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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12819/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12819/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 19 dicembre 2025 alle ore 11,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. CRETTI CHIARA. Parte_1 Per l'avv. Controparte_1 BRIZZI RICCARDO.
L'avv. Cretti si riporta alle note conclusive depositate ed a tutti gli atti difensivi. L'avv. Brizzi si riporta alle note conclusive ed a tutti gli atti difensivi. Rileva che neppure nelle note di replica la signora ha indicato i fondamenti fattuali e giuridici della spiegata opposizione Pt_1 attestando, al contrario ed ancora una volta, come sia la stessa l'unica parte inadempiente a tutte le obbligazioni della vicenda per cui è causa. L'avv. Cretti contesta quanto dedotto dalla convenuta opposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12819/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRETTI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRETTI CHIARA PARTE ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BRIZZI RICCARDO, elett. domicil. in Via Jacopo Nardi 2 P.IVA_1 50132 FIRENZE presso il difensore avv. BRIZZI RICCARDO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: -in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3599/2022 (R.G. n. 10332/2022), concesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 26.09.2022 e notificato in data 04.10.2022; -nel merito, ritenuti fondati i motivi di cui alla parte che precede, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso il 26.09.2022 (notificato il 04.10.2022) per insussistenza del credito della Società nei confronti della Controparte_1
Signora . Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Parte_1
pagina 2 di 8 Opposta: “Affinché l'adito Tribunale di Firenze, previo ogni incombente di legge e di rito, voglia: - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex adverso formulata ex art. 649 c.p.c. stante la manifesta infondatezza della promossa opposizione e, comunque, stante la mancanza di grave pericolo nella sua esecuzione;
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, dunque, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nume-ro3599/ 2020 emesso, unitamente al pedissequo atto di correzione di errore materiale, dal Tribunale di Firenze il 26.09.2022. - Con vittoria delle competenze professionali, spese generali e cap come per legge.”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.09.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento, a favore di Controparte_1
, della somma di € 6.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura
[...] monitoria, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva, in via preliminare, l'invalidità del decreto ingiuntivo poiché la procura era stata conferita da uno solo dei due soci della società opposta trattandosi di società in nome collettivo. Nel merito, deduceva che la proposta di acquisto immobiliare del 07.03.2022 era stata subordinata alla concessione del mutuo entro
45 giorni dall'accettazione, che la non concedeva per interruzione dell'iter per decorso CP_2 infruttuoso del termine dalla precedente comunicazione di positiva valutazione reddituale, con conseguente mancata stipula del contatto definitivo ed insussistenza del diritto del mediatore alla provvigione. Infine contestava la condotta del mediatore, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede, per avere prospettato l'approvazione di lavori condominiali rientranti nel Superbonus
110%, in realtà mai deliberati, nonché per avere dichiarato che l'immobile era libero da vincoli, mentre risultava gravato da ipoteca volontaria a favore della Banca.
Si costituiva nel giudizio, con tempestiva comparsa di risposta, lo
[...]
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate Controparte_1 da parte opponente ed evidenziando, a sua volta, che la società aveva mutato la propria forma societaria Cont Cont da a . Pertanto allegava nuova procura rilasciata da entrambi i soci. Nel merito, deduceva che la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare di compravendita doveva ritenersi superata in virtù del comportamento dell'opponente, che, in data 23.05.2022, aveva dichiarato che, pur non essendo ancora intervenuta la delibera della banca sul mutuo, rimaneva disponibile a concludere l'affare rendendosi disponibile ad incontrare la controparte per definire la trattativa nonostante la scadenza dei termini. Aggiungeva inoltre, che a seguito di tale comunicazione, l'opponente risultava comunque inadempiente, finché, in data 6.6.2022, la parte promissaria venditrice ne contestava il perdurante inadempimento, inviando diffida ad adempiere con avvertimento di risoluzione del contratto, cui non seguiva risposta da parte della . Infine evidenziava che non sussisteva alcuna Pt_1 clausola contrattuale relativa alla delibera sul bonus 110%, non costituendo tale aspetto un presupposto della compravendita e, analogamente, che la questione dell'ipoteca rientrava nella prassi ordinaria, pagina 4 di 8 essendo consuetudine che il venditore dovesse provvedere all'estinzione del mutuo contestualmente alla conclusione dell'atto di vendita. Difatti con la proposta di acquisto il venditore si era impegnato a compiere le formalità necessarie per il consolidamento della vendita ed a garantire la consegna dell'immobile libero da vincoli ed oneri. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 24.02.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 comma sei c.p.c. richiesti dalle parti. Previo esperimento del tentativo di mediazione, che si concludeva negativamente, il G.I rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, istruita la causa documentalmente, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.03.2025, una volta precisate le conclusioni delle parti, veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che parte opposta costituendosi nell'odierna fase di opposizione ha prodotto nuova procura rilasciata da entrambi i soci e legali rappresentanti dello
[...]
(v. infatti procura allegata Controparte_1 alla comparsa di costituzione). È dirimente osservare che l'eventuale difetto di rappresentanza della fase monitoria non incide sul potere di rappresentanza nel giudizio a cognizione piena, né sulla domanda del creditore, poiché anche in presenza di un vizio della procura il giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo conserva la propria autonomia e non risulta pregiudicato dall'eventuale illegittimità dell'ingiunzione, la quale può riflettersi sulla fase di cognizione soltanto nell'ipotesi in cui l'opposta non abbia provveduto a produrre una nuova valida procura nella comparsa di costituzione e risposta (ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). L'eccezione sul difetto di procura va pertanto rigettata.
2. La controversia in esame ha per oggetto il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita. Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 1754 c.c. dispone che “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Il successivo art. 1755 c.c. stabilisce poi che: “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle pagina 5 di 8 parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Orbene, affinché il mediatore possa legittimamente vantare il diritto al proprio compenso, è necessario che l'affare tra le parti sia stato concluso per effetto del suo intervento, di conseguenza il diritto alla provvigione sorge solamente nel caso in cui egli abbia posto in relazione i contraenti e, per tale tramite, questi ultimi abbiano effettivamente “concluso l'affare”. Occorre, quindi, soffermarsi sulla nozione di conclusione dell'affare ai fini del riconoscimento della provvigione, poiché per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità si ritiene integrata tale fattispecie allorché tra le parti si sia costituito un valido vincolo giuridico che le autorizzi ad agire per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto stesso, anche nell'ipotesi di conclusione di un contratto preliminare, mentre non si reputa maturato il diritto alla provvigione qualora le parti abbiano dato vita soltanto ad un vincolo destinato a regolare le fasi successive, inserendosi in un contesto meramente preparatorio e privo di effetti vincolanti (v. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza del 24.01.2024, n. 2359, secondo cui “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione in data 07.03.2022 di una proposta di acquisto immobiliare da parte di avente per oggetto l'abitazione posta in Firenze, Via di Parte_1
San Rocco n. 15/D al prezzo di acquisto di € 155.000,00 con specificazione della stipula dell'atto notarile entro il 30.06.2022 e conferimento dell'incarico di mediazione all'agente immobiliare odierno opposto (doc. 1 – ricorso monitorio).
Successivamente, in data 10.03.2022, la suddetta proposta veniva accettata dal venditore. Nonché, con separata dichiarazione di provvigione, veniva previsto che la proponente, all'avvenuta accettazione della proposta, si obbligava a riconoscere e versare allo , quale intermediario, l'importo di CP_1
€ 5.000,00, oltre IVA, a titolo di provvigione (doc. 2 – ricorso monitorio).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo pagina 6 di 8 stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17919 del 22/06/2023, si veda anche
Cass. ord. n. 18953 del 10/07/2024).
Nel caso di specie, la proposta di acquisto sottoscritta da parte attrice in data 07.03.2022, accettata dal promittente venditore in data 10.03.2022, risulta espressamente subordinata all'ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente, posto che tra le note era previsto che: “la presente proposta è vincolata al buon esito di un mutuo bancario per 45 quarantacinque giorni dall'accettazione”.
Conseguentemente, la clausola inserita nella proposta di acquisto integra una condizione sospensiva, avendo le parti chiaramente inteso subordinare l'efficacia della proposta stessa all'esito positivo dell'approvazione del mutuo da parte dell'Istituto di credito. Ciò detto, è pacifico tra le parti che il mutuo non sia stato concesso dalla Banca entro i termini previsti. Dai documenti prodotti in giudizio risulta, infatti, che , con riferimento alla richiesta di mutuo fondiario per l'acquisto di prima CP_4 abitazione, aveva inizialmente comunicato l'esito positivo della valutazione reddituale, funzionale all'eventuale concessione del finanziamento fino all'importo massimo di € 110.688,98, precisando che tale valutazione preliminare avrebbe avuto validità per 150 giorni, subordinata all'assenza di elementi pregiudizievoli per il credito della banca o per il suo recupero, anche a seguito di ulteriori consultazioni delle banche dati (doc. 07 – parte opponente). Successivamente, con comunicazione del 20.10.2022, la stessa banca ha chiarito che la richiesta di mutuo si era interrotta per l'infruttuoso decorso del termine di 150 giorni e che l'operazione non poteva essere accolta, in ragione della presenza sull'immobile offerto in garanzia di un gravame ipotecario già iscritto e non dichiarato nella fase istruttoria (doc. 11 – parte opponente). Pertanto, la condizione sospensiva relativa al buon esito del mutuo bancario deve essere qualificata come condizione potestativa mista, con conseguente esclusione tanto della sua natura arbitraria e meramente potestativa quanto di qualsiasi profilo d'imputabilità del mancato avveramento al promissario acquirente. Il mancato ottenimento del mutuo, infatti, è riconducibile ad una valutazione pagina 7 di 8 discrezionale di opportunità compiuta da un soggetto terzo, ovvero l'Istituto di credito, mentre l'attrice non ha assunto alcun obbligo contrattuale rimasto inadempiuto per conseguire il finanziamento necessario all'acquisto dell'immobile, risultando peraltro evidente il suo stesso interesse all'ottenimento del mutuo quale presupposto indispensabile per la conclusione dell'affare. Perdipiù, la dichiarazione di provvigione sottoscritta dall'attrice, con la quale quest'ultima si obbligava a riconoscere e versare allo STUDIO 3A, quale intermediario dell'affare, l'importo di € 5.000,00 a titolo di provvigione, stabiliva espressamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1757 c.c., che, qualora la proposta fosse stata subordinata ad una condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sarebbe maturato al momento del verificarsi della condizione (doc. 2 – ricorso monitorio). Pertanto, atteso che la proposta di acquisto veniva sospensivamente subordinata al buon esito della concessione del mutuo, condizione da ritenersi valida ed efficace ma pacificamente non avverata – posto che l'Istituto di credito ha negato il finanziamento entro il termine convenuto del 15.05.2022 - deve concludersi che il mediatore non ha maturato il diritto alla provvigione. Difatti, l'art. 1757 c.c. stabilisce che, qualora il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge soltanto nel momento in cui la condizione si verifica.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione è fondata dunque sussistono i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, precisandosi che per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.09.2022, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna Controparte_1 all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,00.
Firenze, 19 dicembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12819/2022 Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 19 dicembre 2025 alle ore 11,45 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. CRETTI CHIARA. Parte_1 Per l'avv. Controparte_1 BRIZZI RICCARDO.
L'avv. Cretti si riporta alle note conclusive depositate ed a tutti gli atti difensivi. L'avv. Brizzi si riporta alle note conclusive ed a tutti gli atti difensivi. Rileva che neppure nelle note di replica la signora ha indicato i fondamenti fattuali e giuridici della spiegata opposizione Pt_1 attestando, al contrario ed ancora una volta, come sia la stessa l'unica parte inadempiente a tutte le obbligazioni della vicenda per cui è causa. L'avv. Cretti contesta quanto dedotto dalla convenuta opposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12819/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRETTI CHIARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRETTI CHIARA PARTE ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BRIZZI RICCARDO, elett. domicil. in Via Jacopo Nardi 2 P.IVA_1 50132 FIRENZE presso il difensore avv. BRIZZI RICCARDO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: -in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3599/2022 (R.G. n. 10332/2022), concesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 26.09.2022 e notificato in data 04.10.2022; -nel merito, ritenuti fondati i motivi di cui alla parte che precede, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso il 26.09.2022 (notificato il 04.10.2022) per insussistenza del credito della Società nei confronti della Controparte_1
Signora . Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Parte_1
pagina 2 di 8 Opposta: “Affinché l'adito Tribunale di Firenze, previo ogni incombente di legge e di rito, voglia: - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex adverso formulata ex art. 649 c.p.c. stante la manifesta infondatezza della promossa opposizione e, comunque, stante la mancanza di grave pericolo nella sua esecuzione;
- nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto e, dunque, confermare integralmente il decreto ingiuntivo nume-ro3599/ 2020 emesso, unitamente al pedissequo atto di correzione di errore materiale, dal Tribunale di Firenze il 26.09.2022. - Con vittoria delle competenze professionali, spese generali e cap come per legge.”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.09.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento, a favore di Controparte_1
, della somma di € 6.000,00, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura
[...] monitoria, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva, in via preliminare, l'invalidità del decreto ingiuntivo poiché la procura era stata conferita da uno solo dei due soci della società opposta trattandosi di società in nome collettivo. Nel merito, deduceva che la proposta di acquisto immobiliare del 07.03.2022 era stata subordinata alla concessione del mutuo entro
45 giorni dall'accettazione, che la non concedeva per interruzione dell'iter per decorso CP_2 infruttuoso del termine dalla precedente comunicazione di positiva valutazione reddituale, con conseguente mancata stipula del contatto definitivo ed insussistenza del diritto del mediatore alla provvigione. Infine contestava la condotta del mediatore, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede, per avere prospettato l'approvazione di lavori condominiali rientranti nel Superbonus
110%, in realtà mai deliberati, nonché per avere dichiarato che l'immobile era libero da vincoli, mentre risultava gravato da ipoteca volontaria a favore della Banca.
Si costituiva nel giudizio, con tempestiva comparsa di risposta, lo
[...]
contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate Controparte_1 da parte opponente ed evidenziando, a sua volta, che la società aveva mutato la propria forma societaria Cont Cont da a . Pertanto allegava nuova procura rilasciata da entrambi i soci. Nel merito, deduceva che la condizione sospensiva prevista nel contratto preliminare di compravendita doveva ritenersi superata in virtù del comportamento dell'opponente, che, in data 23.05.2022, aveva dichiarato che, pur non essendo ancora intervenuta la delibera della banca sul mutuo, rimaneva disponibile a concludere l'affare rendendosi disponibile ad incontrare la controparte per definire la trattativa nonostante la scadenza dei termini. Aggiungeva inoltre, che a seguito di tale comunicazione, l'opponente risultava comunque inadempiente, finché, in data 6.6.2022, la parte promissaria venditrice ne contestava il perdurante inadempimento, inviando diffida ad adempiere con avvertimento di risoluzione del contratto, cui non seguiva risposta da parte della . Infine evidenziava che non sussisteva alcuna Pt_1 clausola contrattuale relativa alla delibera sul bonus 110%, non costituendo tale aspetto un presupposto della compravendita e, analogamente, che la questione dell'ipoteca rientrava nella prassi ordinaria, pagina 4 di 8 essendo consuetudine che il venditore dovesse provvedere all'estinzione del mutuo contestualmente alla conclusione dell'atto di vendita. Difatti con la proposta di acquisto il venditore si era impegnato a compiere le formalità necessarie per il consolidamento della vendita ed a garantire la consegna dell'immobile libero da vincoli ed oneri. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 24.02.2023, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183 comma sei c.p.c. richiesti dalle parti. Previo esperimento del tentativo di mediazione, che si concludeva negativamente, il G.I rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, istruita la causa documentalmente, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.03.2025, una volta precisate le conclusioni delle parti, veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies
c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, occorre dare atto che parte opposta costituendosi nell'odierna fase di opposizione ha prodotto nuova procura rilasciata da entrambi i soci e legali rappresentanti dello
[...]
(v. infatti procura allegata Controparte_1 alla comparsa di costituzione). È dirimente osservare che l'eventuale difetto di rappresentanza della fase monitoria non incide sul potere di rappresentanza nel giudizio a cognizione piena, né sulla domanda del creditore, poiché anche in presenza di un vizio della procura il giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo conserva la propria autonomia e non risulta pregiudicato dall'eventuale illegittimità dell'ingiunzione, la quale può riflettersi sulla fase di cognizione soltanto nell'ipotesi in cui l'opposta non abbia provveduto a produrre una nuova valida procura nella comparsa di costituzione e risposta (ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). L'eccezione sul difetto di procura va pertanto rigettata.
2. La controversia in esame ha per oggetto il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita. Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 1754 c.c. dispone che “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Il successivo art. 1755 c.c. stabilisce poi che: “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle pagina 5 di 8 parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Orbene, affinché il mediatore possa legittimamente vantare il diritto al proprio compenso, è necessario che l'affare tra le parti sia stato concluso per effetto del suo intervento, di conseguenza il diritto alla provvigione sorge solamente nel caso in cui egli abbia posto in relazione i contraenti e, per tale tramite, questi ultimi abbiano effettivamente “concluso l'affare”. Occorre, quindi, soffermarsi sulla nozione di conclusione dell'affare ai fini del riconoscimento della provvigione, poiché per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità si ritiene integrata tale fattispecie allorché tra le parti si sia costituito un valido vincolo giuridico che le autorizzi ad agire per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto stesso, anche nell'ipotesi di conclusione di un contratto preliminare, mentre non si reputa maturato il diritto alla provvigione qualora le parti abbiano dato vita soltanto ad un vincolo destinato a regolare le fasi successive, inserendosi in un contesto meramente preparatorio e privo di effetti vincolanti (v. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza del 24.01.2024, n. 2359, secondo cui “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la sottoscrizione in data 07.03.2022 di una proposta di acquisto immobiliare da parte di avente per oggetto l'abitazione posta in Firenze, Via di Parte_1
San Rocco n. 15/D al prezzo di acquisto di € 155.000,00 con specificazione della stipula dell'atto notarile entro il 30.06.2022 e conferimento dell'incarico di mediazione all'agente immobiliare odierno opposto (doc. 1 – ricorso monitorio).
Successivamente, in data 10.03.2022, la suddetta proposta veniva accettata dal venditore. Nonché, con separata dichiarazione di provvigione, veniva previsto che la proponente, all'avvenuta accettazione della proposta, si obbligava a riconoscere e versare allo , quale intermediario, l'importo di CP_1
€ 5.000,00, oltre IVA, a titolo di provvigione (doc. 2 – ricorso monitorio).
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo pagina 6 di 8 stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 17919 del 22/06/2023, si veda anche
Cass. ord. n. 18953 del 10/07/2024).
Nel caso di specie, la proposta di acquisto sottoscritta da parte attrice in data 07.03.2022, accettata dal promittente venditore in data 10.03.2022, risulta espressamente subordinata all'ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente, posto che tra le note era previsto che: “la presente proposta è vincolata al buon esito di un mutuo bancario per 45 quarantacinque giorni dall'accettazione”.
Conseguentemente, la clausola inserita nella proposta di acquisto integra una condizione sospensiva, avendo le parti chiaramente inteso subordinare l'efficacia della proposta stessa all'esito positivo dell'approvazione del mutuo da parte dell'Istituto di credito. Ciò detto, è pacifico tra le parti che il mutuo non sia stato concesso dalla Banca entro i termini previsti. Dai documenti prodotti in giudizio risulta, infatti, che , con riferimento alla richiesta di mutuo fondiario per l'acquisto di prima CP_4 abitazione, aveva inizialmente comunicato l'esito positivo della valutazione reddituale, funzionale all'eventuale concessione del finanziamento fino all'importo massimo di € 110.688,98, precisando che tale valutazione preliminare avrebbe avuto validità per 150 giorni, subordinata all'assenza di elementi pregiudizievoli per il credito della banca o per il suo recupero, anche a seguito di ulteriori consultazioni delle banche dati (doc. 07 – parte opponente). Successivamente, con comunicazione del 20.10.2022, la stessa banca ha chiarito che la richiesta di mutuo si era interrotta per l'infruttuoso decorso del termine di 150 giorni e che l'operazione non poteva essere accolta, in ragione della presenza sull'immobile offerto in garanzia di un gravame ipotecario già iscritto e non dichiarato nella fase istruttoria (doc. 11 – parte opponente). Pertanto, la condizione sospensiva relativa al buon esito del mutuo bancario deve essere qualificata come condizione potestativa mista, con conseguente esclusione tanto della sua natura arbitraria e meramente potestativa quanto di qualsiasi profilo d'imputabilità del mancato avveramento al promissario acquirente. Il mancato ottenimento del mutuo, infatti, è riconducibile ad una valutazione pagina 7 di 8 discrezionale di opportunità compiuta da un soggetto terzo, ovvero l'Istituto di credito, mentre l'attrice non ha assunto alcun obbligo contrattuale rimasto inadempiuto per conseguire il finanziamento necessario all'acquisto dell'immobile, risultando peraltro evidente il suo stesso interesse all'ottenimento del mutuo quale presupposto indispensabile per la conclusione dell'affare. Perdipiù, la dichiarazione di provvigione sottoscritta dall'attrice, con la quale quest'ultima si obbligava a riconoscere e versare allo STUDIO 3A, quale intermediario dell'affare, l'importo di € 5.000,00 a titolo di provvigione, stabiliva espressamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1757 c.c., che, qualora la proposta fosse stata subordinata ad una condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sarebbe maturato al momento del verificarsi della condizione (doc. 2 – ricorso monitorio). Pertanto, atteso che la proposta di acquisto veniva sospensivamente subordinata al buon esito della concessione del mutuo, condizione da ritenersi valida ed efficace ma pacificamente non avverata – posto che l'Istituto di credito ha negato il finanziamento entro il termine convenuto del 15.05.2022 - deve concludersi che il mediatore non ha maturato il diritto alla provvigione. Difatti, l'art. 1757 c.c. stabilisce che, qualora il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge soltanto nel momento in cui la condizione si verifica.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione è fondata dunque sussistono i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, precisandosi che per il calcolo delle stesse si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3599/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 26.09.2022, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
condanna Controparte_1 all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,00.
Firenze, 19 dicembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi pagina 8 di 8