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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3977/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3977/2022 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliata in Castelforte (LT) alla Via A. Fusco Parte_1 C.F._1
n.52 presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta del Foro di Cassino che la rappresenta e difende…………………………………………………………………………….……..….…Appellante
contro c.f. , in persona del procuratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Dario Buzzelli con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De'
Calboli 5 presso il quale è domiciliata………………………………………..……………….. Appellato
e nato in [...] il [...] ……………………...……… Appellato contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 23 aprile 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ha esposto che citò i convenuti innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di GA per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a seguito di un sinistro avvenuto pagina 1 di 6 in data 2 giugno 2021 in Formia. L'appellante, nello specifico, ha dedotto che nelle predette circostanze
, mentre conduceva la propria autovettura Lancia Ypsilon targata FC 842 PT lungo la via Vindicio,
giunta all'intersezione con la via Flacca, avvenne una collisione tra la predetta lancia Y e un motoveicolo targato EF40350 condotto dal e di proprietà di quest'ultimo che eseguì una CP_2
manovra di sorpasso sulla sinistra della fila di auto ferme, urtando la parte anteriore sinistra della sua vettura.
La ha inoltre, riferito che con sentenza n. 627/22 del 20 settembre 2022 il Giudice di Pace di Pt_1
GA, previa dichiarazione di contumacia del rigettò la sua domanda, condannandola al CP_2
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA, in favore della
[...]
CP_1
Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello e ha rappresentato che la condotta di guida Pt_1
del in occasione del sinistro, non è stata prudente ed è stata compiuta in dispregio delle CP_2
norme sulla circolazione stradale. Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la sua eventuale imprudenza, anche se fosse stata sussistente, non poteva esonerare il dal rispetto delle CP_2
regole di diligenza proprie della guida. Inoltre, l'appellante ha rilevato che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la sua domanda è stata respinta per difetto di prova, risulta smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice. Al riguardo, la ha esposto Pt_1
che dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare da quella resa dalla in relazione alla quale la ha Testimone_1 Pt_1
sottolineato che era legata da un rapporto affettivo con il emerge che il motoveicolo di CP_2
quest'ultimo stava effettuando una manovra di sorpasso sul lato sinistro della carreggiata, mentre le autovetture procedevano incolonnate a causa della presenza di un incrocio. La ha specificato che Pt_1
tale circostanza consente di desumere, in primo luogo, che effettivamente uno dei conducenti, giunto all'intersezione, si arrestò per concederle una precedenza di cortesia, determinando così la formazione della coda di veicoli fermi. In secondo luogo, ha rilevato che il comportamento del – CP_2
pagina 2 di 6 consistito nell'effettuare un sorpasso sulla sinistra di una colonna di auto ferme in prossimità di un'intersezione – integri una palese violazione delle norme del Codice della Strada e rappresenti di per sé una fonte di pericolo concreto per la circolazione. L'appellante ha infine, dedotto che la ricostruzione dei fatti trovò ulteriore riscontro nelle dichiarazioni del teste di parte attrice, tuttavia, il Testimone_2
giudice di Pace, pur non dubitando della sua attendibilità, non attribuì particolare rilievo alla testimonianza, ritenendo non dimostrata la presenza del sul luogo del sinistro, poiché non Tes_2
menzionata nei verbali della Polizia Stradale. La ha invece, sottolineato come la presenza del Pt_1
teste risulta comunque documentata dalle fotografie prodotte in atti, nelle quali egli è chiaramente riconoscibile mentre interloquisce con un agente intervenuto sul posto. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia alla Corte d'appello adita,
respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via principale
dichiarare che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig. e per l'effetto CP_2
condannare la quale soggetto tenuto al ristoro a sensi degli art. 144 ss. Controparte_1
Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209, al pagamento in favore della istante della somma di €.
1.900,00 per danni a cose oltre il danno da lesioni od a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con gli interessi ed il danno da deprezzamento
della moneta;
- in via subordinata dichiarare che il sinistro è avvenuto per il concorso di colpa di
entrambi i veicoli e per l'effetto, condannare la al pagamento del risarcimento Controparte_1
del danno diminuito sulla base della gravità della colpa della condotta della sig.ra ritenuta di Pt_1
giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse deduzioni e la ricostruzione dei fatti svolta CP_1
dall'appellante e ha così concluso: “…“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, a) in via principale e nel merito, previo accertamento della
fondatezza delle allegazioni difensive esposte ai punti I, II, III, IV, da intendersi integralmente
trascritte, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1
pagina 3 di 6 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 627/2022 emessa in data 20.09.2022 e depositata
in data 21.09.2022, emessa nel procedimento recante R.G. n. 164/22 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
GA, Giudice di Pace, Dott.ssa Marianna Oliviero;
b) in via subordinata, nella denegata quanto non
creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere accolto, anche in parte, limitare la richiesta risarcitoria
avanzata da parte attrice a quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e
compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza virtuale del 23 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita rigetto.
Giova al riguardo premettere che non sono pertinenti le critiche dell' appellante quando ha manifestato rimostranze sulla veridicità della dichiarazione della indicata dal convenuto, per la Tes_1
relazione sentimentale che li univa: tale circostanza non assume alcuna rilevanza perché la e Tes_1
il non sono sposati e non fanno parte dello stesso nucleo familiare;
la testimonianza della CP_2
si è rivelata attendibile “ex post”: ad ogni buon conto la descrizione dei fatti svolta dalla Tes_1
è perfettamente coincidente e coerente con la ricostruzione offerta dagli agenti, nel verbale Pt_2
redatto in occasione del sinistro.
Parimenti, non risultano pertinenti le critiche dell'appellante sul mancato esame da parte del primo
Giudice delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice . La presenza di quest'ultimo Testimone_2
sui luoghi di causa non emerge dalle fotografie versate agli atti, come dichiarato dalla ma dallo Pt_1
stesso verbale della Polstrada in cui il viene indicato come trasportato del veicolo Tes_2
dell'appellante. Il teste nel giudizio di prime cure ha dichiarato che una macchina proveniente da
GA avrebbe offerto alla Lancia Y una precedenza di cortesia e ha riferito che la moto sopraggiungeva quando la lancia Y aveva già superato la linea di mezzeria ma non ha indicato la misura della velocità
tenuta dalla moto né ha riferito il tipo e il colore della macchina che avrebbe concesso la precedenza, pagina 4 di 6 dimostrando in tal modo superficialità e genericità nell'esposizione. Inoltre, è anomalo il fatto che il teste pur trovandosi sui luoghi di causa non abbia conferito nell'immediatezza del sinistro con gli agenti per fornire la versione dei fatti come ha poi esposto in questo giudizio;
fra l'altro, lo stesso ha dichiarato di aver allertato le forze dell'ordine e l'ambulanza ma tali azioni non hanno Tes_2
trovato conferma nel verbale della Polstrada, che l'appellante non ha allegato neanche in primo grado.
Le incoerenze manifestate dal testimone, unitamente alla genericità delle sue dichiarazioni, non potevano essere poste a fondamento di una decisione favorevole alla neanche in via concorsuale, Pt_1
poiché non vi sono prove sul contributo del convenuto alla causa del sinistro. L'appellante assume, al riguardo, che la posizione della vettura era oltre la linea di mezzeria e ciò, oltre che dal teste, sarebbe confermato dalle foto in atti presenti nel fascicolo del primo grado della : in realtà, le tre foto “di Pt_1
parte”, non provenienti dalla Polizia (nel verbale si è dato atto che non si è proceduto a rilievi fotografici), sono prive di certificazione da parte di un'Autorità e non superano i rilievi tecnici svolti dalla Polizia Stradale.
Da quanto suesposto emerge quindi, che fonte di certezza della questione può essere offerta principalmente dalla ricostruzione svolta dalla Polstrada: in essa non emergono motivi per discostarsi dalle statuizioni del Giudice di primo grado. Il verbale della Polizia, contenente precisi rilievi tecnici e planimetrici dei luoghi del sinistro, è attendibile e non è stato specificamente contestato da parte appellante: esso non è stato impugnato né tecnicamente confutato con una perizia tecnica di parte né la ha chiesto una CTU cinematica. Pt_1
L'appellante, ha pure lamentato che il primo Giudice non ha attribuito al convenuto il concorso di colpa, ma ella non ha provato in che misura il avrebbe contribuito all'evento e alcun CP_2
elemento ha offerto a suffragio della ipotesi concorsuale non essendo emerso dagli atti di causa che il avesse effettuato manovra di sorpasso o che stesse percorrendo la strada ad una velocità CP_2
non adeguata. Questo vuoto probatorio, l'assenza di elementi tecnici idonei a confutare il verbale della
Polstrada, la genericità delle dichiarazioni del teste di parte appellante, la stessa confusione della Pt_1
pagina 5 di 6 nell'articolare la sua difesa nei punti in cui ha assunto che il suo teste ha parlato con la Polstrada, come si desumerebbe dalle foto (mentre il ha chiaramente riferito di non aver interloquito con i Tes_2
militari) sono elementi che non depongono a favore dell'appellante e, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella an. 2 del D.M. 55 del 2024 e lo scaglione fra € 1.100 e € 5. 000,00 quale valore emergente dagli atti e dalle richieste, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza n. 627/22 resa dal Giudice di pace di GA nella causa iscritta a R.G.
164/22 pronunciata il 20/09/22
Condanna al pagamento a favore della di € 1701,00 per Parte_1 Controparte_1
compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 10 ottobre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3977/2022 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliata in Castelforte (LT) alla Via A. Fusco Parte_1 C.F._1
n.52 presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta del Foro di Cassino che la rappresenta e difende…………………………………………………………………………….……..….…Appellante
contro c.f. , in persona del procuratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Dario Buzzelli con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De'
Calboli 5 presso il quale è domiciliata………………………………………..……………….. Appellato
e nato in [...] il [...] ……………………...……… Appellato contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 23 aprile 2025,
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ha esposto che citò i convenuti innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di GA per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a seguito di un sinistro avvenuto pagina 1 di 6 in data 2 giugno 2021 in Formia. L'appellante, nello specifico, ha dedotto che nelle predette circostanze
, mentre conduceva la propria autovettura Lancia Ypsilon targata FC 842 PT lungo la via Vindicio,
giunta all'intersezione con la via Flacca, avvenne una collisione tra la predetta lancia Y e un motoveicolo targato EF40350 condotto dal e di proprietà di quest'ultimo che eseguì una CP_2
manovra di sorpasso sulla sinistra della fila di auto ferme, urtando la parte anteriore sinistra della sua vettura.
La ha inoltre, riferito che con sentenza n. 627/22 del 20 settembre 2022 il Giudice di Pace di Pt_1
GA, previa dichiarazione di contumacia del rigettò la sua domanda, condannandola al CP_2
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre IVA e CPA, in favore della
[...]
CP_1
Avverso la predetta sentenza la ha proposto appello e ha rappresentato che la condotta di guida Pt_1
del in occasione del sinistro, non è stata prudente ed è stata compiuta in dispregio delle CP_2
norme sulla circolazione stradale. Nello specifico, l'appellante ha dedotto che la sua eventuale imprudenza, anche se fosse stata sussistente, non poteva esonerare il dal rispetto delle CP_2
regole di diligenza proprie della guida. Inoltre, l'appellante ha rilevato che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la sua domanda è stata respinta per difetto di prova, risulta smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice. Al riguardo, la ha esposto Pt_1
che dall'esame delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare da quella resa dalla in relazione alla quale la ha Testimone_1 Pt_1
sottolineato che era legata da un rapporto affettivo con il emerge che il motoveicolo di CP_2
quest'ultimo stava effettuando una manovra di sorpasso sul lato sinistro della carreggiata, mentre le autovetture procedevano incolonnate a causa della presenza di un incrocio. La ha specificato che Pt_1
tale circostanza consente di desumere, in primo luogo, che effettivamente uno dei conducenti, giunto all'intersezione, si arrestò per concederle una precedenza di cortesia, determinando così la formazione della coda di veicoli fermi. In secondo luogo, ha rilevato che il comportamento del – CP_2
pagina 2 di 6 consistito nell'effettuare un sorpasso sulla sinistra di una colonna di auto ferme in prossimità di un'intersezione – integri una palese violazione delle norme del Codice della Strada e rappresenti di per sé una fonte di pericolo concreto per la circolazione. L'appellante ha infine, dedotto che la ricostruzione dei fatti trovò ulteriore riscontro nelle dichiarazioni del teste di parte attrice, tuttavia, il Testimone_2
giudice di Pace, pur non dubitando della sua attendibilità, non attribuì particolare rilievo alla testimonianza, ritenendo non dimostrata la presenza del sul luogo del sinistro, poiché non Tes_2
menzionata nei verbali della Polizia Stradale. La ha invece, sottolineato come la presenza del Pt_1
teste risulta comunque documentata dalle fotografie prodotte in atti, nelle quali egli è chiaramente riconoscibile mentre interloquisce con un agente intervenuto sul posto. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Piaccia alla Corte d'appello adita,
respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - in via principale
dichiarare che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig. e per l'effetto CP_2
condannare la quale soggetto tenuto al ristoro a sensi degli art. 144 ss. Controparte_1
Decreto Legislativo 9 settembre 2005, n. 209, al pagamento in favore della istante della somma di €.
1.900,00 per danni a cose oltre il danno da lesioni od a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia,
nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con gli interessi ed il danno da deprezzamento
della moneta;
- in via subordinata dichiarare che il sinistro è avvenuto per il concorso di colpa di
entrambi i veicoli e per l'effetto, condannare la al pagamento del risarcimento Controparte_1
del danno diminuito sulla base della gravità della colpa della condotta della sig.ra ritenuta di Pt_1
giustizia. Salvo ogni altro diritto”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse deduzioni e la ricostruzione dei fatti svolta CP_1
dall'appellante e ha così concluso: “…“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, a) in via principale e nel merito, previo accertamento della
fondatezza delle allegazioni difensive esposte ai punti I, II, III, IV, da intendersi integralmente
trascritte, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1
pagina 3 di 6 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 627/2022 emessa in data 20.09.2022 e depositata
in data 21.09.2022, emessa nel procedimento recante R.G. n. 164/22 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
GA, Giudice di Pace, Dott.ssa Marianna Oliviero;
b) in via subordinata, nella denegata quanto non
creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere accolto, anche in parte, limitare la richiesta risarcitoria
avanzata da parte attrice a quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e
compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c”.
è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza virtuale del 23 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita rigetto.
Giova al riguardo premettere che non sono pertinenti le critiche dell' appellante quando ha manifestato rimostranze sulla veridicità della dichiarazione della indicata dal convenuto, per la Tes_1
relazione sentimentale che li univa: tale circostanza non assume alcuna rilevanza perché la e Tes_1
il non sono sposati e non fanno parte dello stesso nucleo familiare;
la testimonianza della CP_2
si è rivelata attendibile “ex post”: ad ogni buon conto la descrizione dei fatti svolta dalla Tes_1
è perfettamente coincidente e coerente con la ricostruzione offerta dagli agenti, nel verbale Pt_2
redatto in occasione del sinistro.
Parimenti, non risultano pertinenti le critiche dell'appellante sul mancato esame da parte del primo
Giudice delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice . La presenza di quest'ultimo Testimone_2
sui luoghi di causa non emerge dalle fotografie versate agli atti, come dichiarato dalla ma dallo Pt_1
stesso verbale della Polstrada in cui il viene indicato come trasportato del veicolo Tes_2
dell'appellante. Il teste nel giudizio di prime cure ha dichiarato che una macchina proveniente da
GA avrebbe offerto alla Lancia Y una precedenza di cortesia e ha riferito che la moto sopraggiungeva quando la lancia Y aveva già superato la linea di mezzeria ma non ha indicato la misura della velocità
tenuta dalla moto né ha riferito il tipo e il colore della macchina che avrebbe concesso la precedenza, pagina 4 di 6 dimostrando in tal modo superficialità e genericità nell'esposizione. Inoltre, è anomalo il fatto che il teste pur trovandosi sui luoghi di causa non abbia conferito nell'immediatezza del sinistro con gli agenti per fornire la versione dei fatti come ha poi esposto in questo giudizio;
fra l'altro, lo stesso ha dichiarato di aver allertato le forze dell'ordine e l'ambulanza ma tali azioni non hanno Tes_2
trovato conferma nel verbale della Polstrada, che l'appellante non ha allegato neanche in primo grado.
Le incoerenze manifestate dal testimone, unitamente alla genericità delle sue dichiarazioni, non potevano essere poste a fondamento di una decisione favorevole alla neanche in via concorsuale, Pt_1
poiché non vi sono prove sul contributo del convenuto alla causa del sinistro. L'appellante assume, al riguardo, che la posizione della vettura era oltre la linea di mezzeria e ciò, oltre che dal teste, sarebbe confermato dalle foto in atti presenti nel fascicolo del primo grado della : in realtà, le tre foto “di Pt_1
parte”, non provenienti dalla Polizia (nel verbale si è dato atto che non si è proceduto a rilievi fotografici), sono prive di certificazione da parte di un'Autorità e non superano i rilievi tecnici svolti dalla Polizia Stradale.
Da quanto suesposto emerge quindi, che fonte di certezza della questione può essere offerta principalmente dalla ricostruzione svolta dalla Polstrada: in essa non emergono motivi per discostarsi dalle statuizioni del Giudice di primo grado. Il verbale della Polizia, contenente precisi rilievi tecnici e planimetrici dei luoghi del sinistro, è attendibile e non è stato specificamente contestato da parte appellante: esso non è stato impugnato né tecnicamente confutato con una perizia tecnica di parte né la ha chiesto una CTU cinematica. Pt_1
L'appellante, ha pure lamentato che il primo Giudice non ha attribuito al convenuto il concorso di colpa, ma ella non ha provato in che misura il avrebbe contribuito all'evento e alcun CP_2
elemento ha offerto a suffragio della ipotesi concorsuale non essendo emerso dagli atti di causa che il avesse effettuato manovra di sorpasso o che stesse percorrendo la strada ad una velocità CP_2
non adeguata. Questo vuoto probatorio, l'assenza di elementi tecnici idonei a confutare il verbale della
Polstrada, la genericità delle dichiarazioni del teste di parte appellante, la stessa confusione della Pt_1
pagina 5 di 6 nell'articolare la sua difesa nei punti in cui ha assunto che il suo teste ha parlato con la Polstrada, come si desumerebbe dalle foto (mentre il ha chiaramente riferito di non aver interloquito con i Tes_2
militari) sono elementi che non depongono a favore dell'appellante e, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella an. 2 del D.M. 55 del 2024 e lo scaglione fra € 1.100 e € 5. 000,00 quale valore emergente dagli atti e dalle richieste, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza n. 627/22 resa dal Giudice di pace di GA nella causa iscritta a R.G.
164/22 pronunciata il 20/09/22
Condanna al pagamento a favore della di € 1701,00 per Parte_1 Controparte_1
compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 10 ottobre 2025
Il Giudice unico
Dott. Federico Eramo
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