TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4298/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PARATO VINCENZO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' Controparte_1
LOREDANA
-IN, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
-- accertare, dichiarare e confermare che tra la ricorrente e la P.A. convenuta, per il periodo dal
03.04.1984 al 28.2.1992 per 36 ore settimanali, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e di pubblico impiego ad ogni effetto di legge;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo, in qualità di terapista della riabilitazione cat.”D”;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo ai sensi dello jus superveniens di cui
1 l'art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n.15 del
25.02.2022; […]
In punto di fatto ha fatto presente che:
La ricorrente è dipendente dell' in qualità di terapista della riabilitazione cat.”D” ed Parte_2 in servizio presso il P.O di Casarano.
Ella è stata assunta in ruolo nel 1992 ma in precedenza ha prestato servizio in regime convenzionale ex art.2222 c.c., dapprima nell'ex Consorzio Comunale per la riabilitazione di (poi confluito Per_1 nell'ex USL Le/7 di Galatina) e successivamente nell'ex USL LE/7 di Galatina (poi confluita nell'attuale dal 03.04.1984 al 28.2.1992 con obbligo di 36 ore settimanali. Parte_2
Per i predetti periodi lavorativi ella non ha mai ottenuto la regolarizzazione contributiva e previdenziale nonostante si trattasse di rapporto di lavoro pubblico dissimulato.
Resta il fatto che in ogni caso la ricorrente ha svolto, nelle date indicate in narrativa, attività professionale in virtù di convenzione ex art.2222 c.c. ma con la caratteristiche e le modalità del rapporto di pubblico impiego, così come si evince dalla documentazione in atti ed in particolare dai numerosi ordini di servizio, convenzioni e deliberazioni allegate e soprattutto dalla nota dell'Ispettorato del lavoro del 22.2.1990. CP_1
Ne deriva il diritto della medesima di poter ottenere il riconoscimento della contribuzione previdenziale
IN (ex col correlativo obbligo dell e dell'ente previdenziale competente a CP_2 Parte_2 provvedervi.
Tenuto conto di quanto sopra e anche alla luce dell'introdotto art. 3 c. 10 bis l. 335/1995 formula le conclusioni di cui sopra.
Parte
nel costituirsi, ha eccepito difetto di legittimazione;
inammissibilità della domanda per omessa richiesta di illegittimità dei contratti di convenzione a termine e conseguente decadenza;
prescrizione estintiva dei diritti azionati;
nullità del ricorso nella parte in cui l'odierna ricorrente chiede oggi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Si è costituito anche IN in giudizio.
***
2 1. Per il principio della ragione più liquida si ritiene di affrontare direttamente la questione sulla legittimazione. Ed infatti le argomentazioni di cui al punto 2 pg. 2 della memoria Parte appaiono fondate. La situazione giuridica di cui chiede l'accertamento il ricorrente si è svolta interamente nel periodo 03.04.1984 al 28.2.1992. Rispetto a tale situazione parte ricorrente avrebbe dovuto argomentare circa la sussistenza di una effettiva Parte legittimazione di per fatti compiutisi nel sopra indicato periodo. Né vale la Parte circostanza secondo cui dovrebbe comunque rispondere della parte contributiva
(cfr. note di trattazione del 12.12.24). Di per sé questa non è condivisibile come argomentazione in quanto il pagamento della contribuzione è questione ontologicamente inestricabile dall'accertamento sulla natura del rapporto svoltosi tra le parti. L'art. 3 c. 10 bis cit. è infatti norma che disciplina la prescrizione del credito ma non contiene indicazioni di natura sostanziale rispetto al titolare dell'asserito debito Parte contributivo, che non può quindi che sottostare alle norme citata da nel proprio atto difensivo (il citato punto 2). Inoltre, la integrità della posizione contributiva – menzionata dal ricorrente – va sempre fatta valere nei confronti del soggetto che ha posto in essere l'asserita condotta illegittima.
2. Ed invero problemi si porrebbero anche per la giurisdizione. Infatti, nel caso di specie non si verterebbe in una ipotesi di inadempimento unitario ma in ipotesi di una condotta fattuale tutta svoltasi in un periodo in cui la giurisdizione su tali tipologie di controversie apparteneva al giudice amministrativo. L'argomentazione di cui sopra non rende necessario sollecitare la discussione sul punto.
3. Anche nel merito la questione appare infondata. Parte ricorrente, partendo dal presupposto che il periodo di lavoro svolto in convenzione sarebbe stato effettivamente di carattere subordinato, chiede la regolarizzazione contributiva di tale periodo sostanzialmente in virtù dell'art. 3 c. 10 bis l. 335/1995.
4. Orbene, tale circostanza avrebbe necessitato della descrizione specifica dell'articolazione oraria, delle mansioni svolte, della modalità del vincolo di subordinazione (ossia dell'etero direzione).
5. Se si prende a riferimento il ricorso (e l'onere della prova grava su essa ricorrente) la parte istruttoria del ricorso così si articola: Si chiede ammettersi p.t. sulle circostanze di cui in narrativa (modalità del servizio convenzionale prestato)…
3 6. Se si analizza compiutamente il corpo dell'intero ricorso si evince come la descrizione delle mansioni e dei fatti teoricamente rilevanti sia da considerarsi generica tanto più che vengono indicati i teorici caratteri della subordinazione ma con indicazione estremamente generica. Inoltre, come condiviso in altra sentenza di questo giudice, si Parte deve richiamare la giurisprudenza amministrativa menzionata da é necessario innanzitutto precisare che gli elementi della continuità e coordinazione della prestazione lavorativa sono compatibili con la costituzione di un rapporto convenzionale, come chiarito da questo Consiglio riguardo a siffatti rapporti nell'ambito della organizzazione sanitaria, in quanto l'obbligo di svolgere le proprie mansioni secondo un orario prestabilito (e quindi l'osservanza di un orario di servizio) e direttive impartite dai responsabili dei vari servizi, appare conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non isolatamente, ma in maniera opportunamente coordinata con le prestazioni di altri professionisti, non essendo la presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato, propri della c.d. parasubordinazione, sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in pubblico impiego” (cfr. Consiglio Stato n.4606/2000).
7. Il ricorso è quindi inammissibile e comunque infondato. Resta sullo sfondo, in caso di Parte eventuali appelli incidentali di la questione di giurisdizione di cui comunque si è fatto brevemente cenno.
8. La posizione di IN resta sostanzialmente “inglobata” nella declaratoria di inammissibilità che si deve ritenere logicamente preliminare rispetto al rigetto nel merito.
9. Le spese di lite si compensano per la complessità della fattispecie e l'assenza di giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione qui affrontata.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4298/2024, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso per quanto in motivazione;
spese compensate.
Lecce, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4