Articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Articolo 9Articolo 11
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8 novembre 2001
Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Entrata in vigore il 8 novembre 2001
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