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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8415/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036366609000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7341/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8415/2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - NE - SS e l'Resistente_1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per Tarsu/Tia 2012.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti tributari.
L'Resistente_1, non risulta costituita. L' AD . non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese.
Nel caso in esame l'avviso di intimazione dell'Resistente_1 Banca_1, infatti, un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione dell'avviso di intimazione Resistente_1.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (V. Cass. n.16743 del 2024)
Ritiene il giudice, mutando il precedente orientamento applicato inizialmente in fattispecie similari, che l'intimazione di pagamento dell'Resistente_1 in esame integri, però, un atto "atipico", in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui al citato art.19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza, secondo cui ciascun atto recante una presesa tributaria ancorchè non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
(cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11.05.2009 e , ultimamente, Cass. Civ, Sez. 5 , Ordinanza n. 11481 del 8.04.2022).
L'avviso di intimazione notificato dall'Resistente_1 costituisce, infatti, in senso tecnico solo un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ma non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva dunque l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (v. Cass. n. 16743 del 2024).
Non conduce a diverso opinamento sul punto l'arresto di Cass. n. 6436 del 2025, che ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2
d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile .
Ed invero, in ormai numerosi arresti, questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha espresso il convincimento – cui questo Giudice intende dare continuità ─ che non sia predicabile una assimilazione della “intimazione” emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede e prodotta dall'ente impositore, agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
L'intimazione di cui si discorre, dunque, condivide con l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, solo il nome ma non la sostanza né la natura giuridica.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SS Sez.2, in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che quantifica in complessivi euro 300,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in SS lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico. Dott. ssa Rita Rampulla
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8415/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036366609000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7341/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 8415/2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - NE - SS e l'Resistente_1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per Tarsu/Tia 2012.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti tributari.
L'Resistente_1, non risulta costituita. L' AD . non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese.
Nel caso in esame l'avviso di intimazione dell'Resistente_1 Banca_1, infatti, un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione dell'avviso di intimazione Resistente_1.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (V. Cass. n.16743 del 2024)
Ritiene il giudice, mutando il precedente orientamento applicato inizialmente in fattispecie similari, che l'intimazione di pagamento dell'Resistente_1 in esame integri, però, un atto "atipico", in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui al citato art.19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza, secondo cui ciascun atto recante una presesa tributaria ancorchè non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
(cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11.05.2009 e , ultimamente, Cass. Civ, Sez. 5 , Ordinanza n. 11481 del 8.04.2022).
L'avviso di intimazione notificato dall'Resistente_1 costituisce, infatti, in senso tecnico solo un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ma non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva dunque l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (v. Cass. n. 16743 del 2024).
Non conduce a diverso opinamento sul punto l'arresto di Cass. n. 6436 del 2025, che ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2
d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile .
Ed invero, in ormai numerosi arresti, questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha espresso il convincimento – cui questo Giudice intende dare continuità ─ che non sia predicabile una assimilazione della “intimazione” emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede e prodotta dall'ente impositore, agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
L'intimazione di cui si discorre, dunque, condivide con l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, solo il nome ma non la sostanza né la natura giuridica.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SS Sez.2, in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che quantifica in complessivi euro 300,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in SS lì 10.12.2025 Il Giudice Monocratico. Dott. ssa Rita Rampulla