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8 novembre 2001
8 novembre 2001
Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Commentari • 36
- 1. Misure di contrasto all’epidemia: quali sono i limiti della legislazione regionale speciale?Accesso limitatoLaura Biarella · https://www.altalex.com/ · 26 febbraio 2021 · 8.066292
Giurisprudenza • 245
- 1. Corte Cost., sentenza 28/04/2006, n. 175Provvedimento: […] 4.— Nel caso in esame il ricorrente si è limitato ad affermare che le norme impugnate per il solo fatto di avere istituito il Consiglio delle autonomie locali con legge “ordinaria” violerebbero, per il tramite dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 123, ultimo comma, della Costituzione. […]Leggi di più...
- carenza argomentativa in ordine alle norme parametro·
- inammissibilità della questione.·
- denunciato contrasto con la previsione costituzionale della fonte statutaria·
- consiglio delle autonomie locali e della conferenza permanente regioni-enti locali·
- sent. 175/06. enti locali·
- istituzione attraverso fonte legislativa ordinaria·
- norme della regione sardegna·
- ricorso del governo