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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 80/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Loredana ESPOSITO (C.F. C.F._2
- attore -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco BERTI SUMAN (C.F. ) C.F._4
e
(P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Carmela PEPE GROSSO (C.F. ) C.F._5
- convenuti -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
il dott. e la per sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico dell'11.1.2019.
Ha, in particolare, dedotto che:
- nella predetta data, era sottoposto, ad opera del dott. medico CP_1
ortopedico, presso la struttura sanitaria convenuta, intervento chirurgico di
incisione e scheletrizzazione percutanea destra fino al piano laminare L5.S1.A
destra flavectomia e laminectomia completa con esposizione delle radici di S1 dx
avvolta da tessuto infiammatorio e da aderenze capsuolo-legamentose.
Separazione delle aderenze e liberazione completa delle radici di S1 dx fino al suo
forame;
- tuttavia, dimesso il 14.1.2019, non avvertiva alcun miglioramento, ma anzi subiva un netto peggioramento delle proprie condizioni di salute (aumento dei dolori alla colonna ed all'arto inferiore destro con comparsa di nuova sintomatologia paretica a livello della porzione distale dell'arto inferiore di destra), corrispondenti ad un danno biologico permanente del 12%, oltre invalidità temporanea per 30 giorni al
100% ed altri 30 giorni al 50%.
1.2. – Si sono costituiti, con separate comparse, entrambi i convenuti, i quali hanno chiesto di rigettare la domanda dell'attore per infondatezza sul presupposto della corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
1.3. – Nel corso dell'istruttoria è stato sottoposto ad interrogatorio formale dell'attore,
sono stati escussi i testi e ed è stata Testimone_1 Testimone_2
espletata CTU collegiale (cfr. relazione depositata il 15.7.2024) da parte dei dott.ri
2 (medico legale) e (ortopedico), poi integrata Persona_1 Persona_2
dalla sola dott.ssa (cfr. relazione depositata il 31.3.2025). Per_1
2.1. – Per consolidata giurisprudenza – ormai positivizzata nell'art. 7, 1° comma, l.
24/2017 – il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura privata) ha fonte nel contratto, atipico ed a prestazioni corrispettive, c.d. di ospedalità (o di assistenza sanitaria), dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ospedale o della casa di cura, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.,
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (cfr., ex multis, tra le più significative, Sez. U,
Sentenza n. 9556 del 1/7/2002; Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/7/2004; Sez. U,
Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019; Sez. 3,
Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
Ne deriva che è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento del contratto di spedalità per errore medico provare non solo la conclusione del contratto e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli
3 risarcibili;
è, invece, onere del debitore (ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez.
6-3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico,
cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale), è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro,
la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del
20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 6/7/2021).
2.2. – Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al suo onere probatorio di dimostrare la sussistenza di lesioni correlate all'intervento e comunque il necessario nesso di causalità con l'intervento chirurgico eseguito dal dott. CP_1
Invero, secondo le convincenti conclusioni della CTU, l'intervento per cui è causa è
stato correttamente eseguito, in presenza di indicazione terapeutica e nel rispetto delle pertinenti linee guida internazionali.
4 In particolare, il quadro clinico-strumentale presentato dall'attore – ernia del disco lombare con radicolopatia (fuoriuscita di materiale discale dai normali margini dello spazio del disco intervertebrale cono comparsa di dolore, disturbi sensitivi e motori con distribuzione radicolare) – costituiva indicazione all'intervento chirurgico d'elezione di decompressione diretta della radice tramite asportazione dell'ernia.
Il chirurgo ha, quindi, provveduto, con metodologia conforme alle pertinenti linee guida internazionale, a liberare le radici dei nervi sciatici dalle aderenze infiammatorie e dalle compressioni dei bulging del disco intervertebrale tra la 5° vertebra lombare e la 1°
sacrale, decomprimendo il canale vertebrale con la eliminazione del ligamento giallo e aprendo la lamina vertebrale, responsabili della sintomatologia sciatalgica e, per ultimo ha provveduto a bloccare l'instabilità vertebrale mediante una artrodesi sempre L5-S1.
Più specificamente, la decompressione del canale midollare, la toilette delle radici seguite dalla stabilizzazione vertebrale erano rivolte alla risoluzione della sintomatologia presentata dal NT sia sensitiva che motoria.
Quanto al lamentato interessamento dello SPE (sciatico popliteo esterno), secondo i
CCTTUU, il relato quadro neurologico faceva parte del corredo sintomatologico preintervento, atteso che il paziente, in esito all'esame clinico d'ingresso, presentava incapacità a camminare sui talloni e deficit di forza del tibiale anteriore. Inoltre, il livello dell'intervento chirurgico eseguito, incentrato sulle radici di S1, non potrebbe
Part giustificare l'interessamento dello .
Ancora, la doglianza circa la mancata esecuzione esami neurofisologico preintervento per lo studio della conduzione nervosa (ENG) e dell'attività̀ muscolare (EMG) non trova conforto nelle linee guida internazionali, che non li prescrivono di routine, ma li riservano a casi selezionati, con particolari quesiti diagnostici, non ricorrenti nella vicenda che qui occupa.
5 Pertanto, se pure non vi fosse stata quella risoluzione della sintomatologia attesa dopo l'esecuzione dell'intervento, non vi era alcuna prova di lesioni iatrogene dovute al trattamento chirurgico ricevuto.
Dinnanzi a tale confortanti conclusioni, non vi era alcuna necessità di attendere anche la valutazione del CTU dott. n ordine alla richiesta di integrazione, soddisfatta Per_2
dalla relazione integrativa della CTU, dott.ssa . Persona_1
2.3. – La domanda va, quindi, rigettata.
3. – Nondimeno, la complessità della vicenda, quanto meno in assenza di effettivi benefici correlati all'intervento, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda dell'attore,
compensando le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 22 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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