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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2356/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SINERI LUANA, CATALANO FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CUTINO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 10/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente euro 30.978,43 oltre accessori di legge, dal
5.4.2025 sino al soddisfo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 3.808,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 2.11.2018 al 21.5.2021 come
[...] commessa/banconista, con orario part time di 20 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato per oltre
40 ore settimanali, compresa la domenica mattina, percependo un retribuzione inferiore a quella spettante per l'orario di lavoro concretamente osservato, di aver ricevuto solo in parte la 13^ mensilità, di non aver ricevuto la 14^, né tantomeno la maggiorazione per il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, e il TFR. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento per i superiori titoli della somma di euro 31.534,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva la convenuta che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 18.2.2025 il Tribunale dichiarava che la ricorrente dal 2.11.2018 al
21.5.2021 aveva svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via Maggiore
Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica mattina presso il “Mercato del Contadino-
Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo, e condannava la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU dott.
[...]
Per_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 18.2.2025, deve essere ribadito il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal
CTU nella relazione depositata in data 8.5.2025 (dovendosi rammentare che non sono state presentate osservazioni alla relazione di CTU nei termini di legge), che qui si richiama integralmente, ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sono poste, infine, definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2356/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SINERI LUANA, CATALANO FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CUTINO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 10/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente euro 30.978,43 oltre accessori di legge, dal
5.4.2025 sino al soddisfo;
- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento della restante parte che liquida in euro 3.808,00, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP_1
esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 2.11.2018 al 21.5.2021 come
[...] commessa/banconista, con orario part time di 20 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato per oltre
40 ore settimanali, compresa la domenica mattina, percependo un retribuzione inferiore a quella spettante per l'orario di lavoro concretamente osservato, di aver ricevuto solo in parte la 13^ mensilità, di non aver ricevuto la 14^, né tantomeno la maggiorazione per il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, e il TFR. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento per i superiori titoli della somma di euro 31.534,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva la convenuta che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Con sentenza non definitiva del 18.2.2025 il Tribunale dichiarava che la ricorrente dal 2.11.2018 al
21.5.2021 aveva svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via Maggiore
Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica mattina presso il “Mercato del Contadino-
Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo, e condannava la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CTU dott.
[...]
Per_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
Richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 18.2.2025, deve essere ribadito il diritto a percepire le differenze retributive medio tempore maturate secondo i valori persuasivamente indicati dal
CTU nella relazione depositata in data 8.5.2025 (dovendosi rammentare che non sono state presentate osservazioni alla relazione di CTU nei termini di legge), che qui si richiama integralmente, ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sono poste, infine, definitivamente a carico dei convenuti le spese della CTU come liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno