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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/09/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PUGNALI BENEDETTA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. SQUADRONI Controparte_1 C.F._2
MARIAGIOIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 9.9.2025, tenuta con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso del 27.06.2024 a istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 11.06.2005 a Treia (cfr. doc. 1 parte attrice, atto n. 15, parte II serie
A dell'anno 2005 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Treia) allegando che:
- dall'unione coniugale nascevano due figli: nata il [...]), la quale è una giocatrice Per_1 di pallacanestro di Serie A, che da circa un anno e mezzo vive a Campobasso, e la squadra di pallacanestro le assicura vitto e alloggio nonché la somma mensile di euro 400,00 ( doc. 4 contratto) in più il padre le versa mensilmente la somma di euro 150,00; Persona_2
(nato il [...]), studente delle scuole superiori, residente a Civitanova Marche.
- La convivenza matrimoniale si è svolta a Civitanova Marche e dal 2019 i coniugi hanno trasferito la residenza presso l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Via Padre Matteo
Ricci n. 60, gravato da mutuo la cui rata mensile è pari a euro 1.764,98 (doc. 3 e 6);
- L'intollerabilità della convivenza era da ascrivere a incompatibilità caratteriali e in particolare alle condotte della tenute anche successivamente alla prima crisi coniugale sorta nel Pt_2
2019, di tal che il comunicava alla coniuge a febbraio 2024 la volontà di separarsi e Parte_1 si trasferiva, in un primo momento presso la mansarda al piano di sopra della casa coniugale, successivamente (da ) presso un immobile sito in Civitanova Marche CP_2
- Entrambe le parti sono economicamente indipendenti: il è socio e lavoratore della Parte_1
Società Prisma Srl e socio della Società Euroservice Srl e percepisce uno stipendio mensile netto pari a euro 3.500,00 (doc. 5) mentre parte resistente svolge la professione di CP_1 biologa nutrizionista.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva, in data
4.11.2024 parte resistente chiedendo che la separazione venisse addebitata al marito per Pt_2 violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c, nella specie quello di fedeltà, per aver intrapreso una relazione extraconiugale, causando pertanto la crisi coniugale nonché la condanna dell'uomo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per complessivi euro 162.915 allegando perizia del medico legale Dott. del 19/10/2024 (doc. 39 della comparsa di Persona_3 costituzione e risposta).
In particolare la nell'atto di costituirsi, allegava l'esistenza di uno squilibrio reddituale poiché Pt_2 ella, per dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, aveva abbandonato l'attività lavorativa che svolgeva presso la “ di Chiesi farmaceutici Spa”, (doc. 4-5-6-7-8- 9 di parte resistente), la quale le garantiva uno stipendio medio mensile pari a euro 2.500, mentre attualmente svolge l'attività di libera pagina 2 di 4 professionista, nello specifico biologa nutrizionista, con contratti di lavori a tempo determinato svolgendo la sua attività presso cliniche del territorio come la Casa di cura “Villa dei Pini”, “Centro medico Niche” o presso uno studio di ST ID (doc. 11-12-13 di aprte resistente), contando su redditi certamente inferiori a quelli percepiti in precedenza;
pertanto chiedeva di porre in capo al la Parte_1 somma di euro 3.500,00 quale contributo al proprio mantenimento;
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 9.12.2024, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi legali e il Giudice, dopo aver preliminarmente rilevato l'inammissibilità di alcune domande poiché non connesse con il rito, sentite separatamente le parti, si riservava di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei figli regolamentava il regime di frequentazione della prole presso ciascun genitore;
assegnava la casa coniugale a parte resistente, poneva altresì in capo al la somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_1 Per_1 euro 450,00 per il mantenimento del figlio nonché l'assegno di mantenimento per la Per_2 Pt_2 pari a euro 700,00 e le spese straordinarie ripartite in 60% a carico del padre e 40% a carico della madre e rinviava all'udienza del 22.04.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte in sostituzione della suddetta udienza in data 18.04.2024 da entrambe le parti, il chiedeva la pronuncia dello status, mentre la (dopo che la causa era in riserva) Parte_1 Pt_2 avanzava richiesta di modifica delle condizioni di separazione, cioè l'aumento del contributo al proprio mantenimento posto a carico del marito in via provvisoria.
Il Giudice, con ordinanza del 27.08.2025, riteneva di doversi pronunciare sullo status stante la richiesta in tal senso di parte ricorrente e rinviava all'udienza del 09.09.2025 per precisazione delle conclusioni sul punto.
*** La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti di legge ex art. 151, primo comma, c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La pronuncia della separazione ha come presupposto l'accertamento da parte del Giudice dell'intollerabilità della convivenza, la quale può verificarsi anche solo per una delle parti (cfr. Cass.
Civ, sez.
1- Ordinanza . 16698 del 05.08.2020).
I presupposti richiesti dalla legge sono ampiamente dimostrati dagli atti difensivi delle parti: in primo tra le stesse è venuta meno la coabitazione, difatti parte ricorrente ha lasciato la casa coniugale ed pagina 3 di 4 attualmente vive in un altro appartamento, mentre parte resistente è rimasta nella casa coniugale unitamente al figlio minore Per_2
Pertanto, la circostanza che le parti vivano separate e che il abbia intrapreso una nuova Parte_1 relazione, nonché il conflitto esistente tra le stesse, come emerso anche in sede d'udienza, sono tutti elementi che provano la disaffezione matrimoniale e l'intervenuta crisi coniugale, tale che va ritenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti, quali la richiesta di addebito, la regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'assegno di mantenimento del coniuge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio nel Comune di Treia in data 11/06/2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Treia, al. n. 15, parte II, serie A, ufficio 1 e comunque trascritto anche nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche dell'anno 2005, parte II, serie B, numero 28, ufficio 1);
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1397/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PUGNALI BENEDETTA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. SQUADRONI Controparte_1 C.F._2
MARIAGIOIA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 9.9.2025, tenuta con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso del 27.06.2024 a istaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir pronunciare la separazione personale dal coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in data 11.06.2005 a Treia (cfr. doc. 1 parte attrice, atto n. 15, parte II serie
A dell'anno 2005 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Treia) allegando che:
- dall'unione coniugale nascevano due figli: nata il [...]), la quale è una giocatrice Per_1 di pallacanestro di Serie A, che da circa un anno e mezzo vive a Campobasso, e la squadra di pallacanestro le assicura vitto e alloggio nonché la somma mensile di euro 400,00 ( doc. 4 contratto) in più il padre le versa mensilmente la somma di euro 150,00; Persona_2
(nato il [...]), studente delle scuole superiori, residente a Civitanova Marche.
- La convivenza matrimoniale si è svolta a Civitanova Marche e dal 2019 i coniugi hanno trasferito la residenza presso l'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Via Padre Matteo
Ricci n. 60, gravato da mutuo la cui rata mensile è pari a euro 1.764,98 (doc. 3 e 6);
- L'intollerabilità della convivenza era da ascrivere a incompatibilità caratteriali e in particolare alle condotte della tenute anche successivamente alla prima crisi coniugale sorta nel Pt_2
2019, di tal che il comunicava alla coniuge a febbraio 2024 la volontà di separarsi e Parte_1 si trasferiva, in un primo momento presso la mansarda al piano di sopra della casa coniugale, successivamente (da ) presso un immobile sito in Civitanova Marche CP_2
- Entrambe le parti sono economicamente indipendenti: il è socio e lavoratore della Parte_1
Società Prisma Srl e socio della Società Euroservice Srl e percepisce uno stipendio mensile netto pari a euro 3.500,00 (doc. 5) mentre parte resistente svolge la professione di CP_1 biologa nutrizionista.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si costituiva, in data
4.11.2024 parte resistente chiedendo che la separazione venisse addebitata al marito per Pt_2 violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c, nella specie quello di fedeltà, per aver intrapreso una relazione extraconiugale, causando pertanto la crisi coniugale nonché la condanna dell'uomo al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per complessivi euro 162.915 allegando perizia del medico legale Dott. del 19/10/2024 (doc. 39 della comparsa di Persona_3 costituzione e risposta).
In particolare la nell'atto di costituirsi, allegava l'esistenza di uno squilibrio reddituale poiché Pt_2 ella, per dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia, aveva abbandonato l'attività lavorativa che svolgeva presso la “ di Chiesi farmaceutici Spa”, (doc. 4-5-6-7-8- 9 di parte resistente), la quale le garantiva uno stipendio medio mensile pari a euro 2.500, mentre attualmente svolge l'attività di libera pagina 2 di 4 professionista, nello specifico biologa nutrizionista, con contratti di lavori a tempo determinato svolgendo la sua attività presso cliniche del territorio come la Casa di cura “Villa dei Pini”, “Centro medico Niche” o presso uno studio di ST ID (doc. 11-12-13 di aprte resistente), contando su redditi certamente inferiori a quelli percepiti in precedenza;
pertanto chiedeva di porre in capo al la Parte_1 somma di euro 3.500,00 quale contributo al proprio mantenimento;
All'udienza di prima comparizione dei coniugi il 9.12.2024, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi legali e il Giudice, dopo aver preliminarmente rilevato l'inammissibilità di alcune domande poiché non connesse con il rito, sentite separatamente le parti, si riservava di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., con i quali autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso dei figli regolamentava il regime di frequentazione della prole presso ciascun genitore;
assegnava la casa coniugale a parte resistente, poneva altresì in capo al la somma di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_1 Per_1 euro 450,00 per il mantenimento del figlio nonché l'assegno di mantenimento per la Per_2 Pt_2 pari a euro 700,00 e le spese straordinarie ripartite in 60% a carico del padre e 40% a carico della madre e rinviava all'udienza del 22.04.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte in sostituzione della suddetta udienza in data 18.04.2024 da entrambe le parti, il chiedeva la pronuncia dello status, mentre la (dopo che la causa era in riserva) Parte_1 Pt_2 avanzava richiesta di modifica delle condizioni di separazione, cioè l'aumento del contributo al proprio mantenimento posto a carico del marito in via provvisoria.
Il Giudice, con ordinanza del 27.08.2025, riteneva di doversi pronunciare sullo status stante la richiesta in tal senso di parte ricorrente e rinviava all'udienza del 09.09.2025 per precisazione delle conclusioni sul punto.
*** La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta, poiché sussistono i presupposti di legge ex art. 151, primo comma, c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La pronuncia della separazione ha come presupposto l'accertamento da parte del Giudice dell'intollerabilità della convivenza, la quale può verificarsi anche solo per una delle parti (cfr. Cass.
Civ, sez.
1- Ordinanza . 16698 del 05.08.2020).
I presupposti richiesti dalla legge sono ampiamente dimostrati dagli atti difensivi delle parti: in primo tra le stesse è venuta meno la coabitazione, difatti parte ricorrente ha lasciato la casa coniugale ed pagina 3 di 4 attualmente vive in un altro appartamento, mentre parte resistente è rimasta nella casa coniugale unitamente al figlio minore Per_2
Pertanto, la circostanza che le parti vivano separate e che il abbia intrapreso una nuova Parte_1 relazione, nonché il conflitto esistente tra le stesse, come emerso anche in sede d'udienza, sono tutti elementi che provano la disaffezione matrimoniale e l'intervenuta crisi coniugale, tale che va ritenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti, quali la richiesta di addebito, la regolamentazione della responsabilità genitoriale e l'assegno di mantenimento del coniuge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio nel Comune di Treia in data 11/06/2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Treia, al. n. 15, parte II, serie A, ufficio 1 e comunque trascritto anche nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Civitanova Marche dell'anno 2005, parte II, serie B, numero 28, ufficio 1);
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 11.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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