Art. 3.
La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell' art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 , e successive disposizioni, e' stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 , introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori.
La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per ogni eventuale esercizio futuro, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, ai sensi dell' art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 , e successive disposizioni, e' stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 , introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori.