Decreto cautelare 27 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8399 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Milanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 d.lgs. 104/2010,
-del decreto Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 17.11.2022 dalla Prefettura della Provincia di Roma in persona del Prefetto p.t. e notificato all'odierno ricorrente in data 28.11.2022, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico da quest'ultimo presentato avverso il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo) per anni TRE (3) n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma in data 21 marzo 2022 e notificato il 26 marzo 2022;
-di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e discendenti, anche non conosciuti rispetto a quelli impugnati, ivi compresi:
- il provvedimento (decreto) n. -OMISSIS- del Questore di Roma emesso in data 21 marzo 2022 e notificato il 26 marzo 2022 (doc.2) con il quale veniva disposto a carico del Sig. -OMISSIS- il divieto di accesso, per un periodo di anni 3, all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne ed altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell'ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune e consuetudine, così specificatamente indicati: entro il raggio di 1000 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi, dalle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradali ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane ed urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive;
- la comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 7.08.1990 volto all'emissione della suindicata misura di prevenzione notificata in data 3.03.2022;
- il verbale di identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore del 19.02.2022;
- ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e discendente, anche non conosciuto rispetto a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dalla medesima presentato avverso il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo) per anni TRE (3) n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Roma;
Considerato che, con ordinanza n. -OMISSIS-, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’indicato decreto;
Rilevato che in vista della odierna udienza pubblica, con nota versata in atti in data 11.03.2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo il provvedimento impugnato “ cessato di produrre effetti inibitori in data 26.03.2025 (…)”;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una pronuncia in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, vista la costituzione soltanto formale della intimata amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IC, Presidente FF
AN IA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN IA | GI IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.