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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati
[...] Parte_5
AL ON e CL SO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Bruno de Finetti 154
-APPELLANTI -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dalle avvocate Francesca Forte, Roberta Stazi e Scilla Tonti ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale sito in Roma Via Calderon de la Barca 87
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9827/2023 pubblicata in data 7/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(unitamente ad altri lavoratori) al fine di fare accertare e dichiarare il loro Parte_5 diritto a percepire, a partire dal loro inquadramento nel livello 3 A C.C.N.L.,in forza dell'accordo sindacale del 8/6/2004, l'emolumento previsto dall'art. 10 C.C.N.L. Federambiente 1995 con conseguente condanna della società datrice pagamento, Parte_6
a tale titolo, degli importi indicati in ricorso per ciascuno dei lavoratori.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano appello fondato su più motivi. Parte_5
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
, , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Contro dipendente a tempo indeterminato della società assunti nelle date da ciascuno indicate (ricomprese nel periodo 2000-2001) venendo inquadrati inizialmente nell'allora 1° livello AL (per svolgere mansioni di operatori polifunzionali) e successivamente, completato l'iter di carriera, nel livello 3A, avevano agito in giudizio al fine di fare valere il loro preteso diritto a percepire dalla data di attribuzione di tale ultimo livello di inquadramento, in forza dell'accordo sindacale del 8/6/2004, l'emolumento previsto dall'art. 10 C.C.N.L. Federambiente 1995.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, richiamando un precedente conforme dello stesso Tribunale, affermandone l'infondatezza.
Affermava in particolare come l'accordo sindacale del 08/06/2004, dovesse essere interpretato (aderendo ad un diffuso anche se univoco indirizzo di merito) in ragione del suo tenore letterale e in applicazione di un criterio logico sistematico, nel senso che il diritto agli emolumenti non previsti dal nuovo C.C.N.L. potesse spettare esclusivamente in favore dei dipendenti che sulla base della precedente classificazione professionale ne avevano già usufruito, limitandosi la disposizione contrattuale invocata a garantire il mantenimento dello stesso solo in favore dei lavoratori che già ne godevano, purché alla luce della riqualificazione, avessero continuato a svolgere mansioni polifunzionali.
Escludeva a tale proposito la possibilità di dare rilievo decisivo in senso contrario alla tabella allegata all'accordo sindacale del 2004, affermando come la funzione di quest'ultima (nella quale erano indicati anche i nominativi degli odierni appellanti) non fosse quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10 C.C.N.L. ma quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2 B al livello 3 B al fine di “giustificare“ il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006.
Evidenziava inoltre quale ulteriore ragione a fondamento del rigetto della domanda, come, quand'anche la diversa interpretazione dell'accordo patrocinata dagli odierni appellanti fosse quella corretta, non fosse comunque stata provata la presentazione da parte di questi ultimi della specifica domanda per partecipare allo sviluppo di carriera nè la frequentazione dell'apposito corso di cui all'accordo dell'08/06/2004, adempimenti che evidenziava essere previsti dal citato accordo sindacale come presupposti per fruire dell'emolumento in questione.
Ciò premesso l'appello è infondato, intendendo ribadire quanto più volte affermato da questa Corte, con riferimento a fattispecie pienamente sovrapponibili, da precedenti pronunce.
Si richiamano in particolare a tale proposito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni di cui alle sentenze nn. 2178/2024 del 11/6/2024, 3241/2024 del 8/10/2024, 3248/2024 del 25/10/2024 e 3255/2024 del 15/10/2024, motivazioni alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente, ai fini dell'infondatezza della domanda e del gravame, rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Gli appellanti lamentano, con un unico ed articolato motivo, l'errata interpretazione ed applicazione dell'accordo sindacale del 08/06/2004 e dell'allegata tabella, l'errata valutazione degli atti e dei documenti prodotti in primo grado, la violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e ss. c.c. nonché dell'art. 12 preleggi. Lamentano altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 115e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. nonché degli artt. 2734 e 2735 c.c. e 1 e 2 della l. 4/1953
In sintesi, gli appellanti ripropongono la tesi interpretativa del ricorso introduttivo, secondo cui con l'accordo del 2004 non si sarebbe stabilita la conservazione dell'emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza ne godevano ma sarebbe stata disposta la erogazione futura a tutti gli operai che avrebbero completato il percorso professionale, richiamando la tabella allegata all'accordo sindacale del 2004, che confermerebbe che questo si riferirebbe unicamente agli operai di 1° livello stralcio successivamente inquadrati nel 2° livello e che, quindi, anche l'ultimo controverso capoverso si riferirebbe solo ai predetti quali potenziali fruitori dell'emolumento ex art. 10, riportando tale tabella unicamente i nominativi dei lavoratori che
– come gli appellanti – sono stati tutti assunti dopo il 2000 e che quindi certamente non potevano fruire in precedenza dell'emolumento ex art. 10; gli appellanti hanno richiamato a sostegno della loro tesi le pronunce di questa Corte nn. 3932/2021 e 3556/2022.
Con un ulteriore profilo di doglianza gli appellanti contestano la gravata sentenza anche nella parte in cui avrebbe erroneamente statuito a fondamento del rigetto del ricorso la mancata dimostrazione “di avere presentato la specifica domanda per partecipare allo sviluppo di carriera” e di “avere frequentato l'apposito corso di cui all'accordo dell'8.6.20024”,
come il Tribunale non avrebbe erroneamente riconosciuto in proposito il valore CP_2 di piena prova, in ordine al completamento dell'iter di carriera previsto nell'Accordo sindacale dell'08/06/2004, alle buste paga allegate al ricorso di primo grado contestando anche il valore decisivo attribuito alla mancata produzione della domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo e di documentazione comprovante la loro partecipazione ai corsi di formazione.
Affermano che “Sotto un profilo giuridico è illegittimo sostenere, quindi, che per avere diritto all'erogazione dell'emolumento ex art. 10, sia necessario dimostrare di aver partecipato e completato l'iter di carriera, di aver svolto mansioni polivalenti e di aver inoltrato specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo in quanto tutto ciò è insito (come richiesto dall'Accordo sindacale) nell'aver raggiunto, da parte del lavoratore, il livello 3A come risultante dalla busta “
L'oggetto della controversia è già stato esaminato dai giudici di legittimità che hanno disatteso la tesi interpretativa propugnata anche in questa sede dagli appellanti (Cass. n. 19153/2022) e, in continuità con l'indirizzo interpretativo espresso, hanno annullato con rinvio le pronunce di questa Corte invocate nel gravame che a detta tesi avevano aderito (Cass. 32361/2023 con cui è stata annullata la sentenza n. 3932/2021)
Già in passato questa Corte si era occupata del contenzioso in questione, osservando che “ L'art. 10 del c.c.n.l. federambiente del 1995 ha previsto una determinata classificazione del personale;
l'accordo del 25 agosto 1998 ha riconosciuto una indennità mensile legata alla professionalità sulla base dell'inquadramento descritto nel citato art. 10 per gli autisti di mezzi complessi e pesanti. Il 22 maggio 2003 è stato stipulato un nuovo c.c.n.l. che ha provveduto ad una diversa classificazione del personale disciplinando anche gli aspetti retributivi collegati alla professionalità. In virtù del nuovo assetto contrattuale è intervenuto un accordo sindacale dell'8 giugno 2004 che ha previsto dei percorsi per adeguare la classificazione del personale al nuovo assetto contrattuale. L'accordo ha stabilito che “qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL federambiente vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal c.c.n.l. per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Il problema principale della fattispecie sottoposta all'esame della Corte concerne essenzialmente l'interpretazione dell'accordo dell'8 giugno 2004 relativo agli emolumenti non previsti dal nuovo contratto collettivo. Secondo l'appellante tale previsione farebbe sorgere il diritto a percepire anche gli emolumenti collegati alla professionalità con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni polifunzionali quali quelle di conducente di mezzi pesanti. La appellata, viceversa, sostiene che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto agli emolumenti non previsti dal nuovo c.c.n.l. può spettare esclusivamente in favore dei dipendenti che sulla base della precedente classificazione professionale già usufruivano di tale emolumento: in poche parole, la disposizione contrattuale si limita a garantire il mantenimento dell'emolumento solo in favore dei lavoratori che già ne godevano, purché, alla luce della riqualificazione, abbiano continuato a svolgere mansioni polifunzionali. E nella fattispecie è pacifico che l'appellante non ne fruiva al momento. Ritiene questa Corte territoriale che l'interpretazione più convincente della disposizione contrattuale, invero redatta dalla parti in maniera ambigua, sia quella sostenuta dalla società appellata. Infatti, il c.c.n.l. del 2003 ha disciplinato integralmente sia la classificazione del personale, sia il trattamento retributivo integrativo collegato alla nuova classificazione del personale. In questa ottica il mantenimento di emolumenti previsti dal precedente c.c.n.l. relativi alla precedente classificazione non avrebbe senso, in quanto si tratterebbe di compensare i lavoratori per classificazioni professionali ormai non più esistenti. Unica interpretazione sostenibile è quella di ritenere che la disposizione abbia inteso mantenere lo stesso livello retributivo collegato alla fruizione dell'emolumento in favore dei lavoratori che già percepivano l'emolumento suddetto e che in virtù della nuova classificazione continuino a svolgere mansioni polifunzionali. Nella fattispecie, come già visto, l'appellante al momento della nuova classificazione non percepiva il suddetto emolumento. Del resto la stessa disposizione contrattuale, nell'indicare a titolo esemplificativo gli emolumenti non previsti dal nuovo c.c.n.l., fa riferimento proprio agli
“emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003” lasciando così intendere chiaramente che il presupposto per l'ultrattività di tali emolumenti sia l'effettiva erogazione degli stessi fino all'aprile 2003. La previsione, del resto, ha senso se volta a mantenere il godimento di un trattamento retributivo già in atto, al fine di evitare che la successione di diversi contratti collettivi si ripercuota negativamente sul lavoratore con la diminuzione del complessivo trattamento retributivo, ma non avrebbe alcun senso se consentisse la fruizione del trattamento medesimo anche in favore del personale che acquisisca successivamente la qualifica e che precedentemente non percepiva tale emolumento. Deve escludersi la violazione di un inesistente principio di parità di trattamento, in quanto proprio la successione di diverse discipline contrattuali giustifica l'erogazione in favore di lavoratori aventi la stessa qualifica di trattamenti retributivi differenziati: difatti “In materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37, Cost., né dalla Carta sociale europea resa esecutiva con legge n. 929 del 1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa ex se fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica” (Cass. n. 12076 del 18/8/2003; per una ipotesi nella quale la S.C. ha riconosciuto la razionalità della previsione dei un contratto collettivo concernente il pagamento di una somma mensile solo in favore dei dipendenti già in servizio ad una certa data, cfr. Cass. D. 6448 del 08/07/1994). Pertanto, all'appellante, pacificamente non percettore dell'emolumento ex art. 10 c.c.n.l. federambiente 1995, può trovare applicazione solo il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del 2003 e non anche le indennità collegate alla precedente classificazione del personale” (C.d.A. Roma n. 926/2020).
L'adottata soluzione interpretativa è stata confermata dai giudici di legittimità che, dopo avere richiamato i criteri che regolano l'interpretazione degli accordi collettivi, hanno affermato che “ dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola ( che, da un lato, fa riferimento agli «emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, «sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari;
2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, ha risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultrattività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter di carriera»;
2.6. si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire” (Cass. n. 19153/2022).
Come anticipato i giudici di legittimità hanno ritenuto non conforme ai criteri ermeneutici in materia la diversa tesi interpretativa fatta propria dalle pronunce di questa Corte invocate a sostegno della domanda dagli appellanti, richiamando il proprio precedente sopra citato e osservando che “ la Corte territoriale s'è soffermata soprattutto sull'uso del modo futuro ("sarà erogato") adottato nell'ultimo periodo del testo contrattuale;
modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo (lì dove si legge "sarà inquadrato", "entreranno", "saranno inquadrati", "seguiranno"). Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL Federambiente del 22.5.2023 aveva comportato che fosse venuta “automaticamente meno l'efficacia della norma transitoria di cui all'art. 10 CCNL del 1995 e dell'accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima" (cfr. pag. 4 della sua sentenza) -, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell'accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di "Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL Federambiente vigente alla data odierna” vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli "emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente", specificati, però, come "erogati antecedentemente al 1.5.2003". Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell'accordo, però, erano state valorizzate dall'interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa, contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare "che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, "sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera"". E, in quest'ottica, anche la sottolineatura dell'inciso finale dell'ultimo periodo in questione, ossia, "così come sopra descritto", da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli "emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003"), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano "erogati antecedentemente al 1.5.2003", tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti….Su questo terreno occorre considerare che nell'impugnata sentenza Contr si legge: "D'altro canto ha riferito di aver deciso unilateralmente, a seguito dell'entrata in vigore del ccnl del 2003, di conservare il trattamento quale condizione di migliore favore a coloro che già lo godevano in precedenza (punto 11 della memoria); e se è vera tale prospettazione non si comprende per quale motivo sarebbe stato stipulato l'accordo sindacale, e tanto più con la formulazione adottata. È invece ben più logico ipotizzare che prima dell'entrata in vigore del ccnl del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l'ulteriore accordo del 1999) in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano e che l'accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate". Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati e in una duplice prospettiva. Tali rilievi della Corte territoriale, infatti, ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s'è detto, sicché la ratio della clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni. In secondo luogo, la stessa ratio dell'accordo collettivo dell'8.6.2004 in parte qua è stata individuata in una chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: "E' invece ben più logico ipotizzare che..."), e non di certezza. A sua volta, l'ipotesi così delineata è riferita ad una "aspettativa di conseguimento... in capo agli operai che ancora non lo godevano"; aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell'accordo da interpretare, sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali, bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti, gradualmente, ma in passato, e prima del CCNL del 2003, l'emolumento in questione era stato riconosciuto. Infine, la Corte d'appello ha ritenuto di trarre "ulteriore avallo della interpretazione qui accolta" dall'"esistenza della tabella allegata all'accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la sentenza impugnata né l'AMA offrono una spiegazione di questa tabella". La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il quale quindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l'accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione dell'emolumento all'esito di detto percorso professionale in favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito. Ed infatti sempre la Corte addebita Contr alla sentenza di primo grado e all' di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l'interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell'accordo, che, come s'è visto, è risultata plausibile al vaglio in questa sede di legittimità. Si è in presenza, in definitiva, di un'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale dell'8.6.2004, che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.”.
Deve, allora concludersi, anche conformemente ai più recenti precedenti di questa stessa Corte che: a) “a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, va risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultra attività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore a conclusione dell'iter di carriera” (come affermato da Cass. 19153/2022); b) il richiamo alla tabella allegata all'accordo dell'8/6/2004 non apporta significativo conforto alla tesi sostenuta dagli appellanti e, in particolare, non vale a consentire l'interpretazione dell'accordo in questione in senso contrario a quello risultato plausibile al vaglio della S.C. (Cass. 19153/2022; 32361/2023), Contr poiché, pur comprendendo i lavoratori assunti da partire dall'anno 2000, la funzione non era quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10, ma quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2B al livello 3B (n. 1122) al fine di “giustificare” il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006 né sussistono decisive indicazioni a supporto della diversa tesi degli appellanti;
c) i princìpi dettati da Cass. n. 19153/2022 trascendono il tipo di passaggio che in quella sede aveva rilievo (al livello 4B), come fatto palese dagli argomenti di diritto esposti e dalla stessa successiva pronuncia n. 32361/2023 che quei princìpi ha applicato a un caso identico al presente di iniziale assunzione al livello 1° stralcio nel 2000-2002 e successiva acquisizione del livello 3°.
L'appello dovrà quindi essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti, atteso che la gravata sentenza è conforme ai princìpi di diritto sopra richiamati, non scalfiti dalle contrarie argomentazioni del gravame.
I contrasti interpretativi in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1143 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati
[...] Parte_5
AL ON e CL SO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, via Bruno de Finetti 154
-APPELLANTI -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dalle avvocate Francesca Forte, Roberta Stazi e Scilla Tonti ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale sito in Roma Via Calderon de la Barca 87
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9827/2023 pubblicata in data 7/11/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(unitamente ad altri lavoratori) al fine di fare accertare e dichiarare il loro Parte_5 diritto a percepire, a partire dal loro inquadramento nel livello 3 A C.C.N.L.,in forza dell'accordo sindacale del 8/6/2004, l'emolumento previsto dall'art. 10 C.C.N.L. Federambiente 1995 con conseguente condanna della società datrice pagamento, Parte_6
a tale titolo, degli importi indicati in ricorso per ciascuno dei lavoratori.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano appello fondato su più motivi. Parte_5
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
, , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Contro dipendente a tempo indeterminato della società assunti nelle date da ciascuno indicate (ricomprese nel periodo 2000-2001) venendo inquadrati inizialmente nell'allora 1° livello AL (per svolgere mansioni di operatori polifunzionali) e successivamente, completato l'iter di carriera, nel livello 3A, avevano agito in giudizio al fine di fare valere il loro preteso diritto a percepire dalla data di attribuzione di tale ultimo livello di inquadramento, in forza dell'accordo sindacale del 8/6/2004, l'emolumento previsto dall'art. 10 C.C.N.L. Federambiente 1995.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, richiamando un precedente conforme dello stesso Tribunale, affermandone l'infondatezza.
Affermava in particolare come l'accordo sindacale del 08/06/2004, dovesse essere interpretato (aderendo ad un diffuso anche se univoco indirizzo di merito) in ragione del suo tenore letterale e in applicazione di un criterio logico sistematico, nel senso che il diritto agli emolumenti non previsti dal nuovo C.C.N.L. potesse spettare esclusivamente in favore dei dipendenti che sulla base della precedente classificazione professionale ne avevano già usufruito, limitandosi la disposizione contrattuale invocata a garantire il mantenimento dello stesso solo in favore dei lavoratori che già ne godevano, purché alla luce della riqualificazione, avessero continuato a svolgere mansioni polifunzionali.
Escludeva a tale proposito la possibilità di dare rilievo decisivo in senso contrario alla tabella allegata all'accordo sindacale del 2004, affermando come la funzione di quest'ultima (nella quale erano indicati anche i nominativi degli odierni appellanti) non fosse quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10 C.C.N.L. ma quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2 B al livello 3 B al fine di “giustificare“ il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006.
Evidenziava inoltre quale ulteriore ragione a fondamento del rigetto della domanda, come, quand'anche la diversa interpretazione dell'accordo patrocinata dagli odierni appellanti fosse quella corretta, non fosse comunque stata provata la presentazione da parte di questi ultimi della specifica domanda per partecipare allo sviluppo di carriera nè la frequentazione dell'apposito corso di cui all'accordo dell'08/06/2004, adempimenti che evidenziava essere previsti dal citato accordo sindacale come presupposti per fruire dell'emolumento in questione.
Ciò premesso l'appello è infondato, intendendo ribadire quanto più volte affermato da questa Corte, con riferimento a fattispecie pienamente sovrapponibili, da precedenti pronunce.
Si richiamano in particolare a tale proposito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni di cui alle sentenze nn. 2178/2024 del 11/6/2024, 3241/2024 del 8/10/2024, 3248/2024 del 25/10/2024 e 3255/2024 del 15/10/2024, motivazioni alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente, ai fini dell'infondatezza della domanda e del gravame, rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Gli appellanti lamentano, con un unico ed articolato motivo, l'errata interpretazione ed applicazione dell'accordo sindacale del 08/06/2004 e dell'allegata tabella, l'errata valutazione degli atti e dei documenti prodotti in primo grado, la violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e ss. c.c. nonché dell'art. 12 preleggi. Lamentano altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 115e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. nonché degli artt. 2734 e 2735 c.c. e 1 e 2 della l. 4/1953
In sintesi, gli appellanti ripropongono la tesi interpretativa del ricorso introduttivo, secondo cui con l'accordo del 2004 non si sarebbe stabilita la conservazione dell'emolumento a favore dei dipendenti che già in precedenza ne godevano ma sarebbe stata disposta la erogazione futura a tutti gli operai che avrebbero completato il percorso professionale, richiamando la tabella allegata all'accordo sindacale del 2004, che confermerebbe che questo si riferirebbe unicamente agli operai di 1° livello stralcio successivamente inquadrati nel 2° livello e che, quindi, anche l'ultimo controverso capoverso si riferirebbe solo ai predetti quali potenziali fruitori dell'emolumento ex art. 10, riportando tale tabella unicamente i nominativi dei lavoratori che
– come gli appellanti – sono stati tutti assunti dopo il 2000 e che quindi certamente non potevano fruire in precedenza dell'emolumento ex art. 10; gli appellanti hanno richiamato a sostegno della loro tesi le pronunce di questa Corte nn. 3932/2021 e 3556/2022.
Con un ulteriore profilo di doglianza gli appellanti contestano la gravata sentenza anche nella parte in cui avrebbe erroneamente statuito a fondamento del rigetto del ricorso la mancata dimostrazione “di avere presentato la specifica domanda per partecipare allo sviluppo di carriera” e di “avere frequentato l'apposito corso di cui all'accordo dell'8.6.20024”,
come il Tribunale non avrebbe erroneamente riconosciuto in proposito il valore CP_2 di piena prova, in ordine al completamento dell'iter di carriera previsto nell'Accordo sindacale dell'08/06/2004, alle buste paga allegate al ricorso di primo grado contestando anche il valore decisivo attribuito alla mancata produzione della domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo e di documentazione comprovante la loro partecipazione ai corsi di formazione.
Affermano che “Sotto un profilo giuridico è illegittimo sostenere, quindi, che per avere diritto all'erogazione dell'emolumento ex art. 10, sia necessario dimostrare di aver partecipato e completato l'iter di carriera, di aver svolto mansioni polivalenti e di aver inoltrato specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo in quanto tutto ciò è insito (come richiesto dall'Accordo sindacale) nell'aver raggiunto, da parte del lavoratore, il livello 3A come risultante dalla busta “
L'oggetto della controversia è già stato esaminato dai giudici di legittimità che hanno disatteso la tesi interpretativa propugnata anche in questa sede dagli appellanti (Cass. n. 19153/2022) e, in continuità con l'indirizzo interpretativo espresso, hanno annullato con rinvio le pronunce di questa Corte invocate nel gravame che a detta tesi avevano aderito (Cass. 32361/2023 con cui è stata annullata la sentenza n. 3932/2021)
Già in passato questa Corte si era occupata del contenzioso in questione, osservando che “ L'art. 10 del c.c.n.l. federambiente del 1995 ha previsto una determinata classificazione del personale;
l'accordo del 25 agosto 1998 ha riconosciuto una indennità mensile legata alla professionalità sulla base dell'inquadramento descritto nel citato art. 10 per gli autisti di mezzi complessi e pesanti. Il 22 maggio 2003 è stato stipulato un nuovo c.c.n.l. che ha provveduto ad una diversa classificazione del personale disciplinando anche gli aspetti retributivi collegati alla professionalità. In virtù del nuovo assetto contrattuale è intervenuto un accordo sindacale dell'8 giugno 2004 che ha previsto dei percorsi per adeguare la classificazione del personale al nuovo assetto contrattuale. L'accordo ha stabilito che “qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL federambiente vigente alla data odierna (es. emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003), sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera previsto dal c.c.n.l. per gli operai polifunzionali, così come sopra descritto”. Il problema principale della fattispecie sottoposta all'esame della Corte concerne essenzialmente l'interpretazione dell'accordo dell'8 giugno 2004 relativo agli emolumenti non previsti dal nuovo contratto collettivo. Secondo l'appellante tale previsione farebbe sorgere il diritto a percepire anche gli emolumenti collegati alla professionalità con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni polifunzionali quali quelle di conducente di mezzi pesanti. La appellata, viceversa, sostiene che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto agli emolumenti non previsti dal nuovo c.c.n.l. può spettare esclusivamente in favore dei dipendenti che sulla base della precedente classificazione professionale già usufruivano di tale emolumento: in poche parole, la disposizione contrattuale si limita a garantire il mantenimento dell'emolumento solo in favore dei lavoratori che già ne godevano, purché, alla luce della riqualificazione, abbiano continuato a svolgere mansioni polifunzionali. E nella fattispecie è pacifico che l'appellante non ne fruiva al momento. Ritiene questa Corte territoriale che l'interpretazione più convincente della disposizione contrattuale, invero redatta dalla parti in maniera ambigua, sia quella sostenuta dalla società appellata. Infatti, il c.c.n.l. del 2003 ha disciplinato integralmente sia la classificazione del personale, sia il trattamento retributivo integrativo collegato alla nuova classificazione del personale. In questa ottica il mantenimento di emolumenti previsti dal precedente c.c.n.l. relativi alla precedente classificazione non avrebbe senso, in quanto si tratterebbe di compensare i lavoratori per classificazioni professionali ormai non più esistenti. Unica interpretazione sostenibile è quella di ritenere che la disposizione abbia inteso mantenere lo stesso livello retributivo collegato alla fruizione dell'emolumento in favore dei lavoratori che già percepivano l'emolumento suddetto e che in virtù della nuova classificazione continuino a svolgere mansioni polifunzionali. Nella fattispecie, come già visto, l'appellante al momento della nuova classificazione non percepiva il suddetto emolumento. Del resto la stessa disposizione contrattuale, nell'indicare a titolo esemplificativo gli emolumenti non previsti dal nuovo c.c.n.l., fa riferimento proprio agli
“emolumenti ex art. 10 c.c.n.l. federambiente erogati antecedentemente al 01.05.2003” lasciando così intendere chiaramente che il presupposto per l'ultrattività di tali emolumenti sia l'effettiva erogazione degli stessi fino all'aprile 2003. La previsione, del resto, ha senso se volta a mantenere il godimento di un trattamento retributivo già in atto, al fine di evitare che la successione di diversi contratti collettivi si ripercuota negativamente sul lavoratore con la diminuzione del complessivo trattamento retributivo, ma non avrebbe alcun senso se consentisse la fruizione del trattamento medesimo anche in favore del personale che acquisisca successivamente la qualifica e che precedentemente non percepiva tale emolumento. Deve escludersi la violazione di un inesistente principio di parità di trattamento, in quanto proprio la successione di diverse discipline contrattuali giustifica l'erogazione in favore di lavoratori aventi la stessa qualifica di trattamenti retributivi differenziati: difatti “In materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37, Cost., né dalla Carta sociale europea resa esecutiva con legge n. 929 del 1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa ex se fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica” (Cass. n. 12076 del 18/8/2003; per una ipotesi nella quale la S.C. ha riconosciuto la razionalità della previsione dei un contratto collettivo concernente il pagamento di una somma mensile solo in favore dei dipendenti già in servizio ad una certa data, cfr. Cass. D. 6448 del 08/07/1994). Pertanto, all'appellante, pacificamente non percettore dell'emolumento ex art. 10 c.c.n.l. federambiente 1995, può trovare applicazione solo il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del 2003 e non anche le indennità collegate alla precedente classificazione del personale” (C.d.A. Roma n. 926/2020).
L'adottata soluzione interpretativa è stata confermata dai giudici di legittimità che, dopo avere richiamato i criteri che regolano l'interpretazione degli accordi collettivi, hanno affermato che “ dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola ( che, da un lato, fa riferimento agli «emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003», dall'altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, «sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera»), ha valorizzato il contesto nel quale l'accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l'interpretazione più convincente della clausola fosse quella sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l'accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all'esito della progressione, la conservazione dell'indennità solo a coloro che di quell'emolumento erano già destinatari;
2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, ha risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultrattività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore « a conclusione dell'iter di carriera»;
2.6. si tratta di un esito non implausibile dell'attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire” (Cass. n. 19153/2022).
Come anticipato i giudici di legittimità hanno ritenuto non conforme ai criteri ermeneutici in materia la diversa tesi interpretativa fatta propria dalle pronunce di questa Corte invocate a sostegno della domanda dagli appellanti, richiamando il proprio precedente sopra citato e osservando che “ la Corte territoriale s'è soffermata soprattutto sull'uso del modo futuro ("sarà erogato") adottato nell'ultimo periodo del testo contrattuale;
modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo (lì dove si legge "sarà inquadrato", "entreranno", "saranno inquadrati", "seguiranno"). Ora - premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL Federambiente del 22.5.2023 aveva comportato che fosse venuta “automaticamente meno l'efficacia della norma transitoria di cui all'art. 10 CCNL del 1995 e dell'accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima" (cfr. pag. 4 della sua sentenza) -, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell'accordo, sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di "Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL Federambiente vigente alla data odierna” vale a dire, quello del 22.5.2003, a titolo esemplificativo venivano citati appunto gli "emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente", specificati, però, come "erogati antecedentemente al 1.5.2003". Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell'accordo, però, erano state valorizzate dall'interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa, contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare "che l'emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, "sarà erogato a conclusione dell'iter di carriera"". E, in quest'ottica, anche la sottolineatura dell'inciso finale dell'ultimo periodo in questione, ossia, "così come sopra descritto", da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli "emolumenti ex art. 10 ccnl Federambiente erogati antecedentemente al 1.5.2003"), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano "erogati antecedentemente al 1.5.2003", tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti….Su questo terreno occorre considerare che nell'impugnata sentenza Contr si legge: "D'altro canto ha riferito di aver deciso unilateralmente, a seguito dell'entrata in vigore del ccnl del 2003, di conservare il trattamento quale condizione di migliore favore a coloro che già lo godevano in precedenza (punto 11 della memoria); e se è vera tale prospettazione non si comprende per quale motivo sarebbe stato stipulato l'accordo sindacale, e tanto più con la formulazione adottata. È invece ben più logico ipotizzare che prima dell'entrata in vigore del ccnl del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l'ulteriore accordo del 1999) in capo agli operai ATAC che ancora non lo godevano e che l'accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate". Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati e in una duplice prospettiva. Tali rilievi della Corte territoriale, infatti, ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s'è detto, sicché la ratio della clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni. In secondo luogo, la stessa ratio dell'accordo collettivo dell'8.6.2004 in parte qua è stata individuata in una chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: "E' invece ben più logico ipotizzare che..."), e non di certezza. A sua volta, l'ipotesi così delineata è riferita ad una "aspettativa di conseguimento... in capo agli operai che ancora non lo godevano"; aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell'accordo da interpretare, sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali, bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti, gradualmente, ma in passato, e prima del CCNL del 2003, l'emolumento in questione era stato riconosciuto. Infine, la Corte d'appello ha ritenuto di trarre "ulteriore avallo della interpretazione qui accolta" dall'"esistenza della tabella allegata all'accordo nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la sentenza impugnata né l'AMA offrono una spiegazione di questa tabella". La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il quale quindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali beneficiari dell'erogazione dell'emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l'accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione dell'emolumento all'esito di detto percorso professionale in favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito. Ed infatti sempre la Corte addebita Contr alla sentenza di primo grado e all' di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l'interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell'accordo, che, come s'è visto, è risultata plausibile al vaglio in questa sede di legittimità. Si è in presenza, in definitiva, di un'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale dell'8.6.2004, che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.”.
Deve, allora concludersi, anche conformemente ai più recenti precedenti di questa stessa Corte che: a) “a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell'accordo, va risolto l'apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l'indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l'ultra attività dell'emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell'intento delle parti contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore a conclusione dell'iter di carriera” (come affermato da Cass. 19153/2022); b) il richiamo alla tabella allegata all'accordo dell'8/6/2004 non apporta significativo conforto alla tesi sostenuta dagli appellanti e, in particolare, non vale a consentire l'interpretazione dell'accordo in questione in senso contrario a quello risultato plausibile al vaglio della S.C. (Cass. 19153/2022; 32361/2023), Contr poiché, pur comprendendo i lavoratori assunti da partire dall'anno 2000, la funzione non era quella di individuare i fruitori dell'emolumento ex art. 10, ma quella di evidenziare la consistente entità numerica dei dipendenti potenzialmente fruitori del percorso di carriera dal livello 2B al livello 3B (n. 1122) al fine di “giustificare” il rinvio dei corsi delle procedure di sviluppo dall'anno 2004 all'anno 2006 né sussistono decisive indicazioni a supporto della diversa tesi degli appellanti;
c) i princìpi dettati da Cass. n. 19153/2022 trascendono il tipo di passaggio che in quella sede aveva rilievo (al livello 4B), come fatto palese dagli argomenti di diritto esposti e dalla stessa successiva pronuncia n. 32361/2023 che quei princìpi ha applicato a un caso identico al presente di iniziale assunzione al livello 1° stralcio nel 2000-2002 e successiva acquisizione del livello 3°.
L'appello dovrà quindi essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti, atteso che la gravata sentenza è conforme ai princìpi di diritto sopra richiamati, non scalfiti dalle contrarie argomentazioni del gravame.
I contrasti interpretativi in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa