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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.- est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4339/2023 avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, elettivamente domiciliato in OR, Parte_1
Via Nino Bixio n. 12 presso il difensore avv. BESSI PIERA
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. PUGLISI BRUNA, elettivamente domiciliato in Controparte_1
OR, Via Sagliano Micca n. 3 presso il difensore avv. PUGLISI BRUNA
Resistente
Avv. Elena Caterina De Bernardi (C.F.: ) in qualità di curatore speciale delle C.F._1 minori , nata in [...] in data [...], e nata a OR in [...] Persona_1 Persona_2
6/02/2007 come da provvedimento del Tribunale ordinario di OR del 18/09/2023, elettivamente domiciliati presso il suo studio in OR via Susa n. 42
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
pagina 1 di 7 Per parte convenuta Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
Per il curatore speciale
Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
Per il Pubblico ministero Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in OR il Parte_1 Controparte_1
4/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR in data
14/09/2004 (atto n. 518-parte II - serie A del registro degli atti di matrimonio).
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata in [...] in data [...], e , nata a Per_1 Per_2
OR in data 6/02/2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 19/09/2014, omologato dal Tribunale di OR con decreto del 24/09/2014 (r.g. n. 15799/2014).
Con ricorso depositato il 22/2/2023 il IG. chiedeva che venisse pronunciata sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento congiunto delle figlie e , con Per_1 Per_2 residenza delle medesime presso il padre. Chiedeva altresì che venisse posto a carico della IG.ra contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive.
La causa rubricata al n. RG 4339/2023 veniva assegnata alla sezione VII e chiamata all'udienza presidenziale del 14/09/2023.
Ricorso e decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a controparte.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 14/09/2023, la parte convenuta non compariva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta e ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento n. vg 978/2021 pendente dinnanzi al
Tribunale per i Minorenni di OR, nonché le relazioni dei servizi sociali, che avevano CP_2 in carico il nucleo e del e del Csm incaricati della presa in carico della sig.ra ravvisata Pt_2 CP_1
“una possibile inidoneità dei genitori a rappresentare in giudizio l'interesse delle figlie minori” nominava un curatore speciale in favore delle stesse e rinviava la trattazione all'udienza del
19/10/2023.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 25/10/2023 il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “DISPONE l'affidamento delle minori
e al sig. rimettendo allo stesso altresì l'adozione in autonomia delle Per_1 Per_2 Parte_1 decisioni di maggior interesse per le figlie (in ambito sanitario, scolastico, burocratico etc.) e disponendo che le medesime conservino la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre;
DISPONE che possa incontrare la madre liberamente, previo accordo tra i genitori e tenuto Per_1 conto del gradimento della ragazza;
DISPONE l'attivazione di un progetto di affido diurno in favore di
, presso una famiglia affidataria o un centro educativo individuato a cura del Servizio Sociale e Per_2 secondo le modalità indicate dal medesimo;
DISPONE che possa incontrare la madre Per_2
pagina 2 di 7 liberamente almeno un giorno nel fine settimana;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione CP_2 degli interventi di supporto stimati necessari, quali il sostegno alla genitorialità degli adulti e il sostegno individualizzato di;
INVITA i Servizi incaricati a relazionare al tribunale almeno sette Per_2 giorni prima della prossima udienza;
DISPONE che ciascun genitore curi il mantenimento diretto delle figlie quando le ha con sé; le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
OR. DISPONE l'acquisizione degli atti del procedimento n. vg 978/2021 pendente dinnanzi al
Tribunale per i Minorenni di OR (presidente dott.ssa Pedone), invitando contestualmente il predetto giudice a valutare la competenza in merito alle domande riguardanti le minori e Per_1 Per_2
, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
[...]
Avanti al G.I. nominato, entrambe le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Le parti depositavano i rispettivi atti introduttivi la fase di merito e le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. nei termini fissati dal giudice all'udienza del 14/02/2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/06/2024 fissata per l'esame delle memorie ex art. 183, 6° comma cpc, il giudice respingeva le prove orali richieste e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29/10/2024 avanti al Giudice istruttore designato le parti precisavano come in epigrafe e il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 16/12/2024, il giudice, ritenuto non opportuno procedere all'audizione delle minori in quanto superfluo e pregiudizievole, assegnava alle parti termini per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 25/3/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
&&&&&
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti, poiché risultano superflue ed irrilevanti alla luce della produzione delle parti e della documentazione reddituale in atti.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di cessazione degli effetti civili appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, tanto che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è comune ad entrambe le parti.
L'affidamento delle figlie e Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 Nelle more del giudizio le figlie (nata il [...] ) e (nata il [...]) sono Per_1 Per_2 divenute entrambe maggiorenni. Pertanto, nulla occorre provvedere circa il loro affidamento e le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 11/07/2023) 20/09/2023, n. 26875 e Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/12/2023) 27/12/2023, n. 35945).
Nella specie, la parte ricorrente ha domandato un contributo al mantenimento a carico della madre per entrambe le figlie, di cui allega la mancanza di autosufficienza economica e la dimora prevalente presso di lui, pari ad euro 200 per ciascuna figlia.
La convenuta, rappresentando che vive stabilmente con i nonni e presso la madre: Per_1 Per_2 pertanto, ha chiesto respingersi la domanda di mantenimento avanzata dall'attore, domandando in via riconvenzionale un contributo al mantenimento per la sola da porsi a carico del padre pari a 250 Per_2 euro mensili. In via subordinata, la sig.ra ha chiesto che ciascun genitore provveda al CP_1 mantenimento di quando si trova presso di sé, ponendo a carico del padre il 100% delle spese Per_2 mediche non coperte dal SSN.
Il curatore ha domandato che la madre, in quanto genitore non collocatario sulla base dei provvedimenti presidenziali assunti con ordinanza del 25/10/2023, versi al padre un contributo per il mantenimento delle figlie da quantificarsi secondo giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di OR.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il curatore precisava che “né né hanno Per_2 Per_1 una residenza stabili, poiché decidono liberamente dove stare e quando sono state con la madre era per un senso di accudimento perché non stanno bene” (v. verbale ud. 29/10/2024). Con riguardo a il requisito della mancanza di autosufficienza economica, che “è la Per_1 precondizione del diritto preteso” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/08/2020, n. 17183) non è provato dall'attore richiedente il contributo al mantenimento e non può presumersi in ragione dell'età della ragazza, ad oggi ventenne.
Peraltro, secondo quando si trae dal doc. 8 (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia) di parte convenuta, vive stabilmente con i nonni materni: ne discende che la domanda di Per_1 contributo al mantenimento avanzata dall'attore è infondata, salvo quanto si dirà in seguito.
Quanto a neo-maggiorenne, può presumersi sussistente, in applicazione del principio Per_2 giurisprudenziale summenzionato, la condizione di non autosufficienza economica e la non imputabilità della stessa, anche in ragione del fatto che il percorso scolastico non è ancora concluso.
pagina 4 di 7 Da quanto rappresentato in giudizio dal curatore speciale delle minori, nonché da quanto rilevato nelle relazioni dei servizi sociali (di cui l'ultima del 14/6/2024) emerge che non ha una collocazione Per_2 stabile, frequentando liberamente le abitazioni del padre, della madre e dei nonni materni.
Circa, infine, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti si rileva quanto segue.
Il IG. allega di essere dipendente della società Secap Costruzioni e di svolgere attività di Pt_1 gruista, con stipendio mensile pari ad euro 1.700/1.800 circa. Conduce in locazione un appartamento e un box auto in OR, Strada delle Cacce n. 150/A, versando un canone mensile pari ad euro 500, escluse spese condominiali e riscaldamento, per l'abitazione ed euro 60 per il box auto (v. docc. 19 e 20 parte attrice).
Ha contratto un finanziamento con durata sino al mese di aprile 2026 per l'acquisto dell'autovettura, con rata mensile di euro 330,30 (v. doc. 21 parte attrice).
Dal 2015 convive con la IG.ra , dalla quale ha avuto due figlie, (nata in [...] CP_3 Persona_3
24/02/2017) e (nata in [...] 2(05/2022) (v. stato di famiglia e di residenza, doc. 18 parte Persona_4 attrice).
La IG.ra invece, rappresenta di essere disoccupata dal 2019, avendo in precedenza lavorato in CP_1 una mensa scolastica. Attualmente dichiara di percepire reddito di cittadinanza, ora reddito di inclusione, pari a 550 euro mensili e documenta di aver percepito nel 2023 5.066 euro, comprensivi dell'assegno unico e del reddito di cittadinanza (v. doc. 9 parte convenuta). E' proprietaria della casa di abitazione sita in OR, via Portofino n. 30 e di un box auto, con mutuo integralmente saldato (v. doc.17 parte attrice).
La convenuta rappresenta di avere problematiche psichiche (“importanti problematiche di organizzazione del pensiero che spesso appare confuso”), imputabili ad un trauma patito nel 2019.
Dagli atti risulta che il TM, con provvedimento del 24/10/2023, ha confermato la presa in carico della
IG.ra da parte del CSM, disposta sin dall'ottobre del 2021, ma i rapporti con il servizio sono, CP_1 per volontà della convenuta, discontinui e non risulta si sia allo stato pervenuti ad una diagnosi certa delle sue condizioni psichiche.
Nella relazione clinica del 23/05/2024, in atti, il medico specialista che in carico la parte convenuta rileva che “il quadro clinico è compatibile con la diagnosi di Disturbo di Personalità Borderline ”, sulla cui base è stata disposta relativa terapia farmacologica.
Parte convenuta non fornisce, tuttavia, prova della perdita della capacità lavorativa, solo allegata.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse in giudizio, oltre che dei tempi di permanenza di presso i genitori, appare equo quantificare Per_2
l'assegno di mantenimento a carico del padre e la ripartizione delle spese straordinarie come in dispositivo. Con riferimento alla figlia invece, ciascuno si farà carico delle spese ordinarie Per_1 quando la tiene con sé.
L'assegno di divorzio
In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.
18287/2018, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle pagina 5 di 7 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass. civ., Sez.
Unite, 11/07/2018, n. 18287).
In particolare, la funzione perequativa-compensativa richiede “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
21/01/2025) 11/02/2025, n. 3506).
L'assegno in funzione assistenziale, pertanto, è riconosciuto “sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/03/2024) 21/05/2024, n. 14179, che specifica in motivazione: “in tal senso, questa Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità”). Nella specie, la convenuta ha domandato l'attribuzione dell'assegno in suo favore, in ragione, tra l'altro, delle condizioni psichiche allegate, dell'assenza di una attività lavorativa e di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, avuto anche riguardo alla durata del matrimonio. L'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sopra condotto induce a ritenere fondata tale domanda.
Sul punto, si rileva infatti che la sig.ra percepisce il reddito di cittadinanza, ora reddito di CP_1 inclusione, è proprietaria dell'immobile in cui abita, il cui mutuo risulta , nelle more, integralmente pagato. A fronte delle significative problematiche di salute in cui versa, che è ragionevole ritenere causa della perdita della capacità lavorativa, tenuto conto della condizione reddituale e patrimoniale non elevata dell'attore e della durata non significativa del matrimonio, del fatto che in sede di separazione consensuale (nel 2014) le parti avevano concordato un contributo pari ad euro 200 al mese, ed infine del fatto che il signor è divenuto padre di altre due figlie, si dispone che l'assegno alla Pt_1 stessa da versarsi a titolo di assegno divorzile venga quantificato in euro 150 al mese.
Le spese del curatore speciale e di giudizio
Le spese del curatore devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta previa riunione con il procedimento avanti al T.M. (procedimento n. vg 978/2021), pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di OR nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie ed essendo la sua costituzione intervenuta in data 6/10/2023).
La natura della causa (necessaria in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio) e la parziale soccombenza reciproca in punto assegno di divorzio e contributo al pagina 6 di 7 mantenimento della figlia (riconosciuti entrambi sebbene in misura inferiore a quanto Per_2 domandato dalla convenuta), costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, in contraddittorio tra le parti,
preso atto che nelle more le figlie nata in [...] in data [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 in data 6/02/2007 sono divenute maggiorenni, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori scrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le tiene con sé e che il sig. corrisponda all'altro coniuge un assegno mensile pari ad Euro Parte_1
150 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 10 di ogni mese, da Persona_2 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di OR con il COA di OR in data 15.3.2016.
Dispone che il signor versi alla signora a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
c.d. divorzile la cifra mensile di Euro 150 euro, entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Dichiara tenuti e condanna a rifondere, in solido fra loro, Parte_1 Controparte_1 in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in € 3.808,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in OR in data 6 giugno 2025
Il Presidente rel. – est.
Dott.ssa Serafina Aceto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente rel.- est. dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4339/2023 avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, elettivamente domiciliato in OR, Parte_1
Via Nino Bixio n. 12 presso il difensore avv. BESSI PIERA
Ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. PUGLISI BRUNA, elettivamente domiciliato in Controparte_1
OR, Via Sagliano Micca n. 3 presso il difensore avv. PUGLISI BRUNA
Resistente
Avv. Elena Caterina De Bernardi (C.F.: ) in qualità di curatore speciale delle C.F._1 minori , nata in [...] in data [...], e nata a OR in [...] Persona_1 Persona_2
6/02/2007 come da provvedimento del Tribunale ordinario di OR del 18/09/2023, elettivamente domiciliati presso il suo studio in OR via Susa n. 42
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.6.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
pagina 1 di 7 Per parte convenuta Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
Per il curatore speciale
Come da conclusioni precisate all'udienza del 29 ottobre 2024
Per il Pubblico ministero Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in OR il Parte_1 Controparte_1
4/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OR in data
14/09/2004 (atto n. 518-parte II - serie A del registro degli atti di matrimonio).
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata in [...] in data [...], e , nata a Per_1 Per_2
OR in data 6/02/2007.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 19/09/2014, omologato dal Tribunale di OR con decreto del 24/09/2014 (r.g. n. 15799/2014).
Con ricorso depositato il 22/2/2023 il IG. chiedeva che venisse pronunciata sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidamento congiunto delle figlie e , con Per_1 Per_2 residenza delle medesime presso il padre. Chiedeva altresì che venisse posto a carico della IG.ra contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive.
La causa rubricata al n. RG 4339/2023 veniva assegnata alla sezione VII e chiamata all'udienza presidenziale del 14/09/2023.
Ricorso e decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a controparte.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 14/09/2023, la parte convenuta non compariva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza di parte convenuta e ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento n. vg 978/2021 pendente dinnanzi al
Tribunale per i Minorenni di OR, nonché le relazioni dei servizi sociali, che avevano CP_2 in carico il nucleo e del e del Csm incaricati della presa in carico della sig.ra ravvisata Pt_2 CP_1
“una possibile inidoneità dei genitori a rappresentare in giudizio l'interesse delle figlie minori” nominava un curatore speciale in favore delle stesse e rinviava la trattazione all'udienza del
19/10/2023.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del 25/10/2023 il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “DISPONE l'affidamento delle minori
e al sig. rimettendo allo stesso altresì l'adozione in autonomia delle Per_1 Per_2 Parte_1 decisioni di maggior interesse per le figlie (in ambito sanitario, scolastico, burocratico etc.) e disponendo che le medesime conservino la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre;
DISPONE che possa incontrare la madre liberamente, previo accordo tra i genitori e tenuto Per_1 conto del gradimento della ragazza;
DISPONE l'attivazione di un progetto di affido diurno in favore di
, presso una famiglia affidataria o un centro educativo individuato a cura del Servizio Sociale e Per_2 secondo le modalità indicate dal medesimo;
DISPONE che possa incontrare la madre Per_2
pagina 2 di 7 liberamente almeno un giorno nel fine settimana;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione CP_2 degli interventi di supporto stimati necessari, quali il sostegno alla genitorialità degli adulti e il sostegno individualizzato di;
INVITA i Servizi incaricati a relazionare al tribunale almeno sette Per_2 giorni prima della prossima udienza;
DISPONE che ciascun genitore curi il mantenimento diretto delle figlie quando le ha con sé; le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di
OR. DISPONE l'acquisizione degli atti del procedimento n. vg 978/2021 pendente dinnanzi al
Tribunale per i Minorenni di OR (presidente dott.ssa Pedone), invitando contestualmente il predetto giudice a valutare la competenza in merito alle domande riguardanti le minori e Per_1 Per_2
, disponendo il passaggio alla fase istruttoria.
[...]
Avanti al G.I. nominato, entrambe le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Le parti depositavano i rispettivi atti introduttivi la fase di merito e le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. nei termini fissati dal giudice all'udienza del 14/02/2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/06/2024 fissata per l'esame delle memorie ex art. 183, 6° comma cpc, il giudice respingeva le prove orali richieste e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 29/10/2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29/10/2024 avanti al Giudice istruttore designato le parti precisavano come in epigrafe e il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 16/12/2024, il giudice, ritenuto non opportuno procedere all'audizione delle minori in quanto superfluo e pregiudizievole, assegnava alle parti termini per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 25/3/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti (30+20).
&&&&&
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti, poiché risultano superflue ed irrilevanti alla luce della produzione delle parti e della documentazione reddituale in atti.
Passando al merito delle domande si osserva quanto segue.
La domanda di cessazione degli effetti civili appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, tanto che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è comune ad entrambe le parti.
L'affidamento delle figlie e Per_1 Per_2
pagina 3 di 7 Nelle more del giudizio le figlie (nata il [...] ) e (nata il [...]) sono Per_1 Per_2 divenute entrambe maggiorenni. Pertanto, nulla occorre provvedere circa il loro affidamento e le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 11/07/2023) 20/09/2023, n. 26875 e Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/12/2023) 27/12/2023, n. 35945).
Nella specie, la parte ricorrente ha domandato un contributo al mantenimento a carico della madre per entrambe le figlie, di cui allega la mancanza di autosufficienza economica e la dimora prevalente presso di lui, pari ad euro 200 per ciascuna figlia.
La convenuta, rappresentando che vive stabilmente con i nonni e presso la madre: Per_1 Per_2 pertanto, ha chiesto respingersi la domanda di mantenimento avanzata dall'attore, domandando in via riconvenzionale un contributo al mantenimento per la sola da porsi a carico del padre pari a 250 Per_2 euro mensili. In via subordinata, la sig.ra ha chiesto che ciascun genitore provveda al CP_1 mantenimento di quando si trova presso di sé, ponendo a carico del padre il 100% delle spese Per_2 mediche non coperte dal SSN.
Il curatore ha domandato che la madre, in quanto genitore non collocatario sulla base dei provvedimenti presidenziali assunti con ordinanza del 25/10/2023, versi al padre un contributo per il mantenimento delle figlie da quantificarsi secondo giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di OR.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il curatore precisava che “né né hanno Per_2 Per_1 una residenza stabili, poiché decidono liberamente dove stare e quando sono state con la madre era per un senso di accudimento perché non stanno bene” (v. verbale ud. 29/10/2024). Con riguardo a il requisito della mancanza di autosufficienza economica, che “è la Per_1 precondizione del diritto preteso” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/08/2020, n. 17183) non è provato dall'attore richiedente il contributo al mantenimento e non può presumersi in ragione dell'età della ragazza, ad oggi ventenne.
Peraltro, secondo quando si trae dal doc. 8 (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia) di parte convenuta, vive stabilmente con i nonni materni: ne discende che la domanda di Per_1 contributo al mantenimento avanzata dall'attore è infondata, salvo quanto si dirà in seguito.
Quanto a neo-maggiorenne, può presumersi sussistente, in applicazione del principio Per_2 giurisprudenziale summenzionato, la condizione di non autosufficienza economica e la non imputabilità della stessa, anche in ragione del fatto che il percorso scolastico non è ancora concluso.
pagina 4 di 7 Da quanto rappresentato in giudizio dal curatore speciale delle minori, nonché da quanto rilevato nelle relazioni dei servizi sociali (di cui l'ultima del 14/6/2024) emerge che non ha una collocazione Per_2 stabile, frequentando liberamente le abitazioni del padre, della madre e dei nonni materni.
Circa, infine, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti si rileva quanto segue.
Il IG. allega di essere dipendente della società Secap Costruzioni e di svolgere attività di Pt_1 gruista, con stipendio mensile pari ad euro 1.700/1.800 circa. Conduce in locazione un appartamento e un box auto in OR, Strada delle Cacce n. 150/A, versando un canone mensile pari ad euro 500, escluse spese condominiali e riscaldamento, per l'abitazione ed euro 60 per il box auto (v. docc. 19 e 20 parte attrice).
Ha contratto un finanziamento con durata sino al mese di aprile 2026 per l'acquisto dell'autovettura, con rata mensile di euro 330,30 (v. doc. 21 parte attrice).
Dal 2015 convive con la IG.ra , dalla quale ha avuto due figlie, (nata in [...] CP_3 Persona_3
24/02/2017) e (nata in [...] 2(05/2022) (v. stato di famiglia e di residenza, doc. 18 parte Persona_4 attrice).
La IG.ra invece, rappresenta di essere disoccupata dal 2019, avendo in precedenza lavorato in CP_1 una mensa scolastica. Attualmente dichiara di percepire reddito di cittadinanza, ora reddito di inclusione, pari a 550 euro mensili e documenta di aver percepito nel 2023 5.066 euro, comprensivi dell'assegno unico e del reddito di cittadinanza (v. doc. 9 parte convenuta). E' proprietaria della casa di abitazione sita in OR, via Portofino n. 30 e di un box auto, con mutuo integralmente saldato (v. doc.17 parte attrice).
La convenuta rappresenta di avere problematiche psichiche (“importanti problematiche di organizzazione del pensiero che spesso appare confuso”), imputabili ad un trauma patito nel 2019.
Dagli atti risulta che il TM, con provvedimento del 24/10/2023, ha confermato la presa in carico della
IG.ra da parte del CSM, disposta sin dall'ottobre del 2021, ma i rapporti con il servizio sono, CP_1 per volontà della convenuta, discontinui e non risulta si sia allo stato pervenuti ad una diagnosi certa delle sue condizioni psichiche.
Nella relazione clinica del 23/05/2024, in atti, il medico specialista che in carico la parte convenuta rileva che “il quadro clinico è compatibile con la diagnosi di Disturbo di Personalità Borderline ”, sulla cui base è stata disposta relativa terapia farmacologica.
Parte convenuta non fornisce, tuttavia, prova della perdita della capacità lavorativa, solo allegata.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti per come emerse in giudizio, oltre che dei tempi di permanenza di presso i genitori, appare equo quantificare Per_2
l'assegno di mantenimento a carico del padre e la ripartizione delle spese straordinarie come in dispositivo. Con riferimento alla figlia invece, ciascuno si farà carico delle spese ordinarie Per_1 quando la tiene con sé.
L'assegno di divorzio
In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.
18287/2018, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle pagina 5 di 7 condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass. civ., Sez.
Unite, 11/07/2018, n. 18287).
In particolare, la funzione perequativa-compensativa richiede “un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
21/01/2025) 11/02/2025, n. 3506).
L'assegno in funzione assistenziale, pertanto, è riconosciuto “sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive” (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/03/2024) 21/05/2024, n. 14179, che specifica in motivazione: “in tal senso, questa Corte ha già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità”). Nella specie, la convenuta ha domandato l'attribuzione dell'assegno in suo favore, in ragione, tra l'altro, delle condizioni psichiche allegate, dell'assenza di una attività lavorativa e di mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, avuto anche riguardo alla durata del matrimonio. L'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle parti sopra condotto induce a ritenere fondata tale domanda.
Sul punto, si rileva infatti che la sig.ra percepisce il reddito di cittadinanza, ora reddito di CP_1 inclusione, è proprietaria dell'immobile in cui abita, il cui mutuo risulta , nelle more, integralmente pagato. A fronte delle significative problematiche di salute in cui versa, che è ragionevole ritenere causa della perdita della capacità lavorativa, tenuto conto della condizione reddituale e patrimoniale non elevata dell'attore e della durata non significativa del matrimonio, del fatto che in sede di separazione consensuale (nel 2014) le parti avevano concordato un contributo pari ad euro 200 al mese, ed infine del fatto che il signor è divenuto padre di altre due figlie, si dispone che l'assegno alla Pt_1 stessa da versarsi a titolo di assegno divorzile venga quantificato in euro 150 al mese.
Le spese del curatore speciale e di giudizio
Le spese del curatore devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di decisione assunta previa riunione con il procedimento avanti al T.M. (procedimento n. vg 978/2021), pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di OR nell'interesse della prole minorenne e tenuto conto dell'esito della stessa (con la precisazione che al curatore speciale non viene liquidata la fase istruttoria non avendo depositato memorie né istanze istruttorie ed essendo la sua costituzione intervenuta in data 6/10/2023).
La natura della causa (necessaria in ordine alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio) e la parziale soccombenza reciproca in punto assegno di divorzio e contributo al pagina 6 di 7 mantenimento della figlia (riconosciuti entrambi sebbene in misura inferiore a quanto Per_2 domandato dalla convenuta), costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, in contraddittorio tra le parti,
preso atto che nelle more le figlie nata in [...] in data [...], e nata a [...] Per_1 Per_2 in data 6/02/2007 sono divenute maggiorenni, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori scrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le tiene con sé e che il sig. corrisponda all'altro coniuge un assegno mensile pari ad Euro Parte_1
150 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il 10 di ogni mese, da Persona_2 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di OR con il COA di OR in data 15.3.2016.
Dispone che il signor versi alla signora a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
c.d. divorzile la cifra mensile di Euro 150 euro, entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Dichiara tenuti e condanna a rifondere, in solido fra loro, Parte_1 Controparte_1 in favore del curatore speciale, le spese di lite che si liquidano in € 3.808,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in OR in data 6 giugno 2025
Il Presidente rel. – est.
Dott.ssa Serafina Aceto
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