Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.02.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 809.2022 R.G. Lavoro
TRA
e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi del sig. , assistiti e difesi dall'avv. Parte_3
Brunella Bruno, come in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.22, le ricorrenti hanno esposto: di essere eredi ex lege del sig. nato il [...] a [...] e deceduto ab Parte_3 intestato in Castellammare di Stabia in data 13/06/19; il sig. , Parte_3 aveva lavorato dal 1972 al dicembre 1988 per conto ed alle dipendenze della
, presso lo stabilimento di Castellammare Controparte_2 di Stabia, società operante nel settore costruzioni navali, disimpegnando mansioni dapprima di operaio saldatore, poi quale pompiere e, in seguito, e come risulta dalla documentazione versata in atti, quale addetto alla sicurezza;
l'attività lavorativa
lo stesso aveva svolto la propria attività con le modalità dettagliatamente descritte in ricorso, esposto di continuo all'esalazione ed al contatto nocivo con amianto e fumi e polveri tossiche che gli cagionavano una grave forma di interstiziopatia amianto-correlata con sindrome disventilatoria restrittiva in soggetto con pregressa esposizione lavorativa ad amianto;
il de cuius otteneva il riconoscimento ad opera dell' di avvenuta esposizione ad amianto per i periodi CP_3 di attività lavorativa svolta per conto ed alle dipendenze della società resistente;
a seguito di sottoposizione del ad esami diagnostici, a causa Parte_3 dell'insorgenza di una grave sintomatologia respiratoria, nel luglio 2015 effettuava indagini cliniche che mostravano alterazioni a livello polmonare;
ulteriori indagini diagnostico-strumentali effettuate successivamente evidenziavano, la presenza di
“ispessimento del piano pleurico dell'interstizio peribronchiale..ispessimenti pleurici segmentari da ambo i lati…alcuni parzialmente calcifici…..” sino alla diagnosi definitiva, nel corso del 2019, di pneumopatia asbestosica ossia una grave forma di interstiziopatia amianto-correlata con sindrome disventilatoria restrittiva, come emergeva dalla documentazione medica allegata in atti;
l'infausta diagnosi determinava un notevole e significativo pregiudizio non solo alla salute, ma altresì alla propria vita di relazione sia dal punto di vista personale che interpersonale;
le ricorrenti, a mezzo del difensore avevano inutilmente avanzato richiesta nei confronti della società convenuta, per ottenere il risarcimento del danno patito dal dante causa nella qualità di eredi ex lege (iure successionis) nonchè, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale e tutti i danni conseguenti alla sofferenza patita in relazione allo stabile legame di convivenza familiare sussistente con il de cuius, come documentato in atti.
Su tali premesse, hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertata l'inosservanza da parte della società resistente delle disposizioni sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo a quanto prescritto dall'art. 2087 cc e l'esclusiva colpa della stessa resistente nella causazione della malattia insorta in capo al de cuius, condannarla al risarcimento, iure hereditatis, del cd. danno non patrimoniale per un importo pari ad
€ 72.422,00 come da Tabelle di Milano 2018 ovvero nella diversa misura che verrà accertata anche mediante CTU di cui si chiede sin d'ora, ed in caso di contestazione ex adverso, la nomina;
b) condannare, altresì, la resistente al risarcimento in favore dei ricorrenti e iure proprio, del danno da perdita parentale per un importo complessivo pari ad € 331.920,00 come da Tabelle di Milano 2018 ovvero nella diversa misura che verrà accertata anche mediante CTU di cui si chiede sin d'ora, ed in caso di contestazione ex adverso, la nomina;
c) il tutto con condanna della resistente alla refusione del danno morale da quantificarsi mediante equo e motivato apprezzamento ad opera del Giudice delle condizioni soggettive di ciascun danneggiato in misura sino al 30% ulteriore del danno liquidato;
d) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni, ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, acquisita la documentazione in atti esperita consulenza medico-legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le dirimenti motivazioni di seguito esposte.
Invero, con il presente ricorso parte ricorrente, sul presupposto che il de cuius abbia subito un danno all'integrità psicofisica in conseguenza dell'espletamento dell'attività lavorativa, ha chiesto la condanna della società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale, agendo iure hereditatis e iure proprio.
Il fondamento giuridico della richiesta risarcitoria iure hereditatis risiede nella disposizione normativa di cui all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti e di adottare a tal fine tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni cd. da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in piu' occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di la' del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto piu' se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere piu' godere della presenza e del rapporto con chi e' venuto meno e percio' nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettivita', sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu' fare cio' che per anni si e' fatto, nonche' nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989). Ciò posto, nella specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di una malattia professionale (pneumopatia asbestosica), legata all'esposizione all'amianto e pertanto alla nocività dell'ambiente di lavoro ascrivibile alla condotta illecita datoriale, come descritto in ricorso
Va evidenziato che le mansioni svolte dal de cuius nel corso del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio professionale risultano provati dalla copiosa documentazione versata in atti.
Tuttavia, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, dr. , Per_1 chiamato a valutare l'efficacia causale o concausale dell'esposizione all'amianto rispetto alla patologia lavorativa accertata, alla luce dell'indagine anamnestica, e degli accertamenti sanitari ed in particolare radiologici esibiti , ha ritenuto la condizione del de cuius “non certo compatibile con danno polmonare cronico da inquinanti ambientali”.
Nello specifico, l'ausiliario rispondendo ai rilievi del consulente di parte, ha affermato che :
“.... è deceduto per quadro acuto di sepsi in soggetto che Parte_3 presentava distress respiratorio parossistico e quadro di insufficienza renale in trapianto di rene. Tanto si ricava dalla diagnosi di dimissione riportata sulla cartella clinica relativa al ricovero dal 3 giugno al 13 giugno 2019 (Osp. San Leonardo Castellammare di Stabia). Le evidenze cliniche e gli esami per imaging prodotti da parte ricorrente escludono che fosse portatore di Parte_3 malattia correlata a fatti di lavoro ovvero a pneumopatia asbestosica come argomentato da p. ricorrente. Come specificato nelle pagine che precedono la documentazione medica disponibile, costituita oltre alla cartella clinica relativa al ricovero terminato con l'exitus e da relazioni radiografiche (esami TC e esami Rx del torace) escludono la sussistenza di un quadro clinico e radiologico indicativo di pneumoconiosi asbestosica. Il quadro di danno interstiziale (avanzato e diffuso) si manifestò esclusivamente nel corso del breve ricovero dal 3 giugno 2019 al 13 giugno 2019 ed è ascrivibile esclusivamente ai fenomeni di danno polmonare che si concretizzano in corso di “polmonite” come adeguatamente e circostanziatamente diagnosticato dai Sanitari dell'Ospedale “S. Leonardo” che ebbero in cura il de cuius .
In precedenza tutti gli esami per imaging disponibili escludono la esistenza di un danno polmonare riconducibile ad esposizione lavorativa ad amianto o altri inquinanti aero-dispersi ”. Le valutazioni del consulente esposte nell'elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, in quanto fondate su considerazioni medico- scientifiche compiute all' esito di attento esame della documentazione medica in atti e basate sulla letteratura medica più accreditata, risultano convincenti e condivisibili.
Tali argomentazioni hanno carattere assorbente e rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto della complessa natura delle questioni trattate, della intrinseca controvertibilità della valutazione medico- legale con specifico riferimento alla peculiarità della patologia in questione, sussistono eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
Le spese di CTU sono già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 06.02.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè