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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1708/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. EINAUDI STEFANIA (c.f.
) e dell'Avv. RUSSO PAOLO (c.f. , che li rappresenta C.F._3 C.F._4
e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno esposto: Pt_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in CERVASCA il 16/09/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno
1995;
1 - che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...], e Pt_1
, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Parte_2
concordatario in CERVASCA il 16/09/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 1995 ;
2) Omologa le condizioni di separazione dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
2 4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1708/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1
e
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. EINAUDI STEFANIA (c.f.
) e dell'Avv. RUSSO PAOLO (c.f. , che li rappresenta C.F._3 C.F._4
e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno esposto: Pt_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in CERVASCA il 16/09/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno
1995;
1 - che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...], e Pt_1
, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio Parte_2
concordatario in CERVASCA il 16/09/1995, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 1995 ;
2) Omologa le condizioni di separazione dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
2 4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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