Art. 2.
Le indennita' di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra loro, ne' con indennita' accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento piu' favorevole.
Le indennita' di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra loro, ne' con indennita' accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento piu' favorevole.