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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5319/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Alessandro Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di ME (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore nato il [...], oggi di anni 13, frequentante il terzo anno della scuola Per_1 media Istituto Anna Frank di ME, è affidato ad entrambi i genitori e collocato presso le loro abitazioni in maniera paritaria per una settimana alternata con ciascun genitore;
3) in relazione al diritto di visita: il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, oltre a quanto già sopra previsto in relazione al collocamento alternato, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
4) in relazione alle vacanze estive: due settimane, anche non consecutive per ciascun genitore, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze con il figlio, l'indirizzo della struttura, nonché i recapiti telefonici. Per il restante periodo di vacanza dalla fine della scuola alla ripresa dell'attività scolastica e nell'interesse del figlio, i genitori concordano di ridistribuirlo, a richiesta di ciascuno, equamente tra loro impegnandosi nel loro tempo libero a portare il figlio in piscina o in altre strutture di svago e ricreative sempre nel suo interesse e compatibilmente in ragione dei suoi desideri. I genitori concordano altresì, sempre nell'ambito del restante periodo di vacanza estiva nell'interesse e per la salute del figlio, di consentirgli di trascorrere ulteriori periodi insieme ai nonni materni o paterni in località di mare, montagna o collinare;
5) per le vacanze Natalizie: alternativamente l'ultima settimana di dicembre dal 23 al 31 compreso o la prima di gennaio dal giorno 1 sino alla riapertura della scuola, salvo diversi accordi tra i genitori nella suddivisione del periodo delle festività Natalizie corrispondente alla chiusura delle scuole;
6) in relazione alle vacanze di Pasqua e quelle di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra di essi nella suddivisione del periodo delle festività Pasquali e di carnevale corrispondente alla chiusura delle scuole.
In relazione alle previsioni sopraddette di cui ai punti da 3 a 6 concernenti complessivamente la relazione tra genitori e figlio, sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori volti a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente del figlio e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
7) in relazione al contributo economico alimentare, viene previsto un contributo integrativo a carico del padre e a favore della madre a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 100,00 mensili da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione decorso un anno dall'omologa;
8) resta riconosciuto a favore del padre l'importo di euro 57,00 ca di cui all'assegno unico attualmente allo stesso versato dall'Inps sino a quando il minore risulterà residente in [...]in via
Conte Ugo di Carpegna n. 22;
9) ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale secondo il protocollo e le “Linee Guida spese extra assegno” che fanno parte integrante del presente ricorso;
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail o whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori possono prevedere di raggruppare i vari rimborsi in un'unica soluzione con scadenza del rimborso al giorno 5 di ogni mese in occasione del versamento del contributo al mantenimento del figlio;
10) i genitori si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio;
11) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui non viene previsto reciprocamente alcun contributo al mantenimento;
- I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata.
***
Attesa la richiesta del cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio, la signora e il signor come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, visto l'art. 473 bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c.
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
14.05.2015 alle medesime condizioni/conclusioni sopra riportate, matrimonio celebrato a ME (MB) presso la chiesa di Santa Maria Nascente e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ME al n. 3 parte 2 Serie A anno 2015, mandando conseguentemente alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato
Civile di ME (MB) l'emananda sentenza in copia autentica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di ME (MB) di trascrivere l'emananda sentenza.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di ME in data
14.05.2015;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ME per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
AU GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.07.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Alessandro Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di ME (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore nato il [...], oggi di anni 13, frequentante il terzo anno della scuola Per_1 media Istituto Anna Frank di ME, è affidato ad entrambi i genitori e collocato presso le loro abitazioni in maniera paritaria per una settimana alternata con ciascun genitore;
3) in relazione al diritto di visita: il padre potrà tenere con sé il figlio liberamente, oltre a quanto già sopra previsto in relazione al collocamento alternato, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
4) in relazione alle vacanze estive: due settimane, anche non consecutive per ciascun genitore, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi la località ove trascorreranno le vacanze con il figlio, l'indirizzo della struttura, nonché i recapiti telefonici. Per il restante periodo di vacanza dalla fine della scuola alla ripresa dell'attività scolastica e nell'interesse del figlio, i genitori concordano di ridistribuirlo, a richiesta di ciascuno, equamente tra loro impegnandosi nel loro tempo libero a portare il figlio in piscina o in altre strutture di svago e ricreative sempre nel suo interesse e compatibilmente in ragione dei suoi desideri. I genitori concordano altresì, sempre nell'ambito del restante periodo di vacanza estiva nell'interesse e per la salute del figlio, di consentirgli di trascorrere ulteriori periodi insieme ai nonni materni o paterni in località di mare, montagna o collinare;
5) per le vacanze Natalizie: alternativamente l'ultima settimana di dicembre dal 23 al 31 compreso o la prima di gennaio dal giorno 1 sino alla riapertura della scuola, salvo diversi accordi tra i genitori nella suddivisione del periodo delle festività Natalizie corrispondente alla chiusura delle scuole;
6) in relazione alle vacanze di Pasqua e quelle di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra di essi nella suddivisione del periodo delle festività Pasquali e di carnevale corrispondente alla chiusura delle scuole.
In relazione alle previsioni sopraddette di cui ai punti da 3 a 6 concernenti complessivamente la relazione tra genitori e figlio, sono fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori volti a garantire la massima collaborazione nell'interesse preminente del figlio e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
7) in relazione al contributo economico alimentare, viene previsto un contributo integrativo a carico del padre e a favore della madre a titolo di mantenimento del figlio nella misura di € 100,00 mensili da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione decorso un anno dall'omologa;
8) resta riconosciuto a favore del padre l'importo di euro 57,00 ca di cui all'assegno unico attualmente allo stesso versato dall'Inps sino a quando il minore risulterà residente in [...]in via
Conte Ugo di Carpegna n. 22;
9) ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale secondo il protocollo e le “Linee Guida spese extra assegno” che fanno parte integrante del presente ricorso;
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail o whatsapp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori possono prevedere di raggruppare i vari rimborsi in un'unica soluzione con scadenza del rimborso al giorno 5 di ogni mese in occasione del versamento del contributo al mantenimento del figlio;
10) i genitori si autorizzano reciprocamente il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio;
11) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, per cui non viene previsto reciprocamente alcun contributo al mantenimento;
- I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata.
***
Attesa la richiesta del cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio, la signora e il signor come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, visto l'art. 473 bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c.
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
14.05.2015 alle medesime condizioni/conclusioni sopra riportate, matrimonio celebrato a ME (MB) presso la chiesa di Santa Maria Nascente e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ME al n. 3 parte 2 Serie A anno 2015, mandando conseguentemente alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato
Civile di ME (MB) l'emananda sentenza in copia autentica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di ME (MB) di trascrivere l'emananda sentenza.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di ME in data
14.05.2015;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ME per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 3, parte II serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
AU GA