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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/09/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2084/2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI STEFANO, (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e di ER (c.f. Controparte_1
) e (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1 CP_2 CodiceFiscale_3
FRANCESCHETTI ANGELO, (c.f. ) tutti elettivamente domiciliati in PIAZZA C.F._4
MATTEOTTI 6 - 60041 ER, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per 'avv. SBORZACCHI STEFANO Parte_1
per di ER e Controparte_1
con l'avv. Franceschetti, oggi sostituito dall'avv. Ramazzotti Giulia, la quale si CP_2
riporta all'istanza di rinvio in atti, comunque impugnando e contestando le avverse deduzioni e produzioni e qui richiamando i propri atti;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria conclusive l'avv. Sborzacchi e come da comparsa di costituzione e risposta l'avv. Ramazzotti, tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,15 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati.
Ad ore 10,19 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. pagina 1 di 10 Verbale chiuso alle ore 15,10
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI STEFANO, (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. Controparte_3
) e (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1 CP_2 CodiceFiscale_3
FRANCESCHETTI ANGELO, (c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA MATTEOTTI 6 - 60041 ER, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo il risarcimento integrale dei danni patiti in Controparte_4 CP_2
occasione del sinistro del 15.10.19 occorsole all'interno della palestra di proprietà della convenuta associazione e sotto la supervisione dell'istruttore (altro convenuto), durante un corso CP_2 per la terza età, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
pagina 3 di 10 adito, contrariis reiectis: in via principale: accertati i fatti di causa, ex artt. 2049/2051 c.c., condannare , nella persona del legale Controparte_5
rappresentante protempore, nonché il Sig. , con vincolo della solidarietà, al CP_2
risarcimento di tutti i danni e spese danni patiti dalla Sig.ra da quantificarsi Parte_1
sulla scorta della relazione di consulenza tecnica medico – legale d'ufficio a firma Prof. Angelo
Montana, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria all'effettivo saldo. In via principale ed in alternativa: accertati i fatti di causa, ex art. 2043 c.c., condannare
, nella persona del legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, nonché il Sig. , con vincolo della solidarietà, al risarcimento di tutti i CP_2
danni e spese danni patiti dalla Sig.ra da quantificarsi sulla scorta della Parte_1
relazione di consulenza tecnica medico – legale d'ufficio a firma Prof. Angelo Montana, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria all'effettivo saldo. Con vittoria delle anticipazioni e compenso professionale della presente procedura, oltre rimborso forfetario 15% ed oltre accessori di legge.”.
Si costituivano i convenuti contestando le domanda e chiedendone la reiezione e così concludendo:
Per di Sassoferrato: “Voglia I Controparte_1
'Ili.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, argomentazione, deduzione e produzione documentale: - in via principale, nel merito, rigettare la domanda della signora siccome del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
- in via Parte_1
subordinata, dichiarare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della Associazione
Sportiva Dilettantistica ASD Evergreen, Reale Mutua, e fissare una nuova udienza;
- in ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per : “Voglia 1'111.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria CP_2
domanda, istanza, eccezione, argomentazione, deduzione e produzione documentale, rigettare la domanda della signora siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto;
in via Parte_1
subordinata, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Reale Mutua, e fissare una nuova udienza;
nonché, in ogni caso, condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, che però non veniva coltivata dai convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico pagina 4 di 10 legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Parte attrice ha dimostrato, come era suo onere ex art. 2697 cc, i fatti posti a base della domanda nel complesso in modo sufficiente, sia a mezzo dei documenti prodotti, che della genuina prova per testi così come espletata (testi oculari Sig.ri e disinteressati e nel Persona_1 Persona_2
complesso credibili) e della CTU medico legale.
La responsabilità ai sensi del 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno.
Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva pagina 5 di 10 imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24).
Dunque, è compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale.
Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di contestazione tra le parti, ma può alla luce dell'istruttoria così come espletata ritenersi sufficientemente provata.
Difatti, la dinamica del fatto può ritenersi provata nel corso dell'espletata istruttoria sia a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice che a mezzo della prova per testi (entrambi oculari), disinteressati e concordi nel ricostruire l'evento senza il minimo tentennamento e quindi nel loro complesso credibili
(Sig.ri e ). Persona_1 Persona_2
Il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, dunque, risulta essere provato, consentendo di ritenere il sinistro causalmente riconducibile alla pericolosità della cosa in custodia ed alla scadente sorveglianza dell'istruttore, che ha dimostrato poca diligenza ed incuria, non compiendo neppure il minimo indispensabile (consistente nell'invito all'attrice di attaccare al corpo il sistema di arresto del tapis roulant), difatti dalla prova per testi è emerso che non gli era stato applicato il dispositivo di sicurezza dotato di cordicella da applicare sul macchinario e da agganciare sul petto e/o maglia dell'utente del tapis rouland, nonostante il predetto istruttore fosse a brevissima distanza dall'attrice.
Quanto alla prova del caso fortuito, prospettato nei termini di una condotta negligente del danneggiato,
l'assunto è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova, non risultando in alcun modo dimostrato in che modo l'attrice avrebbe potuto evitare l'evento, posto che stava compiendo l'attività - in alcun modo anomala – tipica di chi frequenta una palestra (utilizzo del tapis roulant) e trattandosi peraltro di attività sportiva relativa ad un corso per la terza età, alla presenza dell'istruttore e senza che il contesto imponesse ulteriori particolari cautele, se non quelle minime essenziali che non sono state poste in essere.
Procedendo all'esame delle conseguenze dell'evento, la dinamica del sinistro e gli esiti lesivi dello stesso sono stati provati dalla documentazione medica prodotta tempestivamente agli atti, nonché dalla c.t.u. che, rispondendo a specifico quesito dichiarava che: “Dalla disamina degli atti in fascicolo, nonché da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro. Si ritiene infatti che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-
pagina 6 di 10 legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorso in data 15.10.2019 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma fratturativo alla prima vertebra lombare trattata con busto ortipedico..”
Deve quindi riconoscersi la piena responsabilità di parte convenuta per le lesioni che il sinistro ha provocato all'attrice ex art. 20151 cc.
Passando alla quantificazione del danno, i risultati cui è giunto il consulente Medico legale dott.
Angelo Montana, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logico-giuridici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione sanitaria in atti hanno portato al riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni-menomazioni, per le quali non si sono identificate in anamnesi concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo.
Le lesioni riscontrate dalla c.t.u. vanno tradotte in un danno risarcibile.
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento" (Cass. Civ. Ord. 7892/2024)
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ. Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
pagina 7 di 10 Le Tabelle di Milano 2024/25 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
La consulenza ha anzitutto ha confermato un periodo di inabilità temporanea, in cui il ricorrente è stata impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività, nonché l'entità del danno biologico.
A specifico quesito il CTU così risponde: “Sulla scorta dei dati documentali disponibili del percorso di cura effettuato dalla Sig.ra in conseguenza al sinistro occorso in data 15.10.2019 e sulla Parte_1
base della abituale evoluzione clinica di quadri consimili secondo la casistica prevalente, si ritiene congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea quantificabile in giorni 85, corrispondente al periodo di evolutività usuale di lesioni simili sino alla loro stabilizzazione definitiva e al periodo riabilitativo, così suddivisi:
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75% pari a giorni 30;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 50% pari a giorni 30;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 25% pari a giorni 25, corrispondente al periodo di convalescenza sino alla guarigione clinica.”
Ed ancora: “Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica della perizianda, si ritiene che essa sia pari al 8% (otto per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento.”
Vanno altresì riconosciute le spese vive sostenute per complessivi €. 1.035,00 in quanto le fatture appaiono leggibili (doc. 14 allegato in citazione) ed inoltre poiché spese strettamente collegate alla tipologia di lesioni;
le spese di CTP (peraltro ritenute congrue dal CTU) vanno anch'esse riconosciute anche se non ancora saldate.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale (totale) € 2.830,10
Totale danno biologico (2.830,10 x 8) €22.640,80
Punto base I.T.T. € 115,00
pagina 8 di 10 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 5.031,25
Spese mediche € 1.035,00
Totale generale: €28.707,05
La spese di CTU (liquidate come da separato decreto) e di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che il sinistro del 15.10.2019, occorso alla sig.ra è accaduto Parte_1
per colpa e causa esclusiva dei convenuti Controparte_3
in persona del suo legale rapp. te pro-tempore e del suo istruttore
[...]
, conseguentemente li condanna in solido tra loro al pagamento, in favore della CP_6
predetta attrice, della complessiva somma di €.28.707,05, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo
Condanna altresì i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Ancona 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2084/2022 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI STEFANO, (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e di ER (c.f. Controparte_1
) e (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1 CP_2 CodiceFiscale_3
FRANCESCHETTI ANGELO, (c.f. ) tutti elettivamente domiciliati in PIAZZA C.F._4
MATTEOTTI 6 - 60041 ER, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 8,55 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per 'avv. SBORZACCHI STEFANO Parte_1
per di ER e Controparte_1
con l'avv. Franceschetti, oggi sostituito dall'avv. Ramazzotti Giulia, la quale si CP_2
riporta all'istanza di rinvio in atti, comunque impugnando e contestando le avverse deduzioni e produzioni e qui richiamando i propri atti;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memoria conclusive l'avv. Sborzacchi e come da comparsa di costituzione e risposta l'avv. Ramazzotti, tutti atti ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,15 sospende la trattazione del presente procedimento per altri già calendarizzati.
Ad ore 10,19 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. pagina 1 di 10 Verbale chiuso alle ore 15,10
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2084/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI STEFANO, (c.f. ) entrambi elettivamente domiciliati VIA C.F._2
FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. Controparte_3
) e (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1 CP_2 CodiceFiscale_3
FRANCESCHETTI ANGELO, (c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
PIAZZA MATTEOTTI 6 - 60041 ER, presso e nello studio di quest'ultimo
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo il risarcimento integrale dei danni patiti in Controparte_4 CP_2
occasione del sinistro del 15.10.19 occorsole all'interno della palestra di proprietà della convenuta associazione e sotto la supervisione dell'istruttore (altro convenuto), durante un corso CP_2 per la terza età, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
pagina 3 di 10 adito, contrariis reiectis: in via principale: accertati i fatti di causa, ex artt. 2049/2051 c.c., condannare , nella persona del legale Controparte_5
rappresentante protempore, nonché il Sig. , con vincolo della solidarietà, al CP_2
risarcimento di tutti i danni e spese danni patiti dalla Sig.ra da quantificarsi Parte_1
sulla scorta della relazione di consulenza tecnica medico – legale d'ufficio a firma Prof. Angelo
Montana, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria all'effettivo saldo. In via principale ed in alternativa: accertati i fatti di causa, ex art. 2043 c.c., condannare
, nella persona del legale rappresentante Controparte_5
pro-tempore, nonché il Sig. , con vincolo della solidarietà, al risarcimento di tutti i CP_2
danni e spese danni patiti dalla Sig.ra da quantificarsi sulla scorta della Parte_1
relazione di consulenza tecnica medico – legale d'ufficio a firma Prof. Angelo Montana, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal sorgere dell'obbligazione risarcitoria all'effettivo saldo. Con vittoria delle anticipazioni e compenso professionale della presente procedura, oltre rimborso forfetario 15% ed oltre accessori di legge.”.
Si costituivano i convenuti contestando le domanda e chiedendone la reiezione e così concludendo:
Per di Sassoferrato: “Voglia I Controparte_1
'Ili.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, argomentazione, deduzione e produzione documentale: - in via principale, nel merito, rigettare la domanda della signora siccome del tutto infondata, in fatto ed in diritto;
- in via Parte_1
subordinata, dichiarare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della Associazione
Sportiva Dilettantistica ASD Evergreen, Reale Mutua, e fissare una nuova udienza;
- in ogni caso condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per : “Voglia 1'111.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria CP_2
domanda, istanza, eccezione, argomentazione, deduzione e produzione documentale, rigettare la domanda della signora siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto;
in via Parte_1
subordinata, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Reale Mutua, e fissare una nuova udienza;
nonché, in ogni caso, condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, che però non veniva coltivata dai convenuti.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, prova per testi e CTU medico pagina 4 di 10 legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
L'inquadramento giuridico della domanda: nel caso di specie si ritiene che la domanda vada qualificata ex art. 2051 cc (responsabilità del custode).
Parte attrice ha dimostrato, come era suo onere ex art. 2697 cc, i fatti posti a base della domanda nel complesso in modo sufficiente, sia a mezzo dei documenti prodotti, che della genuina prova per testi così come espletata (testi oculari Sig.ri e disinteressati e nel Persona_1 Persona_2
complesso credibili) e della CTU medico legale.
La responsabilità ai sensi del 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che è chiamato a risponderne, non essendo richiesta la condotta colpevole, attiva od omissiva, del soggetto al quale viene imputato il danno.
Sul punto, rileva la recente ordinanza della Corte di Cassazione "la responsabilità ex art.2051 cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cc (bastando la colpa del danneggiato: Cass.21675/2023 e Cass. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva pagina 5 di 10 imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (Cass. n. 11942/24).
Dunque, è compito di parte attrice provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito;
al contrario, su parte convenuta grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che abbia interrotto il nesso causale.
Nel caso di specie, anzitutto, deve darsi atto che la dinamica del sinistro risulta essere oggetto di contestazione tra le parti, ma può alla luce dell'istruttoria così come espletata ritenersi sufficientemente provata.
Difatti, la dinamica del fatto può ritenersi provata nel corso dell'espletata istruttoria sia a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice che a mezzo della prova per testi (entrambi oculari), disinteressati e concordi nel ricostruire l'evento senza il minimo tentennamento e quindi nel loro complesso credibili
(Sig.ri e ). Persona_1 Persona_2
Il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, dunque, risulta essere provato, consentendo di ritenere il sinistro causalmente riconducibile alla pericolosità della cosa in custodia ed alla scadente sorveglianza dell'istruttore, che ha dimostrato poca diligenza ed incuria, non compiendo neppure il minimo indispensabile (consistente nell'invito all'attrice di attaccare al corpo il sistema di arresto del tapis roulant), difatti dalla prova per testi è emerso che non gli era stato applicato il dispositivo di sicurezza dotato di cordicella da applicare sul macchinario e da agganciare sul petto e/o maglia dell'utente del tapis rouland, nonostante il predetto istruttore fosse a brevissima distanza dall'attrice.
Quanto alla prova del caso fortuito, prospettato nei termini di una condotta negligente del danneggiato,
l'assunto è carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova, non risultando in alcun modo dimostrato in che modo l'attrice avrebbe potuto evitare l'evento, posto che stava compiendo l'attività - in alcun modo anomala – tipica di chi frequenta una palestra (utilizzo del tapis roulant) e trattandosi peraltro di attività sportiva relativa ad un corso per la terza età, alla presenza dell'istruttore e senza che il contesto imponesse ulteriori particolari cautele, se non quelle minime essenziali che non sono state poste in essere.
Procedendo all'esame delle conseguenze dell'evento, la dinamica del sinistro e gli esiti lesivi dello stesso sono stati provati dalla documentazione medica prodotta tempestivamente agli atti, nonché dalla c.t.u. che, rispondendo a specifico quesito dichiarava che: “Dalla disamina degli atti in fascicolo, nonché da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, non sussistono dubbi in merito alla sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni riportate dalla perizianda e la dinamica del sinistro. Si ritiene infatti che, alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-
pagina 6 di 10 legale (sede e tipologia delle lesioni, natura dell'evento traumatico, sintomatologia ed esclusione di altre cause), risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra il traumatismo patito da parte attrice nel sinistro occorso in data 15.10.2019 e il complesso lesivo riportato, rappresentato da un trauma fratturativo alla prima vertebra lombare trattata con busto ortipedico..”
Deve quindi riconoscersi la piena responsabilità di parte convenuta per le lesioni che il sinistro ha provocato all'attrice ex art. 20151 cc.
Passando alla quantificazione del danno, i risultati cui è giunto il consulente Medico legale dott.
Angelo Montana, che questo giudice ritiene di dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logico-giuridici e suffragati da opportuni richiami alla letteratura scientifica ed alla documentazione sanitaria in atti hanno portato al riconoscimento del nesso causale evento-lesioni e lesioni-menomazioni, per le quali non si sono identificate in anamnesi concause preesistenti e/o sopravvenute di rilievo.
Le lesioni riscontrate dalla c.t.u. vanno tradotte in un danno risarcibile.
Le Tabelle di Milano sono ispirate alla considerazione della intensità della compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta sull'integrità e l'efficienza psico-fisica del danneggiato e fondato pertanto su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale di invalidità e dell'età del danneggiato, sì da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che "in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento" (Cass. Civ. Ord. 7892/2024)
La Suprema Corte chiarisce che, di norma, vadano utilizzate le tabelle più recenti esistenti al tempo della liquidazione (Cass. Civ. Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020).
pagina 7 di 10 Le Tabelle di Milano 2024/25 hanno recepito tale orientamento, separando la componente biologica del danno non patrimoniale da quella del danno morale.
La consulenza ha anzitutto ha confermato un periodo di inabilità temporanea, in cui il ricorrente è stata impossibilitato ad attendere alle ordinarie attività, nonché l'entità del danno biologico.
A specifico quesito il CTU così risponde: “Sulla scorta dei dati documentali disponibili del percorso di cura effettuato dalla Sig.ra in conseguenza al sinistro occorso in data 15.10.2019 e sulla Parte_1
base della abituale evoluzione clinica di quadri consimili secondo la casistica prevalente, si ritiene congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea quantificabile in giorni 85, corrispondente al periodo di evolutività usuale di lesioni simili sino alla loro stabilizzazione definitiva e al periodo riabilitativo, così suddivisi:
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75% pari a giorni 30;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 50% pari a giorni 30;
• un Danno Biologico Temporaneo Parziale al 25% pari a giorni 25, corrispondente al periodo di convalescenza sino alla guarigione clinica.”
Ed ancora: “Volendo quantificare la riduzione permanente dell'integrità psico-fisica della perizianda, si ritiene che essa sia pari al 8% (otto per cento); valutazione che ben si adatta, per quanto sopra considerato, con quanto proposto nei principali baremès di riferimento.”
Vanno altresì riconosciute le spese vive sostenute per complessivi €. 1.035,00 in quanto le fatture appaiono leggibili (doc. 14 allegato in citazione) ed inoltre poiché spese strettamente collegate alla tipologia di lesioni;
le spese di CTP (peraltro ritenute congrue dal CTU) vanno anch'esse riconosciute anche se non ancora saldate.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale (totale) € 2.830,10
Totale danno biologico (2.830,10 x 8) €22.640,80
Punto base I.T.T. € 115,00
pagina 8 di 10 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 25
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 718,75
Totale danno biologico temporaneo € 5.031,25
Spese mediche € 1.035,00
Totale generale: €28.707,05
La spese di CTU (liquidate come da separato decreto) e di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che il sinistro del 15.10.2019, occorso alla sig.ra è accaduto Parte_1
per colpa e causa esclusiva dei convenuti Controparte_3
in persona del suo legale rapp. te pro-tempore e del suo istruttore
[...]
, conseguentemente li condanna in solido tra loro al pagamento, in favore della CP_6
predetta attrice, della complessiva somma di €.28.707,05, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo
Condanna altresì i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 9 di 10 Ancona 10 settembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 10 di 10