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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. MASSIMO PULVIRENTI PRESIDENTE
Dott.ssa SANDRA LEVANTI GIUDICE
Dott.ssa EMANUELA A. FAVARA GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3401/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SORTINO PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GERRATANA MARIAGRAZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/01/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 5 ***** rilevato che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
domandato la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 114/2021 di Questo Tribunale, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e CP_1
per come successivamente modificata con decreto n. 1372/2023 dell'8.9.2023, in
[...]
particolare domandando revocarsi o, comunque, ridursi, l'assegno divorzile posto a proprio carico in favore della moglie;
rilevato che il ricorrente ha a tale scopo invocato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, in ragione della dismissione della propria attività imprenditoriale in favore del figlio e del fatto che egli sarebbe dunque ormai esclusivamente percettore di pensione di vecchiaia pari a circa € 700,00 mensili;
rilevato che, in seno alle note di trattazione scritta del 16.2.2024, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di modifica altresì il fatto di avere effettuato il riconoscimento della figlia naturale , nata dalla relazione con;
Per_1 Controparte_2
rilevato che, costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato il rigetto della domanda di modifica, invocando insussistenza dei relativi presupposti;
rilevato che la causa è stata istruita a mezzo prove documentali, anche relative alle attuali condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
ritenuto che
“la revisione dell'assegno di divorzio di cui all' articolo 9 della legge n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
pagina 2 di 5 l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cassazione civile, sez. I, 03/02/2025, n. 2545); ritenuto, ancora, che “la verifica di tale cambiamento richiede una comparazione tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ed un accertamento dell'effettività dei mutamenti, oltre che del nesso eziologico tra tali modifiche e la nuova situazione economica” (Cassazione civile, sez. I, 26/08/2024, n. 23091); ritenuto, peraltro, che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno (Cassazione civile, sez. I, 07/12/1999 n. 13666); ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento in questa sede della domanda di modifica di , per le seguenti ragioni: Pt_1
1. la dismissione a titolo gratuito in favore del figlio della propria attività commerciale
(incontestabilmente molto ben avviata e da sempre fonte di ingenti guadagni) costituisce una libera scelta del ricorrente, il quale ha dunque volontariamente ritenuto di non volerne trarre profitto mediante una cessione a titolo oneroso, ciò non potendo pertanto incidere, di per sé solo e in via dirimente, ai fini dell'apprezzamento della diminuzione delle sua capacità reddituali (né avendo il ricorrente spiegato le ragioni imprenditoriali eventualmente sottese a tale tipo di operazione);
2. non è in ogni caso emersa dagli atti una contrazione delle provvidenze patrimoniali del ricorrente tale da far ritenere che egli non possa più assolvere al pagamento del contributo nella misura stabilita (e già ridotta) dal Tribunale, apprezzandosi anzi dal relativo esame la movimentazione bancaria di importi elevatissimi, oltre alla proprietà di diversi cespiti immobiliari (uno dei quali anche oggetto di recente ristrutturazione) e di beni mobili registrati;
3. non trovano rilievo in questa sede le migliorate condizioni reddituali della resistente, atteso che il percepimento da parte della stessa di pensione di vecchiaia è già stato valutato dal
Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1536/2022 (all'esito del quale, infatti, l'originario assegno è
pagina 3 di 5 già stato ridotto a € 500,00 mensili), mentre la spartizione di somme tra i coniugi era già stata valutata in sede di prima determinazione dell'assegno, dovendo altresì considerarsi che ab origine (e per come confermato dal Tribunale in sede di prima modifica) l'assegno è stato riconosciuto altresì per la sua funzione perequativo-compensativa e che tale presupposto non può essere rimesso in discussione in sede di revisione;
ritenuto che
nemmeno può attribuirsi rilievo al riconoscimento di una figlia naturale da parte di , trattandosi di fatto inammissibilmente allegato solo in seno alle note di Pt_1
trattazione scritta del 16.2.2024, benché risalente al 6.12.2023 e, dunque, già noto al ricorrente prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. – queste ultime individuate ex lege come momento ultimo ai fini della fissazione del thema probandum
e del thema decidendum, quantomeno con riguardo al deducibile, e mai depositate dal ricorrente;
ritenuto, in ogni caso, ad abundantiam, che il ricorrente non ha dedotto né provato in che termini il riconoscimento della figlia (con la quale, secondo quanto emerge dagli Per_1
atti, egli ha comunque sempre avuto quantomeno un rapporto di frequentazione, trattandosi della figlia avuta con la sua attuale compagna) abbia inciso sulle sue provvidenze economiche, nulla essendo stato peraltro rappresentato (nella contestazione di controparte, la quale ha sostenuto che tale madre della figlia di , presta attività Controparte_2 Pt_1
lavorativa e convive con il ricorrente) in ordine all'eventuale concorso della madre al mantenimento della giovane (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13/01/2017, n. 789, alla stregua della quale, in tema di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, non costituisce di per sé giustificato motivo di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole -nella specie, la moglie- la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato medesimo); ritenuto, in definitiva che ogni domanda proposta dal ricorrente deve essere rigettata, con condanna dello stesso al pagamento dei compensi di lite (determini in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della non particolare pagina 4 di 5 complessità della controversia, di carattere eminentemente documentale), da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario;
ritenuto, d'altro canto, che non sussistono i presupposti per la condanna aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., dovendosi invero escludere la pretestuosità delle domande e delle difese del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.3401 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Mariagrazia GERRATANA.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Presidente
dott. MASSIMO PULVIRENTI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. MASSIMO PULVIRENTI PRESIDENTE
Dott.ssa SANDRA LEVANTI GIUDICE
Dott.ssa EMANUELA A. FAVARA GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3401/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SORTINO PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GERRATANA MARIAGRAZIA
RESISTENTE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/01/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. pagina 1 di 5 ***** rilevato che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
domandato la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 114/2021 di Questo Tribunale, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e CP_1
per come successivamente modificata con decreto n. 1372/2023 dell'8.9.2023, in
[...]
particolare domandando revocarsi o, comunque, ridursi, l'assegno divorzile posto a proprio carico in favore della moglie;
rilevato che il ricorrente ha a tale scopo invocato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, in ragione della dismissione della propria attività imprenditoriale in favore del figlio e del fatto che egli sarebbe dunque ormai esclusivamente percettore di pensione di vecchiaia pari a circa € 700,00 mensili;
rilevato che, in seno alle note di trattazione scritta del 16.2.2024, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di modifica altresì il fatto di avere effettuato il riconoscimento della figlia naturale , nata dalla relazione con;
Per_1 Controparte_2
rilevato che, costituitasi in giudizio, la resistente ha domandato il rigetto della domanda di modifica, invocando insussistenza dei relativi presupposti;
rilevato che la causa è stata istruita a mezzo prove documentali, anche relative alle attuali condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
ritenuto che
“la revisione dell'assegno di divorzio di cui all' articolo 9 della legge n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
pagina 2 di 5 l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cassazione civile, sez. I, 03/02/2025, n. 2545); ritenuto, ancora, che “la verifica di tale cambiamento richiede una comparazione tra le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali ed un accertamento dell'effettività dei mutamenti, oltre che del nesso eziologico tra tali modifiche e la nuova situazione economica” (Cassazione civile, sez. I, 26/08/2024, n. 23091); ritenuto, peraltro, che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno (Cassazione civile, sez. I, 07/12/1999 n. 13666); ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento in questa sede della domanda di modifica di , per le seguenti ragioni: Pt_1
1. la dismissione a titolo gratuito in favore del figlio della propria attività commerciale
(incontestabilmente molto ben avviata e da sempre fonte di ingenti guadagni) costituisce una libera scelta del ricorrente, il quale ha dunque volontariamente ritenuto di non volerne trarre profitto mediante una cessione a titolo oneroso, ciò non potendo pertanto incidere, di per sé solo e in via dirimente, ai fini dell'apprezzamento della diminuzione delle sua capacità reddituali (né avendo il ricorrente spiegato le ragioni imprenditoriali eventualmente sottese a tale tipo di operazione);
2. non è in ogni caso emersa dagli atti una contrazione delle provvidenze patrimoniali del ricorrente tale da far ritenere che egli non possa più assolvere al pagamento del contributo nella misura stabilita (e già ridotta) dal Tribunale, apprezzandosi anzi dal relativo esame la movimentazione bancaria di importi elevatissimi, oltre alla proprietà di diversi cespiti immobiliari (uno dei quali anche oggetto di recente ristrutturazione) e di beni mobili registrati;
3. non trovano rilievo in questa sede le migliorate condizioni reddituali della resistente, atteso che il percepimento da parte della stessa di pensione di vecchiaia è già stato valutato dal
Tribunale nel giudizio iscritto al n. 1536/2022 (all'esito del quale, infatti, l'originario assegno è
pagina 3 di 5 già stato ridotto a € 500,00 mensili), mentre la spartizione di somme tra i coniugi era già stata valutata in sede di prima determinazione dell'assegno, dovendo altresì considerarsi che ab origine (e per come confermato dal Tribunale in sede di prima modifica) l'assegno è stato riconosciuto altresì per la sua funzione perequativo-compensativa e che tale presupposto non può essere rimesso in discussione in sede di revisione;
ritenuto che
nemmeno può attribuirsi rilievo al riconoscimento di una figlia naturale da parte di , trattandosi di fatto inammissibilmente allegato solo in seno alle note di Pt_1
trattazione scritta del 16.2.2024, benché risalente al 6.12.2023 e, dunque, già noto al ricorrente prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. – queste ultime individuate ex lege come momento ultimo ai fini della fissazione del thema probandum
e del thema decidendum, quantomeno con riguardo al deducibile, e mai depositate dal ricorrente;
ritenuto, in ogni caso, ad abundantiam, che il ricorrente non ha dedotto né provato in che termini il riconoscimento della figlia (con la quale, secondo quanto emerge dagli Per_1
atti, egli ha comunque sempre avuto quantomeno un rapporto di frequentazione, trattandosi della figlia avuta con la sua attuale compagna) abbia inciso sulle sue provvidenze economiche, nulla essendo stato peraltro rappresentato (nella contestazione di controparte, la quale ha sostenuto che tale madre della figlia di , presta attività Controparte_2 Pt_1
lavorativa e convive con il ricorrente) in ordine all'eventuale concorso della madre al mantenimento della giovane (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13/01/2017, n. 789, alla stregua della quale, in tema di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, non costituisce di per sé giustificato motivo di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole -nella specie, la moglie- la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato medesimo); ritenuto, in definitiva che ogni domanda proposta dal ricorrente deve essere rigettata, con condanna dello stesso al pagamento dei compensi di lite (determini in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della non particolare pagina 4 di 5 complessità della controversia, di carattere eminentemente documentale), da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario;
ritenuto, d'altro canto, che non sussistono i presupposti per la condanna aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., dovendosi invero escludere la pretestuosità delle domande e delle difese del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.3401 /2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda proposta da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Mariagrazia GERRATANA.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
Il Presidente
dott. MASSIMO PULVIRENTI
pagina 5 di 5