ha affermato che il regime probatorio applicabile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Se è vero quindi che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., é il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, tuttavia incombe sul presunto danneggiato l'onere, innanzi tutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotta che assume essere state violate.
Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori. Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso.
Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento
(cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav., 26 aprile 2016, n. 8237;
Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Costituisce, inoltre, principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità.
Al riguardo, si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso
(cfr. in tal senso, Cass., 12 febbraio 2021, n. 3763; Cass., 19 marzo 2019, n. 7649).
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto senz'altro a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (così Cass., 18 giugno 2018, n.
16026).
Tanto premesso in punto di diritto, ed applicando i principi sopra esposti al caso di specie, rileva il
Tribunale che certamente anche una condizione lavorativa stressante - nella specie rappresentata dalla imposizione di ritmi di lavoro eccessivi e non conformi alla normativa vigente - può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, ma spetta sempre al lavoratore danneggiato dimostrare l'esistenza di un danno subito nell'espletamento dell'attività lavorativa, la esistenza di un ambiente di lavoro nocivo nonché del nesso di causalità tra l'uno e l'altro: soltanto se il lavoratore abbia fornito una tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere puntualmente allegati e comprovati dal lavoratore che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sul punto dedotto che la prestazione lavorativa del defunto nei giorni immediatamente precedenti il sinistro stradale, sotto il profilo della SO relativa articolazione temporale, non era stata svolta in conformità alle prescrizioni del regolamento
CEE n. 561/2006.
La violazione di tale normativa era da imputare alla responsabilità del datore di lavoro che aveva imposto tempi di guida superiori a quelli consentiti non vigilando sul rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza e della integrità fisica del lavoratore. Peraltro, il non aveva CP_1 disposto la presenza del secondo autista, circostanza quest'ultima che, unitamente al rispetto degli intervalli tempi di guida – tempi di riposo imposti dalla legge, avrebbero evitato la condizione di stanchezza e stress psico-fisico che aveva condotto al tragico evento.
Va sul punto evidenziato che il regolamento citato - che disciplina i periodi di guida, le interruzioni ed i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada - prevede che il periodo di guida giornaliero non possa superare le 9 ore. Tale periodo può essere tuttavia esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi (cfr. artt. 6 e 7).
Orbene, nel corso del giudizio, è stata disposta CTU per accertare i tempi di guida e di riposo osservati dal lavoratore deceduto nell'arco di tempo dal 26 giugno al 24 luglio 2014 attraverso la lettura della documentazione in atti ed, in particolare, mediante l'esame dei dischi cronotachigrafi contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale n. 14527/2014 acquisiti in copia agli atti del presente procedimento.
Ebbene, osserva in primo luogo il Tribunale come il nominato CTU, in conformità a quanto già evidenziato dalla polizia stradale, ha preliminarmente rilevato che il non aveva SO utilizzato, così come prescritto dalla normativa vigente, un foglio di registrazione per ogni giornata lavorativa ma aveva, viceversa, in plurime occasioni, inserito diversi fogli di registrazione nell'arco delle 24 ore, alterando in tal modo i dati emergenti dai predetti fogli.
Tale condotta, ad avviso di chi scrive, priva di attendibilità le risultanze emergenti dai fogli di registrazione in atti, che, in assenza di ulteriori elementi probatori, non possono costituire prova certa dell'orario di lavoro in concreto osservato dal lavoratore nell'arco del periodo preso in considerazione. Ad ogni buon conto, e fermo quanto su evidenziato, deve in ogni caso rilevarsi che, dalla puntuale ed esaustiva disamina dei dati emergenti dai dischi cronotachigrafi compiuta dal consulente nominato dal Tribunale, se pure è emerso, nel periodo considerato, il superamento da parte del lavoratore, in sporadici giorni, e, dunque, in via del tutto occasionale, dei tempi di guida consentiti, nessuna violazione è stata riscontrata nei giorni precedenti il sinistro stradale: in particolare, il CTU non ha rilevato alcuna attività di guida nei giorni 19.07 e 20.07.2014 e non ha riscontrato alcuna violazione nei giorni 22.07 e 23.07.2014 immediatamente precedenti la data dell'evento infausto.
Non risultano, pertanto, specifiche violazioni dell'orario di guida né nel giorno dell'incidente né nei giorni immediatamente precedenti che possano condurre all'affermazione dell'esistenza del dedotto inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, in assenza di un adeguato quadro probatorio idoneo a comprovare l'esistenza della nocività dell'ambiente di lavoro, alcuna responsabilità può essere ascritta al convenuto datore di lavoro, né ai sensi dell'art. 2087 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Al riguardo, rileva il giudicante che la prova orale richiesta dai ricorrenti non veniva ammessa in quanto i capitoli formulati vertevano su circostanze generiche, del tutto valutative e, per altra parte, documentali.
Va ribadito il principio ormai consolidato per cui la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., deve essere dedotta per articoli separati e specifici. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 2 febbraio 2015, n. 1808).
Va, poi, affermata la inammissibilità della prova testimoniale che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici posto che il giudice non potrebbe in ogni caso fondare il proprio convincimento su giudizi e/o valutazioni espresse dai testi.
Orbene, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano, da un lato, ed in larga parte, connotati da intrinseca ed insanabile genericità in evidente violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c., e, per altro verso, vertenti su circostanze valutative nonché documentali.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda proposta nei confronti del convenuto deve essere rigettata. Controparte_1
Venendo all'esame della domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di Controparte_2 rileva il Tribunale come la responsabilità della società convenuta - invocata ai sensi dell'art.
[...]
2051 c.c. - viene fondata sulla mancata predisposizione, nel tratto autostradale teatro del sinistro, di idonee barriere di protezione che, ove presenti, avrebbero evitato, ad avviso degli istanti, l'evento mortale.
La società, costituendosi in giudizio, ha contestato la tesi attorea evidenziando che il sinistro in cui perdeva la vita il sig. si verificava in un tratto stradale, realizzato alla fine SO degli anni 60 secondo le previsioni della normativa all'epoca vigente che non prevedeva alcuna specifica indicazione per la installazione delle protezioni laterali. Peraltro, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche della strada in quello specifico tratto, l'obbligo di installare barriere di protezione non poteva ritenersi sussistente neppure sulla base delle attuali disposizioni normative non sussistendo alcuna situazione di pericolo e/o di insidia per gli utenti. Evidenziava, infine, l'erroneità del richiamo alla normativa secondaria, pure invocata in ricorso, di cui al D.M. n.
223 del 1992, applicandosi tale compendio di norme esclusivamente alle strade di nuova costruzione ovvero a strade, realizzate antecedentemente, sottoposte a significative opere di adeguamento e rifacimento, tutte condizioni non sussistenti nel caso di specie.
Tanto premesso, in diritto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene oggetto di custodia.
Modificando l'orientamento sostenuto in tempi meno recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è sempre configurabile a carico del custode della rete stradale di propria competenza, una responsabilità ex art. 2051 c.c. (addirittura, per il caso di beni demaniali o patrimoniali da cui si sia originato l'evento dannoso se risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione e quindi oggetto di difficile esercizio della necessaria attività di controllo: cfr., in tal senso, Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. civ. 6 luglio 2006, n.
15383).
Conseguentemente, chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato dal dover fornire la prova dell'elemento colposo - come richiesto dalla diversa previsione normativa ex art. 2043 c.c. - essendo sufficiente dimostrare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
La norma in commento configura, dunque, una ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, dovendosi intendere per rapporto di custodia l'esercizio di un potere di effettiva vigilanza sulla res, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale. Ed invero, per custode deve intendersi - nel significato attribuito dalla norma in esame - colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo effetto della materiale disponibilità della stessa.
Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa.
L'ente proprietario o concessionario di una strada, quindi, una volta accertato il fatto dannoso a causa di una anomalia della stessa, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene, dipendente anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, il quale abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Detto in altri termini, l'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito, chiamato a ristorare i danni causati dalla cosa in sua custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non incorrere in tale forma di responsabilità, deve esclusivamente provare l'esistenza di un caso fortuito: deve, cioè, dimostrare il verificarsi di un evento a questo estraneo (che può essere dato dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile ed inevitabile, che esorbita dalla normale attività di custodia e di vigilanza ed è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la custodia ed il danno, non essendo sufficiente la prova di aver osservato tutte le regole cautelari imposte dalla normale gestione della cosa.
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 aprile
2019, n. 9315).
Appare evidente che tali principi si riflettono inevitabilmente sul piano dell'onere probatorio: ed infatti, mentre sull'attore danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno subìto e il bene in custodia, sul custode incombe quello, decisamente più oneroso, di dare la prova del caso fortuito e, cioè, del verificarsi un accadimento imprevedibile ed inevitabile, avulso dalla sua sfera di azione e capace di produrre l'evento; con la precisazione, che tale evento può anche rinvenirsi nella condotta del danneggiato, a condizione però che questa si dimostri da sola sufficiente a cagionare l'evento dannoso.
La giurisprudenza, sul punto, ha ulteriormente chiarito che non ogni uso improprio o anomalo della cosa rispetto alla sua destinazione normale, da parte del danneggiato o di un terzo, è suscettibile di essere qualificata in termini di “caso fortuito”, poiché se la condotta concorrente nella causazione del danno del terzo o del danneggiato non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa, salva l'eventuale limitazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1769).
Come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in una scarpata fiancheggiante la carreggiata - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo, anche al solo fine di ridurne le conseguenze. Pertanto, laddove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente” dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 maggio 2024, n. 11950).
Applicando i principi su richiamati alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, valutate le risultanze probatorie in atti, devono ritenersi sussistenti nel caso in esame i presupposti di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
La dinamica dell'incidente occorso al defunto deve ritenersi adeguatamente SO provata dalle risultanze degli accertamenti svolti, nella immediatezza dei fatti, dalla polizia stradale che offrono un quadro preciso, completo e circostanziato, basandosi su rilievi tecnici e fotografici eseguiti in modo approfondito ed accurato.
In particolare, per quel che qui rileva, dalla ricostruzione degli eventi effettuata dagli agenti di polizia, emerge che l'autoarticolato condotto dal iniziava la fuoriuscita dalla SO sede stradale in un tratto privo di barriere laterali in quanto il guardrail si trovava all'incirca 40 metri più avanti. L'autoarticolato, dopo aver deviato la traiettoria di marcia verso destra, percorreva un tratto sulla banchina erbosa a margine della carreggiata per poi impattare frontalmente sul terminale del guardrail che si trovava più avanti. Dopo aver colpito ed abbattuto la barriera stradale il veicolo precipitava, ribaltandosi, sul fondo della scarpata discendente posta al margine del ciglio stradale.
Tale dinamica è stata negli stessi termini esaustivamente ricostruita anche dal CTP, ing. Per_3
L'elaborato peritale redatto dal consulente di parte configura un elemento probatorio
[...] offerto a supporto della tesi attorea ed, in quanto tale, va in questa sede liberamente apprezzato.
Le risultanze di tale consulenza appaiono del tutto coerenti e compatibili con gli accertamenti svolti dalla polizia stradale. Il CTP, oltre ad aver esaminato e riportato fedelmente i rilievi compiuti dagli agenti di polizia, effettuava, nel novembre del 2015, a distanza di poco più di un anno dagli eventi per cui è causa, un sopralluogo dove si era verificato il sinistro riscontrando uno stato dei luoghi sostanzialmente immutato rispetto a quello esistente nel luglio 2014, come emerge dai rilievi fotografici contenuti nella perizia, con l'unica sostanziale differenza rappresentata dalla completa ricostruzione del guardrail abbattuto dall'autoarticolato il giorno dell'incidente.
Risultano, ad avviso del giudicante, del tutto coerenti con la ricostruzione della dinamica del sinistro nonché con le risultanze dei rilievi fotografici dello stato dei luoghi le conclusioni contenute nell'elaborato peritale di parte.
In particolare, deve ritenersi che l'autoarticolato condotto dal defunto SO precipitava nella scarpata discendente adiacente al ciglio stradale senza incontrare alcun elemento di contenimento e reindirizzamento rappresentato dalla barriera di sicurezza che, in quel tratto, non era stata prevista.
Deve, pertanto, qui condividersi, la conclusione cui è giunto il CTP per cui se la barriera di protezione fosse stata installata lungo l'intero tratto autostradale in esame, l'autoarticolato condotto dal sarebbe stato, con elevata probabilità, reindirizzato sulla sede stradale, SO considerando anche la velocità cui viaggiava il veicolo al momento del sinistro. La presenza della barriera avrebbe, dunque, contenuto il moto aberrante del veicolo.
Risulta, altresì, del tutto verosimile nonché aderente alle risultanze fotografiche in atti, l'ulteriore considerazione svolta dal perito di parte secondo cui la posizione, all'incirca 40 metri più avanti rispetto al punto dove l'autoarticolato iniziò la deviazione verso destra, del terminale del guardrail favorì la caduta del veicolo nella scarpata discendente in quanto l'autoarticolato non si trovò più posizionato lateralmente rispetto alla barriera bensì frontalmente. Conseguentemente il guardrail, pur presente in quel tratto, non riuscì a svolgere alcuna funzione di contenimento (trovandosi in una posizione che non era quella laterale, ovvero quella di normale funzionamento della barriera) favorendo addirittura la direzione dell'autoarticolato verso l'interno del fossato dove poi si ribaltava.
La società convenuta, in qualità di soggetto tenuto alla custodia e manutenzione del tratto stradale, avrebbe dovuto adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti nonché ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Sul punto non possono essere condivisi i rilievi difensivi svolti dalla resistente in quanto destituiti di fondamento.
La colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza di una colpa generica del custode.
Pertanto, la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponesse in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esimeva la società convenuta dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (cfr., in tal senso, Cass. civ. 14 gennaio 2025, n.
882; Cass. civ., 26 settembre 2024, n. 25767; Cass. civ. 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ. 27 febbraio 2019, n. 5726).
Si consideri, ancora, che se il citato D.M. n. 223 del 1992 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, sarebbe assurdo trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti l'ente proprietario, o il suo gestore, possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti, ignorando la necessità di imporre l'adeguamento.
Ed, infatti, l'art. 14, comma primo, Codice della Strada, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, attribuisce specificatamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) alla posizione manutenzione della segnaletica prescritta. Obblighi, questi ultimi, posti a carico dei concessionari per le strade in concessione ai sensi del comma terzo della citata norma.
L'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l'occorrenza o la gravità degli incidenti attesi (in tal senso, cfr, Cass. civ. 31 maggio 2023, n. 15447, che, nell'ambito della valutazione della "pericolosità" della res, ascrive agli standard regolamentari del D.M. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti in base all'art. 14 del codice della strada).
Non vi è dubbio, dunque, che l'ambito del potere di controllo ricadente sul custode stradale non sia limitato alla sola carreggiata, ma si estenda anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.
Rileva il Tribunale che dalle risultanze probatorie in atti, unitariamente valutate, può certamente affermarsi che, al di là delle specifiche prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992, la installazione del guardrail lungo il tratto autostradale di interesse, sin dal chilometro che ha segnato il punto di fuoriuscita dell'autoarticolato condotto dal defunto , rispondeva ad una SO elementare esigenza di tutela della sicurezza stradale. L'assenza della barriera - installata peraltro all'incirca 40 metri più avanti - ha lasciato scoperto quel tratto di strada che pure – analogamente al tratto successivo - era fiancheggiato dalla scarpata discendente idonea a costituire pericolo per gli utenti, contribuendo a determinare l'evento dannoso.
La mancata predisposizione – nel punto in cui si è verificato il sinistro – di barriere di protezione ha senza dubbio rilevanza ai fini della ricostruzione del nesso eziologico dovendosi reputare verosimile che la presenza di un guardrail avrebbe assolto ad una funzione di contenimento del mezzo con conseguenze diverse e probabilmente meno gravi per il conducente. La presenza della scarpata discendente per l'intero tratto autostradale ove si è verificato il sinistro rendeva tale tratto certamente pericoloso con conseguente obbligo per l'ente gestore di predisporre misure di protezione idonee ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.
La presenza di una barriera protettiva, anche nel tratto in cui viceversa tale barriera non era stata installata, avrebbe, sulla base di una valutazione deduttiva di carattere logico, se non evitato quanto meno attutito la velocità di fuoriuscita del mezzo condotto dal dalla sede stradale SO nonché impedito il successivo impatto frontale con il terminale del guardrail posto, viceversa, 40 metri più avanti.
Considerato che
“la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale” (Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 6537), si deve presumere che ove, nel tratto autostradale in cui è occorso il sinistro, vi fosse stato il guard-rail, il veicolo sarebbe stato reindirizzato sulla corsia di marcia e, quindi, non sarebbe finito fuori strada.
In altri termini, l'assenza di idonei strumenti di protezione e, in quel particolare tratto di strada, specificatamente del guardrail quale elemento in grado di incidere causalmente nella verificazione del sinistro stradale, è da ritenersi in stretto rapporto causale con la verificazione del sinistro e soprattutto delle sue conseguenze infauste, laddove è possibile considerare che la presenza del guardrail medesimo avrebbe potuto condurre ad un esito diverso nella verificazione del sinistro stesso seppure innescato da un'azione che rappresenti un contributo causale alla verificazione dell'evento da parte della vittima.
In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non” (altrimenti detta della "preponderanza dell'evidenza"; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. civ., 8 aprile 2020, n. 7760), in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. civ.
06 luglio 2021, n.19033).
In forza di quanto innanzi, occorre verificare anche la condotta del conducente del mezzo e del resto, in fattispecie di responsabilità costruite esclusivamente sul rapporto di causalità diventa determinante ai sensi dell'art. 1227 c.c. l'accertamento della condotta del danneggiato.
Al riguardo, rileva il giudicante che dalla dinamica dell'incidente, per come ricostruita sulla base delle risultanze documentali in atti, emerge che il defunto perse il controllo SO dell'autoarticolato verosimilmente a causa di un malore o di un colpo di sonno, ipotesi quest'ultima sostenuta anche in sede di procedimento penale (cfr. richiesta di archiviazione del 12.09.2014 e decreto di archiviazione del 06.10.2015 in atti prod.ne convenuto nonché dagli agenti di CP_1 polizia stradale intervenuti subito dopo il sinistro. In particolare, la ipotesi del colpo di sonno viene avvalorata dal rilievo svolto dagli agenti che constatarono che il , nelle ore SO immediatamente precedenti il sinistro, aveva effettuato numerose soste e che aveva tenuto una velocita discontinua, con picchi di velocità che variavano tra i 60 ed i 70 km come quando “si accelera e si decelera continuamente” (cfr. annotazione di P.G. del 18.09.2014 in atti). L'ipotesi del colpo di sonno configura, ad avviso di questo giudicante, la spiegazione più plausibile della perdita di controllo del mezzo da parte del , anche alla luce del fatto che non furono rinvenute SO tracce di frenata né furono rilevati difetti o avarie del veicolo. Va, tuttavia, escluso, nella fattispecie in esame, il caso fortuito pure invocato dalla società
, posto che l'assenza della barriera guardrail si è sicuramente inserita nella catena causale CP_2 che ha provocato il ribaltamento del veicolo nel pendio adiacente il ciglio stradale, contribuendo a determinare il verificarsi dell'evento dannoso.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte “ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo” (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 maggio 2024, n. 11950; Cass. civ., 12 maggio 2015, n. 9547).
Ebbene, se pure la fuoriuscita dell'autoarticolato dalla sede stradale veniva determinata dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente , tale circostanza non può certamente SO considerarsi imprevedibile, dal momento che, a maggior ragione se si considera la percorrenza a velocità consentita, il fatto che un veicolo esca dalla carreggiata perché il conducente ha avuto un colpo di sonno, oltre ad essere prevedibile ex ante, rappresenta, altresì, il rischio tipico sul quale la barriera laterale dovrebbe intervenire, posto che la funzione del guardrail è proprio quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. D'altra parte, non può ricondursi alla nozione di condotta abnorme, rilevante ai fini della configurabilità del caso fortuito, una condotta esplicata da un veicolo che procedeva ad una velocità inferiore al limite imposto.
Va, pertanto, affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_2
Ritenuta, dunque, per le ragioni appena illustrate, la sussistenza del nesso causale tra la conformazione della strada e l'omessa predisposizione di barriere di contenimento e protezione, va, altresì, attribuita rilevanza alla condotta del lavoratore deceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
In definitiva, deve concludersi che l'assenza di una adeguata barriera laterale ha, in sostanza, aggravato le conseguenze del sinistro innescato dalla condotta del conducente, che va pertanto apprezzata quale fattore causale “concorrente” ed “efficiente” nelle conseguenze del sinistro.
In applicazione, dunque, dell'art. 1227, primo comma, c.c. ritiene il Tribunale che la condotta del abbia concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l'evento: la SO perdita di controllo dell'autoarticolato, determinata, secondo la ipotesi più plausibile in ragione delle risultanze in atti, da un colpo di sonno da cui fu attinto il lavoratore defunto va qualificata in termini di concausa dell'evento in quanto, anche in considerazione di quanto accertato dalla polizia stradale, che ha constatato che il lavoratore effettuava ripetute pause nelle ore immediatamente precedenti il sinistro, lo stesso avrebbe dovuto, in ossequio alle regole generali di prudenza e diligenza, arrestare la marcia dell'autoarticolato alle prime avvisaglie di sonno. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, occorre, in termini generali, ricordare che la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.
8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale – categoria unitaria contrapposta a quella del danno patrimoniale –, deve, dunque, specificamente illustrare le varie sfaccettature in cui questo si compone, di guisa da consentire un ristoro del pregiudizio effettivamente e concretamente subito.
Venendo ai profili più squisitamente attinenti la liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, di recente, la Suprema Corte, rileggendo le note sentenze c.d. di San Martino del
2008, proprio al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, incorrere in automatismi risarcitori.
Nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, certamente, quello da perdita del rapporto parentale che trova la sua primaria forma di tutela nel diritto al legame familiare e, dunque, negli artt. 2, 29,
30 e 31 della Carta Fondamentale. E', infatti, nella compagine familiare – intesa quale formazione sociale più importante e basilare e maggiormente presidiata da garanzie costituzionali - che il singolo sviluppa prioritariamente la propria personalità.
In tema di pregiudizio derivante dalla lesione del rapporto parentale, la suprema Corte, in una recente pronuncia, ha rimarcato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo
"nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. civ, 21 marzo 2022, n. 9010). Aderendo all'orientamento consolidato seguito dalla Suprema Corte, “varrà precisare come il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo” (Cass. civ., 28 marzo 2022, n.9857).
Tale pregiudizio va distinto dal danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto
– pure richiesto in questa sede dagli attori - che “non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico- relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.)” (Cass. n. 9857/2022 cit.), sicché l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico
(necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio congiunto) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr.
Cass. civ. 11 novembre 2019, n. 28989).
Ancora, per quel che attiene al ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza più recente, superando un primo orientamento che ancorava il risarcimento al presupposto della convivenza, ha affermato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima,
a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr., in tal senso, Cass. civ., 15 luglio 2022, n. 22397). Ciò si pone del resto, perfettamente in linea con la lesione del valore costituzionalmente protetto, quale appunto la perdita dell'unità familiare e degli affetti, sicché deve escludersi che la coabitazione debba essere considerata elemento determinante ai fini del ristoro, dovendo ritenersi sufficiente l'emersione di un vincolo affettivo stabile.
Aggiungasi, peraltro, che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni, che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo"
(v.d Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572). Ne consegue che laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra genitore e figlio, da un lato, e tra fratelli, dall'altro, nonché abbiano dedotto lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati deve ritenersi concretamente sussistente nei confronti dei ricorrenti, padre e fratello del defunto, il danno da perdita del rapporto parentale posta l'intensità del vincolo parentale ed il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali all'interno del nucleo familiare.
Quanto alla quantificazione del danno ed alla liquidazione equitativa dello stesso, occorre evidenziare che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2023, n. 5948; Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 33005).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli odierni ricorrenti, vengono in questa sede utilizzate come parametro di riferimento le Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa di tale tipo di pregiudizio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (cfr., in tal senso, Cass. civ. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, in favore di (nato il [...]), che all'epoca della morte del figlio Parte_1
(24.07.2014) aveva 72 anni, tenuto conto della convivenza (comprovata dalla documentazione in atti), dell'età della vittima al momento del sinistro (35 anni), della sopravvivenza di un congiunto nel nucleo familiare primario del de cuius, in mancanza di ulteriori elementi di prova articolati dalle parti - ragione per cui la relazione si reputa di media intensità – appare equo liquidare la somma di euro 308969,00 (attribuendo 22 punti all'età del congiunto defunto, 12 punti in base all'età del genitore, 16 punti per la convivenza, 14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti in base al grado medio di intensità della relazione riconosciuta, attribuendo ad ogni punto il valore di euro 3911,00), importo che, alla luce del concorso di colpa, va dimezzato ed ammonta ad euro 154484,50 aggiornato all'attualità.
In favore di (nato il [...]), fratello convivente del defunto Parte_2 SO
, che, all'epoca della morte del germano aveva 42 anni, appare equo liquidare la somma di
[...] euro 134142,00 (attribuendo 16 punti all'età del congiunto defunto, 14 punti in base all'età del fratello, 20 punti per la convivenza, 14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti in base al grado medio di intensità del rapporto, in assenza di altri elementi di prova, attribuendo ad ogni punto il valore di euro 1698,00) importo che, in base al concorso di colpa in questa sede accertato, va dimezzato ed ammonta ad euro 67071,00 aggiornato all'attualità.
La società va dunque condannata al risarcimento del danno da perdita Controparte_2 del rapporto parentale in favore dei ricorrenti, nella misura sopra determinata, oltre interessi legali, dalla data della presente decisione al soddisfo.
In ordine alle ulteriori voci di danno richieste in ricorso “iure proprio” dagli istanti, deve rilevarsi che ha lamentato di aver subito, in conseguenza del sinistro, un danno Parte_1 psichico concretizzatosi in una sindrome depressiva.
In astratto, va premesso che tale voce di danno, ove riscontrata, è autonomamente risarcibile rispetto al danno da perdita del rapporto parentale in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32
Cost.. Anche in forza di quanto innanzi precisato, stante la diversità di beni giuridici protetti, tale voce di danno va autonomamente liquidata – ove medicalmente accertata – senza che determina una duplicazione di poste risarcitorie.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “è ben vero che (cfr., sul punto, Cass.civ., 20 maggio 2015, n. 10269) la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti, oltre al danno parentale (consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva) anche un danno biologico vero e proprio, ossia un pregiudizio che, pur avendo anch'esso origine dalla perdita del congiunto, è ulteriore rispetto al danno parentale. Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale - sempreché risulti medicalmente accertato - dovrebbe necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento (che dovrà risultare ovviamente superiore rispetto a quello spettante in presenza di mero danno parentale), senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica” (Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21084).
In altri termini, in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto.
Tanto premesso in generale e venendo al caso di specie, rileva il Tribunale come le allegazioni attoree in ordine a tale tipologia di danno appaiono del tutto generiche e non suffragate da idonea documentazione volta a dimostrare in concreto la sussistenza del lamentato pregiudizio.
L'istante si limita ad allegare una consulenza tecnica di parte a firma del dott. datata Persona_4
11 aprile 2016, che attesta per il genitore “una sindrome ansioso- Parte_1 depressiva/disturbo post-traumatico da stress”. Tale consulenza si limita a richiamare due sole certificazioni mediche (non prodotte agli atti) riportandone per estratto il contenuto (“certificato medico redatto in data 26.02.2016 “s.ansioso depressiva da circa 3 anni …”; certificato medico redatto in data 17.03.2016 “…Insonnia…”).
Ebbene tale documentazione, ad avviso del giudicante, non è idonea a dimostrare la sussistenza della patologia peraltro genericamente descritta nella relazione del medico legale di parte.
Non si rinviene in atti alcun certificato medico attestante la patologia psichica dedotta, non è stato prodotto nessun documento relativo a visite specialistiche né a prescrizioni farmacologiche.
Pertanto, la prova di tale danno non potrebbe fondarsi neppure sull'espletamento di una consulenza tecnica – peraltro non richiesta – che avrebbe, per le ragioni esposte, natura meramente esplorativa.
La domanda, in parte de qua, deve dunque essere rigettata.
Occorre a questo punto procedere all'esame delle voci di danno trasmissibili iure hereditatis.
Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha delineato in modo chiaro la distinzione tra il danno morale terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno catastrofale o da lucida agonia, sempre la Cassazione ha di recente statuito che “in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass. civ., 20 giugno 2019, n. 16592).
Il risarcimento del danno morale terminale presuppone, dunque, che la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Il risarcimento del danno biologico terminale richiede, viceversa, che sia trascorso “un apprezzabile lasso temporale” tra l'evento lesivo ed il momento del decesso. In particolare, la trasmissibilità iure successionis di tale tipologia di pregiudizio viene ammessa laddove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, irrilevante che sia rimasta cosciente (in tal senso, Cass, civ., 5 luglio 2019, n. 18056).
Va, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella “perdita del bene vita” (c.d. danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (cfr., in tal senso, Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 15350).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, avuto riguardo alle risultanze processuali in atti, ed, in particolare, agli accertamenti della polizia stradale e del personale sanitario del 118, intervenuto subito dopo il sinistro, nonché alla relazione del medico legale incaricato dal Pubblico Ministero, deve escludersi la risarcibilità sia del danno morale terminale (o danno catastrofale) sia del danno biologico terminale.
Ed, infatti, dal compendio probatorio in atti, emerge che il decesso del veniva SO constatato dai sanitari, intervenuti sul luogo dell'incidente, alle ore 07.30. Il medico legale individuava l'ora del decesso del in un arco temporale tra le ore 06.00 e le ore SO
07.00. Orbene, tenuto conto che il sinistro stradale si verificava intorno alle ore 06.30 e che, alle ore 07.30, il personale sanitario intervenuto rinveniva il corpo del lavoratore già privo di vita, tant'è che ne veniva constatato il decesso sul posto, deve escludersi la configurabilità del danno biologico terminale in quanto non può dirsi decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e l'evento tale da consentire il riconoscimento di tale voce di danno.
Del pari va esclusa la risarcibilità del danno morale terminale (o danno catastrofale) poiché manca la prova che il sia rimasto cosciente del proprio stato al momento del tragico evento. SO
La perdita di controllo dell'autoarticolato, dovuta, per le ragioni già illustrate, con elevata probabilità ad un colpo di sonno, porta ad escludere che il conducente abbia potuto lucidamente rendersi conto dell'approssimarsi del momento finale della vita.
Non può, infine, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale pure invocato dai ricorrenti, riferito al mancato futuro contributo all'economia familiare che il defunto SO
avrebbe potuto offrire, essendo la domanda sul punto formulata nell'atto introduttivo
[...] connotata da grave e pervasiva carenza allegatoria e probatoria, tanto più considerata l'esiguità dei redditi del lavoratore deceduto, quali emergenti dalla documentazione in atti, anche in ragione del raffronto con i redditi percepiti dagli istanti (cfr. CUD e estratto previdenziale in atti prod.ne parte ricorrente).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite tra i ricorrenti ed il convenuto si compensano integralmente in Controparte_1 considerazione della peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate.
L'accoglimento parziale della domanda formulata nei confronti della società Controparte_2 giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra i ricorrenti e la società convenuta;
[...] per la restante parte vengono poste a carico di e liquidate nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_2 in persona del legale rappr.p.t., al pagamento, in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, per le causali analiticamente indicate in motivazione, della somma pari ad euro 154484,50, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
b) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_2 in persona del legale rappr.p.t., al pagamento, in favore di a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, per le causali analiticamente indicate in motivazione, della somma pari ad euro 67071,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
c) rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di Controparte_1
d) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e il convenuto Controparte_1
e) condanna in persona del legale rappr.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in euro
7500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
f) compensa, per la residua metà, le spese di lite tra i ricorrenti e Controparte_2
[...]
g) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 275/2018
TRA
e rappr. e dif. dagli avv.ti Tommaso Parisi e Parte_1 Parte_2
Alberto Tartaglione unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, al viale Michelangelo Buonarroti n.
27 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Carlo De Angelis presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce n. 57
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif., giusta Controparte_2 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Buco e Angelo Razzano unitamente ai quali elett. dom. in
Santa Maria Capua Vetere alla via A. Mazzocchi n. 109
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2018 e ritualmente notificato, e Parte_1
, rispettivamente padre e fratello del defunto , convenivano Parte_2 SO in giudizio nonché chiedendo il risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni tutti - patrimoniali e non patrimoniali - iure proprio e iure hereditatis - derivanti loro dall'infortunio del congiunto, verificatosi il 24 luglio 2014 e che aveva cagionato la morte del medesimo. In particolare, sostenevano che il decesso del , avvenuto durante SO
l'espletamento della propria attività lavorativa di autotrasportatore alle dipendenze della ditta di titolarità di , fosse causalmente riconducibile a stress da lavoro nonché a ritmi di Parte_3 lavoro imposti dal in spregio alla normativa di cui al regolamento CEE n. 561/2006 che CP_1 disciplina i tempi di guida e di riposo per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.
Invocavano, dunque, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..
Agivano, altresì, nei confronti di ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto Controparte_2
l'evento mortale, ad avviso degli istanti, era in ogni caso da addebitare alla mancata predisposizione di adeguati dispositivi di protezione per la sicurezza stradale idonei ad evitare la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata nel tratto autostradale interessato dall'incidente occorso al lavoratore deceduto.
Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e di Controparte_1 Controparte_3
in proporzione all'incidenza delle rispettive colpe nella causazione del sinistro descritto in
[...] narrativa in seguito al quale decedeva il Sig. ; conseguentemente, condannare SO le parti resistenti, in ragione dei rispettivi titoli, al risarcimento del danno biologico terminale patito dalla vittima del sinistro Sig. trasmissibile “iure hereditatis” in capo ai SO ricorrenti da valutarsi in via equitativa secondo i parametri tabellari adatti alle circostanze del caso concreto …; condannare le parti resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” come specificato in premessa nella seguente misura: euro 282150,00 in favore del Sig.
ed euro 169190,00 in favore del Sig. , oltre rivalutazione Parte_1 Parte_2 ed interessi ….; condannare, altresì, le parti resistenti al risarcimento del danno di natura personale per le menomazioni psichiche patite dal Sig. in seguito al tragico Parte_1 decesso del figlio , quantificato nella somma di euro 42773,00 ….; condannare, infine, le Per_1 parti resistenti al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale da valutarsi equitativamente”.
Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva tardivamente il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Si costituiva che contestava l'avversa domanda con articolate Controparte_2 argomentazioni in fatto ed in diritto concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta nonché gli atti del procedimento penale, disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
I ricorrenti agiscono nel presente giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, dai medesimi patiti in seguito al decesso del proprio congiunto, , avvenuto in data 24 luglio 2014 a causa di un incidente stradale SO verificatosi durante l'espletamento dell'attività lavorativa di autotrasportatore da quest'ultimo svolta alle dipendenze del convenuto . Controparte_1 Il titolo della responsabilità del datore di lavoro viene individuato, secondo la prospettazione attorea, nella violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c. e della specifica normativa di cui al regolamento CEE n. 561/2006 sulla disciplina dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.
Contestualmente gli istanti propongono domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti di per aver omesso di adottare, nel tratto autostradale Controparte_2 interessato dal sinistro, idonei dispositivi di protezione, in particolare, barriere di sicurezza laterali, che, ove presenti, avrebbero svolto un ruolo di contenimento ostacolando la fuoriuscita dalla carreggiata stradale dell'autoarticolato condotto dal defunto . SO
Tanto premesso, rileva il Tribunale che la dinamica dell'incidente a seguito del quale decedeva il sig. deve ritenersi provata dalla copiosa documentazione in atti (verbali, rilievi SO tecnici e fotografici) redatta, nella immediatezza degli accadimenti per cui è causa, dagli agenti della Polizia Stradale di Trani intervenuti subito dopo il sinistro (cfr. doc. in atti fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia n. 14527/2014).
Da tali risultanze documentali emerge che “alle ore 06.30 del 24 luglio 2014 il sig. SO
, alla guida dell'autoarticolato “Iveco Magirus” targato BW410YN di proprietà di
[...]
, percorreva l'autostrada A16 con direzione verso Napoli;
giunto in Controparte_1 corrispondenza della progressiva chilometrica 140+390, ove la carreggiata ha una conformazione rettilinea e pianeggiante, con il manto stradale in perfette condizioni di manutenzione, a causa verosimilmente di un colpo di sonno o per un malore, non era in grado di conservare il controllo della guida del veicolo che fuoriusciva a destra dalla sede stradale. Il convoglio impegnava prima con le ruote di destra la parte iniziale della banchina per poi fuoriuscire completamente dalla sede stradale ribaltandosi nella scarpata discendente, non prima di aver abbattuto numerosi elementi del guardrail laterale di quel versante.
In particolare, al Km 140+390 è il punto in cui iniziava la fuoriuscita dalla sede stradale dell'autoarticolato, segnata dal passaggio dei penumatici di destra del convoglio sul ciglio della scarpata discendente. Più avanti, dopo circa 40 metri e precisamente al km 140+350, il complesso veicolare impattava sul guardrail, che in quel punto si avvia con la parte laterale destra, deformandolo per circa 40 metri in avanti, fino al km 140+310 … Al km 140+300 veniva rilevata la posizione statica del convoglio, completamente ribaltato nella scarpata discendente ove conservava l'originale senso di marcia con la cabina di guida completamente contorta e fra le lamiere veniva rinvenuto il corpo del conducente … alle ore 07.30 il personale medico del 118 constatava il decesso del sig. per “arresto cardio – respiratorio” (cfr. verbale SO degli accertamenti urgenti e dei rilievi effettuati sullo stato dei luoghi e delle cose del 25.09.2014 e annotazione di P.G. sulla dinamica dell'incidente del 25.09.2014).
La polizia stradale, sulla scorta del sopralluogo e dei rilievi tecnici e fotografici svolti, ricostruiva, dunque, la dinamica del sinistro: , mentre percorreva l'autostrada A16 in SO direzione Napoli, giunto nei pressi di AS TR (FG), all'altezza della progressiva chilometrica 140+390, perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale e finendo nella scarpata discendente posta sul lato destro del ciglio stradale.
L'autoarticolato condotto dal defunto iniziava la fuoriuscita dalla sede stradale in un SO tratto privo di barriere laterali impegnando, dunque, la banchina laterale erbosa e percorrendo un tratto lungo circa 40 metri;
impattava, poi, al km 140+350, contro il terminale del guardrail colpendolo e deformandolo per circa 40 metri in avanti fino al Km 140+310 (cfr. rilievi fotografici in atti). L'autoarticolato si ribaltava, dunque, fino a raggiungere il fondo della scarpata discendente ove, poi, veniva rinvenuto in posizione statica.
Per quanto riguarda le condizioni ambientali, dal verbale redatto dagli agenti della polizia stradale si legge che il fondo stradale era asciutto, asfaltato ed in buone condizioni di manutenzione e che le condizioni atmosferiche erano di sereno e la visibilità buona.
La polizia stradale ricostruiva, altresì, la velocità del mezzo nell'ultimo tratto di guida che veniva attestata tra i 60 ed i 70 km/h. Si legge testualmente nell'annotazione di P.G. in atti che “nell'ultimo tratto di guida … il tracciato della velocità è discontinuo, cioè con picchi di velocità che variano tra i 60 ed i 70 km/h come quando si accelera e si decelera continuamente…”. Esaminando il foglio di registrazione del tachigrafo in uso al veicolo, la polizia supponeva che il avesse avuto SO un colpo di sonno o un malore perdendo, dunque, il controllo dell'autoarticolato.
Dalla consulenza tecnica medico-legale disposta ed espletata nell'ambito delle indagini svolte dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia emerge, infine, che il decesso del sig. SO
veniva collocato nell'arco temporale tra le ore 06.00 e le ore 07.00 del giorno 24 luglio
[...]
2014 (il CTU scrive al riguardo: “la morte di , tenuto conto del grado SO raggiunto dai fenomeni abiotici consecutivi e dalla assenza di processi trasformativi, può farsi risalire a circa 4-5 ore avanti l'inizio delle operazioni di consulenza tecnica avvenuta alle ore
11.00 del 24 luglio 2014”).
La causa del decesso veniva, infine, dal consulente tecnico della Procura individuata nel “trauma cranio-toracico” (cfr. consulenza medico legale redatta dalla dott.ssa in atti Persona_2 fascicolo Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia).
Tanto premesso in punto di fatto, e venendo all'esame della domanda azionata nel presente giudizio, i ricorrenti deducono che la responsabilità dell'incidente sia, in primo luogo, da ascrivere al datore di lavoro per aver sistematicamente imposto al lavoratore tempi di guida superiori a quelli consentiti.
Al riguardo, richiamano gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia stradale, ed, in particolare, i rilievi effettuati all'esito dell'esame dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato a bordo del veicolo relativi al periodo dal 26 giugno al 24 luglio 2014. Evidenziano, sul punto, che gli agenti avevano rilevato che il conducente, in diverse occasioni, nell'arco del predetto periodo temporale, non aveva osservato le disposizioni del regolamento CEE n. 561/2006 con precipuo riferimento ai prescritti periodi di pausa e riposo.
Rileva, in limine, il giudicante come la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del convenuto , nella qualità di datore di lavoro, va qualificata sia come azione di Controparte_1 responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la parte dei danni richiesti iure hereditatis, sia come azione aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'azione di risarcimento dei danni iure proprio, con differenti ricadute essenzialmente in ordine al profilo della presunzione di colpa che opera esclusivamente nell'ambito dell'azione di responsabilità contrattuale.
La domanda di risarcimento dei danni proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore deceduto, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro rilevante ex art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (cfr. in tal senso, Cass., civ. sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32072; Cass. sez. lav., 2 gennaio 2020, n. 2).
Tali rilievi non incidono in ogni caso sul riparto degli oneri probatori in relazione alla prova del fatto inadempimento/fatto illecito che spetta pur sempre al danneggiato.
Ciò detto, occorre ricordare che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, è un obbligo di prevenzione, che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia (cfr, ex plurimis, Cass., sez. lav., 7 giugno 2013, n. 14468; Cass., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337).
Se è vero che la norma, nella sua peculiare formulazione, è idonea ad assicurare un continuo rinnovamento ed adeguamento del sistema protettivo alla luce dei dati acquisiti dalla scienza, è altresì vero, tuttavia, che essa non configura affatto un caso di responsabilità oggettiva;
ed, infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla norma in esame non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di protezione, riferibile a qualsiasi danno alla integrità psico- fisica del lavoratore, con la conseguenza di ritenere pressoché automatico l'addebito di responsabilità ogni volta che un danno si sia comunque verificato. Occorre, invece, che l'evento lesivo e dannoso sia riferibile a colpa del datore di lavoro, derivante dalla violazione di regole di condotta, siano esse richiamate da una fonte tipica (“nominate”) oppure desumibili dall'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. (“innominate”), purché ritenute necessarie nel caso concreto ed in relazione alla specifica attività di lavoro. Pertanto, la colpa può identificarsi solo con la deviazione dallo standard di sicurezza esigibile, perché proprio, in concreto ed in quel momento storico, delle diverse attività produttive. Diversamente, si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o, a seconda dei casi, innominate, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell'organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove tali eventi non possono, viceversa, fari rientrare nell'ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c. (in tal senso, tra le altre,
Cass., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865; Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002).
Sul piano propriamente probatorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un contributo chiarificatore in tema di distribuzione dell'onere della prova nell'ambito della disposizione in commento. La Cassazione (SSUU n. 6572/06), chiamata a comporre un contrasto in tema di prova del danno da demansionamento, ha affermato che il regime probatorio applicabile nell'ambito dell'art. 2087 c.c. è quello previsto dall'art. 1218 c.c.: il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Se è vero quindi che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., é il debitore - datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, tuttavia incombe sul presunto danneggiato l'onere, innanzi tutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotta che assume essere state violate.
Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori. Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso.
Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento
(cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav., 26 aprile 2016, n. 8237;
Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Costituisce, inoltre, principio consolidato l'affermazione secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, se non nei casi in cui quest'ultima presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute ovvero dell'assoluta imprevedibilità.
Al riguardo, si è soliti discorrere di rischio elettivo, ossia di quel rischio, diverso da quello inerente l'attività svolta, ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il prestatore di lavoro si sia venuto a trovare per propria scelta volontaria ed arbitraria.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso
(cfr. in tal senso, Cass., 12 febbraio 2021, n. 3763; Cass., 19 marzo 2019, n. 7649).
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto senz'altro a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata (così Cass., 18 giugno 2018, n.
16026).
Tanto premesso in punto di diritto, ed applicando i principi sopra esposti al caso di specie, rileva il
Tribunale che certamente anche una condizione lavorativa stressante - nella specie rappresentata dalla imposizione di ritmi di lavoro eccessivi e non conformi alla normativa vigente - può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, ma spetta sempre al lavoratore danneggiato dimostrare l'esistenza di un danno subito nell'espletamento dell'attività lavorativa, la esistenza di un ambiente di lavoro nocivo nonché del nesso di causalità tra l'uno e l'altro: soltanto se il lavoratore abbia fornito una tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere puntualmente allegati e comprovati dal lavoratore che agisce deducendo l'inadempimento datoriale, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno sul punto dedotto che la prestazione lavorativa del defunto nei giorni immediatamente precedenti il sinistro stradale, sotto il profilo della SO relativa articolazione temporale, non era stata svolta in conformità alle prescrizioni del regolamento
CEE n. 561/2006.
La violazione di tale normativa era da imputare alla responsabilità del datore di lavoro che aveva imposto tempi di guida superiori a quelli consentiti non vigilando sul rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza e della integrità fisica del lavoratore. Peraltro, il non aveva CP_1 disposto la presenza del secondo autista, circostanza quest'ultima che, unitamente al rispetto degli intervalli tempi di guida – tempi di riposo imposti dalla legge, avrebbero evitato la condizione di stanchezza e stress psico-fisico che aveva condotto al tragico evento.
Va sul punto evidenziato che il regolamento citato - che disciplina i periodi di guida, le interruzioni ed i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada - prevede che il periodo di guida giornaliero non possa superare le 9 ore. Tale periodo può essere tuttavia esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente deve osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi (cfr. artt. 6 e 7).
Orbene, nel corso del giudizio, è stata disposta CTU per accertare i tempi di guida e di riposo osservati dal lavoratore deceduto nell'arco di tempo dal 26 giugno al 24 luglio 2014 attraverso la lettura della documentazione in atti ed, in particolare, mediante l'esame dei dischi cronotachigrafi contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale n. 14527/2014 acquisiti in copia agli atti del presente procedimento.
Ebbene, osserva in primo luogo il Tribunale come il nominato CTU, in conformità a quanto già evidenziato dalla polizia stradale, ha preliminarmente rilevato che il non aveva SO utilizzato, così come prescritto dalla normativa vigente, un foglio di registrazione per ogni giornata lavorativa ma aveva, viceversa, in plurime occasioni, inserito diversi fogli di registrazione nell'arco delle 24 ore, alterando in tal modo i dati emergenti dai predetti fogli.
Tale condotta, ad avviso di chi scrive, priva di attendibilità le risultanze emergenti dai fogli di registrazione in atti, che, in assenza di ulteriori elementi probatori, non possono costituire prova certa dell'orario di lavoro in concreto osservato dal lavoratore nell'arco del periodo preso in considerazione. Ad ogni buon conto, e fermo quanto su evidenziato, deve in ogni caso rilevarsi che, dalla puntuale ed esaustiva disamina dei dati emergenti dai dischi cronotachigrafi compiuta dal consulente nominato dal Tribunale, se pure è emerso, nel periodo considerato, il superamento da parte del lavoratore, in sporadici giorni, e, dunque, in via del tutto occasionale, dei tempi di guida consentiti, nessuna violazione è stata riscontrata nei giorni precedenti il sinistro stradale: in particolare, il CTU non ha rilevato alcuna attività di guida nei giorni 19.07 e 20.07.2014 e non ha riscontrato alcuna violazione nei giorni 22.07 e 23.07.2014 immediatamente precedenti la data dell'evento infausto.
Non risultano, pertanto, specifiche violazioni dell'orario di guida né nel giorno dell'incidente né nei giorni immediatamente precedenti che possano condurre all'affermazione dell'esistenza del dedotto inadempimento contrattuale.
Conseguentemente, in assenza di un adeguato quadro probatorio idoneo a comprovare l'esistenza della nocività dell'ambiente di lavoro, alcuna responsabilità può essere ascritta al convenuto datore di lavoro, né ai sensi dell'art. 2087 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Al riguardo, rileva il giudicante che la prova orale richiesta dai ricorrenti non veniva ammessa in quanto i capitoli formulati vertevano su circostanze generiche, del tutto valutative e, per altra parte, documentali.
Va ribadito il principio ormai consolidato per cui la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., deve essere dedotta per articoli separati e specifici. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 2 febbraio 2015, n. 1808).
Va, poi, affermata la inammissibilità della prova testimoniale che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici posto che il giudice non potrebbe in ogni caso fondare il proprio convincimento su giudizi e/o valutazioni espresse dai testi.
Orbene, i capitoli di prova articolati in ricorso risultano, da un lato, ed in larga parte, connotati da intrinseca ed insanabile genericità in evidente violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c., e, per altro verso, vertenti su circostanze valutative nonché documentali.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda proposta nei confronti del convenuto deve essere rigettata. Controparte_1
Venendo all'esame della domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di Controparte_2 rileva il Tribunale come la responsabilità della società convenuta - invocata ai sensi dell'art.
[...]
2051 c.c. - viene fondata sulla mancata predisposizione, nel tratto autostradale teatro del sinistro, di idonee barriere di protezione che, ove presenti, avrebbero evitato, ad avviso degli istanti, l'evento mortale.
La società, costituendosi in giudizio, ha contestato la tesi attorea evidenziando che il sinistro in cui perdeva la vita il sig. si verificava in un tratto stradale, realizzato alla fine SO degli anni 60 secondo le previsioni della normativa all'epoca vigente che non prevedeva alcuna specifica indicazione per la installazione delle protezioni laterali. Peraltro, tenuto conto delle condizioni e delle caratteristiche della strada in quello specifico tratto, l'obbligo di installare barriere di protezione non poteva ritenersi sussistente neppure sulla base delle attuali disposizioni normative non sussistendo alcuna situazione di pericolo e/o di insidia per gli utenti. Evidenziava, infine, l'erroneità del richiamo alla normativa secondaria, pure invocata in ricorso, di cui al D.M. n.
223 del 1992, applicandosi tale compendio di norme esclusivamente alle strade di nuova costruzione ovvero a strade, realizzate antecedentemente, sottoposte a significative opere di adeguamento e rifacimento, tutte condizioni non sussistenti nel caso di specie.
Tanto premesso, in diritto occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale l'ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situazioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene oggetto di custodia.
Modificando l'orientamento sostenuto in tempi meno recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è sempre configurabile a carico del custode della rete stradale di propria competenza, una responsabilità ex art. 2051 c.c. (addirittura, per il caso di beni demaniali o patrimoniali da cui si sia originato l'evento dannoso se risulti adibito all'uso generale e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione e quindi oggetto di difficile esercizio della necessaria attività di controllo: cfr., in tal senso, Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. civ. 6 luglio 2006, n.
15383).
Conseguentemente, chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato dal dover fornire la prova dell'elemento colposo - come richiesto dalla diversa previsione normativa ex art. 2043 c.c. - essendo sufficiente dimostrare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto.
La norma in commento configura, dunque, una ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, dovendosi intendere per rapporto di custodia l'esercizio di un potere di effettiva vigilanza sulla res, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale. Ed invero, per custode deve intendersi - nel significato attribuito dalla norma in esame - colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo effetto della materiale disponibilità della stessa.
Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione della cosa.
L'ente proprietario o concessionario di una strada, quindi, una volta accertato il fatto dannoso a causa di una anomalia della stessa, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene, dipendente anche da un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, il quale abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Detto in altri termini, l'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito, chiamato a ristorare i danni causati dalla cosa in sua custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non incorrere in tale forma di responsabilità, deve esclusivamente provare l'esistenza di un caso fortuito: deve, cioè, dimostrare il verificarsi di un evento a questo estraneo (che può essere dato dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile ed inevitabile, che esorbita dalla normale attività di custodia e di vigilanza ed è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la custodia ed il danno, non essendo sufficiente la prova di aver osservato tutte le regole cautelari imposte dalla normale gestione della cosa.
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 aprile
2019, n. 9315).
Appare evidente che tali principi si riflettono inevitabilmente sul piano dell'onere probatorio: ed infatti, mentre sull'attore danneggiato grava esclusivamente l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno subìto e il bene in custodia, sul custode incombe quello, decisamente più oneroso, di dare la prova del caso fortuito e, cioè, del verificarsi un accadimento imprevedibile ed inevitabile, avulso dalla sua sfera di azione e capace di produrre l'evento; con la precisazione, che tale evento può anche rinvenirsi nella condotta del danneggiato, a condizione però che questa si dimostri da sola sufficiente a cagionare l'evento dannoso.
La giurisprudenza, sul punto, ha ulteriormente chiarito che non ogni uso improprio o anomalo della cosa rispetto alla sua destinazione normale, da parte del danneggiato o di un terzo, è suscettibile di essere qualificata in termini di “caso fortuito”, poiché se la condotta concorrente nella causazione del danno del terzo o del danneggiato non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di causalità con la cosa, salva l'eventuale limitazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1769).
Come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno - nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in una scarpata fiancheggiante la carreggiata - derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo, anche al solo fine di ridurne le conseguenze. Pertanto, laddove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente” dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 maggio 2024, n. 11950).
Applicando i principi su richiamati alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, valutate le risultanze probatorie in atti, devono ritenersi sussistenti nel caso in esame i presupposti di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
La dinamica dell'incidente occorso al defunto deve ritenersi adeguatamente SO provata dalle risultanze degli accertamenti svolti, nella immediatezza dei fatti, dalla polizia stradale che offrono un quadro preciso, completo e circostanziato, basandosi su rilievi tecnici e fotografici eseguiti in modo approfondito ed accurato.
In particolare, per quel che qui rileva, dalla ricostruzione degli eventi effettuata dagli agenti di polizia, emerge che l'autoarticolato condotto dal iniziava la fuoriuscita dalla SO sede stradale in un tratto privo di barriere laterali in quanto il guardrail si trovava all'incirca 40 metri più avanti. L'autoarticolato, dopo aver deviato la traiettoria di marcia verso destra, percorreva un tratto sulla banchina erbosa a margine della carreggiata per poi impattare frontalmente sul terminale del guardrail che si trovava più avanti. Dopo aver colpito ed abbattuto la barriera stradale il veicolo precipitava, ribaltandosi, sul fondo della scarpata discendente posta al margine del ciglio stradale.
Tale dinamica è stata negli stessi termini esaustivamente ricostruita anche dal CTP, ing. Per_3
L'elaborato peritale redatto dal consulente di parte configura un elemento probatorio
[...] offerto a supporto della tesi attorea ed, in quanto tale, va in questa sede liberamente apprezzato.
Le risultanze di tale consulenza appaiono del tutto coerenti e compatibili con gli accertamenti svolti dalla polizia stradale. Il CTP, oltre ad aver esaminato e riportato fedelmente i rilievi compiuti dagli agenti di polizia, effettuava, nel novembre del 2015, a distanza di poco più di un anno dagli eventi per cui è causa, un sopralluogo dove si era verificato il sinistro riscontrando uno stato dei luoghi sostanzialmente immutato rispetto a quello esistente nel luglio 2014, come emerge dai rilievi fotografici contenuti nella perizia, con l'unica sostanziale differenza rappresentata dalla completa ricostruzione del guardrail abbattuto dall'autoarticolato il giorno dell'incidente.
Risultano, ad avviso del giudicante, del tutto coerenti con la ricostruzione della dinamica del sinistro nonché con le risultanze dei rilievi fotografici dello stato dei luoghi le conclusioni contenute nell'elaborato peritale di parte.
In particolare, deve ritenersi che l'autoarticolato condotto dal defunto SO precipitava nella scarpata discendente adiacente al ciglio stradale senza incontrare alcun elemento di contenimento e reindirizzamento rappresentato dalla barriera di sicurezza che, in quel tratto, non era stata prevista.
Deve, pertanto, qui condividersi, la conclusione cui è giunto il CTP per cui se la barriera di protezione fosse stata installata lungo l'intero tratto autostradale in esame, l'autoarticolato condotto dal sarebbe stato, con elevata probabilità, reindirizzato sulla sede stradale, SO considerando anche la velocità cui viaggiava il veicolo al momento del sinistro. La presenza della barriera avrebbe, dunque, contenuto il moto aberrante del veicolo.
Risulta, altresì, del tutto verosimile nonché aderente alle risultanze fotografiche in atti, l'ulteriore considerazione svolta dal perito di parte secondo cui la posizione, all'incirca 40 metri più avanti rispetto al punto dove l'autoarticolato iniziò la deviazione verso destra, del terminale del guardrail favorì la caduta del veicolo nella scarpata discendente in quanto l'autoarticolato non si trovò più posizionato lateralmente rispetto alla barriera bensì frontalmente. Conseguentemente il guardrail, pur presente in quel tratto, non riuscì a svolgere alcuna funzione di contenimento (trovandosi in una posizione che non era quella laterale, ovvero quella di normale funzionamento della barriera) favorendo addirittura la direzione dell'autoarticolato verso l'interno del fossato dove poi si ribaltava.
La società convenuta, in qualità di soggetto tenuto alla custodia e manutenzione del tratto stradale, avrebbe dovuto adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza degli utenti nonché ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Sul punto non possono essere condivisi i rilievi difensivi svolti dalla resistente in quanto destituiti di fondamento.
La colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza di una colpa generica del custode.
Pertanto, la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponesse in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esimeva la società convenuta dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (cfr., in tal senso, Cass. civ. 14 gennaio 2025, n.
882; Cass. civ., 26 settembre 2024, n. 25767; Cass. civ. 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ. 27 febbraio 2019, n. 5726).
Si consideri, ancora, che se il citato D.M. n. 223 del 1992 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, sarebbe assurdo trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti l'ente proprietario, o il suo gestore, possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti, ignorando la necessità di imporre l'adeguamento.
Ed, infatti, l'art. 14, comma primo, Codice della Strada, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, attribuisce specificatamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) alla posizione manutenzione della segnaletica prescritta. Obblighi, questi ultimi, posti a carico dei concessionari per le strade in concessione ai sensi del comma terzo della citata norma.
L'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l'occorrenza o la gravità degli incidenti attesi (in tal senso, cfr, Cass. civ. 31 maggio 2023, n. 15447, che, nell'ambito della valutazione della "pericolosità" della res, ascrive agli standard regolamentari del D.M. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti in base all'art. 14 del codice della strada).
Non vi è dubbio, dunque, che l'ambito del potere di controllo ricadente sul custode stradale non sia limitato alla sola carreggiata, ma si estenda anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.
Rileva il Tribunale che dalle risultanze probatorie in atti, unitariamente valutate, può certamente affermarsi che, al di là delle specifiche prescrizioni del D.M. n. 223 del 1992, la installazione del guardrail lungo il tratto autostradale di interesse, sin dal chilometro che ha segnato il punto di fuoriuscita dell'autoarticolato condotto dal defunto , rispondeva ad una SO elementare esigenza di tutela della sicurezza stradale. L'assenza della barriera - installata peraltro all'incirca 40 metri più avanti - ha lasciato scoperto quel tratto di strada che pure – analogamente al tratto successivo - era fiancheggiato dalla scarpata discendente idonea a costituire pericolo per gli utenti, contribuendo a determinare l'evento dannoso.
La mancata predisposizione – nel punto in cui si è verificato il sinistro – di barriere di protezione ha senza dubbio rilevanza ai fini della ricostruzione del nesso eziologico dovendosi reputare verosimile che la presenza di un guardrail avrebbe assolto ad una funzione di contenimento del mezzo con conseguenze diverse e probabilmente meno gravi per il conducente. La presenza della scarpata discendente per l'intero tratto autostradale ove si è verificato il sinistro rendeva tale tratto certamente pericoloso con conseguente obbligo per l'ente gestore di predisporre misure di protezione idonee ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.
La presenza di una barriera protettiva, anche nel tratto in cui viceversa tale barriera non era stata installata, avrebbe, sulla base di una valutazione deduttiva di carattere logico, se non evitato quanto meno attutito la velocità di fuoriuscita del mezzo condotto dal dalla sede stradale SO nonché impedito il successivo impatto frontale con il terminale del guardrail posto, viceversa, 40 metri più avanti.
Considerato che
“la funzione del guard-rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale” (Cass. civ., 22 marzo 2011, n. 6537), si deve presumere che ove, nel tratto autostradale in cui è occorso il sinistro, vi fosse stato il guard-rail, il veicolo sarebbe stato reindirizzato sulla corsia di marcia e, quindi, non sarebbe finito fuori strada.
In altri termini, l'assenza di idonei strumenti di protezione e, in quel particolare tratto di strada, specificatamente del guardrail quale elemento in grado di incidere causalmente nella verificazione del sinistro stradale, è da ritenersi in stretto rapporto causale con la verificazione del sinistro e soprattutto delle sue conseguenze infauste, laddove è possibile considerare che la presenza del guardrail medesimo avrebbe potuto condurre ad un esito diverso nella verificazione del sinistro stesso seppure innescato da un'azione che rappresenti un contributo causale alla verificazione dell'evento da parte della vittima.
In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non” (altrimenti detta della "preponderanza dell'evidenza"; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. civ., 8 aprile 2020, n. 7760), in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse (Cass. civ.
06 luglio 2021, n.19033).
In forza di quanto innanzi, occorre verificare anche la condotta del conducente del mezzo e del resto, in fattispecie di responsabilità costruite esclusivamente sul rapporto di causalità diventa determinante ai sensi dell'art. 1227 c.c. l'accertamento della condotta del danneggiato.
Al riguardo, rileva il giudicante che dalla dinamica dell'incidente, per come ricostruita sulla base delle risultanze documentali in atti, emerge che il defunto perse il controllo SO dell'autoarticolato verosimilmente a causa di un malore o di un colpo di sonno, ipotesi quest'ultima sostenuta anche in sede di procedimento penale (cfr. richiesta di archiviazione del 12.09.2014 e decreto di archiviazione del 06.10.2015 in atti prod.ne convenuto nonché dagli agenti di CP_1 polizia stradale intervenuti subito dopo il sinistro. In particolare, la ipotesi del colpo di sonno viene avvalorata dal rilievo svolto dagli agenti che constatarono che il , nelle ore SO immediatamente precedenti il sinistro, aveva effettuato numerose soste e che aveva tenuto una velocita discontinua, con picchi di velocità che variavano tra i 60 ed i 70 km come quando “si accelera e si decelera continuamente” (cfr. annotazione di P.G. del 18.09.2014 in atti). L'ipotesi del colpo di sonno configura, ad avviso di questo giudicante, la spiegazione più plausibile della perdita di controllo del mezzo da parte del , anche alla luce del fatto che non furono rinvenute SO tracce di frenata né furono rilevati difetti o avarie del veicolo. Va, tuttavia, escluso, nella fattispecie in esame, il caso fortuito pure invocato dalla società
, posto che l'assenza della barriera guardrail si è sicuramente inserita nella catena causale CP_2 che ha provocato il ribaltamento del veicolo nel pendio adiacente il ciglio stradale, contribuendo a determinare il verificarsi dell'evento dannoso.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte “ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente, dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo” (cfr., in tal senso, Cass. civ., 3 maggio 2024, n. 11950; Cass. civ., 12 maggio 2015, n. 9547).
Ebbene, se pure la fuoriuscita dell'autoarticolato dalla sede stradale veniva determinata dalla perdita di controllo del mezzo da parte del conducente , tale circostanza non può certamente SO considerarsi imprevedibile, dal momento che, a maggior ragione se si considera la percorrenza a velocità consentita, il fatto che un veicolo esca dalla carreggiata perché il conducente ha avuto un colpo di sonno, oltre ad essere prevedibile ex ante, rappresenta, altresì, il rischio tipico sul quale la barriera laterale dovrebbe intervenire, posto che la funzione del guardrail è proprio quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. D'altra parte, non può ricondursi alla nozione di condotta abnorme, rilevante ai fini della configurabilità del caso fortuito, una condotta esplicata da un veicolo che procedeva ad una velocità inferiore al limite imposto.
Va, pertanto, affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Controparte_2
Ritenuta, dunque, per le ragioni appena illustrate, la sussistenza del nesso causale tra la conformazione della strada e l'omessa predisposizione di barriere di contenimento e protezione, va, altresì, attribuita rilevanza alla condotta del lavoratore deceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
In definitiva, deve concludersi che l'assenza di una adeguata barriera laterale ha, in sostanza, aggravato le conseguenze del sinistro innescato dalla condotta del conducente, che va pertanto apprezzata quale fattore causale “concorrente” ed “efficiente” nelle conseguenze del sinistro.
In applicazione, dunque, dell'art. 1227, primo comma, c.c. ritiene il Tribunale che la condotta del abbia concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l'evento: la SO perdita di controllo dell'autoarticolato, determinata, secondo la ipotesi più plausibile in ragione delle risultanze in atti, da un colpo di sonno da cui fu attinto il lavoratore defunto va qualificata in termini di concausa dell'evento in quanto, anche in considerazione di quanto accertato dalla polizia stradale, che ha constatato che il lavoratore effettuava ripetute pause nelle ore immediatamente precedenti il sinistro, lo stesso avrebbe dovuto, in ossequio alle regole generali di prudenza e diligenza, arrestare la marcia dell'autoarticolato alle prime avvisaglie di sonno. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, occorre, in termini generali, ricordare che la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.
8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela (in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale – categoria unitaria contrapposta a quella del danno patrimoniale –, deve, dunque, specificamente illustrare le varie sfaccettature in cui questo si compone, di guisa da consentire un ristoro del pregiudizio effettivamente e concretamente subito.
Venendo ai profili più squisitamente attinenti la liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, di recente, la Suprema Corte, rileggendo le note sentenze c.d. di San Martino del
2008, proprio al fine di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici procedendo, sul piano istruttorio, ad un articolato ed approfondito accertamento che lasci spazio anche al fatto notorio e a presunzioni senza, tuttavia, incorrere in automatismi risarcitori.
Nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, certamente, quello da perdita del rapporto parentale che trova la sua primaria forma di tutela nel diritto al legame familiare e, dunque, negli artt. 2, 29,
30 e 31 della Carta Fondamentale. E', infatti, nella compagine familiare – intesa quale formazione sociale più importante e basilare e maggiormente presidiata da garanzie costituzionali - che il singolo sviluppa prioritariamente la propria personalità.
In tema di pregiudizio derivante dalla lesione del rapporto parentale, la suprema Corte, in una recente pronuncia, ha rimarcato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo
"nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. civ, 21 marzo 2022, n. 9010). Aderendo all'orientamento consolidato seguito dalla Suprema Corte, “varrà precisare come il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale chieda d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo” (Cass. civ., 28 marzo 2022, n.9857).
Tale pregiudizio va distinto dal danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto
– pure richiesto in questa sede dagli attori - che “non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico- relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost., rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.)” (Cass. n. 9857/2022 cit.), sicché l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a titolo di risarcimento del danno biologico
(necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio congiunto) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr.
Cass. civ. 11 novembre 2019, n. 28989).
Ancora, per quel che attiene al ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza più recente, superando un primo orientamento che ancorava il risarcimento al presupposto della convivenza, ha affermato che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima,
a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr., in tal senso, Cass. civ., 15 luglio 2022, n. 22397). Ciò si pone del resto, perfettamente in linea con la lesione del valore costituzionalmente protetto, quale appunto la perdita dell'unità familiare e degli affetti, sicché deve escludersi che la coabitazione debba essere considerata elemento determinante ai fini del ristoro, dovendo ritenersi sufficiente l'emersione di un vincolo affettivo stabile.
Aggiungasi, peraltro, che la prova del danno non patrimoniale da uccisione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni, che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo"
(v.d Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572). Ne consegue che laddove i danneggiati abbiano, come nella specie, allegato il normale rapporto relazionale tra genitore e figlio, da un lato, e tra fratelli, dall'altro, nonché abbiano dedotto lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati deve ritenersi concretamente sussistente nei confronti dei ricorrenti, padre e fratello del defunto, il danno da perdita del rapporto parentale posta l'intensità del vincolo parentale ed il pregiudizio recato dalla perdita delle relazioni interpersonali all'interno del nucleo familiare.
Quanto alla quantificazione del danno ed alla liquidazione equitativa dello stesso, occorre evidenziare che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2023, n. 5948; Cass. civ., 29 settembre 2021, n. 33005).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli odierni ricorrenti, vengono in questa sede utilizzate come parametro di riferimento le Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa di tale tipo di pregiudizio in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta (cfr., in tal senso, Cass. civ. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Pertanto, in favore di (nato il [...]), che all'epoca della morte del figlio Parte_1
(24.07.2014) aveva 72 anni, tenuto conto della convivenza (comprovata dalla documentazione in atti), dell'età della vittima al momento del sinistro (35 anni), della sopravvivenza di un congiunto nel nucleo familiare primario del de cuius, in mancanza di ulteriori elementi di prova articolati dalle parti - ragione per cui la relazione si reputa di media intensità – appare equo liquidare la somma di euro 308969,00 (attribuendo 22 punti all'età del congiunto defunto, 12 punti in base all'età del genitore, 16 punti per la convivenza, 14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti in base al grado medio di intensità della relazione riconosciuta, attribuendo ad ogni punto il valore di euro 3911,00), importo che, alla luce del concorso di colpa, va dimezzato ed ammonta ad euro 154484,50 aggiornato all'attualità.
In favore di (nato il [...]), fratello convivente del defunto Parte_2 SO
, che, all'epoca della morte del germano aveva 42 anni, appare equo liquidare la somma di
[...] euro 134142,00 (attribuendo 16 punti all'età del congiunto defunto, 14 punti in base all'età del fratello, 20 punti per la convivenza, 14 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario, 15 punti in base al grado medio di intensità del rapporto, in assenza di altri elementi di prova, attribuendo ad ogni punto il valore di euro 1698,00) importo che, in base al concorso di colpa in questa sede accertato, va dimezzato ed ammonta ad euro 67071,00 aggiornato all'attualità.
La società va dunque condannata al risarcimento del danno da perdita Controparte_2 del rapporto parentale in favore dei ricorrenti, nella misura sopra determinata, oltre interessi legali, dalla data della presente decisione al soddisfo.
In ordine alle ulteriori voci di danno richieste in ricorso “iure proprio” dagli istanti, deve rilevarsi che ha lamentato di aver subito, in conseguenza del sinistro, un danno Parte_1 psichico concretizzatosi in una sindrome depressiva.
In astratto, va premesso che tale voce di danno, ove riscontrata, è autonomamente risarcibile rispetto al danno da perdita del rapporto parentale in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32
Cost.. Anche in forza di quanto innanzi precisato, stante la diversità di beni giuridici protetti, tale voce di danno va autonomamente liquidata – ove medicalmente accertata – senza che determina una duplicazione di poste risarcitorie.
Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che “è ben vero che (cfr., sul punto, Cass.civ., 20 maggio 2015, n. 10269) la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti, oltre al danno parentale (consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva) anche un danno biologico vero e proprio, ossia un pregiudizio che, pur avendo anch'esso origine dalla perdita del congiunto, è ulteriore rispetto al danno parentale. Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale - sempreché risulti medicalmente accertato - dovrebbe necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento (che dovrà risultare ovviamente superiore rispetto a quello spettante in presenza di mero danno parentale), senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica” (Cass. civ., 19 ottobre 2015, n. 21084).
In altri termini, in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto.
Tanto premesso in generale e venendo al caso di specie, rileva il Tribunale come le allegazioni attoree in ordine a tale tipologia di danno appaiono del tutto generiche e non suffragate da idonea documentazione volta a dimostrare in concreto la sussistenza del lamentato pregiudizio.
L'istante si limita ad allegare una consulenza tecnica di parte a firma del dott. datata Persona_4
11 aprile 2016, che attesta per il genitore “una sindrome ansioso- Parte_1 depressiva/disturbo post-traumatico da stress”. Tale consulenza si limita a richiamare due sole certificazioni mediche (non prodotte agli atti) riportandone per estratto il contenuto (“certificato medico redatto in data 26.02.2016 “s.ansioso depressiva da circa 3 anni …”; certificato medico redatto in data 17.03.2016 “…Insonnia…”).
Ebbene tale documentazione, ad avviso del giudicante, non è idonea a dimostrare la sussistenza della patologia peraltro genericamente descritta nella relazione del medico legale di parte.
Non si rinviene in atti alcun certificato medico attestante la patologia psichica dedotta, non è stato prodotto nessun documento relativo a visite specialistiche né a prescrizioni farmacologiche.
Pertanto, la prova di tale danno non potrebbe fondarsi neppure sull'espletamento di una consulenza tecnica – peraltro non richiesta – che avrebbe, per le ragioni esposte, natura meramente esplorativa.
La domanda, in parte de qua, deve dunque essere rigettata.
Occorre a questo punto procedere all'esame delle voci di danno trasmissibili iure hereditatis.
Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha delineato in modo chiaro la distinzione tra il danno morale terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno catastrofale o da lucida agonia, sempre la Cassazione ha di recente statuito che “in caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass. civ., 20 giugno 2019, n. 16592).
Il risarcimento del danno morale terminale presuppone, dunque, che la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Il risarcimento del danno biologico terminale richiede, viceversa, che sia trascorso “un apprezzabile lasso temporale” tra l'evento lesivo ed il momento del decesso. In particolare, la trasmissibilità iure successionis di tale tipologia di pregiudizio viene ammessa laddove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, irrilevante che sia rimasta cosciente (in tal senso, Cass, civ., 5 luglio 2019, n. 18056).
Va, invece, esclusa la risarcibilità del danno consistente nella “perdita del bene vita” (c.d. danno tanatologico”), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (cfr., in tal senso, Cass. S.U., 22 luglio 2015, n. 15350).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, avuto riguardo alle risultanze processuali in atti, ed, in particolare, agli accertamenti della polizia stradale e del personale sanitario del 118, intervenuto subito dopo il sinistro, nonché alla relazione del medico legale incaricato dal Pubblico Ministero, deve escludersi la risarcibilità sia del danno morale terminale (o danno catastrofale) sia del danno biologico terminale.
Ed, infatti, dal compendio probatorio in atti, emerge che il decesso del veniva SO constatato dai sanitari, intervenuti sul luogo dell'incidente, alle ore 07.30. Il medico legale individuava l'ora del decesso del in un arco temporale tra le ore 06.00 e le ore SO
07.00. Orbene, tenuto conto che il sinistro stradale si verificava intorno alle ore 06.30 e che, alle ore 07.30, il personale sanitario intervenuto rinveniva il corpo del lavoratore già privo di vita, tant'è che ne veniva constatato il decesso sul posto, deve escludersi la configurabilità del danno biologico terminale in quanto non può dirsi decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e l'evento tale da consentire il riconoscimento di tale voce di danno.
Del pari va esclusa la risarcibilità del danno morale terminale (o danno catastrofale) poiché manca la prova che il sia rimasto cosciente del proprio stato al momento del tragico evento. SO
La perdita di controllo dell'autoarticolato, dovuta, per le ragioni già illustrate, con elevata probabilità ad un colpo di sonno, porta ad escludere che il conducente abbia potuto lucidamente rendersi conto dell'approssimarsi del momento finale della vita.
Non può, infine, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale pure invocato dai ricorrenti, riferito al mancato futuro contributo all'economia familiare che il defunto SO
avrebbe potuto offrire, essendo la domanda sul punto formulata nell'atto introduttivo
[...] connotata da grave e pervasiva carenza allegatoria e probatoria, tanto più considerata l'esiguità dei redditi del lavoratore deceduto, quali emergenti dalla documentazione in atti, anche in ragione del raffronto con i redditi percepiti dagli istanti (cfr. CUD e estratto previdenziale in atti prod.ne parte ricorrente).
Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite tra i ricorrenti ed il convenuto si compensano integralmente in Controparte_1 considerazione della peculiarità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate.
L'accoglimento parziale della domanda formulata nei confronti della società Controparte_2 giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra i ricorrenti e la società convenuta;
[...] per la restante parte vengono poste a carico di e liquidate nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_2 in persona del legale rappr.p.t., al pagamento, in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, per le causali analiticamente indicate in motivazione, della somma pari ad euro 154484,50, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
b) in parziale accoglimento della domanda, condanna Controparte_2 in persona del legale rappr.p.t., al pagamento, in favore di a titolo di Parte_2 risarcimento del danno, per le causali analiticamente indicate in motivazione, della somma pari ad euro 67071,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
c) rigetta la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti di Controparte_1
d) compensa le spese di lite tra i ricorrenti e il convenuto Controparte_1
e) condanna in persona del legale rappr.p.t., al Controparte_2 pagamento, in favore dei ricorrenti al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in euro
7500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
f) compensa, per la residua metà, le spese di lite tra i ricorrenti e Controparte_2
[...]
g) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni