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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 497/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Cappelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Manca e Cristiana C.F._2
Ciullini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Condannare la signora Parte_1 Controparte_1
quale titolare della ditta individuale con sede in Controparte_1
Monteverdi Marittimo, Strada Provincialedei Quattro Comuni, Codice Fiscale
, a pagare, in favore della signora per le causali C.F._2 Parte_1
di cui alla narrativa, la somma di euro 9.666,40, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, all'esito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per la parte resistente ALLEVAMENTO Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectiis, per le ragioni sopra esposte - in via preliminare e nel merito dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità e/o nullità per tutti i motivi di cui in narrativa del ricorso giudiziale;
- nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2021, la ricorrente chiedeva di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di 9.666,40 euro, quali differenze retributive per il lavoro prestato a favore dell'allevamento di animali CP_1
(cani razza Barboncino e gatti razza maine coon), dal 23.06.2016 al
[...]
19.06.2019.
2. Nello specifico, la riferiva di avere lavorato “in nero” alle dipendenze di Pt_1
quale titolare del suddetto allevamento, non avendo mai Parte_2
sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato e non avendo mai ricevuto una busta paga. La ricorrente spiegava di essere stata pagata con un salario di 10 euro all'ora e di essersi occupata della cura degli animali, della pulizia dei locali e di
Pag. 2 di 6 tenere i contatti con i veterinari e clienti interessati all'acquisto dei cuccioli.
L'orario di lavoro era flessibile (dalle 4 alle 8 ore giornaliere). La Pt_1
aggiungeva di non avere mai ricevuto il corrispettivo per gli straordinari svolti, le ferie non godute e la tredicesima mensilità. La somma indicata quale petitum del ricorso era determinata sulla base di conteggi compiuti da un consulente del lavoro.
3. In data 11.02.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , Controparte_1 in qualità di titolare dell'allevamento che contestava le CP_1
argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna in quanto la aveva omesso di formulare la domanda di Pt_1
accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Nel merito la CP_1
evidenziava il difetto assoluto di allegazione e deduzione degli elementi costitutivi della domanda, che risultava del tutto indeterminata e generica. In particolare, si contestava la mancata indicazione degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero la soggezione al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro. Inoltre, si eccepiva che non erano stati determinati i criteri con cui erano state conteggiate le differenze retributive, la tredicesima, le ferie non godute e il TFR. In realtà, parte resistente sosteneva che l'attività svolta dalla ricorrente era da qualificare come prestazione di lavoro di tipo autonomo, senza obblighi di presenza o controllo, in quanto la non aveva obblighi Pt_1
di orario, non riceveva indicazioni o direttive sui compiti da svolgere, non doveva avvisare in caso di sua assenza, non veniva controllata nel suo operato.
5. L'attività istruttoria (esame dei testimoni) veniva svolte alle udienze del
07.11.2023 e 09.04.2024
6. All' udienza del 25.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 6 8. Preliminarmente, è da accogliere l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, come indicato dalla parte resistente.
9. La ricorrente, infatti, ha domandato di accertare il credito vantato nei confronti della resistente per differenze retributive nel periodo di lavoro prestato a favore della ma ha omesso di chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro CP_1
dipendente. In assenza di un contratto di lavoro stipulato fra le parti, sarebbe stato necessario chiedere a questo giudice di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e, conseguentemente, di accertare le differenze retributive dovute alle ore prestate, agli straordinari svolti, alle ferie non godute e al TFR.
10. In difetto di domanda di accertamento della natura di rapporto subordinato, la domanda di accertamento delle differenze retributive non può essere ammessa.
11. Va evidenziato che sul punto la parte ricorrente non ha indicato alcuna argomentazione di segno contrario, né alla prima udienza di comparizione delle parti né in sede di deposito di note conclusive.
12. Passando comunque ad esaminare il merito del contenzioso, risultano parimenti fondate le contestazioni mosse dalla parte resistente in relazione alla genericità e indeterminatezza della domanda. La ricorrente, infatti, non ha indicato con precisione quante ore al giorno prestava la sua attività lavorativa e per quali ragioni il rapporto di lavoro era da considerare svolto alle dipendenze della ovvero se e in che modo la sua datrice di lavoro esercitava nei suoi CP_1
confronti i poteri di gestione, direzione e controllo.
13. Le carenze dell'atto introduttive si sono poi sommate alle carenze istruttorie. Né i documenti depositati né i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno fatto emergere elementi univoci per poter sostenere che la abbia lavorato alle Pt_1
dipendenze della ovvero abbia prestato la sua attività sotto la direzione CP_1
e il controllo della resistente. Pertanto, risulta più che credibile l'argomentazione difensiva della parte resistente che non nega la sussistenza di un'attività lavorativa compiuta dalla ricorrente, ma da ricondurre ad una collaborazione autonoma.
14. Tutti i testimoni, sia di parte ricorrente sia di parte resistente, non sono stati in grado di indicare elementi di prova a favore della domanda attorea, ovvero in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Pag. 4 di 6 15. Il teste (di parte ricorrente), medico veterinario, si è limitato a Testimone_1
riferire di avere visto la e la insieme presso il suo ambulatorio, CP_1 Pt_1
ma senza essere in grado di indicare elementi in merito al rapporto di subordinazione (orario svolto, paga mensile). (di parte ricorrente), Tes_2
dipendente della società resistente, si è limitata a riferire di avere visto la Pt_1 presso l'allevamento della ma senza poter aggiungere altro, in quanto CP_1 quando arrivava la presso l'allevamento lei se ne andava. Il teste di parte Pt_1
resistente, (consulente nutrizionale per cani e gatti), ha riferito di Testimone_3 avere collaborato con l'allevamento della dall'anno 2016, ma di non CP_1
avere mai visto la presso tale struttura. Anche i testi Pt_1 Testimone_4
e (di parte resistente), clienti dell'allevamento, hanno raccontato Testimone_5 di essersi recati più volte presso l'allevamento della per l'acquisto di CP_1
animali, ma di non avere mai visto la ricorrente. Dichiarazioni sostanzialmente identiche sono state rese da . Il convivente della Testimone_6 CP_1
( ) ha negato che la abbia mai lavorato alle dipendenze della CP_2 Pt_1
La teste di parte ricorrente, , dipendente dell'allevamento, CP_1 Testimone_7
ha riferito di avere visto qualche volta la ma in modo del tutto sporadico Pt_1
e saltuario.
16. Singolare che a fronte dell'affermazione della ricorrente di avere lavorato oltre 8 ore giornaliere, anche nei giorni festivi, tutti i testimoni ascoltati abbiano negato di avere visto la presso l'allevamento o abbiano riferito di averla vista CP_3
solo in modo saltuario e sporadico.
17. In difetto di prova (sia documentale, sia orale), non è possibile sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e la né Pt_1 CP_1
tantomeno è possibile andare a quantificare le ore di lavoro prestato e le differenze retributive a vario titolo maturate, come chiede la ricorrente.
18. Pertanto, la pronuncia non può che essere di rigetto.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 2.695,00 euro per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 07.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 497/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
25.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Cappelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Manca e Cristiana C.F._2
Ciullini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Condannare la signora Parte_1 Controparte_1
quale titolare della ditta individuale con sede in Controparte_1
Monteverdi Marittimo, Strada Provincialedei Quattro Comuni, Codice Fiscale
, a pagare, in favore della signora per le causali C.F._2 Parte_1
di cui alla narrativa, la somma di euro 9.666,40, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, all'esito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per la parte resistente ALLEVAMENTO Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectiis, per le ragioni sopra esposte - in via preliminare e nel merito dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità e/o nullità per tutti i motivi di cui in narrativa del ricorso giudiziale;
- nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 28.04.2021, la ricorrente chiedeva di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di 9.666,40 euro, quali differenze retributive per il lavoro prestato a favore dell'allevamento di animali CP_1
(cani razza Barboncino e gatti razza maine coon), dal 23.06.2016 al
[...]
19.06.2019.
2. Nello specifico, la riferiva di avere lavorato “in nero” alle dipendenze di Pt_1
quale titolare del suddetto allevamento, non avendo mai Parte_2
sottoscritto alcun contratto di lavoro subordinato e non avendo mai ricevuto una busta paga. La ricorrente spiegava di essere stata pagata con un salario di 10 euro all'ora e di essersi occupata della cura degli animali, della pulizia dei locali e di
Pag. 2 di 6 tenere i contatti con i veterinari e clienti interessati all'acquisto dei cuccioli.
L'orario di lavoro era flessibile (dalle 4 alle 8 ore giornaliere). La Pt_1
aggiungeva di non avere mai ricevuto il corrispettivo per gli straordinari svolti, le ferie non godute e la tredicesima mensilità. La somma indicata quale petitum del ricorso era determinata sulla base di conteggi compiuti da un consulente del lavoro.
3. In data 11.02.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , Controparte_1 in qualità di titolare dell'allevamento che contestava le CP_1
argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. La resistente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna in quanto la aveva omesso di formulare la domanda di Pt_1
accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Nel merito la CP_1
evidenziava il difetto assoluto di allegazione e deduzione degli elementi costitutivi della domanda, che risultava del tutto indeterminata e generica. In particolare, si contestava la mancata indicazione degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero la soggezione al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro. Inoltre, si eccepiva che non erano stati determinati i criteri con cui erano state conteggiate le differenze retributive, la tredicesima, le ferie non godute e il TFR. In realtà, parte resistente sosteneva che l'attività svolta dalla ricorrente era da qualificare come prestazione di lavoro di tipo autonomo, senza obblighi di presenza o controllo, in quanto la non aveva obblighi Pt_1
di orario, non riceveva indicazioni o direttive sui compiti da svolgere, non doveva avvisare in caso di sua assenza, non veniva controllata nel suo operato.
5. L'attività istruttoria (esame dei testimoni) veniva svolte alle udienze del
07.11.2023 e 09.04.2024
6. All' udienza del 25.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 3 di 6 8. Preliminarmente, è da accogliere l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, come indicato dalla parte resistente.
9. La ricorrente, infatti, ha domandato di accertare il credito vantato nei confronti della resistente per differenze retributive nel periodo di lavoro prestato a favore della ma ha omesso di chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro CP_1
dipendente. In assenza di un contratto di lavoro stipulato fra le parti, sarebbe stato necessario chiedere a questo giudice di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e, conseguentemente, di accertare le differenze retributive dovute alle ore prestate, agli straordinari svolti, alle ferie non godute e al TFR.
10. In difetto di domanda di accertamento della natura di rapporto subordinato, la domanda di accertamento delle differenze retributive non può essere ammessa.
11. Va evidenziato che sul punto la parte ricorrente non ha indicato alcuna argomentazione di segno contrario, né alla prima udienza di comparizione delle parti né in sede di deposito di note conclusive.
12. Passando comunque ad esaminare il merito del contenzioso, risultano parimenti fondate le contestazioni mosse dalla parte resistente in relazione alla genericità e indeterminatezza della domanda. La ricorrente, infatti, non ha indicato con precisione quante ore al giorno prestava la sua attività lavorativa e per quali ragioni il rapporto di lavoro era da considerare svolto alle dipendenze della ovvero se e in che modo la sua datrice di lavoro esercitava nei suoi CP_1
confronti i poteri di gestione, direzione e controllo.
13. Le carenze dell'atto introduttive si sono poi sommate alle carenze istruttorie. Né i documenti depositati né i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno fatto emergere elementi univoci per poter sostenere che la abbia lavorato alle Pt_1
dipendenze della ovvero abbia prestato la sua attività sotto la direzione CP_1
e il controllo della resistente. Pertanto, risulta più che credibile l'argomentazione difensiva della parte resistente che non nega la sussistenza di un'attività lavorativa compiuta dalla ricorrente, ma da ricondurre ad una collaborazione autonoma.
14. Tutti i testimoni, sia di parte ricorrente sia di parte resistente, non sono stati in grado di indicare elementi di prova a favore della domanda attorea, ovvero in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Pag. 4 di 6 15. Il teste (di parte ricorrente), medico veterinario, si è limitato a Testimone_1
riferire di avere visto la e la insieme presso il suo ambulatorio, CP_1 Pt_1
ma senza essere in grado di indicare elementi in merito al rapporto di subordinazione (orario svolto, paga mensile). (di parte ricorrente), Tes_2
dipendente della società resistente, si è limitata a riferire di avere visto la Pt_1 presso l'allevamento della ma senza poter aggiungere altro, in quanto CP_1 quando arrivava la presso l'allevamento lei se ne andava. Il teste di parte Pt_1
resistente, (consulente nutrizionale per cani e gatti), ha riferito di Testimone_3 avere collaborato con l'allevamento della dall'anno 2016, ma di non CP_1
avere mai visto la presso tale struttura. Anche i testi Pt_1 Testimone_4
e (di parte resistente), clienti dell'allevamento, hanno raccontato Testimone_5 di essersi recati più volte presso l'allevamento della per l'acquisto di CP_1
animali, ma di non avere mai visto la ricorrente. Dichiarazioni sostanzialmente identiche sono state rese da . Il convivente della Testimone_6 CP_1
( ) ha negato che la abbia mai lavorato alle dipendenze della CP_2 Pt_1
La teste di parte ricorrente, , dipendente dell'allevamento, CP_1 Testimone_7
ha riferito di avere visto qualche volta la ma in modo del tutto sporadico Pt_1
e saltuario.
16. Singolare che a fronte dell'affermazione della ricorrente di avere lavorato oltre 8 ore giornaliere, anche nei giorni festivi, tutti i testimoni ascoltati abbiano negato di avere visto la presso l'allevamento o abbiano riferito di averla vista CP_3
solo in modo saltuario e sporadico.
17. In difetto di prova (sia documentale, sia orale), non è possibile sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la e la né Pt_1 CP_1
tantomeno è possibile andare a quantificare le ore di lavoro prestato e le differenze retributive a vario titolo maturate, come chiede la ricorrente.
18. Pertanto, la pronuncia non può che essere di rigetto.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 2.695,00 euro per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 07.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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