Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10863/2022 avente ad oggetto “inadempimento contrattuale” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Pasqualino De Lucia e dall'avv. Umberto Mercantile, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Caserta, alla via Raffaele Leonetti n. 27/A
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Controparte_1
dall'avv. St. Mary Alessandra Aden, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lusciano (CE), alla via Carminiello n.64
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 3.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
23.3.2011 aveva stipulato con un atto di vendita immobiliare avente Controparte_1
ad oggetto una quota pari a 2/30 indistinti ed indivisi dell'intero fabbricato sito in Trentola
Ducenta (CE) alla via Caravaggio n. 11; che, all'art. 4 del predetto atto di compravendita immobiliare, era stato convenuto un prezzo complessivo pari ad € 40.000,00, da corrispondersi in due rate, a mezzo di due effetti cambiari, ciascuno dell'importo di €
20.000,00, aventi rispettivamente scadenza 30.4.2011 e 31.5.2011; che era previsto nel contratto che le ricevute attestanti il versamento dell'intera somma avrebbero costituito prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento;
che , in ossequio a Controparte_1
quanto stabilito all'art. 5 dell'atto, era stato immesso immediatamente nel possesso del bene immobile, ma non aveva provveduto a corrispondere il prezzo delle vendita.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il venisse condannato al CP_1
pagamento della somma di € 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda, eccepiva: in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, che il pagamento era stato effettuato, come dimostrato dalla circostanza che l'attrice non aveva allegato gli effetti cambiari tornati insoluti.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda.
Rigettate le istanze istruttorie articolate dal convenuto, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 6.2.2025.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta la stessa non è meritevole di accoglimento.
Come noto, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne ha allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(Cass., Sez. L, 27.10.2021, n. 30303).
Ebbene, parte attrice ha depositato la richiesta di pagamento trasmessa a CP_1
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con raccomandata n. 61784296986-0 dell'8.07.2020 e ricevuta dallo stesso CP_1
in data 14.7.2020. Peraltro, lo stesso convenuto non ha mai specificamente negato di aver ricevuto la spedizione a lui destinata (vedasi sul punto Cass. Ordinanza n. 28580 del
06/11/2024). Dunque, considerato che nell'atto di compravendita immobiliare del Notar del 23.03.2011, all'art. 4 veniva previsto che il prezzo doveva essere Persona_1
“corrisposto a mezzo due effetti cambiari, ciascuno dell'importo di euro 20.000,00
(ventimila) con scadenza il primo al 30 aprile 2011 ed il secondo il 31 maggio 2011”, è da tale momento che decorre il termine prescrizionale, e pertanto la messa in mora depositata da parte attrice, costituisce atto pienamente idoneo ad interrompere la prescrizione.
Passando al merito della vicenda, oggetto del presente giudizio è la richiesta di pagamento del prezzo relativo ad una compravendita stipulata tra le parti.
Sul punto costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza della Cassazione il fatto che sia sufficiente per la parte adempiente produrre in giudizio il titolo contrattuale ed allegare l'altrui inadempimento, gravando contra sul debitore l'onere di provare di avere adempiuto esattamente la prestazione ovvero l'insorgenza di fatti sopravvenuti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa creditoria, né dovendo il creditore fornire prova dell'elemento soggettivo del debitore, sussistendo in capo al medesimo una presunzione di colpa derivante ex se dall'inadempimento al sinallagma intercorso tra le parti.
Pronunciandosi in subiecta materia, le Sezioni Unite hanno statuito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile, a ruoli invertiti, al caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., in quanto in tale ipotesi il debitore si limiterà ad allegare l'altrui adempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
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dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), il creditore istante è tenuto solo ad allegare tale inesattezza, gravando anche in tal caso sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cassazione Sez Unite 13533/01).
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente producendo in giudizio il contratto di compravendita dell'immobile e allegando l'inadempimento di parte convenuta.
Al contrario, non ha fornito piena prova dell'avvenuto pagamento. Controparte_1
Il convenuto, a dimostrazione del proprio adempimento, si è limitato a produrre copia di un estratto delle movimentazioni contabili riferite al periodo dal 1.4.2011 al 31.05.2011, nonché la copia fotostatica dei due effetti cambiari.
Orbene, la scarsa documentazione prodotta dal convenuto non appare sufficiente a far ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento.
A ben vedere, il primo documento (denominato “movimenti conto , cfr all. 2 Per_2
alla memoria di replica del 18.4.2023) appare del tutto privo di rilevanza probatoria.
Risulta infatti privo dell'indicazione dei dati del correntista e soprattutto della denominazione dell'istituto di credito che lo avrebbe elaborato. La provenienza di tale documento – che appare come una mera stampa di alcuni dati contabili riferibili al convenuto – è del tutto ignota, ragione per cui non può allo stesso è attribuita alcuna valenza probatoria, in alcun modo verificabile. Peraltro, al di là di tale assorbente considerazione, la lista delle movimentazioni riferite al periodo contabile decorrente dal
2.4.2011 al 31.5.2011 non appare comunque di per sé idonea a dimostrare il pagamento dei due titoli cambiari. Non vi è infatti alcun riferimento specifico alle cambiali in questione, né dal documento emerge in alcun modo che la prova dell'emissione di assegni circolari o di una disposizione di bonifico in favore di . Parte_1
In punto di diritto, va osservato che “la cambiale è un mero strumento di credito e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, poiché l'adempimento dell'obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla” (cfr. Cass. Sez. 2, 28/09/2017, n. 22708).
La parte convenuta, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, allega il fatto di trovarsi nella materiale disponibilità degli originali degli effetti cambiari.
A riguardo si osserva che agli atti non risulta che parte convenuta abbia depositato o
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esibito nel presente giudizio gli originali degli effetti cambiari;
la stessa ha allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 3 c.p.c. la sola copia della scansione (compiuta peraltro in modo parziale), sfornita anche di alcuna attestazione di conformità, delle due cambiali in oggetto, chiedendo successivamente, quando la causa era ormai già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito di rigetto delle istanze istruttorie, di essere autorizzata al deposito degli originali. Ed infatti, questo Tribunale riteneva di non poter accogliere l'istanza presentata essendo ormai decorsi i termini previsti per le articolazioni dei mezzi istruttori e per il deposito dei documenti.
Sul punto, il deposito di copia informatica delle cambiali non può ritenersi equipollente alla loro materiale produzione in giudizio, non essendo in gioco esigenze di mera prova del credito ma di certezza dell'efficacia estintiva del pagamento. In tal senso la giurisprudenza di merito, sulla scorta del dettato della Cassazione è ferma nel ritenere che la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare, sia dell'azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l'esame nel merito della domanda (cfr. ex plurimis Trib.
Napoli Nord sent. n. 3987/2023; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3229/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve giungersi alla conclusione che il convenuto non abbia assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di fatti estintivi del credito azionato dall'attrice.
Per le motivazioni esposte, la domanda di parte attrice merita accoglimento e
[...]
va condannato al pagamento, in favore di , del prezzo di CP_1 Parte_1
€ 40.000,00, oltre interessi legali dalle due scadenze fissate nel contratto (30.4.2011 e
31.5.2011) al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10863/2022
• accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , dell'importo di € 40.000,00, oltre interessi Parte_1
legali come in parte motiva;
• condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato con attribuzione all' avv.
Umberto Mercantile e all'avv. Pasqualino De Lucia, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa in data 14.5.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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