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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/05/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000066/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000066/2011 promossa da
(C.F.: ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Per_1 C.F._2
attrice nel giudizio R.G. 9500066/2011 e convenuta nel giudizio R.G. 251/2011
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Pt_3 C.F._5
convenuti nel giudizio R.G. 251/2011
tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Semeraro;
contro
(C.F.: ) quale erede di CP_2 C.F._6 Per_2
attrice nel giudizio R.G. 251/2011.
, in proprio e quale erede di CP_2 Per_2
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_2 C.F._7 CP_1
), C.F._8
convenuti nel giudizio R.G. 9500066/2011 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Fabiano. nonché contro
(C.F.: ) convenuta nel giudizio R.G. CP_3 C.F._9
9500066/2011, contumace;
nonché contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter CP_4 C.F._10
Fedele e Raimondi Mariagrazia convenuta nel giudizio R.G. 251/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26.02.2025, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe
[...]
spiegava, in via principale, azione di simulazione assoluta dell'atto pubblico rogato Per_1
in data 11.10.2006 per notaio per la conseguente declaratoria di nullità delle Persona_3
donazioni disposte e, in subordine, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'inefficacia delle medesime donazioni, con richiesta alternativa di risarcimento dei danni patiti, nel caso di alienazione a terzi degli immobili in questione, nelle more della notifica e trascrizione della domanda giudiziale. A fondamento della domanda esponeva di essere socio, unitamente ad e , della società “Agricola Alò & Lacatena s.n.c. di PE Per_2 Controparte_5
Alò”, di cui è anche legale rappresentante, i cui prodotti commercializzati provenivano anche da coltivazioni realizzate dalla società semplice “Azienda agricola S. Angelo di ON
NN & C.” di cui sono socie le coniugi dei predetti;
che a partire dall'anno 2000 le due società incontravano serie difficoltà economiche, cui si faceva fronte con la contrazione di due mutui fondiari assistiti da garanzia ipotecaria;
che a garanzia dei due mutui l'odierno attore concedeva ipoteca su immobile di sua proprietà, di cui subiva la vendita forzata in data
11.10.2010, nell'ambito della procedura esecutiva n. 257/07; che nella qualità di amministratore della snc riceveva numerose notifiche di cartelle di pagamento da parte di e doveva sostenere i costi per la difesa in procedimenti penali e civili in cui la società CP_6
era rimasta coinvolta;
che pur nella consapevolezza dell'esistenza dei debiti della società e della responsabilità solidale dei soci, , unitamente alla coniuge Per_2 CP_2
procedeva ad effettuare donazioni ai propri figli, dismettendo così il proprio patrimonio immobiliare.
Tanto premesso eccepiva la simulazione assoluta degli atti di donazione con conseguente loro nullità e, in subordine, ne chiedeva l'inefficacia nei suoi confronti, previa revocatoria degli atti posti in essere, sussistendone i relativi presupposti (eventus damni e scientia fraudis).
2. Con comparsa di costituzione depositata il 21.04.2011 si costituivano
[...]
, e contestando in fatto e diritto le avverse Per_2 CP_2 Parte_2 CP_1
deduzioni. Eccepivano il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, CP_2
insistevano per l'insussistenza dei presupposti delle due azioni promosse dall'attore.
3. All'udienza del 3/5/2012 il G.U. disponeva la riunione al presente fascicolo del procedimento rubricato al n. di R.G. 251/2011.
4. Il suddetto procedimento riunito al presente era stato iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Bari (R.G. 13350/2010), e successivamente assegnato, dal Presidente del
Tribunale, per competenza territoriale alla sezione distaccata di Monopoli, con attribuzione di un nuovo numero di R.G. (251/2011).
Nel medesimo, con atto di citazione notificato il 13/11/2010 conveniva in Per_2
giudizio , e per sentir Persona_1 Parte_2 CP_1 Pt_3 CP_4 dichiarare la nullità per simulazione assoluta o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di una serie di atti pubblici rogati in data 23.06.2006, 21.05.2007, 1.06.2007, 29.10.2007 e 26.03.2008.
Sosteneva di aver onorato personalmente e con il proprio patrimonio numerose obbligazioni contratte, per ripianare la grave esposizione debitoria delle due società innanzi richiamate, nel totale disinteresse di che, anzi, aveva provveduto con i suoi Persona_1
familiari a distrarre fraudolentemente il patrimonio immobiliare residuo per sottrarlo alla garanzia dei creditori, inclusi gli altri soci della società aventi azione di regresso nei suoi confronti.
5. Con comparsa depositata il 10.02.2011 si costituivano Persona_1 [...]
e , contestando le avverse deduzioni ed eccependo il difetto CP_1 Parte_2 Pt_3 di prova in ordine al credito asseritamente vantato da controparte e legittimante le due azioni esperite.
6. Con comparsa del 16.02.2011 si costituiva contestando le avverse CP_4
deduzioni ed eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento delle azioni intentate dall'attore.
7. All'udienza del 17.09.2014 veniva comunicato il decesso di e Per_2
dichiarata l'interruzione del giudizio.
8. Con comparsa del 10.12.2014 si costituivano in prosecuzione CP_2
e In particolare, riferivano che i germani , Parte_2 CP_1 Parte_2 [...]
e avevano rinunciato all'eredità del genitore CP_1 CP_3 CP_7 Per_2
e che, quindi, ON NN era l'unica erede di . Per_2
9. Con note di trattazione scritta dell'11/10/2023 l'avv. Semeraro dichiarava il decesso di Con ricorso per riassunzione dei due giudizi riuniti (R.G. Persona_1
950000066/2011 e R.G. 251/2011) nella qualità di unico erede del sig. Parte_1
per avere gli altri figli rinunciato all'eredità, nonché Persona_1 CP_1 Parte_2
ed , in proprio, quali convenuti nel giudizio 251/2011, chiedevano la fissazione Pt_3 dell'udienza ex art. 303 cpc per la prosecuzione del giudizio.
10. La causa veniva istruita con interrogatorio formale, prova testi e CTU e all'esito di una serie di rinvii per carico del ruolo veniva assunta in decisione all'udienza del
24.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Al fine di accertare la fondatezza delle azioni reciprocamente promosse dalle parti nei due giudizi riuniti, occorre verificare, a monte, l'interesse sotteso, strettamente correlato alla sussistenza di un credito da tutelare.
Le azioni proposte in questa sede sono, infatti, finalizzate a tutelare l'interesse creditorio al soddisfacimento del proprio credito e, in particolare, all'effettivo realizzo dell'azione di regresso del socio adempiente nei confronti degli altri soci. Dev'essere, dunque, accertata la sussistenza del diritto di credito vantato, anche per la necessaria verifica della legitimatio ad causam in capo a chi agisce.
Difatti, l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti, quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione dovendosi, invece, riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (Cass. n. 19149/2022).
Analogamente, condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam, è la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, ossia anche litigioso e incerto.
In altri termini, le due azioni postulano un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto simulato o che si vuole revocare, il terzo difetta di interesse ad agire per le relative azioni.
1.1. Procedendo ad esaminare la posizione di risulta documentato in atti che Persona_1
lo stesso ha subito la vendita di un suo immobile, ipotecato a garanzia dei mutui contratti in favore della società, stimato dal CTU del Tribunale in € 91.000,00; per cui vanterebbe, in via di regresso, nei confronti di , l'importo di € 30.333,33. Per_2
Non sarebbe, invece, riconoscibile alcun credito per le spese legali sostenute nel procedimento penale, posto che la responsabilità penale è personale ed è stato Persona_1
chiamato a rispondere in ragione delle azioni o omissioni a lui direttamente attribuibili, anche se conseguenza dell'attività gestoria connessa al suo ruolo di amministratore della società.
Va, in ogni caso, precisato che l'indagine sulla sussistenza del credito da tutelare con le azioni promosse costituisce, in questa sede, un accertamento incidenter tantum, che non richiede alcuna specifica determinazione del quantum preteso. È sufficiente, quindi, affermare l'esistenza di un credito documentalmente provato in favore di non essendoci, Persona_1
peraltro, alcuna contestazione a cura di controparte, sulla circostanza della vendita, ai danni del predetto, del bene immobile ipotecato a garanzia dei debiti societari.
1.2. Per quel che concerne, invece, la posizione di c'è da dire, anzitutto, che Per_2
l'immobile di cui si deduce l'espropriazione non era più di proprietà del medesimo, al momento in cui fu avviata la procedura esecutiva, per cui non può riconoscersi alcun credito da azionare in regresso nei confronti degli altri soci. Inoltre, l'espletata CTU, disposta per verificare i pagamenti effettivamente attribuibili ad , in relazione ad alcune Per_2
transazioni intercorse tra la società ed alcuni fornitori, non ha accertato pagamenti effettuati dal medesimo per debiti direttamente riferibili alla società in nome collettivo. Il CTU, all'esito dell'analisi di tutta la documentazione prodotta in atti, ha evidenziato la sostanziale discrepanza tra il saldo debitorio della società, risultante dalle scritture contabili e i pagamenti effettuati in forza delle transazioni concluse. Ha, inoltre, dedotto l'insufficienza della documentazione prodotta per affermare con certezza la riferibilità dei pagamenti ad
[...]
. Gli assegni circolari non indicano, infatti, l'ordinante e non si dispone delle contabili Per_2
rilasciate dall'istituto bancario.
Gli unici due pagamenti indirettamente riferibili ad sarebbero quello effettuato Per_2 con assegno bancario dal figlio di €2.500,00 e quello con assegno circolare di Parte_2
€3.588,29 per il tramite dell'avv. Messa. Invero, sul primo non vi è prova che i pagamenti dei debiti della snc eseguiti dai figli di siano stati effettuati su mandato e con fondi Per_2
messi a disposizione dallo stesso . Anche per il secondo non vi è certezza di Per_2
riferibilità del relativo debito alla società. Il suddetto importo non risulterebbe, infatti, in contabilità.
1.3. Ebbene, finalità del presente accertamento non è la precisa determinazione del quantum vantato da ciascuna parte, ma l'esistenza dei presupposti sottesi alle azioni promosse che postulano l'esistenza, come detto innanzi, di un interesse concreto al loro esercizio.
Tale interesse non può ravvisarsi in capo ad , stante l'esiguità del credito che Per_2
si potrebbe eventualmente far valere in regresso. Non è stato, infatti, dedotto e tantomeno provato il pericolo di lesione o di insoddisfacimento del credito o la maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento.
Difatti, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione. Alcuna prova, in tal senso, è stata fornita da . Per_2
Anche le prove testimoniali articolate mirano esclusivamente a ricostruire la situazione debitoria delle società facenti capo alla compagine familiare (non solo, quindi, quella qui di interesse ma anche la società “Azienda Agricola S. Angelo di NA NN & C.) ed evidenziare la mala gestio di L'unica circostanza che mirava a provare la Persona_1
paternità di alcuni pagamenti in capo ad , non è stata confermata dai testi citati. Per_2 Diverso discorso va operato per la domanda azionata da attesa l'esistenza Persona_1
di un credito rilevante da poter far valere e la dedotta incapienza del patrimonio del socio
[...]
, non smentita dalle asserzioni avversarie. Per_2
1.4. Occorre, anzitutto, esaminare la domanda di simulazione assoluta proposta in via principale.
In punto di diritto va ricordato che l'art. 1414 c.c. prevede che il contratto simulato non produce effetti tra le parti per l'ipotesi della simulazione assoluta, che si ha quando le parti hanno inteso far apparire all'esterno un contratto senza volere la produzione di alcun effetto, neanche diverso, tra di esse.
La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo
(art. 1417 c.c.) e può essere fondata anche su elementi presuntivi da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale. Come già anticipato sussiste la legittimazione attiva di in quanto è risultata documentalmente provata la Persona_1
qualità di creditore.
Il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo emerge, poi, in modo chiaro dalla circostanza che un bene immobile è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie in relazione all'attuazione coattiva del credito. L'atto dispositivo, infatti, ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, idonea a determinare una situazione di pericolo per il soddisfacimento del credito, ma anche quantitativa non essendoci stato alcun corrispettivo a fronte del trasferimento immobiliare avvenuto per il tramite di donazioni.
Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che l'atto negoziale sia stato solo apparente.
L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta); la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (così Cass., sez. II, 30.5.2005, n. 11372; in senso conforme, Cass., sez. 1,
5.5.2010, n. 10909). In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass.
13345/2015).
Tornando all'esame della presente fattispecie può dirsi, anzitutto, che attesa la rilevante esposizione debitoria della società e il regime di responsabilità dei soci di una snc, non può escludersi la consapevolezza, all'epoca della donazione (11.10.2006), in capo ad , Per_2
di poter nuocere alle ragioni del creditore, effettivo o potenziale. Non risulta, infatti, che il convenuto sia titolare di altri beni immobili. Tale circostanza non è stata smentita nelle difese del convenuto e può anche dirsi pacificamente ammessa, formando oggetto di un capitolo dell'interrogatorio formale deferito ad e al quale lo stesso non ha inteso Per_2
sottoporsi.
La suddetta consapevolezza, tuttavia, può ritenersi sufficiente a dimostrare l'intento pregiudizievole di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, ma non anche a provare un disegno simulatorio. Nemmeno l'ulteriore elemento, costituito dallo stretto legame familiare fra le parti, risulta sufficiente a dimostrare che gli odierni convenuti abbiano, ognuno per quanto di competenza, di comune accordo ed in esecuzione di un accordo simulatorio, voluto creare una mera situazione di apparenza, senza voler trasferire alcun diritto in capo ai donatari ed in mancanza di una reale volontà dei donanti di privarsi del bene per spirito di liberalità.
Non sussiste, infatti, alcuna prova che, pur dopo la donazione, abbia continuato Per_2
a godere e disporre dei beni donati. Nella carenza della prova positiva del mantenimento della proprietà in capo ai donanti, non sussiste nemmeno prova che i donatari non abbiano conseguito la disponibilità dei beni o che li abbiano utilizzati per mera tolleranza dei reali proprietari.
Irrilevante è, nella specie, il legame familiare fra le parti. La donazione di beni immobili ai figli non costituisce operazione anomala in grado di lasciare presumere l'inesistenza di un reale effetto traslativo. Inoltre, l'eventuale intento di sottrarre i beni ai creditori non esclude e può concorrere con lo scopo di provvedere realmente al mantenimento o al semplice benessere dei figli, anche oltre la misura strettamente necessaria. In conclusione, pur analizzando i dati acquisiti non in maniera atomistica, bensì nel loro insieme, si ritiene che le circostanze sopra indicate non dimostrino l'esistenza di alcun accordo simulatorio. Ne deriva che la domanda principale di simulazione deve essere rigettata. 1.5. Quanto all'azione di inefficacia ex art. 2901 c.c., promossa in via subordinata, va premesso che colui il quale esperisca l'azione revocatoria, ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi e, quindi, l'elemento oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Inoltre, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del “consilium fraudis” è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
diversamente, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre all' ”eventus damni”, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito, ossia si deve provare che l'atto è stato posto in essere dal futuro debitore al fine di precostituirsi una situazione di insolvenza.
Ebbene, nella specie, non può escludersi la consapevole e intenzionale sottrazione del patrimonio immobiliare di alla garanzia dei creditori della società, gravata da una Per_2
importante esposizione debitoria già in data antecedente all'atto dispositivo. Peraltro, attesa la natura della responsabilità illimitata in capo ai singoli soci, la precostituzione di una situazione di insolvenza non poteva che andare a discapito anche dei soci adempienti, per i crediti dagli stessi vantati in via di regresso nei confronti degli altri soci. Pertanto, considerando la data della vendita dell'immobile pignorato ad e, dunque, la Persona_1
contestuale insorgenza di un suo credito personale nei confronti di , pur rilevando Per_2 la posteriorità del credito rispetto all'atto di donazione, può ravvisarsi il dolo specifico richiesto, in ragione della preesistente situazione patrimoniale della società e della prevedibile chiamata dei soci ad adempiere, anche quota parte, in virtù dell'adempimento del socio che aveva prestato garanzie in relazione ai debiti gravanti sulla società.
Difatti è inverosimile pensare che , compiendo una liberalità nel 2006, ben Per_2
conoscendo la situazione debitoria della società di cui faceva parte, non fosse ben consapevole di dover verosimilmente rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni e di rendere così più difficile l'azione esecutiva del creditore, anche nella persona degli altri soci. Evidente è, inoltre, il carattere pregiudizievole dell'atto a titolo gratuito, con cui il debitore si è spogliato dei propri beni senza corrispettivo. , con l'operazione economica in Per_2
oggetto, si sarebbe reso completamente impossidente, non provando, per giunta, di essere titolare di altri beni, comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della donazione, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione pauliana e, pertanto, in accoglimento della spiegata domanda subordinata, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
, quale erede di della donazione degli immobili indicati in Parte_1 Persona_1
citazione, con la precisazione che l'inefficacia dell'atto di donazione della casa di campagna in Monopoli c.da Lamandia, come meglio identificata nell'atto introduttivo, opera limitatamente alla quota trasferita da ma non anche per la quota di Per_2 CP_2
[...]
Difatti, l'azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione - e quindi appartenente a più soggetti pro quota – è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, parti contrattuali dell'atto di donazione impugnato, che non sono debitori.
2. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dei convenuti nella qualità di erede di , , CP_2 Per_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro, nella misura indicata in dispositivo (valore CP_1 CP_3
indeterminabile – complessità media), e in favore dell'odierna attrice nel Parte_1
giudizio 66/2011 e dei convenuti , e nel giudizio Parte_2 CP_1 Pt_3
251/2011.
3. Non si dispone nulla sulle spese in favore di , attesa la sua contumacia. CP_4
4. Le spese di CTU sono poste, in solido, definitivamente a carico nella CP_2
qualità di erede di , , e . Per_2 Parte_2 CP_1 CP_3
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) rigetta la domanda principale di simulazione assoluta proposta dagli attori nel procedimento 9500066/2011;
2) in accoglimento della domanda subordinata degli attori nel procedimento 9500066/2011 dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e Parte_1 limitatamente ai diritti trasferiti da , l'atto di donazione in Notar del Per_2 Per_4
11.10.2006, rep. n. 52003, racc. n. 16085;
3) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4) rigetta le domande proposte dagli attori nel giudizio 251/2011;
5) condanna nella qualità di erede di (attrice nel giudizio CP_2 Per_2
251/2011 e convenuta nel giudizio 9500066/2011), , e Parte_2 CP_1 [...]
(convenuti nel giudizio 9500066/2011), in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_3
di lite in favore di e di , e (convenuti Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_3 nel giudizio 251/2011) in via solidale, liquidate in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre € 374,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura de 15%, IVA e CPA come per legge;
6) nulla sulle spese nei confronti di CP_4
7) Le spese di CTU sono poste, in solido, definitivamente a carico di CP_2
nella qualità di erede di , , e . Per_2 Parte_2 CP_1 CP_3
Così deciso in Bari il 25.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000066/2011 promossa da
(C.F.: ) nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Per_1 C.F._2
attrice nel giudizio R.G. 9500066/2011 e convenuta nel giudizio R.G. 251/2011
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._4 Pt_3 C.F._5
convenuti nel giudizio R.G. 251/2011
tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco Semeraro;
contro
(C.F.: ) quale erede di CP_2 C.F._6 Per_2
attrice nel giudizio R.G. 251/2011.
, in proprio e quale erede di CP_2 Per_2
(C.F.: ) ed (C.F.: Parte_2 C.F._7 CP_1
), C.F._8
convenuti nel giudizio R.G. 9500066/2011 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Fabiano. nonché contro
(C.F.: ) convenuta nel giudizio R.G. CP_3 C.F._9
9500066/2011, contumace;
nonché contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter CP_4 C.F._10
Fedele e Raimondi Mariagrazia convenuta nel giudizio R.G. 251/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26.02.2025, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe
[...]
spiegava, in via principale, azione di simulazione assoluta dell'atto pubblico rogato Per_1
in data 11.10.2006 per notaio per la conseguente declaratoria di nullità delle Persona_3
donazioni disposte e, in subordine, azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'inefficacia delle medesime donazioni, con richiesta alternativa di risarcimento dei danni patiti, nel caso di alienazione a terzi degli immobili in questione, nelle more della notifica e trascrizione della domanda giudiziale. A fondamento della domanda esponeva di essere socio, unitamente ad e , della società “Agricola Alò & Lacatena s.n.c. di PE Per_2 Controparte_5
Alò”, di cui è anche legale rappresentante, i cui prodotti commercializzati provenivano anche da coltivazioni realizzate dalla società semplice “Azienda agricola S. Angelo di ON
NN & C.” di cui sono socie le coniugi dei predetti;
che a partire dall'anno 2000 le due società incontravano serie difficoltà economiche, cui si faceva fronte con la contrazione di due mutui fondiari assistiti da garanzia ipotecaria;
che a garanzia dei due mutui l'odierno attore concedeva ipoteca su immobile di sua proprietà, di cui subiva la vendita forzata in data
11.10.2010, nell'ambito della procedura esecutiva n. 257/07; che nella qualità di amministratore della snc riceveva numerose notifiche di cartelle di pagamento da parte di e doveva sostenere i costi per la difesa in procedimenti penali e civili in cui la società CP_6
era rimasta coinvolta;
che pur nella consapevolezza dell'esistenza dei debiti della società e della responsabilità solidale dei soci, , unitamente alla coniuge Per_2 CP_2
procedeva ad effettuare donazioni ai propri figli, dismettendo così il proprio patrimonio immobiliare.
Tanto premesso eccepiva la simulazione assoluta degli atti di donazione con conseguente loro nullità e, in subordine, ne chiedeva l'inefficacia nei suoi confronti, previa revocatoria degli atti posti in essere, sussistendone i relativi presupposti (eventus damni e scientia fraudis).
2. Con comparsa di costituzione depositata il 21.04.2011 si costituivano
[...]
, e contestando in fatto e diritto le avverse Per_2 CP_2 Parte_2 CP_1
deduzioni. Eccepivano il difetto di legittimazione passiva di e, nel merito, CP_2
insistevano per l'insussistenza dei presupposti delle due azioni promosse dall'attore.
3. All'udienza del 3/5/2012 il G.U. disponeva la riunione al presente fascicolo del procedimento rubricato al n. di R.G. 251/2011.
4. Il suddetto procedimento riunito al presente era stato iscritto a ruolo presso il
Tribunale di Bari (R.G. 13350/2010), e successivamente assegnato, dal Presidente del
Tribunale, per competenza territoriale alla sezione distaccata di Monopoli, con attribuzione di un nuovo numero di R.G. (251/2011).
Nel medesimo, con atto di citazione notificato il 13/11/2010 conveniva in Per_2
giudizio , e per sentir Persona_1 Parte_2 CP_1 Pt_3 CP_4 dichiarare la nullità per simulazione assoluta o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di una serie di atti pubblici rogati in data 23.06.2006, 21.05.2007, 1.06.2007, 29.10.2007 e 26.03.2008.
Sosteneva di aver onorato personalmente e con il proprio patrimonio numerose obbligazioni contratte, per ripianare la grave esposizione debitoria delle due società innanzi richiamate, nel totale disinteresse di che, anzi, aveva provveduto con i suoi Persona_1
familiari a distrarre fraudolentemente il patrimonio immobiliare residuo per sottrarlo alla garanzia dei creditori, inclusi gli altri soci della società aventi azione di regresso nei suoi confronti.
5. Con comparsa depositata il 10.02.2011 si costituivano Persona_1 [...]
e , contestando le avverse deduzioni ed eccependo il difetto CP_1 Parte_2 Pt_3 di prova in ordine al credito asseritamente vantato da controparte e legittimante le due azioni esperite.
6. Con comparsa del 16.02.2011 si costituiva contestando le avverse CP_4
deduzioni ed eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento delle azioni intentate dall'attore.
7. All'udienza del 17.09.2014 veniva comunicato il decesso di e Per_2
dichiarata l'interruzione del giudizio.
8. Con comparsa del 10.12.2014 si costituivano in prosecuzione CP_2
e In particolare, riferivano che i germani , Parte_2 CP_1 Parte_2 [...]
e avevano rinunciato all'eredità del genitore CP_1 CP_3 CP_7 Per_2
e che, quindi, ON NN era l'unica erede di . Per_2
9. Con note di trattazione scritta dell'11/10/2023 l'avv. Semeraro dichiarava il decesso di Con ricorso per riassunzione dei due giudizi riuniti (R.G. Persona_1
950000066/2011 e R.G. 251/2011) nella qualità di unico erede del sig. Parte_1
per avere gli altri figli rinunciato all'eredità, nonché Persona_1 CP_1 Parte_2
ed , in proprio, quali convenuti nel giudizio 251/2011, chiedevano la fissazione Pt_3 dell'udienza ex art. 303 cpc per la prosecuzione del giudizio.
10. La causa veniva istruita con interrogatorio formale, prova testi e CTU e all'esito di una serie di rinvii per carico del ruolo veniva assunta in decisione all'udienza del
24.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Al fine di accertare la fondatezza delle azioni reciprocamente promosse dalle parti nei due giudizi riuniti, occorre verificare, a monte, l'interesse sotteso, strettamente correlato alla sussistenza di un credito da tutelare.
Le azioni proposte in questa sede sono, infatti, finalizzate a tutelare l'interesse creditorio al soddisfacimento del proprio credito e, in particolare, all'effettivo realizzo dell'azione di regresso del socio adempiente nei confronti degli altri soci. Dev'essere, dunque, accertata la sussistenza del diritto di credito vantato, anche per la necessaria verifica della legitimatio ad causam in capo a chi agisce.
Difatti, l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti, quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione dovendosi, invece, riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (Cass. n. 19149/2022).
Analogamente, condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della legitimatio ad causam, è la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, ossia anche litigioso e incerto.
In altri termini, le due azioni postulano un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto simulato o che si vuole revocare, il terzo difetta di interesse ad agire per le relative azioni.
1.1. Procedendo ad esaminare la posizione di risulta documentato in atti che Persona_1
lo stesso ha subito la vendita di un suo immobile, ipotecato a garanzia dei mutui contratti in favore della società, stimato dal CTU del Tribunale in € 91.000,00; per cui vanterebbe, in via di regresso, nei confronti di , l'importo di € 30.333,33. Per_2
Non sarebbe, invece, riconoscibile alcun credito per le spese legali sostenute nel procedimento penale, posto che la responsabilità penale è personale ed è stato Persona_1
chiamato a rispondere in ragione delle azioni o omissioni a lui direttamente attribuibili, anche se conseguenza dell'attività gestoria connessa al suo ruolo di amministratore della società.
Va, in ogni caso, precisato che l'indagine sulla sussistenza del credito da tutelare con le azioni promosse costituisce, in questa sede, un accertamento incidenter tantum, che non richiede alcuna specifica determinazione del quantum preteso. È sufficiente, quindi, affermare l'esistenza di un credito documentalmente provato in favore di non essendoci, Persona_1
peraltro, alcuna contestazione a cura di controparte, sulla circostanza della vendita, ai danni del predetto, del bene immobile ipotecato a garanzia dei debiti societari.
1.2. Per quel che concerne, invece, la posizione di c'è da dire, anzitutto, che Per_2
l'immobile di cui si deduce l'espropriazione non era più di proprietà del medesimo, al momento in cui fu avviata la procedura esecutiva, per cui non può riconoscersi alcun credito da azionare in regresso nei confronti degli altri soci. Inoltre, l'espletata CTU, disposta per verificare i pagamenti effettivamente attribuibili ad , in relazione ad alcune Per_2
transazioni intercorse tra la società ed alcuni fornitori, non ha accertato pagamenti effettuati dal medesimo per debiti direttamente riferibili alla società in nome collettivo. Il CTU, all'esito dell'analisi di tutta la documentazione prodotta in atti, ha evidenziato la sostanziale discrepanza tra il saldo debitorio della società, risultante dalle scritture contabili e i pagamenti effettuati in forza delle transazioni concluse. Ha, inoltre, dedotto l'insufficienza della documentazione prodotta per affermare con certezza la riferibilità dei pagamenti ad
[...]
. Gli assegni circolari non indicano, infatti, l'ordinante e non si dispone delle contabili Per_2
rilasciate dall'istituto bancario.
Gli unici due pagamenti indirettamente riferibili ad sarebbero quello effettuato Per_2 con assegno bancario dal figlio di €2.500,00 e quello con assegno circolare di Parte_2
€3.588,29 per il tramite dell'avv. Messa. Invero, sul primo non vi è prova che i pagamenti dei debiti della snc eseguiti dai figli di siano stati effettuati su mandato e con fondi Per_2
messi a disposizione dallo stesso . Anche per il secondo non vi è certezza di Per_2
riferibilità del relativo debito alla società. Il suddetto importo non risulterebbe, infatti, in contabilità.
1.3. Ebbene, finalità del presente accertamento non è la precisa determinazione del quantum vantato da ciascuna parte, ma l'esistenza dei presupposti sottesi alle azioni promosse che postulano l'esistenza, come detto innanzi, di un interesse concreto al loro esercizio.
Tale interesse non può ravvisarsi in capo ad , stante l'esiguità del credito che Per_2
si potrebbe eventualmente far valere in regresso. Non è stato, infatti, dedotto e tantomeno provato il pericolo di lesione o di insoddisfacimento del credito o la maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento.
Difatti, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall'istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione. Alcuna prova, in tal senso, è stata fornita da . Per_2
Anche le prove testimoniali articolate mirano esclusivamente a ricostruire la situazione debitoria delle società facenti capo alla compagine familiare (non solo, quindi, quella qui di interesse ma anche la società “Azienda Agricola S. Angelo di NA NN & C.) ed evidenziare la mala gestio di L'unica circostanza che mirava a provare la Persona_1
paternità di alcuni pagamenti in capo ad , non è stata confermata dai testi citati. Per_2 Diverso discorso va operato per la domanda azionata da attesa l'esistenza Persona_1
di un credito rilevante da poter far valere e la dedotta incapienza del patrimonio del socio
[...]
, non smentita dalle asserzioni avversarie. Per_2
1.4. Occorre, anzitutto, esaminare la domanda di simulazione assoluta proposta in via principale.
In punto di diritto va ricordato che l'art. 1414 c.c. prevede che il contratto simulato non produce effetti tra le parti per l'ipotesi della simulazione assoluta, che si ha quando le parti hanno inteso far apparire all'esterno un contratto senza volere la produzione di alcun effetto, neanche diverso, tra di esse.
La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo
(art. 1417 c.c.) e può essere fondata anche su elementi presuntivi da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale. Come già anticipato sussiste la legittimazione attiva di in quanto è risultata documentalmente provata la Persona_1
qualità di creditore.
Il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo emerge, poi, in modo chiaro dalla circostanza che un bene immobile è in grado di offrire al creditore maggiori garanzie in relazione all'attuazione coattiva del credito. L'atto dispositivo, infatti, ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, idonea a determinare una situazione di pericolo per il soddisfacimento del credito, ma anche quantitativa non essendoci stato alcun corrispettivo a fronte del trasferimento immobiliare avvenuto per il tramite di donazioni.
Per l'accertamento della simulazione dedotta occorre poi provare che l'atto negoziale sia stato solo apparente.
L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente
(simulazione assoluta); la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione (così Cass., sez. II, 30.5.2005, n. 11372; in senso conforme, Cass., sez. 1,
5.5.2010, n. 10909). In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass.
13345/2015).
Tornando all'esame della presente fattispecie può dirsi, anzitutto, che attesa la rilevante esposizione debitoria della società e il regime di responsabilità dei soci di una snc, non può escludersi la consapevolezza, all'epoca della donazione (11.10.2006), in capo ad , Per_2
di poter nuocere alle ragioni del creditore, effettivo o potenziale. Non risulta, infatti, che il convenuto sia titolare di altri beni immobili. Tale circostanza non è stata smentita nelle difese del convenuto e può anche dirsi pacificamente ammessa, formando oggetto di un capitolo dell'interrogatorio formale deferito ad e al quale lo stesso non ha inteso Per_2
sottoporsi.
La suddetta consapevolezza, tuttavia, può ritenersi sufficiente a dimostrare l'intento pregiudizievole di sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, ma non anche a provare un disegno simulatorio. Nemmeno l'ulteriore elemento, costituito dallo stretto legame familiare fra le parti, risulta sufficiente a dimostrare che gli odierni convenuti abbiano, ognuno per quanto di competenza, di comune accordo ed in esecuzione di un accordo simulatorio, voluto creare una mera situazione di apparenza, senza voler trasferire alcun diritto in capo ai donatari ed in mancanza di una reale volontà dei donanti di privarsi del bene per spirito di liberalità.
Non sussiste, infatti, alcuna prova che, pur dopo la donazione, abbia continuato Per_2
a godere e disporre dei beni donati. Nella carenza della prova positiva del mantenimento della proprietà in capo ai donanti, non sussiste nemmeno prova che i donatari non abbiano conseguito la disponibilità dei beni o che li abbiano utilizzati per mera tolleranza dei reali proprietari.
Irrilevante è, nella specie, il legame familiare fra le parti. La donazione di beni immobili ai figli non costituisce operazione anomala in grado di lasciare presumere l'inesistenza di un reale effetto traslativo. Inoltre, l'eventuale intento di sottrarre i beni ai creditori non esclude e può concorrere con lo scopo di provvedere realmente al mantenimento o al semplice benessere dei figli, anche oltre la misura strettamente necessaria. In conclusione, pur analizzando i dati acquisiti non in maniera atomistica, bensì nel loro insieme, si ritiene che le circostanze sopra indicate non dimostrino l'esistenza di alcun accordo simulatorio. Ne deriva che la domanda principale di simulazione deve essere rigettata. 1.5. Quanto all'azione di inefficacia ex art. 2901 c.c., promossa in via subordinata, va premesso che colui il quale esperisca l'azione revocatoria, ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi e, quindi, l'elemento oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Inoltre, se l'azione revocatoria ha per oggetto atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del “consilium fraudis” è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
diversamente, se essa ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione medesima, oltre all' ”eventus damni”, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito, ossia si deve provare che l'atto è stato posto in essere dal futuro debitore al fine di precostituirsi una situazione di insolvenza.
Ebbene, nella specie, non può escludersi la consapevole e intenzionale sottrazione del patrimonio immobiliare di alla garanzia dei creditori della società, gravata da una Per_2
importante esposizione debitoria già in data antecedente all'atto dispositivo. Peraltro, attesa la natura della responsabilità illimitata in capo ai singoli soci, la precostituzione di una situazione di insolvenza non poteva che andare a discapito anche dei soci adempienti, per i crediti dagli stessi vantati in via di regresso nei confronti degli altri soci. Pertanto, considerando la data della vendita dell'immobile pignorato ad e, dunque, la Persona_1
contestuale insorgenza di un suo credito personale nei confronti di , pur rilevando Per_2 la posteriorità del credito rispetto all'atto di donazione, può ravvisarsi il dolo specifico richiesto, in ragione della preesistente situazione patrimoniale della società e della prevedibile chiamata dei soci ad adempiere, anche quota parte, in virtù dell'adempimento del socio che aveva prestato garanzie in relazione ai debiti gravanti sulla società.
Difatti è inverosimile pensare che , compiendo una liberalità nel 2006, ben Per_2
conoscendo la situazione debitoria della società di cui faceva parte, non fosse ben consapevole di dover verosimilmente rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni e di rendere così più difficile l'azione esecutiva del creditore, anche nella persona degli altri soci. Evidente è, inoltre, il carattere pregiudizievole dell'atto a titolo gratuito, con cui il debitore si è spogliato dei propri beni senza corrispettivo. , con l'operazione economica in Per_2
oggetto, si sarebbe reso completamente impossidente, non provando, per giunta, di essere titolare di altri beni, comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito della donazione, la dovuta garanzia patrimoniale. Deve a tal proposito essere sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
In definitiva, devono ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione pauliana e, pertanto, in accoglimento della spiegata domanda subordinata, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
, quale erede di della donazione degli immobili indicati in Parte_1 Persona_1
citazione, con la precisazione che l'inefficacia dell'atto di donazione della casa di campagna in Monopoli c.da Lamandia, come meglio identificata nell'atto introduttivo, opera limitatamente alla quota trasferita da ma non anche per la quota di Per_2 CP_2
[...]
Difatti, l'azione di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un bene in comunione - e quindi appartenente a più soggetti pro quota – è legittimamente esperibile soltanto per la quota spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo anche nei confronti degli altri soggetti, parti contrattuali dell'atto di donazione impugnato, che non sono debitori.
2. Atteso l'esito del giudizio le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dei convenuti nella qualità di erede di , , CP_2 Per_2 Parte_2 [...]
e in solido tra loro, nella misura indicata in dispositivo (valore CP_1 CP_3
indeterminabile – complessità media), e in favore dell'odierna attrice nel Parte_1
giudizio 66/2011 e dei convenuti , e nel giudizio Parte_2 CP_1 Pt_3
251/2011.
3. Non si dispone nulla sulle spese in favore di , attesa la sua contumacia. CP_4
4. Le spese di CTU sono poste, in solido, definitivamente a carico nella CP_2
qualità di erede di , , e . Per_2 Parte_2 CP_1 CP_3
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
Vincenza Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) rigetta la domanda principale di simulazione assoluta proposta dagli attori nel procedimento 9500066/2011;
2) in accoglimento della domanda subordinata degli attori nel procedimento 9500066/2011 dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e Parte_1 limitatamente ai diritti trasferiti da , l'atto di donazione in Notar del Per_2 Per_4
11.10.2006, rep. n. 52003, racc. n. 16085;
3) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
4) rigetta le domande proposte dagli attori nel giudizio 251/2011;
5) condanna nella qualità di erede di (attrice nel giudizio CP_2 Per_2
251/2011 e convenuta nel giudizio 9500066/2011), , e Parte_2 CP_1 [...]
(convenuti nel giudizio 9500066/2011), in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_3
di lite in favore di e di , e (convenuti Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_3 nel giudizio 251/2011) in via solidale, liquidate in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre € 374,00 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura de 15%, IVA e CPA come per legge;
6) nulla sulle spese nei confronti di CP_4
7) Le spese di CTU sono poste, in solido, definitivamente a carico di CP_2
nella qualità di erede di , , e . Per_2 Parte_2 CP_1 CP_3
Così deciso in Bari il 25.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato