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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE AO Presidente
Dott. LA DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 458/23 R.G. promossa d a e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
OGGETTO: difesi dagli avv.ti PA DAVIDE, PA GUIDO e GIULIO
Opposizione IM PE all'esecuzione (art. 615,
2' comma c.p.c.) APPELLANTI mobiliare c o n t r o
, , QUALE Controparte_1 Controparte_2
MANDATARIA Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PA MA, elettivamente pagina 1 di 5 domiciliato in PIAZZA A. MRO 23 CREMA presso il difensore avv.
PA MA, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BROGGI Controparte_4
OL elettivamente domiciliata in VIA ALTIERO SPINELLI 13/A 25034
ORZINUOVI presso il difensore avv. BROGGI OL, come da procura a allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 192/23.
CONCLUSIONI: come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 192/23 il Tribunale di Cremona dichiarava l'inammissibilità
dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi promosse da e e condannava questi ultimi a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite in favore di e di Controparte_3
Controparte_4
La sentenza è stata gravata da e . Parte_1 Parte_2
Con provvedimento in data 17 aprile 2025 questa Corte rilevava che la procura alle liti, priva di data, prodotta in giudizio su supporto cartaceo, risultava pagina 2 di 5 conferita dal solo all'avv. GU ER, all'avv. Parte_1
MA AN e all'avv. VI ER e che l'avv. VI ER
risultava sospeso dall'esercizio della professione forense sino alla data del 14
dicembre 2028, mentre quanto all'avv. IU MA AN non era dato sapere a quale Albo professionale risultasse iscritto.
Nel medesimo provvedimento si rilevava che la procura, priva di data conferita all'avv. GU ER faceva riferimento, in modo del tutto generico, al “ presente giudizio”, senza alcun riferimento al grado per il quale era stata conferita, così rendendo equivoca la volontà della parte di estendere il mandato anche al grado di appello.
Per queste ragioni la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva assegnato alle parti un termine perentorio per munirsi di valida procura.
Il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c. spirava invano.
Con atto di “ ricostituzione in giudizio” depositato il 6 ottobre 2025, oltre il termine perentorio assegnato, e si Parte_1 Parte_2
costituivano in giudizio con l'avv. GU palmieri.
Tutto ciò premesso, quanto a l'impugnazione promossa dai Parte_2
difensori senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome essi hanno dichiarato di agire nella presente fase di giudizio comporta che l'attività dei difensore non può riverberare alcun effetto sulla parte, restando attività processuale di cui i legali assumono esclusivamente la pagina 3 di 5 responsabilità con la conseguenza che è ammissibile la loro condanna a pagare le spese del giudizio.
In relazione a , la procura rilasciata all'avv. GU ER, Parte_1
priva di data e di qualsiasi riferimento al grado di giudizio è da ritenersi invalida in quanto non consente di stabilire se sia stata rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione dell' atto di citazione d'appello.
Tutto ciò premesso, la mancanza di "ius postulandi" di entrambe le parti appellanti, per difetto di mandato difensivo, non può che determinare l'inammissibilità dell'appello.
Gli avvocati GU e VI ER e MA AN vanno condannati in solido a rifondere in favore di in qualità di mandataria di Controparte_2
, e di le spese del grado che si Controparte_3 Controparte_4
liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
pagina 4 di 5 condanna GU ER, VI ER e IU MA AN a rifondere in favore delle appellate le spese del grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
2025
IL CONSIGLIERE EST.
LA DE
IL PRESIDENTE
SE AO
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE AO Presidente
Dott. LA DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 458/23 R.G. promossa d a e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
OGGETTO: difesi dagli avv.ti PA DAVIDE, PA GUIDO e GIULIO
Opposizione IM PE all'esecuzione (art. 615,
2' comma c.p.c.) APPELLANTI mobiliare c o n t r o
, , QUALE Controparte_1 Controparte_2
MANDATARIA Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PA MA, elettivamente pagina 1 di 5 domiciliato in PIAZZA A. MRO 23 CREMA presso il difensore avv.
PA MA, come da procura allegata
APPELLATA
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. BROGGI Controparte_4
OL elettivamente domiciliata in VIA ALTIERO SPINELLI 13/A 25034
ORZINUOVI presso il difensore avv. BROGGI OL, come da procura a allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 192/23.
CONCLUSIONI: come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 192/23 il Tribunale di Cremona dichiarava l'inammissibilità
dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi promosse da e e condannava questi ultimi a Parte_1 Parte_2
rifondere le spese di lite in favore di e di Controparte_3
Controparte_4
La sentenza è stata gravata da e . Parte_1 Parte_2
Con provvedimento in data 17 aprile 2025 questa Corte rilevava che la procura alle liti, priva di data, prodotta in giudizio su supporto cartaceo, risultava pagina 2 di 5 conferita dal solo all'avv. GU ER, all'avv. Parte_1
MA AN e all'avv. VI ER e che l'avv. VI ER
risultava sospeso dall'esercizio della professione forense sino alla data del 14
dicembre 2028, mentre quanto all'avv. IU MA AN non era dato sapere a quale Albo professionale risultasse iscritto.
Nel medesimo provvedimento si rilevava che la procura, priva di data conferita all'avv. GU ER faceva riferimento, in modo del tutto generico, al “ presente giudizio”, senza alcun riferimento al grado per il quale era stata conferita, così rendendo equivoca la volontà della parte di estendere il mandato anche al grado di appello.
Per queste ragioni la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva assegnato alle parti un termine perentorio per munirsi di valida procura.
Il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c. spirava invano.
Con atto di “ ricostituzione in giudizio” depositato il 6 ottobre 2025, oltre il termine perentorio assegnato, e si Parte_1 Parte_2
costituivano in giudizio con l'avv. GU palmieri.
Tutto ciò premesso, quanto a l'impugnazione promossa dai Parte_2
difensori senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome essi hanno dichiarato di agire nella presente fase di giudizio comporta che l'attività dei difensore non può riverberare alcun effetto sulla parte, restando attività processuale di cui i legali assumono esclusivamente la pagina 3 di 5 responsabilità con la conseguenza che è ammissibile la loro condanna a pagare le spese del giudizio.
In relazione a , la procura rilasciata all'avv. GU ER, Parte_1
priva di data e di qualsiasi riferimento al grado di giudizio è da ritenersi invalida in quanto non consente di stabilire se sia stata rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione dell' atto di citazione d'appello.
Tutto ciò premesso, la mancanza di "ius postulandi" di entrambe le parti appellanti, per difetto di mandato difensivo, non può che determinare l'inammissibilità dell'appello.
Gli avvocati GU e VI ER e MA AN vanno condannati in solido a rifondere in favore di in qualità di mandataria di Controparte_2
, e di le spese del grado che si Controparte_3 Controparte_4
liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello;
pagina 4 di 5 condanna GU ER, VI ER e IU MA AN a rifondere in favore delle appellate le spese del grado liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
2025
IL CONSIGLIERE EST.
LA DE
IL PRESIDENTE
SE AO
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