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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
Il Giudice della prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90000279/11 R.G., vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], e , C.F. Parte_3
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
Corso Umberto n. 88, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Alessio Siculo (ME), via
Mantineo, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Padiglione, che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
25/09/1953, elettivamente domiciliata in Messina, via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cardile, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
E
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._5
residente in [...]di IL (ME); CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/03/2011, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 al fine di ottenere la condanna in solido al pagamento della somma di € 9.193,49 a titolo di prestazioni professionali. A sostegno delle proprie pretese esponevano di essere eredi di di Persona_1
professione avvocato, il quale aveva rappresentato, nelle vesti di procuratore legale, gli odierni convenuti in un giudizio penale e due giudizi civili, di particolare difficoltà, conclusi per loro favorevolmente;
notificate le sentenze, si procedeva altresì per il recupero delle somme dovute per danni e spese legali;
in data 31/01/2010,
[...]
Con rinunciava al mandato per la procedura esecutiva n. 167/03R essendo Per_1
rimaste inevase tutte le richieste di pagamento di spese, competenze e onorari relative alle tre sentenze e al giudizio di esecuzione immobiliare, compresa l'ultima del
11/11/2010, con cui veniva richiesta la somma complessiva di € 9.139,49; venuto a mancare gli eredi dovevano necessariamente instaurare un giudizio Persona_1
per recuperare le somme dovute.
Adivano, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 9.139,49 a titolo di prestazioni professionali svolte dall'avvocato secondo la liquidazione operata dal Tribunale di Messina nella Persona_1 sentenza penale n. 237/82 e nelle sentenze civili n. 928/96 e 360/99, comprese le spese di notifica e le spese anticipate dal de cuius nel giudizio di esecuzione immobiliare n.
167/03, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda proposta Controparte_1
ex adverso. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda e, in ogni caso, contestava il quantum richiesto.
seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, restando CP_2
contumace.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 01/07/2014 la causa veniva rinviata per la precisazione all'udienza del 11/07/2014. Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo.
All'udienza del 24/11/2021, la prima tenutasi di fronte a questo Giudicante, frattanto subentrato nel ruolo, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del
06/07/2022. Dopo alcuni rinvii disposti per la necessità di smaltimento di cause di più risalente iscrizione, all'udienza del 06/03/2024, la causa veniva assunta in decisione con l'autorizzazione delle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata perché in parte il credito è prescritto e per altra parte è sfornito di prova.
, e hanno instaurato il presente Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio per conseguire, in qualità di eredi, il pagamento dei compensi professionali spettanti al loro dante causa avvocato per l'attività professionale dallo Persona_1
stesso compiuta in favore dei convenuti in relazione al giudizio penale, definito con sentenza n. 237/82, e a due giudizi civili, conclusi rispettivamente con le sententenze n.
928/96 e 360/99; hanno inoltre richiesto il pagamento delle spese di notifica e delle spese anticipate dal de cuius nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 167/03 R.G., oltre interessi legali.
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. “Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese”. Inoltre, secondo l'art. 2957 c. 2 c.c. “Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”.
La Suprema Corte ha chiarito che “In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale dies a quo del decorso del termine di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito
l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”
(Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, n.4595).
Ebbene, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta , è Controparte_1
spirato il termine prescrizionale con riferimento al diritto al compenso dell'attività professionale svolta dall'avvocato in relazione all'attività di difesa prestata nel Per_1
procedimento penale e nei due giudizi civili sopra richiamati.
Ed invero, il primo atto interruttivo è rinvenibile nella racc. a/r a firma del defunto risalente all'8/07/1999; dopo tale missiva, l'unica altra richiesta di Persona_1
adempimento indirizzata ai e - e proveniente dagli odierni attori - è CP_1 CP_2
datata 12/11/2010. Gli attori chiedono, inoltre, la corresponsione dei compensi dovuti per la procedura esecutiva immobiliare n. 167/03 e le spese vive per essa anticipate. Per tale procedura, invero, l'avvocato in data 31/01/2010, aveva notificato agli assistiti la rinuncia Per_1 al mandato, per cui è da tale data, trattandosi evidentemente di procedimento non concluso, che deve ritenersi decorrere il dies a quo del relativo termine prescrizionale.
Infatti, “Le iniziative intraprese dall'avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, come
i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto di credito riconosciuto in favore del proprio cliente, costituiscono prestazione di una nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione” (Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, n.21943). E tuttavia, se è vero che avuto riguardo al diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate dal professionista non può dirsi decorso il termine di prescrizione, deve rilevarsi che la pretesa attorea non è supportata da prova certa. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, i deducenti non hanno assolto l'onere di prova su di essi incombente, avendo allegato plurimi atti di precetto e pignoramenti immobiliari nei confronti della medesimo debitore ) che non sono riconducibili in maniera certa ed Persona_2
univoca alla procedura esecutiva n. 167/03 R.G.E. oggetto della domanda e alla quale
è espressamente riferita la rinuncia al mandato presente agli atti.
Occorre, a questo punto, chiarire la posizione di il quale sebbene non si CP_2
sia costituito, gode degli effetti dell'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto non eccipiente nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata
e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente” (Cassazione civile , sez. I , 22/03/2021 , n. 7987); pertanto, le domande devono essere rigettate anche nei suoi confronti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori.
Ai sensi del d.m. 147/2022, per giudizi di cognizione fronte al Tribunale, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi tabellari dello scaglione fino a € 26.000,00, in ragione delle questioni di facile soluzione e dell'attività concretamente svolta, con particolare riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, le spese di lite si in quantificano complessivamente in € 3.000,00 per compensi professionali (€ 600,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 900,00 per istruttoria/trattazione ed € 900,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge. Detto importo dovrà essere corrisposto direttamente all'avv. Antonio Cardile, quale procuratore antistatario della convenuta . Controparte_1
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
Monforte, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 90000279/11 r.g., promossa , Parte_1
e contro e così Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
decide:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta le domande attoree;
3) Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1
che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'avv. Antonio Cardile, quale procuratore antistatario.
4) Nulla sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
Il Giudice della prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90000279/11 R.G., vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambe residenti in [...], e , C.F. Parte_3
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._3
Corso Umberto n. 88, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Alessio Siculo (ME), via
Mantineo, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Padiglione, che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
25/09/1953, elettivamente domiciliata in Messina, via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cardile, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
E
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._5
residente in [...]di IL (ME); CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/03/2011, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_3 Controparte_1 CP_2 al fine di ottenere la condanna in solido al pagamento della somma di € 9.193,49 a titolo di prestazioni professionali. A sostegno delle proprie pretese esponevano di essere eredi di di Persona_1
professione avvocato, il quale aveva rappresentato, nelle vesti di procuratore legale, gli odierni convenuti in un giudizio penale e due giudizi civili, di particolare difficoltà, conclusi per loro favorevolmente;
notificate le sentenze, si procedeva altresì per il recupero delle somme dovute per danni e spese legali;
in data 31/01/2010,
[...]
Con rinunciava al mandato per la procedura esecutiva n. 167/03R essendo Per_1
rimaste inevase tutte le richieste di pagamento di spese, competenze e onorari relative alle tre sentenze e al giudizio di esecuzione immobiliare, compresa l'ultima del
11/11/2010, con cui veniva richiesta la somma complessiva di € 9.139,49; venuto a mancare gli eredi dovevano necessariamente instaurare un giudizio Persona_1
per recuperare le somme dovute.
Adivano, dunque, l'intestato Tribunale chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 9.139,49 a titolo di prestazioni professionali svolte dall'avvocato secondo la liquidazione operata dal Tribunale di Messina nella Persona_1 sentenza penale n. 237/82 e nelle sentenze civili n. 928/96 e 360/99, comprese le spese di notifica e le spese anticipate dal de cuius nel giudizio di esecuzione immobiliare n.
167/03, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda proposta Controparte_1
ex adverso. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda e, in ogni caso, contestava il quantum richiesto.
seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, restando CP_2
contumace.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 01/07/2014 la causa veniva rinviata per la precisazione all'udienza del 11/07/2014. Seguivano alcuni rinvii per carico di ruolo.
All'udienza del 24/11/2021, la prima tenutasi di fronte a questo Giudicante, frattanto subentrato nel ruolo, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del
06/07/2022. Dopo alcuni rinvii disposti per la necessità di smaltimento di cause di più risalente iscrizione, all'udienza del 06/03/2024, la causa veniva assunta in decisione con l'autorizzazione delle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur CP_2 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, la domanda deve essere rigettata perché in parte il credito è prescritto e per altra parte è sfornito di prova.
, e hanno instaurato il presente Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio per conseguire, in qualità di eredi, il pagamento dei compensi professionali spettanti al loro dante causa avvocato per l'attività professionale dallo Persona_1
stesso compiuta in favore dei convenuti in relazione al giudizio penale, definito con sentenza n. 237/82, e a due giudizi civili, conclusi rispettivamente con le sententenze n.
928/96 e 360/99; hanno inoltre richiesto il pagamento delle spese di notifica e delle spese anticipate dal de cuius nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 167/03 R.G., oltre interessi legali.
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. “Si prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese”. Inoltre, secondo l'art. 2957 c. 2 c.c. “Per le competenze dovute agli avvocati e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”.
La Suprema Corte ha chiarito che “In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale dies a quo del decorso del termine di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito
l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”
(Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, n.4595).
Ebbene, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta , è Controparte_1
spirato il termine prescrizionale con riferimento al diritto al compenso dell'attività professionale svolta dall'avvocato in relazione all'attività di difesa prestata nel Per_1
procedimento penale e nei due giudizi civili sopra richiamati.
Ed invero, il primo atto interruttivo è rinvenibile nella racc. a/r a firma del defunto risalente all'8/07/1999; dopo tale missiva, l'unica altra richiesta di Persona_1
adempimento indirizzata ai e - e proveniente dagli odierni attori - è CP_1 CP_2
datata 12/11/2010. Gli attori chiedono, inoltre, la corresponsione dei compensi dovuti per la procedura esecutiva immobiliare n. 167/03 e le spese vive per essa anticipate. Per tale procedura, invero, l'avvocato in data 31/01/2010, aveva notificato agli assistiti la rinuncia Per_1 al mandato, per cui è da tale data, trattandosi evidentemente di procedimento non concluso, che deve ritenersi decorrere il dies a quo del relativo termine prescrizionale.
Infatti, “Le iniziative intraprese dall'avvocato, anche se connesse alla decisione definitiva, come
i procedimenti esecutivi finalizzati a rendere effettivo il diritto di credito riconosciuto in favore del proprio cliente, costituiscono prestazione di una nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione” (Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, n.21943). E tuttavia, se è vero che avuto riguardo al diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate dal professionista non può dirsi decorso il termine di prescrizione, deve rilevarsi che la pretesa attorea non è supportata da prova certa. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, i deducenti non hanno assolto l'onere di prova su di essi incombente, avendo allegato plurimi atti di precetto e pignoramenti immobiliari nei confronti della medesimo debitore ) che non sono riconducibili in maniera certa ed Persona_2
univoca alla procedura esecutiva n. 167/03 R.G.E. oggetto della domanda e alla quale
è espressamente riferita la rinuncia al mandato presente agli atti.
Occorre, a questo punto, chiarire la posizione di il quale sebbene non si CP_2
sia costituito, gode degli effetti dell'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione, in quanto “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto non eccipiente nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata
e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente” (Cassazione civile , sez. I , 22/03/2021 , n. 7987); pertanto, le domande devono essere rigettate anche nei suoi confronti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori.
Ai sensi del d.m. 147/2022, per giudizi di cognizione fronte al Tribunale, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi tabellari dello scaglione fino a € 26.000,00, in ragione delle questioni di facile soluzione e dell'attività concretamente svolta, con particolare riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, le spese di lite si in quantificano complessivamente in € 3.000,00 per compensi professionali (€ 600,00 per fase studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 900,00 per istruttoria/trattazione ed € 900,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge. Detto importo dovrà essere corrisposto direttamente all'avv. Antonio Cardile, quale procuratore antistatario della convenuta . Controparte_1
Nulla si dispone sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
Monforte, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 90000279/11 r.g., promossa , Parte_1
e contro e così Parte_2 Parte_3 Controparte_1 CP_2
decide:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta le domande attoree;
3) Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1
che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'avv. Antonio Cardile, quale procuratore antistatario.
4) Nulla sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in servizio presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.