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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17299 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 3083/2024 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Pierpaolo Controparte_1
TR
APPELLANTE
E
- difesi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 9245/2023 depositata il CP_3
20.6.2023 – opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Controparte_1
20.6.2023 e non notificata – ricorso in appello depositato il 18.1.2024, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione al verbale di accertamento per la violazione dell'articolo 128 comma 2 codice della strada (veniva contestato all'odierno appellante che in data 28 agosto 2022 circolava in località Ostia Lido, Piazza dei Ravennati, alla guida CP_3
del veicolo di sua proprietà Audi A6 targato DM334WB ,nonostante fosse stato precedentemente dichiarato temporaneamente inidoneo alla visita medica di revisione della patente e di conseguenza disposta la sospensione con provvedimento emesso da parte della Motorizzazione Civile di Roma
UD ,e notificato all'interessato per compiuta giacenza), aveva rigettato l'opposizione, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il Giudice di Pace a fondamento della pronuncia reiettiva ha evidenziato che "non si riscontra alcun vizio di legittimità del provvedimento opposto né sotto il profilo dell'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto né sotto il profilo dell'applicazione delle norme disciplinanti la materia né sotto il profilo della motivazione e della notifica del provvedimento. Segnatamente il verbale impugnato che irroga la sanzione amministrativa accessoria del pagamento della sanzione pecuniaria di euro 168,00 unitamente alla revoca della patente è legittimo e trae origine dalla circostanza che in data 21 aprile 2021 la commissione medica ha giudicato inidoneo l'istante a condurre veicoli a motore per un pregresso ritiro conseguente alla positività dell'alcooltest.
Inidoneità questa che è stata regolarmente notificata al ricorrente che non ha curato il ritiro e si è perfezionata la compiuta giacenza" (vedi sentenza di primo grado in atti).
Parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza impugnata, ha dedotto che il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in considerazione del fatto che aveva posto a fondamento della propria decisione la copia del rapporto e gli altri atti e documenti inviati dall'organo accertatore, il quale tuttavia non si era costituito in giudizio nei modi e nelle forme di legge;
che il procedimento era assoggettato al rito del lavoro a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011; che pertanto era stato violato il principio del contraddittorio, avendo il Giudice di Pace acquisito documenti prodotti da una parte dichiarata contumace, gli stessi documenti posti a fondamento della pronuncia reiettiva;
che infine il provvedimento di inidoneità alla guida non era stato ricevuto dal trasgressore, così come non era stato notificato nei suoi confronti il provvedimento di sospensione della patente di guida;
ha infine lamentato l'omesso invio della seconda raccomandata informativa, tenuto conto del fatto che esso appellante, residente in [...], si trovava a risiedere in uno CP_3
stabile composto da varie scale e da numerosi interni.
Il e la costituitisi in giudizio, hanno contestato Controparte_2 Controparte_3
analiticamente i motivi di appello avversari, concludendo per il rigetto del medesimo.
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero, posto che ai procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada si applica il rito del lavoro, l'articolo 7 comma 7 del decreto legislativo 150/2011 prevede che, con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice ordina all'autorità che emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Nel caso in esame sono stati depositati in cancelleria tutti gli atti relativi all'accertamento, ivi compresi le relate di notifica afferenti al provvedimento impugnato.
Tale deposito è stato effettuato nel rispetto della norma sopra citata ancorché l'Amministrazione non si sia costituita nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, risulta che gli atti presupposti e prodromici al verbale, con particolare riferimento al provvedimento di sospensione della patente di guida , sono stati notificati all'indirizzo di residenza del trasgressore e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, sicché il mancato ritiro della corrispondenza, allorquando si perfezioni una compiuta giacenza, non può farsi ricadere sull'Amministrazione.
Il procedimento notificatorio, dunque, è stato regolarmente compiuto, con l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme del codice di rito, senza che l'esito della compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che "per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario
e il luogo di destinazione della comunicazione, e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. 20842/ 2011).
Nel caso di specie l'assunto di parte appellante secondo il quale la missiva sarebbe stata inviata al suo numero civico, senza le ulteriori indicazioni della scala e dell'interno, “mentre lo stabile è composto da numerose scale e vari interni" (vedi ricorso in appello) non vale, in alcun modo, ad interrompere il collegamento tra il destinatario e di luogo di destinazione della comunicazione.
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/ 2014
(scaglione fino ad euro 1100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano in euro 332,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa ME Pellettieri nella causa
N.R.G. 3083/2024 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
nato a [...] il [...] difeso giusta delega in atti dall' Avv. Pierpaolo Controparte_1
TR
APPELLANTE
E
- difesi Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 9245/2023 depositata il CP_3
20.6.2023 – opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Controparte_1
20.6.2023 e non notificata – ricorso in appello depositato il 18.1.2024, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto), in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che, in riferimento alla opposizione al verbale di accertamento per la violazione dell'articolo 128 comma 2 codice della strada (veniva contestato all'odierno appellante che in data 28 agosto 2022 circolava in località Ostia Lido, Piazza dei Ravennati, alla guida CP_3
del veicolo di sua proprietà Audi A6 targato DM334WB ,nonostante fosse stato precedentemente dichiarato temporaneamente inidoneo alla visita medica di revisione della patente e di conseguenza disposta la sospensione con provvedimento emesso da parte della Motorizzazione Civile di Roma
UD ,e notificato all'interessato per compiuta giacenza), aveva rigettato l'opposizione, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il Giudice di Pace a fondamento della pronuncia reiettiva ha evidenziato che "non si riscontra alcun vizio di legittimità del provvedimento opposto né sotto il profilo dell'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto né sotto il profilo dell'applicazione delle norme disciplinanti la materia né sotto il profilo della motivazione e della notifica del provvedimento. Segnatamente il verbale impugnato che irroga la sanzione amministrativa accessoria del pagamento della sanzione pecuniaria di euro 168,00 unitamente alla revoca della patente è legittimo e trae origine dalla circostanza che in data 21 aprile 2021 la commissione medica ha giudicato inidoneo l'istante a condurre veicoli a motore per un pregresso ritiro conseguente alla positività dell'alcooltest.
Inidoneità questa che è stata regolarmente notificata al ricorrente che non ha curato il ritiro e si è perfezionata la compiuta giacenza" (vedi sentenza di primo grado in atti).
Parte appellante, a fondamento della domanda di riforma della sentenza impugnata, ha dedotto che il giudice di prime cure aveva violato l'articolo 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in considerazione del fatto che aveva posto a fondamento della propria decisione la copia del rapporto e gli altri atti e documenti inviati dall'organo accertatore, il quale tuttavia non si era costituito in giudizio nei modi e nelle forme di legge;
che il procedimento era assoggettato al rito del lavoro a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011; che pertanto era stato violato il principio del contraddittorio, avendo il Giudice di Pace acquisito documenti prodotti da una parte dichiarata contumace, gli stessi documenti posti a fondamento della pronuncia reiettiva;
che infine il provvedimento di inidoneità alla guida non era stato ricevuto dal trasgressore, così come non era stato notificato nei suoi confronti il provvedimento di sospensione della patente di guida;
ha infine lamentato l'omesso invio della seconda raccomandata informativa, tenuto conto del fatto che esso appellante, residente in [...], si trovava a risiedere in uno CP_3
stabile composto da varie scale e da numerosi interni.
Il e la costituitisi in giudizio, hanno contestato Controparte_2 Controparte_3
analiticamente i motivi di appello avversari, concludendo per il rigetto del medesimo.
Tanto premesso in fatto , l'appello è infondato e va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Invero, posto che ai procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada si applica il rito del lavoro, l'articolo 7 comma 7 del decreto legislativo 150/2011 prevede che, con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice ordina all'autorità che emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Nel caso in esame sono stati depositati in cancelleria tutti gli atti relativi all'accertamento, ivi compresi le relate di notifica afferenti al provvedimento impugnato.
Tale deposito è stato effettuato nel rispetto della norma sopra citata ancorché l'Amministrazione non si sia costituita nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, risulta che gli atti presupposti e prodromici al verbale, con particolare riferimento al provvedimento di sospensione della patente di guida , sono stati notificati all'indirizzo di residenza del trasgressore e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, sicché il mancato ritiro della corrispondenza, allorquando si perfezioni una compiuta giacenza, non può farsi ricadere sull'Amministrazione.
Il procedimento notificatorio, dunque, è stato regolarmente compiuto, con l'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme del codice di rito, senza che l'esito della compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del destinatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che "per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario
e il luogo di destinazione della comunicazione, e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (Cass. 20842/ 2011).
Nel caso di specie l'assunto di parte appellante secondo il quale la missiva sarebbe stata inviata al suo numero civico, senza le ulteriori indicazioni della scala e dell'interno, “mentre lo stabile è composto da numerose scale e vari interni" (vedi ricorso in appello) non vale, in alcun modo, ad interrompere il collegamento tra il destinatario e di luogo di destinazione della comunicazione.
Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/ 2014
(scaglione fino ad euro 1100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano in euro 332,00 per compenso, rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri