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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2025, n. 37083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37083 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS OL nato a [...] il [...] AN NZ nato a [...] il [...] ON RD nato a [...] il [...] AN AN nato a [...] il [...] MO OL nato a [...] il [...] CI MI nato a [...] il [...] SU MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di IA HE e NT RI ed il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giangregorio De Pascalis, per NC CE, NT RI e AL CO ed anche in sostituzione dell'Avv. Antonio Florio, per IA LA e MO LA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37083 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierna udienza, come risulta più in dettaglio dal relativo verbale, è stata disposta la separazione degli atti relativi alla posizione processuale del ricorrente AN IN, con formazione di autonomo fascicolo per quanto a questi inerente e iscrizione di diverso procedimento. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto sussistente, in conformità con il primo giudice, una organizzazione criminale dedita alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio (rapine e furti ad autotrasportatori, furti di autovetture, ricettazioni e riciclaggi di automobili attraverso la cosiddetta cannibalizzazione) operante nel territorio di Bari tra il febbraio ed il luglio 2021. In tale sodalizio sono stati ritenuti inseriti, con ruoli organizzativi e di comando, i ricorrenti NT RI e MO LA, e, quali partecipi, NO LA, IA HE, AN HE e AL CO. Tali ricorrenti sono stati condannati anche per una serie di reati fine, meglio indicati trattando delle rispettive posizioni processuali. NC CE, non organico all'associazione per delinquere, è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio cui al capo Q, secondo l'originaria imputazione. La prova di responsabilità si è basata sulle querele delle persone offese, su servizi di polizia giudiziaria, intercettazioni ed anche dichiarazioni degli imputati, come quelle di IA HE, AL CO e AN HE, che avevano confessato gli addebiti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. IA LA e MO LA. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine che, però, sarebbe dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, non essendo assistiti da alcun altro elemento di prova acquisito al processo. La sentenza impugnata, in proposito, ha valorizzato le dichiarazioni confessorie di altri coimputati, le quali non possiederebbero alcuna valenza dimostrativa rispetto alla posizione dei ricorrenti. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina di cui al capo G, ascritto al solo ricorrente MO LA. Sarebbe mancata la condotta violenta e minacciosa nei confronti della persona offesa, non potendo valorizzarsi, in proposito, la circostanza che un complice del ricorrente avesse inferto colpi alla cabina dell'autocarro al cui interno si trovava la vittima, tenendo una mano occultata nella tasca così da lasciare intendere di possedere una pistola, condotta contraddittoriamente attribuita a tutti i correi anziché ad uno soltanto di essi e priva di capacità intimidatoria ricollegabile alla sottrazione dei beni. 4. NC CE. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Nel dispositivo della sentenza, in contrasto con la parte motivazionale, la Corte di appello ha mostrato di accogliere un motivo di gravame proposto dal ricorrente, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, senza, tuttavia, procedere ad un adeguamento del trattamento sanzionatorio. La prevalenza del dispositivo sulla motivazione comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata, non potendosi emendare l'errore attraverso la procedura di correzione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo Q come tentativo di riciclaggio anziché come riciclaggio consumato. Il ricorrente osserva che, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, l'operazione di cosiddetta cannibalizzazione dell'autovettura di provenienza illecita non era ancora compiuta in quanto i pezzi dell'automobile erano stati smontati ed ammonticchiati vicino al mezzo, permettendo agli operanti la loro completa individuazione, non ancora ostacolata. 4.3. Con il terzo motivo ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata esclusione della recidiva, circostanza che ha impedito la piena espansione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe fatto mero riferimento ai precedenti penali del ricorrente. 5. NT RI. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, circostanza che avrebbe consentito di abbattere la sanzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. applicato nella sua massima estensione. Pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle modalità del fatto che avrebbero consentito la determinazione di una pena più contenuta. 6. AL CO. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La sentenza impugnata avrebbe fatto pedissequo richiamo a quella di primo grado senza tenere conto delle censure difensive. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine, dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati e l'operatività del gruppo si sarebbe avuta per soli cinque mesi. Inoltre, non si sarebbero evidenziate prove in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente alla associazione delineata ed al suo contributo materiale. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo G come violenza privata e furto anziché come rapina. La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui le condotte di minaccia subite ad opera di uno dei malviventi non erano state collegate alla sottrazione dei beni, essendo trascorsi alcuni minuti tra le une e le altre. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo I come minaccia e tentativo di furto anziché come tentativo di rapina. Anche in questo caso, vi sarebbe stato uno iato temporale tra la prima condotta volta a commettere il furto della merce da un furgone e la condotta successiva, indirizzata a minacciare l'autista del mezzo per entrare in possesso delle chiavi che costui aveva portato con sé. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, circostanza che avrebbe consentito di abbattere la sanzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. applicato nella sua massima estensione. Pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente. 7. IA HE. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al delitto associativo di cui al capo A. 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, non essendo stata tenuta in conto la confessione resa e l'assenza di precedenti penali, evenienze che avrebbero dovuto portare al riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti su quelle di segno contrario, sia della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. 7.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo I come tentativo di furto anziché come tentativo di rapina. 8. AN HE. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La sentenza impugnata avrebbe fatto pedissequo richiamo a quella di primo grado senza tenere conto delle censure difensive. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine, dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati e l'operatività del gruppo si sarebbe avuta per soli cinque mesi. Inoltre, non si sarebbero evidenziate prove in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente alla associazione delineata ed al suo contributo materiale. 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2) cod.pen. (violenza sulle cose) in relazione al reato di cui al capo E. La condotta dell'imputato, che aveva confessato l'addebito, non avrebbe comportato alcuna rottura, danneggiamento, trasformazione o mutamento del mezzo dal quale era stata asportata la merce. 8.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva contestata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, censure rispetto alle quali la Corte avrebbe offerto una motivazione apparente, richiamando solo i precedenti penali del ricorrente, peraltro assai remoti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di NC CE, AL CO e AN HE, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati, mentre i ricorsi proposti da IA LA, MO LA, NT RI e IA HE sono inammissibili perché proposti con motivi generici o, comunque, manifestamente infondati. 1. IA LA e MO LA. I ricorrenti, che hanno presentato un unico ricorso congiunto, sono stati ritenuti responsabili, nei due gradi di merito, del reato di associazione per delinquere di cui al capo A della imputazione e di alcuni reati-fine. 1.1. Quanto al primo motivo, con il quale è stata censurata la ritenuta sussistenza del reato dì cui all'art. 416 cod.pen., se ne deve rilevare la genericità — e, comunque, la manifesta infondatezza - rispetto a quanto la Corte di appello ha sottolineato ai fgg. 26- 28 della sentenza impugnata. In punto di diritto, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciarannitaro, Rv. 256054-01). Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Nel caso in esame ed alla luce dei richiamati principi, l'assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel trarre l'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine, è, dal punto di vista giuridico, manifestamente infondato. Il motivo di ricorso risulta anche generico nel momento in cui non si confronta minimamente con tutte le altre acquisizioni processuali elencate dalla Corte territoriale a riprova della sussistenza di una struttura organizzata e stabile idonea a costituire una associazione per delinquere. E' stato evidenziato che i correi avevano dei consueti luoghi di ritrovo prima di compiere i reati, usavano schede telefoniche anonime per i contatti tra i componenti del gruppo prontamente sostituite all'occorrenza, ricetrasmittenti ed auto "pulite" per gli spostamenti, utilizzavano un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate con l'uso di parole convenzionali, avevano una cassa comune. A queste emergenze — nessuna delle quali richiamata in ricorso — si era aggiunta la decisiva considerazione che il gruppo di soggetti ritenuti membri dell'associazione, aveva realizzato, in un torno di tempo non indifferente in quanto estesosi per diversi mesi, una serie cospicua di reati con le stesse modalità operative e ripetitive, a conferma della esistenza di una pianificazione organizzata non transitoria e tutt'altro che occasionale, volta alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio della stessa tipologia. pyi 4 Ne consegue che la tesi difensiva che si fosse trattato, nei singoli casi, di un concorso di persone nel reato, estemporaneamente realizzatosi, è priva di ogni aderenza rispetto ai dati processuali con i quali il ricorso non si confronta. La decisione della Corte è immune da vizi logico-giuridici e si confà correttamente al principio secondo il quale, nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724- 01). 1.2. Con riguardo al secondo motivo, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, l'eccezione relativa alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici inerenti alle utenze utilizzate dagli imputati, non tiene conto del fatto, ben evidenziato dalla Corte di appello ai fgg. 23-26 della sentenza impugnata, che la prova di responsabilità è stata fondata su ben altre acquisizioni, quali i servizi di osservazione, pedinamento e controllo, le dichiarazioni delle vittime e le confessioni di alcuni coimputati, le geo-localizzazioni e le videoriprese, le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Non vi è il benché minimo cenno nel ricorso a tali elementi di prova, se non con riguardo alle sole confessioni di alcuni coimputati, senza lo sviluppo di alcuna "prova di resistenza". Nei riguardi, poi, del ricorrente IA LA, l'eccezione è del tutto eccentrica, avendo la Corte precisato che la prova della sua responsabilità non si era basata su alcuna analisi di tabulati telefonici (fg. 45 della sentenza impugnata). kyt- 1.3. Il terzo motivo di ricorso, inerente alla posizione del solo ricorrente MO LA, per quanto relativo al reato di rapina di cui al capo G della imputazione, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto sussistente tale delitto rilevando che la vittima - un autotrasportatore - aveva provato a mettere in fuga i tre malviventi avvicinatisi al suo camion travisati da passamontagna, ma aveva desistito allorquando uno dei rapinatori aveva inferto violenti colpi allo sportello della cabina di guida, intimando alla persona offesa di spegnere l'allarme da lei attivato e tenendo la mano occultata in tasca per fare intendere di detenere un'arma. Alla luce di questi dati di fatto, non contestati e non rivedibili in questa sede, che non vi fosse stata minaccia o violenza alla persona, come si sostiene in ricorso, è affermazione priva di ogni appiglio fattuale e giuridico. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di rapina, integra il requisito della violenza non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati, tamponando intenzionalmente l'autovettura della persona offesa, costringevano la stessa a scenderne, così da poterle agevolmente sottrarre il veicolo, con cui si allontanavano). (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01). La condotta simultanea e coordinata dei correi - cui era seguito, nello stesso contesto spazio temporale, l'impossessamento da parte loro di alcuni colli di merce contenuti nel camion - rende ragione della corretta qualificazione giuridica del fatto secondo l'imputazione e della conclusione che il delitto era stato voluto da tutti e tre gli autori, tra i quali vi era il ricorrente MO, con pari livello di responsabilità materiale e morale, anche in relazione alle aggravanti contestate. 2. NC CE. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per il reato di riciclaggio di autovetture di cui al capo Q. 2.1. Quanto al secondo motivo, che ha priorità logica - inerendo alla invocata, diversa qualificazione giuridica del fatto come tentativo di riciclaggio, potenzialmente idonea a riverberarsi sull'intero trattamento sanzionatorio e le statuizioni collegate - il ricorso è generico poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di elementi di fatto non rivedibili in questa sede, la Corte di appello ha sottolineato che, all'atto dell'ingresso della polizia giudiziaria presso il luogo dove il ricorrente ed altri complici stavano "cannibalizzando" le auto di provenienza fr- illecita, la condotta era stata già portata a consumazione in quanto vari pezzi delle auto erano stati disassemblati ed ammonticchiati in luogo diverso dalle carcasse delle auto. Nessuno dei pezzi estratti aveva un codice di identificazione dal quale risalire all'autovettura, sicché la provenienza illecita del singolo pezzo di ricambio era stata ostacolata (fgg. 40-43 della sentenza impugnata). La ricostruzione operata dalla Corte di merito è corretta giuridicamente ed idonea ad escludere l'ipotesi del tentativo, ove si consideri che, per ritenere configurato il reato di riciclaggio nella sua forma consumata, è sufficiente che l'identificazione della provenienza illecita del bene sia stata in qualche modo ostacolata e resa più difficile, anche se in modo non definitivo (Sez. 5, n. 21925 del 17 aprile del 2018, Ratto, Rv. 273183). 2.2. In ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha ritenuto che il primo giudice avesse implicitamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva contestata in forma specifica, reiterata ed infraquinquennale. Tanto ha giustificato il fatto che la Corte di appello, trasferendo il proprio assunto anche in dispositivo e ritenendo congrua la pena inflitta all'imputato, non abbia ulteriormente diminuito la sanzione determinata dal GUP. Pertanto, non vi è, sul punto, alcuna divergenza tra motivazione e dispositivo. 2.3. Il terzo motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è infondato. In proposito, occorre richiamare il principio di diritto secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01, Sez. U, n. 5859 del 27/102011, dep. 2012, Marcianò, in motivazione). Nel caso in esame, la Corte di appello, a fg. 64 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione del reato per cui si procede. Pn A 3. NT RI. Il ricorrente, condannato nei due gradi di merito per il reato di associazione per delinquere e per diversi reati fine, ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. fg. 43 della sentenza impugnata). Ne consegue che egli non può dolersi della mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva e nemmeno del trattamento sanzionatorio da lui stesso accettato con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. La rinuncia a tutti i motivi di appello comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702-03). In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 4. IA HE. Il ricorrente, condannato nei due gradi di merito per il reato di associazione per delinquere e per diversi reati fine, ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. fg. 45 della sentenza impugnata). Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate a proposito del ricorrente NT RI, poiché anche i motivi di ricorso proposti dal IA HE avevano formato oggetto di rinuncia. 5. AL CO. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo A e per diversi reati-fine. Egli, come la Corte ha precisato a fg. 10 della sentenza impugnata (in nota) ed a fg. 54, ha ammesso gli addebiti inerenti ai reati-fine. 5.1. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rinviarsi al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto per quanto relativo alla censura che riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A. Quanto alla partecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli era stato implicato nella commissione di numerosi episodi criminosi individuati come reati-fine, riportando condanna per i delitti di cui ai capi E, G, H, I, O, P e Q (come riqualificato), in alcuni dei quali era emerso il suo ruolo organizzativo e in dominante;
il ricorrente, inoltre, aveva contatti con i sodali, tra i quali MO LA e ET CE (coimputato non ricorrente) e con i ricettatori dei veicoli rubati collegati al gruppo criminale (fg. 55 della sentenza impugnata). Il giudizio di responsabilità per il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, immune da vizi logico-giuridici. 5.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, che inerisce alla qualificazione giuridica del reato di rapina di cui al capo G, si rinvia a quanto è stato precisato nelle presenti considerazioni in diritto al punto 1.3., a proposito dell'unico contesto spazio-temporale nel quale si era realizzata la condotta illecita del ricorrente e dei suoi complici, secondo il resoconto della vittima e le altre risultanze. 5.3. Del pari, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo I, contestato come tentativo di rapina, la persona offesa - anche in questo caso un autotrasportatore - aveva riferito di avere interrotto l'azione predatoria del ricorrente e dei coimputati, già intenti a spostare la merce su altro mezzo, precipitandosi sul furgone che aveva da poco parcheggiato, sottraendo la chiave di accensione, venendo contestualmente minacciata di morte da uno dei malviventi che aveva intimato ad un complice di ucciderla menzionando l'uso di una pistola e tentando di sfondare la cabina del furgone dove la vittima si era rinchiusa, fuggendo all'arrivo della polizia giudiziaria. Alla luce di questi dati, non vi è spazio per qualificare il fatto come minaccia e tentativo di furto, non essendovi stato quello iato temporale tra le condotte che il ricorso propugna attraverso una ricostruzione eccentrica e fantasiosa, sganciata dagli elementi oggettivi indicati dalla sentenza impugnata ai fgg. 32-36. Nel che, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. 5.4. Il quarto motivo è infondato. Deve rilevarsi che il ricorrente aveva chiesto con l'atto di appello l'esclusione della recidiva contestata. Va qui richiamato il principio giuridico già indicato a proposito del ricorrente NC CE, al paragrafo 2.3. delle presenti considerazioni in diritto. Come per il NC CE, la Corte di appello, a fg. 56 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo, peraltro in più occasioni. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione dei numerosi reati per cui si procede. 11 6. AN HE. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo A e per diversi reati-fine. Egli, come la Corte ha precisato a fg. 10 della sentenza impugnata (in nota) ed a fg. 56, ha ammesso gli addebiti inerenti ai reati-fine. 6.1. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rinviarsi al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto per quanto relativo alla censura che riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A. Quanto alla partecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli era stato implicato nella commissione di numerosi episodi criminosi individuati come reati-fine, riportando condanna per i delitti di cui ai capi E, F, P e Q, in alcuni dei quali era emerso il suo ruolo attivo, con l'utilizzo di utenze telefoniche fittiziamente intestate a terzi, presenza sui luoghi dei delitti, dialoghi rivelativi della sua adesione al programma criminoso "aperto" (fg. 59 della sentenza impugnata). Il giudizio di responsabilità per il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, immune da vizi logico-giuridici. 6.2. Il secondo motivo, inerente alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose nel reato di furto di cui al capo E, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fgg. 29 e 30 della sentenza impugnata, ha chiarito, affrontando nel merito la questione, che i malviventi, tra i quali il ricorrente, avevano tagliato le corde del telone che copriva il tetto del furgone che conteneva la merce, così inequivocabilmente esercitando violenza sulla cosa, danneggiata in una sua parte al fine di commettere il delitto, secondo quanto previsto dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879). (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02). 6.3. In ordine al terzo motivo, che risulta infondato, deve rilevarsi che il ricorrente aveva chiesto con l'atto di appello l'esclusione della recidiva contestata. Va qui richiamato il principio giuridico già indicato a proposito del ricorrente NC CE, al paragrafo 2.3. delle presenti considerazioni in diritto. Come per il NC CE ed il AL CO, la Corte di appello, a fg. 60 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione 17 dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione dei numerosi reati per cui si procede. 7. Il rigetto dei ricorsi di NC CE, AL CO e AN HE determina la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di IA LA, MO LA, NT RI e IA HE consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NC CE, AL CO e AN HE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA LA, MO LA, NT RI e IA HE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21/10/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di IA HE e NT RI ed il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore, Avv. Giangregorio De Pascalis, per NC CE, NT RI e AL CO ed anche in sostituzione dell'Avv. Antonio Florio, per IA LA e MO LA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37083 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 21/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierna udienza, come risulta più in dettaglio dal relativo verbale, è stata disposta la separazione degli atti relativi alla posizione processuale del ricorrente AN IN, con formazione di autonomo fascicolo per quanto a questi inerente e iscrizione di diverso procedimento. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto sussistente, in conformità con il primo giudice, una organizzazione criminale dedita alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio (rapine e furti ad autotrasportatori, furti di autovetture, ricettazioni e riciclaggi di automobili attraverso la cosiddetta cannibalizzazione) operante nel territorio di Bari tra il febbraio ed il luglio 2021. In tale sodalizio sono stati ritenuti inseriti, con ruoli organizzativi e di comando, i ricorrenti NT RI e MO LA, e, quali partecipi, NO LA, IA HE, AN HE e AL CO. Tali ricorrenti sono stati condannati anche per una serie di reati fine, meglio indicati trattando delle rispettive posizioni processuali. NC CE, non organico all'associazione per delinquere, è stato ritenuto responsabile del reato di riciclaggio cui al capo Q, secondo l'originaria imputazione. La prova di responsabilità si è basata sulle querele delle persone offese, su servizi di polizia giudiziaria, intercettazioni ed anche dichiarazioni degli imputati, come quelle di IA HE, AL CO e AN HE, che avevano confessato gli addebiti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. IA LA e MO LA. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine che, però, sarebbe dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per non avere la Corte dichiarato l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, non essendo assistiti da alcun altro elemento di prova acquisito al processo. La sentenza impugnata, in proposito, ha valorizzato le dichiarazioni confessorie di altri coimputati, le quali non possiederebbero alcuna valenza dimostrativa rispetto alla posizione dei ricorrenti. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina di cui al capo G, ascritto al solo ricorrente MO LA. Sarebbe mancata la condotta violenta e minacciosa nei confronti della persona offesa, non potendo valorizzarsi, in proposito, la circostanza che un complice del ricorrente avesse inferto colpi alla cabina dell'autocarro al cui interno si trovava la vittima, tenendo una mano occultata nella tasca così da lasciare intendere di possedere una pistola, condotta contraddittoriamente attribuita a tutti i correi anziché ad uno soltanto di essi e priva di capacità intimidatoria ricollegabile alla sottrazione dei beni. 4. NC CE. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Nel dispositivo della sentenza, in contrasto con la parte motivazionale, la Corte di appello ha mostrato di accogliere un motivo di gravame proposto dal ricorrente, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, senza, tuttavia, procedere ad un adeguamento del trattamento sanzionatorio. La prevalenza del dispositivo sulla motivazione comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata, non potendosi emendare l'errore attraverso la procedura di correzione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo Q come tentativo di riciclaggio anziché come riciclaggio consumato. Il ricorrente osserva che, all'atto dell'intervento della polizia giudiziaria, l'operazione di cosiddetta cannibalizzazione dell'autovettura di provenienza illecita non era ancora compiuta in quanto i pezzi dell'automobile erano stati smontati ed ammonticchiati vicino al mezzo, permettendo agli operanti la loro completa individuazione, non ancora ostacolata. 4.3. Con il terzo motivo ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata esclusione della recidiva, circostanza che ha impedito la piena espansione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe fatto mero riferimento ai precedenti penali del ricorrente. 5. NT RI. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, circostanza che avrebbe consentito di abbattere la sanzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. applicato nella sua massima estensione. Pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle modalità del fatto che avrebbero consentito la determinazione di una pena più contenuta. 6. AL CO. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La sentenza impugnata avrebbe fatto pedissequo richiamo a quella di primo grado senza tenere conto delle censure difensive. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine, dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati e l'operatività del gruppo si sarebbe avuta per soli cinque mesi. Inoltre, non si sarebbero evidenziate prove in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente alla associazione delineata ed al suo contributo materiale. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo G come violenza privata e furto anziché come rapina. La Corte non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui le condotte di minaccia subite ad opera di uno dei malviventi non erano state collegate alla sottrazione dei beni, essendo trascorsi alcuni minuti tra le une e le altre. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo I come minaccia e tentativo di furto anziché come tentativo di rapina. Anche in questo caso, vi sarebbe stato uno iato temporale tra la prima condotta volta a commettere il furto della merce da un furgone e la condotta successiva, indirizzata a minacciare l'autista del mezzo per entrare in possesso delle chiavi che costui aveva portato con sé. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata, circostanza che avrebbe consentito di abbattere la sanzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. applicato nella sua massima estensione. Pur a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte si sarebbe limitata a richiamare i precedenti penali del ricorrente. 7. IA HE. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al delitto associativo di cui al capo A. 7.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, non essendo stata tenuta in conto la confessione resa e l'assenza di precedenti penali, evenienze che avrebbero dovuto portare al riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti su quelle di segno contrario, sia della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. 7.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti di cui al capo I come tentativo di furto anziché come tentativo di rapina. 8. AN HE. 8.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La sentenza impugnata avrebbe fatto pedissequo richiamo a quella di primo grado senza tenere conto delle censure difensive. La Corte di appello avrebbe dedotto l'esistenza di un sodalizio criminoso dalla perpetrazione dei reati fine, dimostrativa soltanto di un concorso di persone nel reato, in quanto i singoli delitti non erano indeterminati nel loro numero né programmati e l'operatività del gruppo si sarebbe avuta per soli cinque mesi. Inoltre, non si sarebbero evidenziate prove in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente alla associazione delineata ed al suo contributo materiale. 8.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2) cod.pen. (violenza sulle cose) in relazione al reato di cui al capo E. La condotta dell'imputato, che aveva confessato l'addebito, non avrebbe comportato alcuna rottura, danneggiamento, trasformazione o mutamento del mezzo dal quale era stata asportata la merce. 8.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata disapplicazione della recidiva contestata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, censure rispetto alle quali la Corte avrebbe offerto una motivazione apparente, richiamando solo i precedenti penali del ricorrente, peraltro assai remoti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di NC CE, AL CO e AN HE, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati, mentre i ricorsi proposti da IA LA, MO LA, NT RI e IA HE sono inammissibili perché proposti con motivi generici o, comunque, manifestamente infondati. 1. IA LA e MO LA. I ricorrenti, che hanno presentato un unico ricorso congiunto, sono stati ritenuti responsabili, nei due gradi di merito, del reato di associazione per delinquere di cui al capo A della imputazione e di alcuni reati-fine. 1.1. Quanto al primo motivo, con il quale è stata censurata la ritenuta sussistenza del reato dì cui all'art. 416 cod.pen., se ne deve rilevare la genericità — e, comunque, la manifesta infondatezza - rispetto a quanto la Corte di appello ha sottolineato ai fgg. 26- 28 della sentenza impugnata. In punto di diritto, deve ricordarsi che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciarannitaro, Rv. 256054-01). Inoltre, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Nel caso in esame ed alla luce dei richiamati principi, l'assunto difensivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel trarre l'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei reati-fine, è, dal punto di vista giuridico, manifestamente infondato. Il motivo di ricorso risulta anche generico nel momento in cui non si confronta minimamente con tutte le altre acquisizioni processuali elencate dalla Corte territoriale a riprova della sussistenza di una struttura organizzata e stabile idonea a costituire una associazione per delinquere. E' stato evidenziato che i correi avevano dei consueti luoghi di ritrovo prima di compiere i reati, usavano schede telefoniche anonime per i contatti tra i componenti del gruppo prontamente sostituite all'occorrenza, ricetrasmittenti ed auto "pulite" per gli spostamenti, utilizzavano un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate con l'uso di parole convenzionali, avevano una cassa comune. A queste emergenze — nessuna delle quali richiamata in ricorso — si era aggiunta la decisiva considerazione che il gruppo di soggetti ritenuti membri dell'associazione, aveva realizzato, in un torno di tempo non indifferente in quanto estesosi per diversi mesi, una serie cospicua di reati con le stesse modalità operative e ripetitive, a conferma della esistenza di una pianificazione organizzata non transitoria e tutt'altro che occasionale, volta alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio della stessa tipologia. pyi 4 Ne consegue che la tesi difensiva che si fosse trattato, nei singoli casi, di un concorso di persone nel reato, estemporaneamente realizzatosi, è priva di ogni aderenza rispetto ai dati processuali con i quali il ricorso non si confronta. La decisione della Corte è immune da vizi logico-giuridici e si confà correttamente al principio secondo il quale, nel concorso di persone nel reato continuato, l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724- 01). 1.2. Con riguardo al secondo motivo, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, l'eccezione relativa alla inutilizzabilità dei tabulati telefonici inerenti alle utenze utilizzate dagli imputati, non tiene conto del fatto, ben evidenziato dalla Corte di appello ai fgg. 23-26 della sentenza impugnata, che la prova di responsabilità è stata fondata su ben altre acquisizioni, quali i servizi di osservazione, pedinamento e controllo, le dichiarazioni delle vittime e le confessioni di alcuni coimputati, le geo-localizzazioni e le videoriprese, le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Non vi è il benché minimo cenno nel ricorso a tali elementi di prova, se non con riguardo alle sole confessioni di alcuni coimputati, senza lo sviluppo di alcuna "prova di resistenza". Nei riguardi, poi, del ricorrente IA LA, l'eccezione è del tutto eccentrica, avendo la Corte precisato che la prova della sua responsabilità non si era basata su alcuna analisi di tabulati telefonici (fg. 45 della sentenza impugnata). kyt- 1.3. Il terzo motivo di ricorso, inerente alla posizione del solo ricorrente MO LA, per quanto relativo al reato di rapina di cui al capo G della imputazione, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto sussistente tale delitto rilevando che la vittima - un autotrasportatore - aveva provato a mettere in fuga i tre malviventi avvicinatisi al suo camion travisati da passamontagna, ma aveva desistito allorquando uno dei rapinatori aveva inferto violenti colpi allo sportello della cabina di guida, intimando alla persona offesa di spegnere l'allarme da lei attivato e tenendo la mano occultata in tasca per fare intendere di detenere un'arma. Alla luce di questi dati di fatto, non contestati e non rivedibili in questa sede, che non vi fosse stata minaccia o violenza alla persona, come si sostiene in ricorso, è affermazione priva di ogni appiglio fattuale e giuridico. La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale, in tema di rapina, integra il requisito della violenza non soltanto l'esplicazione di energia fisica, in senso costrittivo, direttamente sulla persona del soggetto passivo, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati, tamponando intenzionalmente l'autovettura della persona offesa, costringevano la stessa a scenderne, così da poterle agevolmente sottrarre il veicolo, con cui si allontanavano). (Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01). La condotta simultanea e coordinata dei correi - cui era seguito, nello stesso contesto spazio temporale, l'impossessamento da parte loro di alcuni colli di merce contenuti nel camion - rende ragione della corretta qualificazione giuridica del fatto secondo l'imputazione e della conclusione che il delitto era stato voluto da tutti e tre gli autori, tra i quali vi era il ricorrente MO, con pari livello di responsabilità materiale e morale, anche in relazione alle aggravanti contestate. 2. NC CE. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito per il reato di riciclaggio di autovetture di cui al capo Q. 2.1. Quanto al secondo motivo, che ha priorità logica - inerendo alla invocata, diversa qualificazione giuridica del fatto come tentativo di riciclaggio, potenzialmente idonea a riverberarsi sull'intero trattamento sanzionatorio e le statuizioni collegate - il ricorso è generico poiché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di elementi di fatto non rivedibili in questa sede, la Corte di appello ha sottolineato che, all'atto dell'ingresso della polizia giudiziaria presso il luogo dove il ricorrente ed altri complici stavano "cannibalizzando" le auto di provenienza fr- illecita, la condotta era stata già portata a consumazione in quanto vari pezzi delle auto erano stati disassemblati ed ammonticchiati in luogo diverso dalle carcasse delle auto. Nessuno dei pezzi estratti aveva un codice di identificazione dal quale risalire all'autovettura, sicché la provenienza illecita del singolo pezzo di ricambio era stata ostacolata (fgg. 40-43 della sentenza impugnata). La ricostruzione operata dalla Corte di merito è corretta giuridicamente ed idonea ad escludere l'ipotesi del tentativo, ove si consideri che, per ritenere configurato il reato di riciclaggio nella sua forma consumata, è sufficiente che l'identificazione della provenienza illecita del bene sia stata in qualche modo ostacolata e resa più difficile, anche se in modo non definitivo (Sez. 5, n. 21925 del 17 aprile del 2018, Ratto, Rv. 273183). 2.2. In ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha ritenuto che il primo giudice avesse implicitamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva contestata in forma specifica, reiterata ed infraquinquennale. Tanto ha giustificato il fatto che la Corte di appello, trasferendo il proprio assunto anche in dispositivo e ritenendo congrua la pena inflitta all'imputato, non abbia ulteriormente diminuito la sanzione determinata dal GUP. Pertanto, non vi è, sul punto, alcuna divergenza tra motivazione e dispositivo. 2.3. Il terzo motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è infondato. In proposito, occorre richiamare il principio di diritto secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01, Sez. U, n. 5859 del 27/102011, dep. 2012, Marcianò, in motivazione). Nel caso in esame, la Corte di appello, a fg. 64 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione del reato per cui si procede. Pn A 3. NT RI. Il ricorrente, condannato nei due gradi di merito per il reato di associazione per delinquere e per diversi reati fine, ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. fg. 43 della sentenza impugnata). Ne consegue che egli non può dolersi della mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva e nemmeno del trattamento sanzionatorio da lui stesso accettato con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. La rinuncia a tutti i motivi di appello comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702-03). In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 4. IA HE. Il ricorrente, condannato nei due gradi di merito per il reato di associazione per delinquere e per diversi reati fine, ha concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. fg. 45 della sentenza impugnata). Il ricorso è inammissibile per le stesse ragioni già evidenziate a proposito del ricorrente NT RI, poiché anche i motivi di ricorso proposti dal IA HE avevano formato oggetto di rinuncia. 5. AL CO. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo A e per diversi reati-fine. Egli, come la Corte ha precisato a fg. 10 della sentenza impugnata (in nota) ed a fg. 54, ha ammesso gli addebiti inerenti ai reati-fine. 5.1. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rinviarsi al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto per quanto relativo alla censura che riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A. Quanto alla partecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli era stato implicato nella commissione di numerosi episodi criminosi individuati come reati-fine, riportando condanna per i delitti di cui ai capi E, G, H, I, O, P e Q (come riqualificato), in alcuni dei quali era emerso il suo ruolo organizzativo e in dominante;
il ricorrente, inoltre, aveva contatti con i sodali, tra i quali MO LA e ET CE (coimputato non ricorrente) e con i ricettatori dei veicoli rubati collegati al gruppo criminale (fg. 55 della sentenza impugnata). Il giudizio di responsabilità per il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, immune da vizi logico-giuridici. 5.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, che inerisce alla qualificazione giuridica del reato di rapina di cui al capo G, si rinvia a quanto è stato precisato nelle presenti considerazioni in diritto al punto 1.3., a proposito dell'unico contesto spazio-temporale nel quale si era realizzata la condotta illecita del ricorrente e dei suoi complici, secondo il resoconto della vittima e le altre risultanze. 5.3. Del pari, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo I, contestato come tentativo di rapina, la persona offesa - anche in questo caso un autotrasportatore - aveva riferito di avere interrotto l'azione predatoria del ricorrente e dei coimputati, già intenti a spostare la merce su altro mezzo, precipitandosi sul furgone che aveva da poco parcheggiato, sottraendo la chiave di accensione, venendo contestualmente minacciata di morte da uno dei malviventi che aveva intimato ad un complice di ucciderla menzionando l'uso di una pistola e tentando di sfondare la cabina del furgone dove la vittima si era rinchiusa, fuggendo all'arrivo della polizia giudiziaria. Alla luce di questi dati, non vi è spazio per qualificare il fatto come minaccia e tentativo di furto, non essendovi stato quello iato temporale tra le condotte che il ricorso propugna attraverso una ricostruzione eccentrica e fantasiosa, sganciata dagli elementi oggettivi indicati dalla sentenza impugnata ai fgg. 32-36. Nel che, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. 5.4. Il quarto motivo è infondato. Deve rilevarsi che il ricorrente aveva chiesto con l'atto di appello l'esclusione della recidiva contestata. Va qui richiamato il principio giuridico già indicato a proposito del ricorrente NC CE, al paragrafo 2.3. delle presenti considerazioni in diritto. Come per il NC CE, la Corte di appello, a fg. 56 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo, peraltro in più occasioni. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione dei numerosi reati per cui si procede. 11 6. AN HE. Il ricorrente è stato condannato, nei due gradi di merito, per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere di cui al capo A e per diversi reati-fine. Egli, come la Corte ha precisato a fg. 10 della sentenza impugnata (in nota) ed a fg. 56, ha ammesso gli addebiti inerenti ai reati-fine. 6.1. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rinviarsi al punto 1.1. delle presenti considerazioni in diritto per quanto relativo alla censura che riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A. Quanto alla partecipazione del ricorrente al descritto sodalizio illecito, il ricorso è generico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo la quale egli era stato implicato nella commissione di numerosi episodi criminosi individuati come reati-fine, riportando condanna per i delitti di cui ai capi E, F, P e Q, in alcuni dei quali era emerso il suo ruolo attivo, con l'utilizzo di utenze telefoniche fittiziamente intestate a terzi, presenza sui luoghi dei delitti, dialoghi rivelativi della sua adesione al programma criminoso "aperto" (fg. 59 della sentenza impugnata). Il giudizio di responsabilità per il reato associativo adottato dalla Corte di appello è, pertanto, immune da vizi logico-giuridici. 6.2. Il secondo motivo, inerente alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose nel reato di furto di cui al capo E, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fgg. 29 e 30 della sentenza impugnata, ha chiarito, affrontando nel merito la questione, che i malviventi, tra i quali il ricorrente, avevano tagliato le corde del telone che copriva il tetto del furgone che conteneva la merce, così inequivocabilmente esercitando violenza sulla cosa, danneggiata in una sua parte al fine di commettere il delitto, secondo quanto previsto dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen. In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. (Conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879). (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02). 6.3. In ordine al terzo motivo, che risulta infondato, deve rilevarsi che il ricorrente aveva chiesto con l'atto di appello l'esclusione della recidiva contestata. Va qui richiamato il principio giuridico già indicato a proposito del ricorrente NC CE, al paragrafo 2.3. delle presenti considerazioni in diritto. Come per il NC CE ed il AL CO, la Corte di appello, a fg. 60 della sentenza impugnata, non si è limitata, come si sostiene in ricorso, alla mera indicazione 17 dei precedenti penali del ricorrente, ma ne ha analizzato l'evoluzione nel tempo, mettendone in rilievo l'ingravescenza, anche in considerazione del fatto che già nelle precedenti sedi giurisdizionali l'imputato era stato dichiarato recidivo. Sicché, attraverso queste specificazioni, delle quali il ricorso non tiene conto, si è voluta mettere in luce la rinnovata capacità criminale del ricorrente e la sua pericolosità sociale a cagione della commissione dei numerosi reati per cui si procede. 7. Il rigetto dei ricorsi di NC CE, AL CO e AN HE determina la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di IA LA, MO LA, NT RI e IA HE consegue la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NC CE, AL CO e AN HE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA LA, MO LA, NT RI e IA HE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 21/10/2025.