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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/11/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 726/2019 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. DI PENTA LUIGI, presso il cui studio, con sede in Vasto,
alla Via Giulio Cesare n. 24, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. DI RISIO FILIPPO, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via
Martiri della Libertà n. 26, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2023 le parti private hanno precisato le conclusioni, chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni di seguito trascritte.
Per la ricorrente:
“A) pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con ogni consequenziale disposizione di legge;
CP_1
B) rigettare qualsivoglia richiesta di addebito in capo alla ricorrente circa
le cause della crisi coniugale, così come ex adverso sostenuto nell'avversa
memoria difensiva;
C) assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
D) disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con
collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale,
con il seguente programma: due giorni infrasettimanali possibilmente
consecutivi (martedì/mercoledì̀̀ oppure mercoledì/giovedì) il padre potrà
vedere e tenere con sé i minori compatibilmente con gli impegni scolastici
di questi ultimi, con possibilità di pernotto e, a fine settimana alterni, dal
sabato all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
i figli
trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni presso
ciascun genitore, con riserva per i coniugi l'eventuale specificazione e
eventuale ampliamento del programma;
E) ordinare il versamento da parte del di un assegno di CP_1
mantenimento esclusivamente per i figli di complessivi € 500,00 (250,00
per ciascun figlio) rivalutabili secondo gli indici Istat, entro il giorno 7 di
2 ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie così come elencate nel
protocollo d'intesa – Tribunale di Vasto del 7/11/2019. Gli assegni familiari
dovranno essere percepiti mensilmente dal genitore collocatario e dunque
dalla conformemente al Protocollo sopra richiamato;
Parte_1
F) ordinare l'equa suddivisione degli importi portati dai buoni fruttiferi
cointestati ad entrambi i coniugi, ma sottoscritti dagli stessi durante il
matrimonio, nell'interesse dei figli minori, pari a complessivi € 14.950,00,
attualmente in possesso esclusivo del nonché la ripartizione al 50% CP_1
del saldo portato dal c/c cointestato al momento del deposito del ricorso
per separazione pari ad € 27.000,00;
G) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Per il resistente:
“1) in via riconvenzionale, dichiarare la separazione personale dei coniugi
e , con addebito alla moglie, per le CP_1 Parte_1
motivazioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta, contenente
domanda riconvenzionale nella fase di merito, e comunque perché,
nonostante le reiterate richieste avanzate dal marito a decorrere dall'inizio
dell'anno 2017, la stessa si è rifiutata di mettere a disposizione della sua
famiglia il reddito da lei prodotto con l'attività professionale di architetto,
violando in tal modo l'art. 143, 3 comma, c.c., che dispone: “entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia” e violando anche l'art. 193, 2 comma, c.c. che
sancisce: “..oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della
famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di
3 lavoro”;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...]
Vasto il 27.10.2008, e nata a Vasto il [...], ad [...]_2
i genitori, con collocamento paritario degli stessi;
3) a seguito del collocamento paritario dei minori, disporre che nessuno
dei due genitori avrà l'obbligo di versare somme di denaro in favore
dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli;
4) nel caso in cui il Tribunale non dovesse disporre il collocamento
paritario dei minori ad entrambi i genitori, voglia il Tribunale di Vasto
revocare l'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del IG.
[...]
nella misura di € 500,00 mensili e quantificare un nuovo assegno CP_1
di mantenimento in favore dei due figli nati durante il matrimonio, in
considerazione anche della nascita del piccolo avvenuta in Persona_3
data 13.12.2023 dalla relazione del IG. con la IG.ra CP_1 [...]
; CP_2
5) ogni genitore trascorrerà con i figli la metà del periodo festivo di
Pasqua e Natale con alternanza di tali festività tra i due genitori, e 15
giorni consecutivi durante le vacanze estive;
6) i genitori dovranno contribuire al pagamento del 50% delle spese
straordinarie relative ai minori e ) necessarie e utili per la Per_1 Per_2
salute, l'educazione, la formazione e l'istruzione, ivi comprese a titolo
esemplificativo le spese mediche e terapeutiche (odontoiatriche oculistiche
ortopediche e specialistiche in genere), nonché quelle relative ai farmaci
non rientranti nel SSN, le rette per le attività ludico-ricreative ed
extrascolastiche in relazione alla propensione personale dei minori, le spese
4 per i compleanni, la prima comunione, la cresima, le gite scolastiche, per
l'acquisto di testi e materiale scolastico in genere, quelle universitarie,
previa documentazione delle stesse, come specificate nelle linee guida
approvate dal Consiglio Nazionale Forense;
7) voglia il Tribunale accertare il reddito effettivamente percepito dalla
IG.ra negli ultimi cinque anni, sulla base di tutti i Parte_1
progetti e/o elaborati tecnici da questa eseguiti e delle parcelle da lei
percepite nel corso degli ultimi cinque anni (2015-2019), unitamente
all'elenco dei clienti ed agli onorari concordati con gli stessi per il
pagamento di ogni progetto, relativo ai lavori eseguiti negli anni 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, come da documentazione prodotta in atti;
8) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente in merito alla equa
suddivisione dei buoni fruttiferi postali cointestati pari ad € 14.950,00 e di
quella depositata sul c/c cointestato presso la , Controparte_3
filiale di San Salvo, risultante a saldo al momento della separazione, poiché
tale richiesta può essere avanzata solo nel procedimento di divorzio;
a
conferma della fondatezza dell'eccezione avanzata dal convenuto, vi è la
circostanza che la IG.ra , successivamente alla Parte_1
richiesta di separazione, ha proposto autonomo giudizio dinanzi al
Tribunale di Vasto, rubricato con il n. 416/2021 RG, avente ad oggetto la
medesima richiesta formulata nella presente causa;
9) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In data 22/12/2023, il P.M. ha concluso non opponendosi all'accoglimento della domanda di separazione “alle condizioni di cui
all'ordinanza del 29.10.2019 (ad eccezione dei provvedimenti relativi
5 all'assegnazione della casa familiare, già revocati)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale, richiesta da entrambe le parti.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal
17/10/2019 (data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale) fino ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue sostanzialmente concordi sin dall'inizio sulla domanda principale di separazione),
rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione,
sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto, dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] CP_1
2. La domanda di addebito della separazione proposta dal resistente è,
ad avviso di questo Collegio, infondata.
6 Va, all'uopo, premesso in via generale che, ai fini della pronunzia di addebito a carico di un coniuge, è necessario che il predetto abbia violato i doveri coniugali previsti dall'art. 143, secondo comma, c.c., a tenore del quale “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione”. È stato, a tal proposito, precisato da costante e condivisibile giurisprudenza che la pronunzia di addebito non può essere fondata sulla mera inosservanza dei doveri coniugali, occorrendo piuttosto accertare l'esistenza di un nesso causale tra le condotte illecite contestate e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cass., 28.9.2001, n. 12130; Cass., 11.12.1998, n. 12489; Cass., 28.10.1998,
n. 10742; Cass., 14.8.1997, n. 7630). Il giudice dovrà, quindi, verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa ragione che abbia reso intollerabile la convivenza. In altri termini, non dovrà
pronunziarsi l'addebito qualora si accerti che le acclarate violazioni dei doveri coniugali non sono la causa, ma l'effetto della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass., 29.10.2002, n. 15223).
A tale scopo, occorrerà ponderare i comportamenti complessivi tenuti dai coniugi durante il ménage familiare;
in altri termini, il giudicante, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà
prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, dovendo procedere ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato.
7 Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno, in tal caso, essere giudicate irrilevanti ai fini dell'addebitabilità, sempre che si configurino come una reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto e non si traducano in una violazione nell'ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza.
Altrimenti, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell'altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito (se richiesto) ad entrambi (cfr., Cass.,
12.01.2000, n. 279).
La pronuncia di addebito, quindi, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c.. Per motivare l'addebito è necessario accertare se tale violazione, "lungi dall'essere intervenuta quando era già
maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della
convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi
della crisi del rapporto coniugale” (cfr., Cass., n. 16614/10). Il problema,
dunque, è quello di identificare cosa ha realmente determinato la crisi coniugale, che potrebbe preesistere alla violazione di uno dei doveri che discendono dal matrimonio.
Nell'accertamento dell'addebito, il Giudice dovrà tenere in considerazione tutte le circostanze che hanno condotto alla crisi familiare, di talché non solo non saranno sufficienti episodiche violazioni di singoli doveri coniugali, ma, anche in caso di trasgressioni reiterate,
occorrerà in ogni caso accertare in quale contesto le stesse siano
8 maturate, valutando le intese e i compromessi progressivamente raggiunti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il loro sistema di valori e i comportamenti reciproci. A tale valutazione comparativa la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto i comportamenti violativi dei doveri coniugali così gravi da comportare in
re ipsa non soltanto la sussistenza del nesso di causalità, ma anche una presunzione non superabile di intollerabilità, quali percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o dei familiari, che violano diritti fondamentali della persona dotati di copertura costituzionale (cfr., Cass.
n. 1510/04; Cass., n. 7321/05; Cass., n. 5379/06; Cass., n. 8548/11).
Questo ha delle ripercussioni sul piano della ripartizione degli oneri probatori delle parti circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza: in linea di principio, la parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge ha l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ovvero l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione dei doveri coniugali.
Proprio valorizzando il principio di causalità, costante giurisprudenza tende ad escludere che, ai fini della pronunzia di addebito, possano avere rilievo i comportamenti successivi alla cessazione della convivenza (cfr.
Cass., 17.7.1999, n. 7566; Cass., 18.3.1999, n. 2444). Ciò evidentemente
9 perché tali comportamenti, per quanto gravi o riprovevoli, non potranno mai assurgere a fattore determinante la cessazione di una convivenza che già non esisteva più (cfr. Cass., 17.7.1997, n. 6566).
2.1. Orbene, nel caso al vaglio di questo collegio, non sono emersi elementi di prova certi in ordine al fatto che l'asserito disinteresse della ricorrente per il ménage familiare, sostanziatosi nella non condivisione degli emolumenti percepiti nell'esercizio della professione di architetto,
sia risultato determinante per l'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza. Ciò non solo perché le risultanze probatorie acquisite sul punto appaiono, per un verso, non univoche e, per altro verso, inidonee,
ma soprattutto per la dirimente circostanza che non vi è alcuna prova che la condotta noncurante della sia stata in grado di provocare Parte_1
una frattura così profonda tra i coniugi da potersi considerare la causa unica della disgregazione del consorzio familiare.
Al riguardo, la ricorrente ha riferito, in sede di interrogatorio formale, che il marito avrebbe sempre avuto esatta contezza dell'ammontare dei redditi da lei percepiti, evidenziando che, avendo i coniugi “la stessa
commercialista … a me capitava spesso di portare i documenti di mio
marito e viceversa”; ha, inoltre, precisato che tutte le decisioni di carattere economico “erano sempre condivise con mio marito”.
Dal canto suo, il non ha confutato le riferite circostanze, CP_1
limitandosi a reiterare le doglianze già in precedenza avanzate, invero suffragate da produzione documentale ritenuta dal giudice irrilevante ai fini del decidere.
La ricorrente ha contrastato la domanda di addebito, sostenendo che la
10 causa del deterioramento del rapporto coniugale fosse ravvisabile nel comportamento che il resistente avrebbe assunto in costanza di matrimonio, maltrattandola in privato e denigrandola in pubblico. Invero,
le doglianze della ricorrente trovano conferma, in primo luogo,
nell'ordinanza - emessa a seguito della denuncia-querela sporta dalla contro il marito per il reato di cui all'art. 572, comma 1, c.p. - Parte_1
con cui il G.I.P. ha applicato nei confronti dell'indagato, odierno resistente, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (cfr., allegato alla memoria del 10/10/2019), nell'ambito di un procedimento che si è definito in primo grado con la condanna del per il reato di cui all'art. 572, co. 1, e 61, n. 11 quinquies, c.p.; in CP_1
secondo luogo, nelle risultanze emerse in sede istruttoria e,
segnatamente, nelle deposizioni rese all'udienza del 21.07.2021 dalla teste (della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare), secondo la quale “il ha denigrato la moglie CP_1
apostrofandola con parole ingiuriose ed offensive qualificandola come
pessima professionista, oltre che pietosa moglie e madre”, nonché dalla teste , la quale ha riferito di essere stata “presente Testimone_2
alle discussioni nel corso delle quali il a anche minacciato di morte CP_1
la alcune volte (…)”. Parte_1
Sulla base di tali evidenze, deve affermarsi che le circostanze allegate dal resistente a supporto della propria domanda di addebito, quantunque provate, non sarebbero state sufficienti a ritenere fondata la richiesta,
tenuto conto che dagli atti di causa non sono emersi elementi di prova
11 circa il fatto che solamente il comportamento della ricorrente è risultato determinante per l'insorgenza dell'intollerabilità della convivenza. Deve,
piuttosto, ritenersi che il quadro di vita emerso ha rivelato il progressivo delinearsi di un contesto di reciproca disaffezione ed allontanamento tra i coniugi, nell'ambito del quale alla non può certamente Parte_1
ascriversi la responsabilità esclusiva della frattura del rapporto coniugale.
Da quanto fin qui esposto deriva che non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente. La
separazione deve, pertanto, essere pronunciata senza addebito.
3. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, occorre evidenziare che, in merito all'affidamento dei figli minori,
all'assegnazione della casa coniugale e al contributo da corrispondere per il loro mantenimento, mentre la ricorrente, nella comparsa conclusionale del 19/02/2024, ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi dal Presidente con ordinanza del 29/10/2019, il resistente ha reiteratamente domandato il collocamento paritario dei figli presso i genitori, con mantenimento diretto degli stessi a carico di ciascun genitore nei periodi di permanenza presso di sé.
Il Collegio ritiene che la proposta di un regime di frequentazione paritario non corrisponda all'esigenza di serenità dei minori, che è, invece,
garantita dalla certezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo.
Invero, per giurisprudenza costante (cfr., da ultimo, Cass., n. 17221/21),
l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di
12 permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può
discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi;
sicché, partendo dall'esigenza di garantire alla prole la situazione più
confacente al proprio benessere e alla propria crescita armoniosa e serena, il giudicante tiene conto, da un lato, del diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente e, dall'altro lato, del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. In ogni caso, una ripartizione dei tempi di permanenza in modo paritario non implica di per sé l'eliminazione del regime della cosiddetta “collocazione
privilegiata” dei figli minori presso un genitore, che comporta l'attribuzione ad uno dei due genitori della responsabilità di far fronte alle necessità ordinarie della prole.
Non vi è dubbio che la collocazione paritaria ponga i genitori sullo stesso piano, non solo con riferimento ai tempi di permanenza della prole con ciascuno di loro, ma anche con riferimento all'assolvimento in via diretta o attraverso una suddivisione equilibrata degli obblighi genitoriali;
tuttavia, tale regime, anche laddove ritenuto in astratto come più
opportuno per la prole, in concreto ha possibilità di riuscita soltanto in presenza di una serie di fattori concorrenti, quali non soltanto la vicinanza logistica, ma soprattutto la concordia tra le parti e la disponibilità a mantenere un clima costruttivo e di collaborazione, che è
proprio ciò che nella maggior parte dei casi di disgregazione della unità
familiare – come nel caso al vaglio – risulta, invece, mancare.
A ciò si aggiunga che, sotto il profilo istruttorio, il Tribunale adito ha
13 proceduto all'ascolto del figlio ultradodicenne , il quale ha Persona_1
innanzitutto riferito che “attualmente trascorro il tempo con i miei
genitori nel seguente modo: il lunedì ed il martedì sto a casa con mamma a
Monteodorisio, poi il mercoledì mattina, all'uscita da scuola, mi viene a
prendere papà e vado a casa sua fino a venerdì mattina. Quindi, mi viene a
prendere mamma o papà, a seconda dei casi e del fine settimana, che
alternativamente passo con l'uno o con l'altro. Questa organizzazione vale
anche nel periodo estivo, mentre durante le feste di Natale e Pasqua,
trascorro le festività una volta con l'uno e una volta con l'altra”; il minore ha poi espresso piena soddisfazione per l'equilibrio raggiunto nella gestione parentale dei tempi e dei giorni di frequentazione di ciascuno dei due genitori, secondo il programma di massima stabilito in sede presidenziale.
Alla luce di tali evidenze, la collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all'interesse superiore dei minori ad avere un unico e stabile domicilio e, in ogni caso, non sarebbe attuabile, anche se ciò rispondesse alla volontà del figlio maggiore, in considerazione della tenera età dell'altra figlia e della mancata prospettazione, ad opera delle parti, della possibilità di un collocamento separato dei due bambini, comunque ritenuto inadeguato. Fermo
restando che il forte clima di conflittualità tuttora esistente tra i coniugi costituirebbe un robusto elemento ostativo alla efficace attuazione di un regime di collocamento paritario, per la evidente difficoltà che le parti avrebbero di affrontare le inevitabili complicazioni gestorie derivanti da tale regime di affido.
14
Per questi motivi
, non essendo emersi dati consiglianti la modifica del regime di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, questo
Collegio ritiene opportuno confermare quanto stabilito sul punto dall'ordinanza presidenziale del 29.10.2019.
È, dunque, preferibile che i minori, attesa la loro età e l'interesse ad una crescita serena nell'ambiente domestico nel quale sono finora vissuti,
avulsa da frastornanti disarmonie esistenziali, convivano prevalentemente con la madre, salva la facoltà del padre di vedere i figli ogni volta che vorrà, secondo le volontà dei minori e compatibilmente con le loro esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori o comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi,
secondo il programma minimo di realizzazione del rapporto tra il padre ed i figli indicato in dispositivo, riservando, in ogni caso, ai genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione e rimanendo in facoltà degli stessi di stabilire un generale ampliamento del programma.
In ogni caso, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale,
sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle
15 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente, con la precisazione che - qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
4. Quanto all'assegnazione della casa familiare, deve osservarsi che, a seguito di istanza congiunta delle parti, il giudice istruttore ha revocato,
in data 21/12/2022, il provvedimento di assegnazione della casa alla
Pertanto, questo Collegio ritiene non meritevole di favorevole Parte_1
considerazione la domanda della ricorrente – riproposta sia all'udienza ex art. 189 c.p.c., sia nella comparsa conclusionale del 19/02/2024 - di assegnazione a sé della abitazione familiare, e ciò per due ordini di motivi.
Innanzitutto, deve prendersi atto che, in data 13/09/2022, le parti hanno concluso un accordo, per effetto del quale la a seguito del Parte_1
trasferimento (non opposto dal della residenza propria e dei figli CP_1
minori presso il Comune di San Salvo, ha ceduto la quota (pari al 50%) di sua proprietà della casa familiare al rilasciando l'immobile nella CP_1
disponibilità del marito e ricevendo dallo stesso il corrispettivo concordato in € 35.000,00 (della cui rilevanza, ai fini delle statuizioni economiche della separazione, si dirà in seguito). Detto accordo è stato consacrato con atto pubblico di compravendita per Notar Per_4
del 20/10/2022 (cfr., doc. n. 1, allegato al foglio di precisazioni
[...]
delle conclusioni depositato dal resistente il 20/12/2022).
16 In secondo luogo, a seguito del trasferimento della prole presso altra residenza, è evidente che sia venuta meno la ratio sottesa all'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, ovvero l'esigenza di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti. “Il provvedimento di assegnazione della
casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6,
della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di
separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n.
54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del
2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non
economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio"
protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico
in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli
economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non
sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr., Cass., 8.7.2021, n.
19561).
Detta tutela non è più configurabile nel caso di specie, per il dirimente motivo che, ormai da diverso tempo, i minori risiedono a San Salvo con la madre in un'altra abitazione, diversa da quella in cui sono nati e cresciuti.
Ne consegue che, non essendo più rispondente agli interessi dei figli la chiesta assegnazione della casa coniugale, la relativa domanda deve essere rigettata.
5. Con specifico riferimento alle questioni economiche, è appena il caso di evidenziare che la ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di
17 contribuzione del marito al proprio mantenimento, di tal ché nulla deve essere disposto al riguardo.
6. Deve, per converso, statuirsi in merito al contributo dovuto in favore della prole, posto che nell'odierno procedimento è risultato incontestato tra le parti che i figli sono minorenni e non autosufficienti dal punto di vista economico. Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività
economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17183/20).
A tale riguardo, il pur non contestando l'obbligo di provvedere CP_1
economicamente al sostentamento dei figli (nell'ipotesi di rigetto dell'invocato regime di affido paritetico), ha chiesto che detta contribuzione sia determinata in misura inferiore rispetto a quella stabilita in sede presidenziale, pari ad € 500,00, adducendo, quale ragione a sostegno della richiesta, un peggioramento della propria situazione economica, posto che dal proprio reddito mensile (di €
1.700,00) egli deve detrarre esborsi pari a € 1.000,00 (“di cui 500,00 per il
mantenimento dei figli ed € 405,00 quale rata mensile dovuta al prestito
Findomestic per l'acquisto di 1/2 della casa coniugale, oltre ad € 95,00 per
spese accessorie mensili per i figli”) e far fronte alle esigenze del nuovo nucleo familiare.
La domanda formulata dal resistente merita di essere accolta, in quanto sono state fornite prove documentali idonee a dimostrarne la fondatezza,
18 in ordine all'entità dei redditi effettivamente percepiti dal e CP_1
all'importo del finanziamento richiesto (cfr. produzione documentale allegata agli atti).
Di contro, questo Collegio non ritiene rilevante la circostanza dedotta dal resistente, secondo cui la creazione di un nuovo nucleo familiare comporterebbe l'onere sopraggiunto di provvedervi economicamente,
dal momento che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la formazione di una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio non produce l'effetto automatico di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare.
Secondo la Corte di Cassazione, la formazione di una nuova famiglia,
determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come “circostanza sopravvenuta che può portare alla
modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero
nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da
una unione di fatto”, sempreché il giudice verifichi, dall'esame della situazione concreta afferente alla situazione patrimoniale dell'obbligato,
che ciò “determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze (…)”, a meno che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (cfr., in tal senso, Cass.,
30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n.
14175).
Nel caso di specie, la circostanza della formazione di un nuovo consorzio familiare non è corredata da allegazioni e/o prove in merito alle possibili ripercussioni economiche – sotto lo specifico profilo dell'incremento
19 delle spese correnti – derivanti, soprattutto, dalla nascita del piccolo invero avvenuta solo il 13/12/2023. Persona_5
In ogni caso, anche se da essa emergesse un dato negativo, questo non inciderebbe su una più ampia valutazione delle complessive condizioni economiche del quale è quella ricavata dagli elementi di prova CP_1
innanzi richiamati.
Alla luce di tali emergenze, tenuto conto dell'entità del reddito da quest'ultimo percepito (quale si evince dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti), delle spese mensilmente sostenute e adeguatamente documentate, nonché delle attuali esigenze dei figli, ormai l'uno quindicenne e l'altra undicenne e per questo bisognevoli di non esigue risorse (visto che l'aumento delle esigenze economiche di un figlio risulta legato, anche senza bisogno di specifica dimostrazione, alla sua crescita e allo sviluppo della sua personalità), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambe le parti, come pure dell'impegno finanziario della madre nella crescita dei figli e della rilevanza economica dell'impegno quotidiano delle cure materne;
posto – peraltro – che nulla è stato dedotto dalle parti in merito al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, questo Collegio reputa equo porre a carico del CP_1
l'obbligo di corresponsione, in favore della di un assegno Parte_1
mensile pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente – a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della presente sentenza – secondo gli indici ISTAT di
20 riferimento e dovrà essere versata alla entro il giorno 7 di Parte_1
ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la stessa avrà cura di indicare. In
considerazione del fatto che l'ammontare dell'assegno in questione viene determinato tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie, la decorrenza dell'obbligo di mantenimento, come sopra specificato, va fissata nella data di pronunzia della presente decisione, dovendo continuare a trovare applicazione, per il periodo antecedente, i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunziati dal Presidente del
Tribunale all'esito del tentativo di conciliazione.
A tale somma deve aggiungersi il contributo, che il dovrà CP_1
assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50% e secondo le disposizioni dello specifico protocollo d'intesa stipulato presso il Tribunale di Vasto in data 7/11/2019.
In ogni caso, ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli nel periodo di frequentazione con gli stessi.
7. Quanto alla richiesta della ricorrente di attribuzione degli assegni familiari a proprio esclusivo favore, la stessa è meritevole di favorevole vaglio, posto che, ai sensi dell'art. 211 della l. 19 maggio 1975 n. 151, il diritto al relativo percepimento è riconosciuto (“in ogni caso”) al coniuge cui i figli sono affidati, “sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di
lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge”. In particolare, la
Suprema Corte ha stabilito che “il coniuge affidatario del figlio minorenne
ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a
21 percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in
forza di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte,
indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del
figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del
coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo
espresso negli accordi di separazione” (cfr., ex multis, Cass., n.
12770/2013; n. 5060/2003).
Ne consegue che, in mancanza di un accordo in tal senso, la domanda deve essere accolta.
8. Le contrapposte domande delle parti in ordine ai beni mobili (buoni fruttiferi postali, depositi bancari) sono inammissibili, involgendo questioni inerenti allo scioglimento della comunione legale, sulle quali non può intervenire una decisione prima della formazione del giudicato sulla separazione dei coniugi (cfr. Cass., 26/02/2010, n. 4757), ovvero rapporti di natura reale estranei all'oggetto della domanda principale ed,
in quanto tali, non deducibili nel procedimento di separazione personale.
9. Quanto al regime delle spese processuali, considerati i contrastanti esiti decisori delle rispettive domande e la soccombenza reciproca delle parti, si possono dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
10. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Monteodorisio (CH), per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
22 Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta,
eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato
[...] CP_1
a Atessa (CH) il 31/05/1977;
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni della separazione:
a) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, libertà di risiedere ove riterranno più opportuno e facoltà di espatrio, senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero per l'inserimento del nominativo dei minori in ciascuno di essi;
b) affida i figli minorenni congiuntamente ad entrambi i genitori,
prevedendo che gli stessi vivranno prevalentemente con la madre e stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, secondo le volontà dei minori e compatibilmente con le loro esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori o comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi, secondo un programma minimo di realizzazione del rapporto tra il padre ed i figli,
che preveda almeno due giorni a settimana consecutivi, con facoltà di pernottamento;
due fine settimana al mese, dal sabato, all'orario di uscita da scuola, alla domenica sera, con facoltà di pernottamento;
sette giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30
dicembre ed una volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le
23 festività pasquali, ad anni alterni, una volta dal lunedì al mercoledì in
Albis ed una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua;
trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, alternativamente nel mese di luglio ed agosto, fatta sempre salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma;
c) dispone che entrambi i genitori contribuiscano alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale,
sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori;
d) dispone, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente, con la precisazione che - qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
e) nulla dispone in ordine alla assegnazione della casa familiare;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, con decorrenza dalla data della presente Parte_1
sentenza (confermandosi sino alla predetta data i provvedimenti
24 temporanei ed urgenti emessi dal Presidente), la somma mensile di €
300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori;
gli importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT di riferimento, a partire dal mese di dicembre 2025 e dovranno essere versati entro il giorno 7 di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la beneficiaria avrà
cura di indicare;
g) pone, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo le disposizioni dello specifico protocollo d'intesa stipulato presso il Tribunale di Vasto in data 7/11/2019;
AUTORIZZA a percepire, nella misura del 100%, i Parte_1
benefici previsti dallo Stato a sostegno della famiglia e dei figli (assegni familiari ex art. 211 della l. 19 maggio 1975 n. 151), erogati dall'INPS
ovvero da qualunque altro ente;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monteodorisio per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d),
D.P.R. 3-11-2000 n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 2, parte II, serie B, anno 2004 ), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
25 Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 19/11/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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