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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethle Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Ester Iacobucci Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Tintoretto n. 7
Desio;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Simona Franciosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via F. Sforza, 14 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
ER parte ricorrente:
1) che venga autorizzata, con urgenza e anche inaudita altera parte, l'iscrizione di Parte_2
, nato a [...] il [...] alla classe prima della Scuola Primaria SA Mauro di Lissone
[...]
Via Enrico Fermi n. 8 o di altra scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima
2) ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. la Sig.ra CP_1
3) condannare al pagamento di una somma di denaro, determinata ai sensi dell'art. 614 bis CP_1
c.p.c., per ogni violazione successiva
4) condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € CP_1
75,00.= a un massimo di € 5.000,00.= in favore della Cassa delle Ammende
5) condannare al risarcimento dei danni in favore del Sig. e del minore CP_1 Parte_1
che si lascia al Giudice determinare nel quantum, tenuto conto della rilevanza dei diritti Parte_2 lesi
6) l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento a tutela del superiore interesse del minore
7) col favore di spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge, avendo la
Sig.ra reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria con il suo ripetuto rifiuto a prestare il consenso CP_1 all'iscrizione del bambino alla scuola facente parte del suo bacino d'utenza.
ER parte resistente:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare l'esistenza della litispendenza tra il presente procedimento e quello, precedente, instaurato dalla signora avanti il Tribunale di Monza, R.G.NR. 2850/2025, G.T. Dott.ssa Simonetta Tiezzi, CP_1 con ricorso depositato in data 18.04.2025 e iscritto a ruolo in data 22.04.2025 e, conseguentemente, disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato e non creduto caso di non accoglimento della precedente istanza, in applicazione dell'art. 274 c.p.c. riunire la presente causa a quella preventivamente instaurata dinanzi al
Tribunale di Monza R.G. NR. 2850/20254, G.T. Dott.ssa Simonetta Tiezzi, con ricorso depositato in data
18.04.2025 e iscritto a ruolo in data 22.04.2025 e in ogni caso,
IN VIA PRINCIPALE disporre che il minore venga iscritto presso la scuola primaria Martiri della Libertà di Parte_2
ER SE SA NN (MI) ove già è iscritta la sorellina pagina 2 di 14 disporre che tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo centro estivo, attività sportive, oratorio…) di siano individuate presso SE SA NN (MI) Parte_2 per i motivi di cui in narrativa. condannare il Signor stante la temerarietà dell'azione, al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_1
c.p.c. nei confronti della Signora da liquidarsi anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 CP_1
c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che verranno meglio articolate in appositi capitoli di prova nella memoria autorizzata che verrà depositata preceduti dall'inciso
“Vero che”.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.38 e 39 c.p.c. esponeva che dalla relazione con Parte_1 CP_1
ER nasceva (17.06.2019); che la resistente aveva una figlia nata il [...] da una precedente Pt_2 relazione;
di aver instaurato nel 2020 un procedimento volto alla regolamentazione dei rapporti afferenti
, conclusosi con decreto del 18.10.2024 del Tribunale di Monza, che prevedeva l'affido condiviso
Pt_2 di , con collocamento prevalente presso il padre;
monitoraggio del nucleo da parte dei servizi
Pt_2 sociali competenti per il territorio di Lissone;
disponeva tempi di permanenza paritetici del minore presso la madre;
poneva a carico di nella misura del 70% e di nella misura del 30% le spese
Pt_2 CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
disponeva che ciascun genitore percepisse l'assegno unico per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
esponeva che proponeva reclamo avverso detto CP_1 provvedimento;
che la Corte D'Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;
che la resistente non accettava l'iscrizione di presso la scuola primaria di Lissone;
di aver
Pt_2 domandato alla Corte d'Appello detta autorizzazione;
che la Corte di Appello rigettava il reclamo, e non si pronunciava sulla iscrizione;
che la resistente voleva che fosse iscritto alla scuola già frequentata
Pt_2 dalla sorella a SE SA NN;
che la madre ormai viveva stabilmente a Galgagnano, in provincia di
Lodi, nonostante mantenesse la residenza formale a SE SA NN;
che ciò determinava continui spostamenti per;
che il minore non frequentava stabilmente la sorella, la quale era spesso presso Pt_2 il di lei padre;
di essersi offerto di trovare soluzioni logistiche utili per aiutare la resistente a portare e riprendere a scuola;
che il decreto 18.10.2024 del Tribunale di Monza prevedeva che “ove la Pt_2 madre decidesse di trasferirsi e questo comportasse un aggravio eccessivo di viaggio per il minore nei tragitti a e da scuola, i tempi di permanenza infra-settimanali con la madre potranno venire revisionati”; concludeva domandando l'autorizzazione con urgenza e anche inaudita altera parte dell'iscrizione di alla classe prima della Scuola Primaria SA Mauro di Lissone Via Enrico Fermi n. 8 o di altra Pt_2 scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima;
l'ammonimento di ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.; la sua condanna al pagamento di una somma di denaro, determinata CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione successiva, nonché di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00.= a un massimo di € 5.000,00.= in favore della Cassa delle Ammende;
la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e del figlio, nonché l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento a tutela del superiore interesse del minore.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva in primo luogo di aver proposto analogo ricorso avanti al
Giudice Tutelare di Monza, con udienza fissata il 27.5.2025; di aver chiesto al ricorrente di rinunciare al presente ricorso;
che egli rifiutava;
che il presente ricorso era inammissibile o in subordine doveva essere riunito a quello pendente avanti al GT;
di aver iniziato stabile convivenza con il di lei compagno, che abitava a Galgagnano;
che avanti al Tribunale di Monza le parti reperivano un accordo nel senso del pagina 4 di 14 collocamento paritetico di e, in ipotesi di trasferimento della madre da SE SA NN, Pt_2
l'impegno delle parti a mantenere l'iscrizione scolastica di a SE SA NN;
che il Tribunale Pt_2 si pronunciava in modo difforme dall'accordo delle parti;
di aver proposto reclamo e che la Corte di
Appello aveva ritenuto di competenza del Giudice tutelare ogni questione afferente l'iscrizione scolastica;
che la frequentazione da parte di entrambi i minori della scuola a SE SA NN garantiva la ER frequentazione con i rispettivi padri, essendo quello di residente a [...]e quello di a Pt_2
Lissone; che Lissone e SE SA NN distavano 14 chilometri, il che rendeva impossibile il simultaneo accompagnamento ovvero la ripresa di entrambi i minori;
eccepiva che il trasferimento scolastico a Lissone avrebbe inibito la frequentazione infrasettimanale di sia con la mamma che con la sorella;
Pt_2 concludeva per l'accertamento della litispendenza del presente procedimento con quello avanti al GT e la cancellazione della causa dal ruolo, o in subordine per la riunione dei procedimenti;
in ogni caso per l'iscrizione di presso la scuola primaria Martiri della Libertà di SE SA NN (MI) ove già Pt_2
ER era iscritta la sorellina con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Alla udienza del 5.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
AV : vivo a Lissone, in una casa di proprietà gravata da mutuo con rata mensile di euro 617, vivo con Pt_2
lavoro a Monza, sono Carabiniere, con reddito mensile di euro 2300 euro, prendo la metà dell'assegno unico che è Pt_2 di euro 24 perché dobbiamo aggiornarlo. ha fatto un anno di scuola materna a Lissone e poi tre anni a SE SA Pt_2
NN, che è lo stesso istituto scolastico delle elementari in contestazione, ma sono due edifici diversi. Ho sempre cercato di ER favorire il rapporto di con la mamma, avevamo anche raggiunto un accordo, ma quando lei mi aveva detto che lei starebbe ER stata a SE, prima non viveva a Galgagnano, si limitava a conoscere il suo compagno. prima lui andava a scuola a
SE e pernottava anche a SE, invece dopo l'udienza di ottobre 2024 mi hanno detto che la mamma si era spostata in pianta stabile a Galgagnano. Il tempo con il bambino è già stato aumentato, Galgagnano è lontano da SE. ER : vivo a Galgagnano, con il mio compagno, i suoi figli che hanno 19 e 8 anni, e quando c'è Email_1 Pt_2
È una casa di proprietà del mio compagno gravata da mutuo di euro 500 mensili oltre a 250 euro di spese condominiali. Io lavoro a SA Giuliano Milanese come colf 14 ore la settimana, con reddito di euro 650 mensili. Prendo tutto l'assegno unico ER di che è di circa 200 euro mensili, e un contributo al mantenimento di 650 euro al mese. Io vivo a Galgagnano da più di due anni, ma i miei figli da due anni, e vanno avanti e indietro da Galgagnano a SE SA NN, senza problemi, tra
l'altro il papà della mia primogenita abita a Milano quindi è comodo anche per lui. Io ero già a Galgagnano, tanto è vero che
i servizi sociali incaricati erano quelli di Lodi. Mia madre mi dà una mano con i bambini. Io non ho mai chiesto al papà di ER di tenerlo perché avevo problemi a gestirlo.
Il giudice delegato disponeva la produzione in giudizio delle relazioni dei servizi sociali nei procedimenti ER afferenti e e rinviava alla udienza del 12.6.2025. Pt_2
Alla predetta udienza le parti insistevano per le rispettive conclusioni;
il legale del ricorrente espone di aver chiesto un rinvio alla dott.ssa Tiezzi che l'ha concesso al 17.6; si riporta al ricorso, sottolineando che il miglior interesse del pagina 5 di 14 minore già valutato in due gradi di giudizio è quello di avere un riferimento stabile, soprattutto adesso che inizia la scuola dell'obbligo, ha bisogno di certezze e stabilità emotiva, non deve essere sballottato da un ambiente all'altro, anche dal punto di vista sociale e relazionale;
da quanto riferisce Leonardo lui è coinvolto in questa vicenda da parte della mamma, la domenica ER ER la mamma deve riportare dal papà entro le 19 e l'ha fatto solo per due volte, l'ultima domenica ha chiamato il papà dicendo che doveva andare in bicicletta e ha chiesto di poter dormire dalla mamma. La signora sa che deve riportarlo a casa alle 19 quindi deve organizzarsi in tale senso. E poi riferisce che la mamma dice alcune frasi, ma il bambino deve Pt_2 essere tutelato da possibili condizionamenti.
Il legale della resistente si riporta agli atti, fa presente che nessuno contesta il provvedimento confermato dalla Corte di
ER Appello, ma ci sono stati momenti in cui ha pianto perché voleva stare con la mamma e la sorellina, bisogna avere buon senso, anche perché il bambino è piccolo, ed è normale che voglia stare con la mamma e in ogni caso la modifica del decreto non
ER è materia del contendere. Sulla scuola si riporta a tutte le sue difese, va in quella scuola dal 2022 e questo consente di
ER ER essere accompagnato con non si vuole agevolare ma il padre e questo porta un ulteriore elemento di disequilibrio per
ER
che adesso è sereno. Si richiama all'accordo dell'ottobre 2024. La continuità di ambiente e frequentazione c'è se prosegue con questa scuola.
*******
Ritenuto preliminarmente che sussista la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere il ricorso, proposto ex articoli 473bi.s.38 e .39 c.p.c.: il Tribunale è chiamato invero a dirimere controversie insorte in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale ed adottare i provvedimenti di cui all'articolo 473bis.39
c.p.c. come richiesti da parte ricorrente.
Nell'ambito dei poteri di cui a tale ultima norma possono essere anche modificati d'ufficio i provvedimenti in vigore (articolo 473bis.39 c. 1 c.p.c.), in base al supremo interesse del minore, che è criterio giuda in tutti i procedimenti che lo riguardano.
Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale è esercitata dalle parti in modo condiviso;
tra le stesse è insorta questione in ordine all'iscrizione scolastica di . Pt_2
La scelta del percorso scolastico rientra senza dubbio tra le decisioni di particolare importanza ex articolo
316 c. 2 c.c. ovvero tra le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione ex articolo 337 ter c. 3 c.c., che i genitori devono assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
il disaccordo in ordine a tale scelta legittima il ricorso al giudice (cfr.
Cass. sent. n. 14360/2000).
Nella prima ipotesi, applicabile quando ancora la coppia genitoriale non si sia disgregata, il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio (articolo 316 c. 3 c.c.);
pagina 6 di 14 Quando, come nel caso di specie, la coppia genitoriale si sia disgregata e siano stati regolamentati i rapporti afferenti i minori, il Tribunale decide in ordine alla questione controversa (articolo 337 ter c. 3 c.c. e articolo 473bis.38 c.p.c.).
La decisione del Tribunale sulla scelta del percorso scolastico, volta a superare il disaccordo dei genitori, è di carattere discrezionale, e deve tenere conto di plurimi fattori;
tra questi certamente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore (articoli 316 e 337 ter c.c.), ma anche e soprattutto, più in generale, la realizzazione del suo superiore interesse, che, come già evidenziato, costituisce il criterio guida in ogni questione che lo coinvolge o riguarda (cfr. Corte Cost. sent. n. 7/ 2013: Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in discorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti – e per quel che qui rileva, del tutto univoci – strumenti di carattere pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), posto che l'art. 3, primo comma, di tale
Convenzione stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo
2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), la quale, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di adottare qualsiasi decisione», stabilendo che l'autorità stessa deve «esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo ).
Alla luce di quanto precede, non sussiste litispendenza tra il presente procedimento e quello davanti al
Giudice Tutelare, in quanto la competenza a decidere sulle domande spetta esclusivamente al Tribunale.
Il Giudice tutelare ex articolo 337 c.c. ha invero esclusivamente poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
Egli non è dunque competente né a dirimere le questioni insorte, né ad adottare i provvedimenti a tutale del minore ex articolo 473bis.39 c.p.c., né a modificare le statuizioni in essere.
Ciò determina il rigetto delle eccezioni preliminari della resistente.
Nel merito, si osserva che attualmente il minore è collocato prevalentemente a Lissone presso il padre e trascorre con la madre a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera, nonché nelle settimane successiva al fine settimana paterno dal lunedì alla uscita da scuola fino all'ingresso a scuola pagina 7 di 14 del mercoledì, e nelle settimane successiva al fine settimana materno dal giovedì alla uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del venerdì; ampi tempi di permanenza per ferie e festività. ER vive attualmente a Galgagnano con il nuovo compagno e la figlia nata nel 2016 da precedente CP_1
ER unione, la quale frequenta la scuola a SE SA NN;
trascorre inoltre parte del tempo con il di lei padre, residente a [...].
Dalla CTU svoltasi nel 2021 nel procedimento ex articolo 337bis c.c. per la regolamentazione dei rapporti afferenti emerge che e convivevano sin dal 2018 presso l'abitazione di a Pt_2 Pt_2 CP_1 Pt_2
Lissone; che la coppia entrava in crisi già nel 2019 e si separava nel 2020; che si trasferiva a vivere a CP_1
SE SA NN in abitazione dei di lei genitori;
che ella a settembre 2020 iniziava una relazione con ER ER
, e che quest'ultimo frequentava abitualmente la casa, e (pagine 11 – 13 CTU Parte_3 depositata dal ricorrente il 9.6.2025).
La relazione con aveva poi termine e nel 2022 iniziava quella con attuale compagno Pt_3 ER_3
(ibidem).
Dalla relazione dei servizi sociali di Lissone del 27.2.2023 emergeva che, nonostante il divieto imposto dal ER Tribunale di far frequentare eventuali nuovi compagni alla figlia (divieto emesso il 23.6.2022 nel procedimento per la regolamentazione dei rapporti afferenti la bambina), avrebbe riferito alla Pt_2 educatrice domiciliare di trascorrere molto tempo – compresi pernottamenti – presso a ER_3
Galgagnano e di far rientro a SE SA NN solo per le visite domiciliari;
i servizi esprimevano preoccupazione per il conflitto di lealtà cui era esposto , messo in condizione di tenere segreti Pt_2 con il padre (documento 14 depositato il 9.6.2025). Pt_2
Dalla relazione dei servizi sociali di SE SA NN di Marzo 2025 emerge che nel procedimento ER (padre di – il Tribunale di Monza con provvedimento del 23.6.2022 aveva disposto che Pt_4 CP_1 non coinvolgesse i figli in nuove frequentazioni;
che ciò nonostante aveva fatto conoscere e CP_1 CP_1 frequentare entrambi i figli a nuovo compagno, con il quale la frequentazione era iniziata a ER_3 gennaio 2022; che già da ottobre 2022 si fermava a dormire da lui con i figli (documento 15 Grifone CP_1 depositato il 9.6.2025).
Nel decreto 2.4.2024 del Tribunale di Monza reso all'esito del procedimento afferente Lea leggesi Nella ER relazione UONPIA di dicembre 2023 si legge che sembrerebbe denotare un profondo sconcerto di fronte all'imprevedibilità dei cambiamenti nella sua vita familiare;
il moltiplicarsi di relazioni interpersonali nei due diversi contesti familiari (da un lato, il padre vive a Milano con la nuova compagna dalla quale ha avuto due figlie, l'ultima nata il ER 4.8.2022, dall'altro la madre ha una relazione sentimentale con un uomo che ha già due figli e vive a Galgagnano, vive ER con il figlio che la madre ha avuto da un'altra relazione) rende indispensabile che frequenti entrambi i genitori ma che entrambi si rendano consapevoli che non è lei a doversi adattare, ma loro devono comprendere meglio i suoi stati emotivi. (…)
pagina 8 di 14 CP_ La dovrà valutare seriamente progetti di vita con il suo attuale compagno, che possano comportare uno sradicamento di
Lea dalle sue abitudini di vita. (documento 15 Grifone depositato il 9.6.2025).
Dalla lettura del decreto 18.10.2024 emesso all'esito del procedimento afferente emerge a carico Pt_2
CP_ della madre un quadro severo: Riguardo alla signora il Consulente ha rilevato una certa preoccupazione circa la capacità della signora di offrire una stabilità e continuità nei rapporti parafamiliari e familiari dei figli: la signora ha mostrato di non essere in grado di tutelare i figli dalla mancanza di stabilità affettivo-relazionale, di fatto esponendoli in maniera rapida e poco mediata a frequentazioni con nuove compagni, frettolosamente inseriti (come già era stato per il sig. Pt_2 nella routine familiare. Questo espone i minori ad una discontinuità poco rielaborabile data l'età dei minori, anche in considerazione del fatto che la signora è alle prese con la difficile regolazione ed elaborazione dei propri vissuti emotivi. CP_ La signora infatti, è stata esposta in infanzia e durante la prima età adulta a traumi concreti ed affettivi in quanto i genitori, sfuggiti alla guerra nella ex-Jugoslavia, hanno dovuto lasciare i figli alle cure delle nonne e ricostruire le basi per una nuova vita in Italia.
Il Consulente ha osservato nella madre una personalità strutturalmente molto fragile, con componenti depressive e significative alterazioni sia dal punto di vista emotivo che relazionale. Tali caratteristiche incidono sulla genitorialità. Il bisogno della madre dovuto ad aspetti di dipendenza relazionale, di avere sempre un uomo al suo fianco, rischia di esporre i figli ad una discontinuità ambientale e ad una serie di separazioni. L'impulsività e l'immaturità cognitiva comportano un deficit di regolamentazione emotiva che le impedisce, situazioni di forte distress, di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli e su loro emozioni, cognizioni e vissuti. Nella relazione con i minori sono identifica aspetti di invischiamento.
La CTU aveva raccomandato alla madre di seguire un percorso di psicoterapia e aveva esortato la stessa a non coinvolgere i minori per i successivi 24 mesi in nuove relazioni sentimentali. (…) CP_ La signora ha dichiarato di aderire alle indicazioni del CTU, tuttavia n fatti le ha completamente disattese e il periodo di prova non si è concluso modo positivo per lei. CP_ La signora ha introdotto precocemente i figli ad una nuova relazione con sig. e, nonostante le Controparte_2 raccomandazioni del CTU prima e de Servizi poi, il nucleo da dicembre si è trasferito per molti giorni a settimana Lodi, presso l'alloggio del compagno della madre, anche nei giorni in cui è accudito dalla madre. Pt_2
CP_ ER Questo fatto è emerso sia dallo scambio con il primo partner della signora (padre della primogenita sia dai racconti dei bambini ai Servizi sia dallo stesso sig. che ha riferito di intendere reperire altra casa, più grande, sempre nei ER_3
CP_ pressi di Lodi, per andarvi a convivere con la signora aspettando per questo che il procedimento si concluda, sia con CP_ riscontri documentali, nelle spese effettuate dalla madre presso esercizi del Lodigiano. Inoltre, la signora ha interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità e di psicoterapia individuale, dopo aver partecipato ad un solo incontro, nonostante i plurimi appuntamenti offerti dai Servizi.
Quanto a il Tribunale ha evidenziato che la CTU ha rilevato immaturità affettiva, difficoltà nel contattare i Pt_2 propri vissuti emotivi, deficit nella capacità di mentalizzazione bisogno di mantenere il controllo, possibili ostacoli ad esercitare in maniera piena la funzione adulta e genitoriale. pagina 9 di 14 II CTU ha individuato due possibili scenari di rischio: costruire con il figlio una relazione eccessivamente rigida, iper-vigilante, in cui la frustrazione legata alla regole e ai "no" possa venir percepita dal figlio come un attacco al sé e non come una necessaria funzione normativa. Oppure un eccessivo appoggio alla relazione con il figlio, nutrendosi narcisisticamente dei bisogni di attaccamento d bambino in una relazione fusionale, generando il rischio evolutivo di una scarsa spinta all'autonomia
e all'indipendenza.
II CTU ha dato atto di un sincero e autentico investimento emotivo del padre verso e del riconoscimento, in sede di Pt_2 restituzione, di alcune carena e di un'area di bisogno da un punto di vista genitoriale ed ha osservato che bambino mostra di avere sviluppato un buon attaccamento verso il padre segnale di una buona sintonizzazione emotiva. La CTU ha consigliato intervento terapeutico individuale e dato indicazione di evitare coabitazioni lunga durata con la madre.
Nonostante i limiti evidenziati, il Collegio ha evidenziato i profondi cambiamenti operati di e la Pt_2 sua crescente capacità di occuparsi dei bisogni del figlio: Il padre ha seguito le raccomandazioni del CTU, ha rispettato la totalità degli appuntamenti offerti dai Servizi, che hanno riportato un atteggiamento seri motivato e collaborativo.
Ha presto reperito una soluzione abitativa autonoma per la madre.
I Servizi Sociali del Comune di Lissone, che hanno seguito il padre in ragione della competenza per la sua residenza anagrafica, hanno date atto dell'esito positivo del percorso ed hanno proposto la revoca di tutti gli incarichi conferiti rimanendo
a disposizione per eventuale accesso spontaneo da parte del padre.
L'intervento domiciliare, che si è svolto per cinque mesi, dal 11 gennaio al 2 maggio 2023, ha confermato l'attenzione del padre ai bisogni del figlio e buona integrazione di nel contesto familiare e sociale. Pt_2
Il Tribunale ha quindi argomentato che la madre non ha seguito le chiare e condivisibili indicazioni del
Consulente, pur essendosi dichiarata disponibile a farlo;
ha disertato gli appuntamenti a lei offerti per un percorso psicoterapeutico individuale di sostegno. Inoltre, a fronte dell'esortazione, altresì condivisa da parte della Consulente (e del padre sig. , ad incentrarsi sui bisogni bambini e non esporli ad ulteriori cambiamenti, ha scelto di convivere per pa Pt_2 della settimana con l'attuale compagno sig e con figli di quest'ult nel territorio del Lodigiano, coltivando la nuova ER_3
ER relazione anche nei tempi permanenza dei bambini con lei. (ed anche nata da precedente relazione) già è stato Pt_2 esposto, nei suoi primi cinque anni di vita, a numerosi cambiamenti relazionali convivendo in rapida successione con il sig. una terza persona con cui la madre non ha avuto figli ( , ndT) e ora con l'attuale compagno e cambiando Pt_2 Pt_3 oltre ad assetto familiare anche sede abitativa.
Anche all'ultima udienza la madre ha dimostrato che centrale al proprio interesse sono i limiti alla propria libertà di spostamento sul territorio e non il bisogno del figlio di mantenere una stabilità abitativa e relazionale né di evitare lunghi spostamenti per recarsi a scuola.
La signora ha più volte dichiarato formalmente di aderire ad indicazioni del CTU, dei servizi o di questo tribunale disattendendole poi nei fatti, come provato e sopra motivato, ed il suo compagno ha candidamente dichiarato di non volersi CP_ spostare dal Lodigiano e di voler convivere con la signora
pagina 10 di 14 Risultano quindi confermati timori espressi da parte ricorrente sin dall'inizio di questo procedimento e l'interesse del minore fissare una regolamentazione chiara che garantisca a una continuità abitativa e una stabilită relazionale. A Pt_2
Lissone, oltre il padre, vivono la nonna paterna, gli zii paterni e la cuginetta , nonché tutti gli amichetti della scuola ER_4 dell'Infanzia Maria Bambina che continua a frequentare quando è dal papà.
E' nell'interesse del minore poter disporre di una rete di accudimento che manca nel Lodigiano e in quest'ottica non risultano condivisibili le immotivate limitazioni di fatto sinora poste dalla madre alla possibilità per familiari di venire delegati all'accompagnamento del minore.
Ha invece rimarcato positivamente il percorso svolto da Il padre che in origine aveva chiesto l'affidamento Pt_2 esclusivo del minore o sé si è dimostrato disponibile a trattare purché venga garantita la stabilità ritenuta correttamente importante per così dimostrando di essere in sintonia con i bisogni del figlio. Pt_2
Ha seguito con costanza i percorsi offerti dai servizi e vi ha aderito in maniera collaborativa, migliorando le proprie competenze genitoriali e creando una situazione di benessere e stabilità per il minore.
Alla luce delle risultanze processuali, appare in conclusione nell'interesse del minore che nel frattempo ha compiuto Pt_2 cinque anni, assicurargli una stabilità abitativa, scolastica e relazionale con un collocamento prevalente presso il padre, anche ER ai fini anagrafici, e mantenere un significativo rapporto sia con la madre che con la sorella soprattutto nei fine settimana e nei tempi di festività e vacanze, limitando gli spostamenti durante la settimana e assicurando un rientro con orari consoni all'età del bambino. (tutto da documento 2 decreto 18.10.2024). Pt_2
Tale decreto è stato confermato dalla Corte D'Appello, la quale ha rilevato che è circostanziata alla stregua di quanto sopra ricordato la affermazione del giudice di prime cure secondo cui la reclamante avrebbe disatteso gli accordi sottoscritti in corso di causa ma non ha neppure seguito le indicazioni ricevute (documento 8 . Pt_2
E dunque dalla documentazione versata in atti è possibile evincere che, dopo la rottura con nel Pt_2
ER ER 2020 BE ha intrapreso relazione con tale;
che l'uomo ha frequentato e;
che terminato tale Pt_3 rapporto, ella nel 2022 ha iniziato relazione con che, nonostante il divieto impartitole nel ER_3
ER procedimento afferente ha iniziato a frequentare assiduamente l'uomo, conducendo con sé CP_1 anche i figli a dormire a Galgagnano;
che la circostanza è stata tenuta nascosta e e i figli facevano CP_1
Contr rientro a SE SA NN appositamente, in occasione dell'intervento di .
Alla udienza del 30.11.2023 nel procedimento afferente le parti raggiungevano un accordo del Pt_2 seguente tenore: Come sopra in ordine alla residenza anagrafica, quindi attualmente presso la madre ed in caso di cambiamento della residenza materna, quella di verrà automaticamente trasferita dal padre (documento 8 Pt_2
. Pt_2
Nelle note scritte del 30.9.2024 del legale di nel procedimento ex articolo 337 bis c.c. Pt_2 Pt_2 sottolineava che aveva intrapreso una convivenza con l'attuale compagno, a Lodi e CP_1 ER_3 chiedeva che il collocamento di fosse presso di lui a Lissone, siccome il luogo ove il bambino Pt_2 avrebbe frequentato la scuola (documento 13 depositato in data 9.6.2025). Pt_2 pagina 11 di 14 Il Tribunale nel decreto 18.10.2024 rilevava i continui cambi abitativi e relazionali della madre, l'incapacità di di anteporre i bisogni dei figli ai propri, nonché il fatto che ella avesse effettivamente frequentato CP_1 assiduamente la casa del compagno a Galgagnano e, anche sulla base di questo, nonché per garantire a
stabilità abitativa, scolastica e relazionale, limitando gli spostamenti durante la Pt_2 settimana e assicurando un rientro con orari consoni all'età del bambino stabiliva il suo collocamento a Lissone presso il padre.
Il Tribunale altresì stabiliva che ove la madre decidesse di trasferirsi e questo comportasse un aggravio eccessivo di viaggio per il minore nei tragitti da e per la scuola i tempi di permanenza infrasettimanali potranno essere rivisti.
Ora, non appena terminato il procedimento ex articolo 337 bis c.c. afferente , ha Pt_2 CP_1 definitivamente spostato la residenza sua e dei figli a Galgagnano, luogo ove vive con e che dista ER_3 circa 40 chilometri dalla scuola frequentata dai minori.
Ciò comporta evidentemente un grande aggravio per il minore in termini di viaggio da e per la scuola nel corso della settimana: nei giorni di competenza materna è sottoposto a continue trasferte per Pt_2 raggiungere la scuola, e il tempo trascorso in auto, in orari connotati da traffico, non può certo dirsi di qualità, né utile allo sviluppo della sua personalità.
L'inizio della scuola primaria di secondo grado comporterà peraltro anche l'effettuazione di compiti, che sarebbero di difficile gestione ove il minore fosse costretto a continui tragitti Galgagnano – SE SA
NN.
La residenza in un luogo così distante da quello in cui il minore vive l'ambiente scolastico gli inibisce peraltro di coltivare relazioni amicali con i compagni e lo svolgimento di attività pomeridiane nel luogo abitualmente frequentato.
Ad oggi peraltro il minore non ha alcun legame al di fuori della scuola con SE SA NN, e non vi è ragione perché continui ad essere iscritto in un istituto che dista dodici chilometri dalla abitazione paterna e circa quaranta da quella materna.
Ove fossero confermate le attuali disposizioni in merito all'iscrizione scolastica ed ai tempi di permanenza presso i genitori, sarebbe dunque sottoposto a continui spostamenti da e per la scuola, non Pt_2 potrebbe coltivare relazioni amicali né crearsi un ambiente di vita stabile.
Il Tribunale nel decreto 18.10.2024 aveva già paventato questo rischio;
aveva collocato il minore a Lissone presso il padre anche al fine di garantirgli stabilità dal punto di vista scolastico: la dicitura usata rende evidente che l'intento del Tribunale fosse quello di radicare in modo saldo il minore a Lissone, anche dal punto di vista della scuola frequentata.
Il Tribunale aveva peraltro già previsto che, ove la residenza materna fosse cambiata, sarebbero stati modificati anche i tempi di permanenza infrasettimanali presso i genitori. pagina 12 di 14 Tali esigenze appaiono ancora oggi attuali;
l'iscrizione scolastica a Lissone è la più rispondente all'interesse del bambino, in quanto idonea a conferirgli certezze non solo dal punto di vista abitativo, ma anche affettivo, scolastico e relazionale.
Si rammenta invero che la madre, dopo la separazione da ha intrapreso due relazioni, ha Pt_2 consentito la frequentazione di entrambi i nuovi compagni con i figli, ha modificato i propri assetti abitativi ER ER dopo pochi mesi dalla conoscenza con e ha costretto e in questi tre anni a incessanti ER_3 trasferte SE SA NN – Galgagnano.
Come già rilevato dal Tribunale a ottobre 2024, il minore necessita di stabilità e questa gli può essere garantita solo mediante la stabile permanenza in un luogo ove egli possa vivere, frequentare la scuola, le attività pomeridiane e coltivare relazioni amicali.
Avendo la madre effettivamente trasferito la sua residenza altrove, è realizzato il presupposto per la modifica dei tempi di permanenza infrasettimanali di presso come già lumeggiata nel Pt_2 CP_1 decreto 18.10.2024.
Alla luce di quanto precede, in applicazione degli articoli 473bis.38 e 473bis.39 c. 1 c.p.c. deve essere autorizzata l'scrizione scolastica di in istituto di Lissone e i tempi di permanenza del minore Pt_2 presso i genitori devono essere modificati come in dispositivo, al fine di non sottoporre il minore a incessanti trasferte per raggiungere la scuola, e garantirgli comunque il diritto alla bigenitorialità nei tempi di vacanza (pari a circa un terzo dell'anno).
I periodi di permanenza di presso la madre nel fine settimana, durante le vacanze natalizie e Pt_2
ER pasquali dovranno coincidere con i periodi in cui anche la sorella è presso per garantire ai fratelli CP_1 continuità relazionale.
La modifica d'ufficio dei provvedimenti in essere non rende necessaria a tutela del minore l'adozione di altri provvedimenti, in quanto scongiura la sussistenza di ulteriori pregiudizi.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
Consegue alla soccombenza la condanna della resistente alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi in cui si è articolato il procedimento (di studio, introduttiva), oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
1.Rigetta le eccezioni preliminari;
2.Autorizza l'iscrizione di presso la scuola primaria SA Mauro di Lissone Via Enrico Parte_2
Fermi n. 8 o di altra scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima;
pagina 13 di 14 3.dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
durante i periodi di vacanza scolastica estiva, a settimana alternate con il padre dal venerdì alle 18 al venerdì alle 18; nel periodo natalizio ad anni alterni dalle 10 del
24.12 alle 10 del 25.12 e dal 31.12 ore 18 al 6.1 ore 18.00 con un genitore e dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore
18 con l'altro genitore;
l'intero periodo delle vacanze pasquali in alternanza annuale con il padre;
i periodi di permanenza di presso la madre nel fine settimana, durante le vacanze natalizie e pasquali Pt_2
ER dovranno coincidere con i periodi in cui anche la sorella è presso per garantire ai fratelli CP_1 continuità relazionale;
4.rigetta le ulteriori domande
5.Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.696,00 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
6. manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per i territori di Lissone, SE SA NN e Galgagnano (LO) per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Ethle Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2939 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Ester Iacobucci Forgione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Tintoretto n. 7
Desio;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con CP_1 C.F._2
l'avvocato Simona Franciosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via F. Sforza, 14 Milano;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
ER parte ricorrente:
1) che venga autorizzata, con urgenza e anche inaudita altera parte, l'iscrizione di Parte_2
, nato a [...] il [...] alla classe prima della Scuola Primaria SA Mauro di Lissone
[...]
Via Enrico Fermi n. 8 o di altra scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima
2) ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. la Sig.ra CP_1
3) condannare al pagamento di una somma di denaro, determinata ai sensi dell'art. 614 bis CP_1
c.p.c., per ogni violazione successiva
4) condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € CP_1
75,00.= a un massimo di € 5.000,00.= in favore della Cassa delle Ammende
5) condannare al risarcimento dei danni in favore del Sig. e del minore CP_1 Parte_1
che si lascia al Giudice determinare nel quantum, tenuto conto della rilevanza dei diritti Parte_2 lesi
6) l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento a tutela del superiore interesse del minore
7) col favore di spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge, avendo la
Sig.ra reso necessaria la presente iniziativa giudiziaria con il suo ripetuto rifiuto a prestare il consenso CP_1 all'iscrizione del bambino alla scuola facente parte del suo bacino d'utenza.
ER parte resistente:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare l'esistenza della litispendenza tra il presente procedimento e quello, precedente, instaurato dalla signora avanti il Tribunale di Monza, R.G.NR. 2850/2025, G.T. Dott.ssa Simonetta Tiezzi, CP_1 con ricorso depositato in data 18.04.2025 e iscritto a ruolo in data 22.04.2025 e, conseguentemente, disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo.
IN VIA SUBORDINATA
Nel denegato e non creduto caso di non accoglimento della precedente istanza, in applicazione dell'art. 274 c.p.c. riunire la presente causa a quella preventivamente instaurata dinanzi al
Tribunale di Monza R.G. NR. 2850/20254, G.T. Dott.ssa Simonetta Tiezzi, con ricorso depositato in data
18.04.2025 e iscritto a ruolo in data 22.04.2025 e in ogni caso,
IN VIA PRINCIPALE disporre che il minore venga iscritto presso la scuola primaria Martiri della Libertà di Parte_2
ER SE SA NN (MI) ove già è iscritta la sorellina pagina 2 di 14 disporre che tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo centro estivo, attività sportive, oratorio…) di siano individuate presso SE SA NN (MI) Parte_2 per i motivi di cui in narrativa. condannare il Signor stante la temerarietà dell'azione, al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_1
c.p.c. nei confronti della Signora da liquidarsi anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 CP_1
c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che verranno meglio articolate in appositi capitoli di prova nella memoria autorizzata che verrà depositata preceduti dall'inciso
“Vero che”.
pagina 3 di 14 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.38 e 39 c.p.c. esponeva che dalla relazione con Parte_1 CP_1
ER nasceva (17.06.2019); che la resistente aveva una figlia nata il [...] da una precedente Pt_2 relazione;
di aver instaurato nel 2020 un procedimento volto alla regolamentazione dei rapporti afferenti
, conclusosi con decreto del 18.10.2024 del Tribunale di Monza, che prevedeva l'affido condiviso
Pt_2 di , con collocamento prevalente presso il padre;
monitoraggio del nucleo da parte dei servizi
Pt_2 sociali competenti per il territorio di Lissone;
disponeva tempi di permanenza paritetici del minore presso la madre;
poneva a carico di nella misura del 70% e di nella misura del 30% le spese
Pt_2 CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
disponeva che ciascun genitore percepisse l'assegno unico per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
esponeva che proponeva reclamo avverso detto CP_1 provvedimento;
che la Corte D'Appello rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto;
che la resistente non accettava l'iscrizione di presso la scuola primaria di Lissone;
di aver
Pt_2 domandato alla Corte d'Appello detta autorizzazione;
che la Corte di Appello rigettava il reclamo, e non si pronunciava sulla iscrizione;
che la resistente voleva che fosse iscritto alla scuola già frequentata
Pt_2 dalla sorella a SE SA NN;
che la madre ormai viveva stabilmente a Galgagnano, in provincia di
Lodi, nonostante mantenesse la residenza formale a SE SA NN;
che ciò determinava continui spostamenti per;
che il minore non frequentava stabilmente la sorella, la quale era spesso presso Pt_2 il di lei padre;
di essersi offerto di trovare soluzioni logistiche utili per aiutare la resistente a portare e riprendere a scuola;
che il decreto 18.10.2024 del Tribunale di Monza prevedeva che “ove la Pt_2 madre decidesse di trasferirsi e questo comportasse un aggravio eccessivo di viaggio per il minore nei tragitti a e da scuola, i tempi di permanenza infra-settimanali con la madre potranno venire revisionati”; concludeva domandando l'autorizzazione con urgenza e anche inaudita altera parte dell'iscrizione di alla classe prima della Scuola Primaria SA Mauro di Lissone Via Enrico Fermi n. 8 o di altra Pt_2 scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima;
l'ammonimento di ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.; la sua condanna al pagamento di una somma di denaro, determinata CP_1 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione successiva, nonché di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00.= a un massimo di € 5.000,00.= in favore della Cassa delle Ammende;
la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del ricorrente e del figlio, nonché l'adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento a tutela del superiore interesse del minore.
Si costituiva la resistente, la quale eccepiva in primo luogo di aver proposto analogo ricorso avanti al
Giudice Tutelare di Monza, con udienza fissata il 27.5.2025; di aver chiesto al ricorrente di rinunciare al presente ricorso;
che egli rifiutava;
che il presente ricorso era inammissibile o in subordine doveva essere riunito a quello pendente avanti al GT;
di aver iniziato stabile convivenza con il di lei compagno, che abitava a Galgagnano;
che avanti al Tribunale di Monza le parti reperivano un accordo nel senso del pagina 4 di 14 collocamento paritetico di e, in ipotesi di trasferimento della madre da SE SA NN, Pt_2
l'impegno delle parti a mantenere l'iscrizione scolastica di a SE SA NN;
che il Tribunale Pt_2 si pronunciava in modo difforme dall'accordo delle parti;
di aver proposto reclamo e che la Corte di
Appello aveva ritenuto di competenza del Giudice tutelare ogni questione afferente l'iscrizione scolastica;
che la frequentazione da parte di entrambi i minori della scuola a SE SA NN garantiva la ER frequentazione con i rispettivi padri, essendo quello di residente a [...]e quello di a Pt_2
Lissone; che Lissone e SE SA NN distavano 14 chilometri, il che rendeva impossibile il simultaneo accompagnamento ovvero la ripresa di entrambi i minori;
eccepiva che il trasferimento scolastico a Lissone avrebbe inibito la frequentazione infrasettimanale di sia con la mamma che con la sorella;
Pt_2 concludeva per l'accertamento della litispendenza del presente procedimento con quello avanti al GT e la cancellazione della causa dal ruolo, o in subordine per la riunione dei procedimenti;
in ogni caso per l'iscrizione di presso la scuola primaria Martiri della Libertà di SE SA NN (MI) ove già Pt_2
ER era iscritta la sorellina con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Alla udienza del 5.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
AV : vivo a Lissone, in una casa di proprietà gravata da mutuo con rata mensile di euro 617, vivo con Pt_2
lavoro a Monza, sono Carabiniere, con reddito mensile di euro 2300 euro, prendo la metà dell'assegno unico che è Pt_2 di euro 24 perché dobbiamo aggiornarlo. ha fatto un anno di scuola materna a Lissone e poi tre anni a SE SA Pt_2
NN, che è lo stesso istituto scolastico delle elementari in contestazione, ma sono due edifici diversi. Ho sempre cercato di ER favorire il rapporto di con la mamma, avevamo anche raggiunto un accordo, ma quando lei mi aveva detto che lei starebbe ER stata a SE, prima non viveva a Galgagnano, si limitava a conoscere il suo compagno. prima lui andava a scuola a
SE e pernottava anche a SE, invece dopo l'udienza di ottobre 2024 mi hanno detto che la mamma si era spostata in pianta stabile a Galgagnano. Il tempo con il bambino è già stato aumentato, Galgagnano è lontano da SE. ER : vivo a Galgagnano, con il mio compagno, i suoi figli che hanno 19 e 8 anni, e quando c'è Email_1 Pt_2
È una casa di proprietà del mio compagno gravata da mutuo di euro 500 mensili oltre a 250 euro di spese condominiali. Io lavoro a SA Giuliano Milanese come colf 14 ore la settimana, con reddito di euro 650 mensili. Prendo tutto l'assegno unico ER di che è di circa 200 euro mensili, e un contributo al mantenimento di 650 euro al mese. Io vivo a Galgagnano da più di due anni, ma i miei figli da due anni, e vanno avanti e indietro da Galgagnano a SE SA NN, senza problemi, tra
l'altro il papà della mia primogenita abita a Milano quindi è comodo anche per lui. Io ero già a Galgagnano, tanto è vero che
i servizi sociali incaricati erano quelli di Lodi. Mia madre mi dà una mano con i bambini. Io non ho mai chiesto al papà di ER di tenerlo perché avevo problemi a gestirlo.
Il giudice delegato disponeva la produzione in giudizio delle relazioni dei servizi sociali nei procedimenti ER afferenti e e rinviava alla udienza del 12.6.2025. Pt_2
Alla predetta udienza le parti insistevano per le rispettive conclusioni;
il legale del ricorrente espone di aver chiesto un rinvio alla dott.ssa Tiezzi che l'ha concesso al 17.6; si riporta al ricorso, sottolineando che il miglior interesse del pagina 5 di 14 minore già valutato in due gradi di giudizio è quello di avere un riferimento stabile, soprattutto adesso che inizia la scuola dell'obbligo, ha bisogno di certezze e stabilità emotiva, non deve essere sballottato da un ambiente all'altro, anche dal punto di vista sociale e relazionale;
da quanto riferisce Leonardo lui è coinvolto in questa vicenda da parte della mamma, la domenica ER ER la mamma deve riportare dal papà entro le 19 e l'ha fatto solo per due volte, l'ultima domenica ha chiamato il papà dicendo che doveva andare in bicicletta e ha chiesto di poter dormire dalla mamma. La signora sa che deve riportarlo a casa alle 19 quindi deve organizzarsi in tale senso. E poi riferisce che la mamma dice alcune frasi, ma il bambino deve Pt_2 essere tutelato da possibili condizionamenti.
Il legale della resistente si riporta agli atti, fa presente che nessuno contesta il provvedimento confermato dalla Corte di
ER Appello, ma ci sono stati momenti in cui ha pianto perché voleva stare con la mamma e la sorellina, bisogna avere buon senso, anche perché il bambino è piccolo, ed è normale che voglia stare con la mamma e in ogni caso la modifica del decreto non
ER è materia del contendere. Sulla scuola si riporta a tutte le sue difese, va in quella scuola dal 2022 e questo consente di
ER ER essere accompagnato con non si vuole agevolare ma il padre e questo porta un ulteriore elemento di disequilibrio per
ER
che adesso è sereno. Si richiama all'accordo dell'ottobre 2024. La continuità di ambiente e frequentazione c'è se prosegue con questa scuola.
*******
Ritenuto preliminarmente che sussista la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere il ricorso, proposto ex articoli 473bi.s.38 e .39 c.p.c.: il Tribunale è chiamato invero a dirimere controversie insorte in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale ed adottare i provvedimenti di cui all'articolo 473bis.39
c.p.c. come richiesti da parte ricorrente.
Nell'ambito dei poteri di cui a tale ultima norma possono essere anche modificati d'ufficio i provvedimenti in vigore (articolo 473bis.39 c. 1 c.p.c.), in base al supremo interesse del minore, che è criterio giuda in tutti i procedimenti che lo riguardano.
Nel caso di specie, la responsabilità genitoriale è esercitata dalle parti in modo condiviso;
tra le stesse è insorta questione in ordine all'iscrizione scolastica di . Pt_2
La scelta del percorso scolastico rientra senza dubbio tra le decisioni di particolare importanza ex articolo
316 c. 2 c.c. ovvero tra le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione ex articolo 337 ter c. 3 c.c., che i genitori devono assumere di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
il disaccordo in ordine a tale scelta legittima il ricorso al giudice (cfr.
Cass. sent. n. 14360/2000).
Nella prima ipotesi, applicabile quando ancora la coppia genitoriale non si sia disgregata, il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio (articolo 316 c. 3 c.c.);
pagina 6 di 14 Quando, come nel caso di specie, la coppia genitoriale si sia disgregata e siano stati regolamentati i rapporti afferenti i minori, il Tribunale decide in ordine alla questione controversa (articolo 337 ter c. 3 c.c. e articolo 473bis.38 c.p.c.).
La decisione del Tribunale sulla scelta del percorso scolastico, volta a superare il disaccordo dei genitori, è di carattere discrezionale, e deve tenere conto di plurimi fattori;
tra questi certamente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore (articoli 316 e 337 ter c.c.), ma anche e soprattutto, più in generale, la realizzazione del suo superiore interesse, che, come già evidenziato, costituisce il criterio guida in ogni questione che lo coinvolge o riguarda (cfr. Corte Cost. sent. n. 7/ 2013: Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in discorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti – e per quel che qui rileva, del tutto univoci – strumenti di carattere pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), posto che l'art. 3, primo comma, di tale
Convenzione stabilisce che «In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo
2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), la quale, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta, all'art. 6, le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di adottare qualsiasi decisione», stabilendo che l'autorità stessa deve «esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo ).
Alla luce di quanto precede, non sussiste litispendenza tra il presente procedimento e quello davanti al
Giudice Tutelare, in quanto la competenza a decidere sulle domande spetta esclusivamente al Tribunale.
Il Giudice tutelare ex articolo 337 c.c. ha invero esclusivamente poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
Egli non è dunque competente né a dirimere le questioni insorte, né ad adottare i provvedimenti a tutale del minore ex articolo 473bis.39 c.p.c., né a modificare le statuizioni in essere.
Ciò determina il rigetto delle eccezioni preliminari della resistente.
Nel merito, si osserva che attualmente il minore è collocato prevalentemente a Lissone presso il padre e trascorre con la madre a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera, nonché nelle settimane successiva al fine settimana paterno dal lunedì alla uscita da scuola fino all'ingresso a scuola pagina 7 di 14 del mercoledì, e nelle settimane successiva al fine settimana materno dal giovedì alla uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del venerdì; ampi tempi di permanenza per ferie e festività. ER vive attualmente a Galgagnano con il nuovo compagno e la figlia nata nel 2016 da precedente CP_1
ER unione, la quale frequenta la scuola a SE SA NN;
trascorre inoltre parte del tempo con il di lei padre, residente a [...].
Dalla CTU svoltasi nel 2021 nel procedimento ex articolo 337bis c.c. per la regolamentazione dei rapporti afferenti emerge che e convivevano sin dal 2018 presso l'abitazione di a Pt_2 Pt_2 CP_1 Pt_2
Lissone; che la coppia entrava in crisi già nel 2019 e si separava nel 2020; che si trasferiva a vivere a CP_1
SE SA NN in abitazione dei di lei genitori;
che ella a settembre 2020 iniziava una relazione con ER ER
, e che quest'ultimo frequentava abitualmente la casa, e (pagine 11 – 13 CTU Parte_3 depositata dal ricorrente il 9.6.2025).
La relazione con aveva poi termine e nel 2022 iniziava quella con attuale compagno Pt_3 ER_3
(ibidem).
Dalla relazione dei servizi sociali di Lissone del 27.2.2023 emergeva che, nonostante il divieto imposto dal ER Tribunale di far frequentare eventuali nuovi compagni alla figlia (divieto emesso il 23.6.2022 nel procedimento per la regolamentazione dei rapporti afferenti la bambina), avrebbe riferito alla Pt_2 educatrice domiciliare di trascorrere molto tempo – compresi pernottamenti – presso a ER_3
Galgagnano e di far rientro a SE SA NN solo per le visite domiciliari;
i servizi esprimevano preoccupazione per il conflitto di lealtà cui era esposto , messo in condizione di tenere segreti Pt_2 con il padre (documento 14 depositato il 9.6.2025). Pt_2
Dalla relazione dei servizi sociali di SE SA NN di Marzo 2025 emerge che nel procedimento ER (padre di – il Tribunale di Monza con provvedimento del 23.6.2022 aveva disposto che Pt_4 CP_1 non coinvolgesse i figli in nuove frequentazioni;
che ciò nonostante aveva fatto conoscere e CP_1 CP_1 frequentare entrambi i figli a nuovo compagno, con il quale la frequentazione era iniziata a ER_3 gennaio 2022; che già da ottobre 2022 si fermava a dormire da lui con i figli (documento 15 Grifone CP_1 depositato il 9.6.2025).
Nel decreto 2.4.2024 del Tribunale di Monza reso all'esito del procedimento afferente Lea leggesi Nella ER relazione UONPIA di dicembre 2023 si legge che sembrerebbe denotare un profondo sconcerto di fronte all'imprevedibilità dei cambiamenti nella sua vita familiare;
il moltiplicarsi di relazioni interpersonali nei due diversi contesti familiari (da un lato, il padre vive a Milano con la nuova compagna dalla quale ha avuto due figlie, l'ultima nata il ER 4.8.2022, dall'altro la madre ha una relazione sentimentale con un uomo che ha già due figli e vive a Galgagnano, vive ER con il figlio che la madre ha avuto da un'altra relazione) rende indispensabile che frequenti entrambi i genitori ma che entrambi si rendano consapevoli che non è lei a doversi adattare, ma loro devono comprendere meglio i suoi stati emotivi. (…)
pagina 8 di 14 CP_ La dovrà valutare seriamente progetti di vita con il suo attuale compagno, che possano comportare uno sradicamento di
Lea dalle sue abitudini di vita. (documento 15 Grifone depositato il 9.6.2025).
Dalla lettura del decreto 18.10.2024 emesso all'esito del procedimento afferente emerge a carico Pt_2
CP_ della madre un quadro severo: Riguardo alla signora il Consulente ha rilevato una certa preoccupazione circa la capacità della signora di offrire una stabilità e continuità nei rapporti parafamiliari e familiari dei figli: la signora ha mostrato di non essere in grado di tutelare i figli dalla mancanza di stabilità affettivo-relazionale, di fatto esponendoli in maniera rapida e poco mediata a frequentazioni con nuove compagni, frettolosamente inseriti (come già era stato per il sig. Pt_2 nella routine familiare. Questo espone i minori ad una discontinuità poco rielaborabile data l'età dei minori, anche in considerazione del fatto che la signora è alle prese con la difficile regolazione ed elaborazione dei propri vissuti emotivi. CP_ La signora infatti, è stata esposta in infanzia e durante la prima età adulta a traumi concreti ed affettivi in quanto i genitori, sfuggiti alla guerra nella ex-Jugoslavia, hanno dovuto lasciare i figli alle cure delle nonne e ricostruire le basi per una nuova vita in Italia.
Il Consulente ha osservato nella madre una personalità strutturalmente molto fragile, con componenti depressive e significative alterazioni sia dal punto di vista emotivo che relazionale. Tali caratteristiche incidono sulla genitorialità. Il bisogno della madre dovuto ad aspetti di dipendenza relazionale, di avere sempre un uomo al suo fianco, rischia di esporre i figli ad una discontinuità ambientale e ad una serie di separazioni. L'impulsività e l'immaturità cognitiva comportano un deficit di regolamentazione emotiva che le impedisce, situazioni di forte distress, di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli e su loro emozioni, cognizioni e vissuti. Nella relazione con i minori sono identifica aspetti di invischiamento.
La CTU aveva raccomandato alla madre di seguire un percorso di psicoterapia e aveva esortato la stessa a non coinvolgere i minori per i successivi 24 mesi in nuove relazioni sentimentali. (…) CP_ La signora ha dichiarato di aderire alle indicazioni del CTU, tuttavia n fatti le ha completamente disattese e il periodo di prova non si è concluso modo positivo per lei. CP_ La signora ha introdotto precocemente i figli ad una nuova relazione con sig. e, nonostante le Controparte_2 raccomandazioni del CTU prima e de Servizi poi, il nucleo da dicembre si è trasferito per molti giorni a settimana Lodi, presso l'alloggio del compagno della madre, anche nei giorni in cui è accudito dalla madre. Pt_2
CP_ ER Questo fatto è emerso sia dallo scambio con il primo partner della signora (padre della primogenita sia dai racconti dei bambini ai Servizi sia dallo stesso sig. che ha riferito di intendere reperire altra casa, più grande, sempre nei ER_3
CP_ pressi di Lodi, per andarvi a convivere con la signora aspettando per questo che il procedimento si concluda, sia con CP_ riscontri documentali, nelle spese effettuate dalla madre presso esercizi del Lodigiano. Inoltre, la signora ha interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità e di psicoterapia individuale, dopo aver partecipato ad un solo incontro, nonostante i plurimi appuntamenti offerti dai Servizi.
Quanto a il Tribunale ha evidenziato che la CTU ha rilevato immaturità affettiva, difficoltà nel contattare i Pt_2 propri vissuti emotivi, deficit nella capacità di mentalizzazione bisogno di mantenere il controllo, possibili ostacoli ad esercitare in maniera piena la funzione adulta e genitoriale. pagina 9 di 14 II CTU ha individuato due possibili scenari di rischio: costruire con il figlio una relazione eccessivamente rigida, iper-vigilante, in cui la frustrazione legata alla regole e ai "no" possa venir percepita dal figlio come un attacco al sé e non come una necessaria funzione normativa. Oppure un eccessivo appoggio alla relazione con il figlio, nutrendosi narcisisticamente dei bisogni di attaccamento d bambino in una relazione fusionale, generando il rischio evolutivo di una scarsa spinta all'autonomia
e all'indipendenza.
II CTU ha dato atto di un sincero e autentico investimento emotivo del padre verso e del riconoscimento, in sede di Pt_2 restituzione, di alcune carena e di un'area di bisogno da un punto di vista genitoriale ed ha osservato che bambino mostra di avere sviluppato un buon attaccamento verso il padre segnale di una buona sintonizzazione emotiva. La CTU ha consigliato intervento terapeutico individuale e dato indicazione di evitare coabitazioni lunga durata con la madre.
Nonostante i limiti evidenziati, il Collegio ha evidenziato i profondi cambiamenti operati di e la Pt_2 sua crescente capacità di occuparsi dei bisogni del figlio: Il padre ha seguito le raccomandazioni del CTU, ha rispettato la totalità degli appuntamenti offerti dai Servizi, che hanno riportato un atteggiamento seri motivato e collaborativo.
Ha presto reperito una soluzione abitativa autonoma per la madre.
I Servizi Sociali del Comune di Lissone, che hanno seguito il padre in ragione della competenza per la sua residenza anagrafica, hanno date atto dell'esito positivo del percorso ed hanno proposto la revoca di tutti gli incarichi conferiti rimanendo
a disposizione per eventuale accesso spontaneo da parte del padre.
L'intervento domiciliare, che si è svolto per cinque mesi, dal 11 gennaio al 2 maggio 2023, ha confermato l'attenzione del padre ai bisogni del figlio e buona integrazione di nel contesto familiare e sociale. Pt_2
Il Tribunale ha quindi argomentato che la madre non ha seguito le chiare e condivisibili indicazioni del
Consulente, pur essendosi dichiarata disponibile a farlo;
ha disertato gli appuntamenti a lei offerti per un percorso psicoterapeutico individuale di sostegno. Inoltre, a fronte dell'esortazione, altresì condivisa da parte della Consulente (e del padre sig. , ad incentrarsi sui bisogni bambini e non esporli ad ulteriori cambiamenti, ha scelto di convivere per pa Pt_2 della settimana con l'attuale compagno sig e con figli di quest'ult nel territorio del Lodigiano, coltivando la nuova ER_3
ER relazione anche nei tempi permanenza dei bambini con lei. (ed anche nata da precedente relazione) già è stato Pt_2 esposto, nei suoi primi cinque anni di vita, a numerosi cambiamenti relazionali convivendo in rapida successione con il sig. una terza persona con cui la madre non ha avuto figli ( , ndT) e ora con l'attuale compagno e cambiando Pt_2 Pt_3 oltre ad assetto familiare anche sede abitativa.
Anche all'ultima udienza la madre ha dimostrato che centrale al proprio interesse sono i limiti alla propria libertà di spostamento sul territorio e non il bisogno del figlio di mantenere una stabilità abitativa e relazionale né di evitare lunghi spostamenti per recarsi a scuola.
La signora ha più volte dichiarato formalmente di aderire ad indicazioni del CTU, dei servizi o di questo tribunale disattendendole poi nei fatti, come provato e sopra motivato, ed il suo compagno ha candidamente dichiarato di non volersi CP_ spostare dal Lodigiano e di voler convivere con la signora
pagina 10 di 14 Risultano quindi confermati timori espressi da parte ricorrente sin dall'inizio di questo procedimento e l'interesse del minore fissare una regolamentazione chiara che garantisca a una continuità abitativa e una stabilită relazionale. A Pt_2
Lissone, oltre il padre, vivono la nonna paterna, gli zii paterni e la cuginetta , nonché tutti gli amichetti della scuola ER_4 dell'Infanzia Maria Bambina che continua a frequentare quando è dal papà.
E' nell'interesse del minore poter disporre di una rete di accudimento che manca nel Lodigiano e in quest'ottica non risultano condivisibili le immotivate limitazioni di fatto sinora poste dalla madre alla possibilità per familiari di venire delegati all'accompagnamento del minore.
Ha invece rimarcato positivamente il percorso svolto da Il padre che in origine aveva chiesto l'affidamento Pt_2 esclusivo del minore o sé si è dimostrato disponibile a trattare purché venga garantita la stabilità ritenuta correttamente importante per così dimostrando di essere in sintonia con i bisogni del figlio. Pt_2
Ha seguito con costanza i percorsi offerti dai servizi e vi ha aderito in maniera collaborativa, migliorando le proprie competenze genitoriali e creando una situazione di benessere e stabilità per il minore.
Alla luce delle risultanze processuali, appare in conclusione nell'interesse del minore che nel frattempo ha compiuto Pt_2 cinque anni, assicurargli una stabilità abitativa, scolastica e relazionale con un collocamento prevalente presso il padre, anche ER ai fini anagrafici, e mantenere un significativo rapporto sia con la madre che con la sorella soprattutto nei fine settimana e nei tempi di festività e vacanze, limitando gli spostamenti durante la settimana e assicurando un rientro con orari consoni all'età del bambino. (tutto da documento 2 decreto 18.10.2024). Pt_2
Tale decreto è stato confermato dalla Corte D'Appello, la quale ha rilevato che è circostanziata alla stregua di quanto sopra ricordato la affermazione del giudice di prime cure secondo cui la reclamante avrebbe disatteso gli accordi sottoscritti in corso di causa ma non ha neppure seguito le indicazioni ricevute (documento 8 . Pt_2
E dunque dalla documentazione versata in atti è possibile evincere che, dopo la rottura con nel Pt_2
ER ER 2020 BE ha intrapreso relazione con tale;
che l'uomo ha frequentato e;
che terminato tale Pt_3 rapporto, ella nel 2022 ha iniziato relazione con che, nonostante il divieto impartitole nel ER_3
ER procedimento afferente ha iniziato a frequentare assiduamente l'uomo, conducendo con sé CP_1 anche i figli a dormire a Galgagnano;
che la circostanza è stata tenuta nascosta e e i figli facevano CP_1
Contr rientro a SE SA NN appositamente, in occasione dell'intervento di .
Alla udienza del 30.11.2023 nel procedimento afferente le parti raggiungevano un accordo del Pt_2 seguente tenore: Come sopra in ordine alla residenza anagrafica, quindi attualmente presso la madre ed in caso di cambiamento della residenza materna, quella di verrà automaticamente trasferita dal padre (documento 8 Pt_2
. Pt_2
Nelle note scritte del 30.9.2024 del legale di nel procedimento ex articolo 337 bis c.c. Pt_2 Pt_2 sottolineava che aveva intrapreso una convivenza con l'attuale compagno, a Lodi e CP_1 ER_3 chiedeva che il collocamento di fosse presso di lui a Lissone, siccome il luogo ove il bambino Pt_2 avrebbe frequentato la scuola (documento 13 depositato in data 9.6.2025). Pt_2 pagina 11 di 14 Il Tribunale nel decreto 18.10.2024 rilevava i continui cambi abitativi e relazionali della madre, l'incapacità di di anteporre i bisogni dei figli ai propri, nonché il fatto che ella avesse effettivamente frequentato CP_1 assiduamente la casa del compagno a Galgagnano e, anche sulla base di questo, nonché per garantire a
stabilità abitativa, scolastica e relazionale, limitando gli spostamenti durante la Pt_2 settimana e assicurando un rientro con orari consoni all'età del bambino stabiliva il suo collocamento a Lissone presso il padre.
Il Tribunale altresì stabiliva che ove la madre decidesse di trasferirsi e questo comportasse un aggravio eccessivo di viaggio per il minore nei tragitti da e per la scuola i tempi di permanenza infrasettimanali potranno essere rivisti.
Ora, non appena terminato il procedimento ex articolo 337 bis c.c. afferente , ha Pt_2 CP_1 definitivamente spostato la residenza sua e dei figli a Galgagnano, luogo ove vive con e che dista ER_3 circa 40 chilometri dalla scuola frequentata dai minori.
Ciò comporta evidentemente un grande aggravio per il minore in termini di viaggio da e per la scuola nel corso della settimana: nei giorni di competenza materna è sottoposto a continue trasferte per Pt_2 raggiungere la scuola, e il tempo trascorso in auto, in orari connotati da traffico, non può certo dirsi di qualità, né utile allo sviluppo della sua personalità.
L'inizio della scuola primaria di secondo grado comporterà peraltro anche l'effettuazione di compiti, che sarebbero di difficile gestione ove il minore fosse costretto a continui tragitti Galgagnano – SE SA
NN.
La residenza in un luogo così distante da quello in cui il minore vive l'ambiente scolastico gli inibisce peraltro di coltivare relazioni amicali con i compagni e lo svolgimento di attività pomeridiane nel luogo abitualmente frequentato.
Ad oggi peraltro il minore non ha alcun legame al di fuori della scuola con SE SA NN, e non vi è ragione perché continui ad essere iscritto in un istituto che dista dodici chilometri dalla abitazione paterna e circa quaranta da quella materna.
Ove fossero confermate le attuali disposizioni in merito all'iscrizione scolastica ed ai tempi di permanenza presso i genitori, sarebbe dunque sottoposto a continui spostamenti da e per la scuola, non Pt_2 potrebbe coltivare relazioni amicali né crearsi un ambiente di vita stabile.
Il Tribunale nel decreto 18.10.2024 aveva già paventato questo rischio;
aveva collocato il minore a Lissone presso il padre anche al fine di garantirgli stabilità dal punto di vista scolastico: la dicitura usata rende evidente che l'intento del Tribunale fosse quello di radicare in modo saldo il minore a Lissone, anche dal punto di vista della scuola frequentata.
Il Tribunale aveva peraltro già previsto che, ove la residenza materna fosse cambiata, sarebbero stati modificati anche i tempi di permanenza infrasettimanali presso i genitori. pagina 12 di 14 Tali esigenze appaiono ancora oggi attuali;
l'iscrizione scolastica a Lissone è la più rispondente all'interesse del bambino, in quanto idonea a conferirgli certezze non solo dal punto di vista abitativo, ma anche affettivo, scolastico e relazionale.
Si rammenta invero che la madre, dopo la separazione da ha intrapreso due relazioni, ha Pt_2 consentito la frequentazione di entrambi i nuovi compagni con i figli, ha modificato i propri assetti abitativi ER ER dopo pochi mesi dalla conoscenza con e ha costretto e in questi tre anni a incessanti ER_3 trasferte SE SA NN – Galgagnano.
Come già rilevato dal Tribunale a ottobre 2024, il minore necessita di stabilità e questa gli può essere garantita solo mediante la stabile permanenza in un luogo ove egli possa vivere, frequentare la scuola, le attività pomeridiane e coltivare relazioni amicali.
Avendo la madre effettivamente trasferito la sua residenza altrove, è realizzato il presupposto per la modifica dei tempi di permanenza infrasettimanali di presso come già lumeggiata nel Pt_2 CP_1 decreto 18.10.2024.
Alla luce di quanto precede, in applicazione degli articoli 473bis.38 e 473bis.39 c. 1 c.p.c. deve essere autorizzata l'scrizione scolastica di in istituto di Lissone e i tempi di permanenza del minore Pt_2 presso i genitori devono essere modificati come in dispositivo, al fine di non sottoporre il minore a incessanti trasferte per raggiungere la scuola, e garantirgli comunque il diritto alla bigenitorialità nei tempi di vacanza (pari a circa un terzo dell'anno).
I periodi di permanenza di presso la madre nel fine settimana, durante le vacanze natalizie e Pt_2
ER pasquali dovranno coincidere con i periodi in cui anche la sorella è presso per garantire ai fratelli CP_1 continuità relazionale.
La modifica d'ufficio dei provvedimenti in essere non rende necessaria a tutela del minore l'adozione di altri provvedimenti, in quanto scongiura la sussistenza di ulteriori pregiudizi.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – delle parti.
Consegue alla soccombenza la condanna della resistente alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato, individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi in cui si è articolato il procedimento (di studio, introduttiva), oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
1.Rigetta le eccezioni preliminari;
2.Autorizza l'iscrizione di presso la scuola primaria SA Mauro di Lissone Via Enrico Parte_2
Fermi n. 8 o di altra scuola rientrante nel suo bacino di utenza, laddove non vi fossero posti nella prima;
pagina 13 di 14 3.dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
durante i periodi di vacanza scolastica estiva, a settimana alternate con il padre dal venerdì alle 18 al venerdì alle 18; nel periodo natalizio ad anni alterni dalle 10 del
24.12 alle 10 del 25.12 e dal 31.12 ore 18 al 6.1 ore 18.00 con un genitore e dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore
18 con l'altro genitore;
l'intero periodo delle vacanze pasquali in alternanza annuale con il padre;
i periodi di permanenza di presso la madre nel fine settimana, durante le vacanze natalizie e pasquali Pt_2
ER dovranno coincidere con i periodi in cui anche la sorella è presso per garantire ai fratelli CP_1 continuità relazionale;
4.rigetta le ulteriori domande
5.Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.696,00 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
6. manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per i territori di Lissone, SE SA NN e Galgagnano (LO) per opportuna conoscenza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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