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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1357/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048102557 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048102557 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto il recupero dell'importo complessivo di euro 223.986,27 a titolo di IRES, IRAP e IVA, relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 38 del codice civile, nonché
l'erroneo apprezzamento dei fatti, assumendo di essere stato nominato, a decorrere dal 10 settembre 2015, legale rappresentante dell'Associazione_1 dilettantistica non riconosciuta Società_2, senza tuttavia aver mai svolto alcuna attività di gestione, asseritamente riconducibile in via esclusiva al padre, Signor Nominativo_1.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, sostenendo che, pur rivestendo formalmente la carica di legale rappresentante ratione temporis, non potesse essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili all'Associazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo che il
Signor Ricorrente_1 dovesse rispondere in solido con l'Associazione delle pretese erariali azionate, in quanto legale rappresentante dell'ente negli anni oggetto di accertamento nonché firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate per i periodi d'imposta 2015 e 2016.
Con sentenza numero 14178/06/2023, il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
In particolare, richiamata la ricostruzione dei fatti operata dai militari della Guardia di Finanza in relazione a più associazioni riconducibili al medesimo nucleo familiare, evidenziava come le attività svolte fossero orientate alla promozione di prestazioni pubblicitarie e fossero state esercitate in assenza della tenuta dei libri e registri obbligatori nonché mediante l'omessa dichiarazione dei redditi d'impresa conseguiti.
Il giudice rilevava, altresì, che il ricorrente aveva aperto un conto corrente intestato all'Associazione, disposto e autorizzato rimborsi forfetari e indennità di trasferta, approvato i rendiconti relativi agli esercizi 2014, 2015
e 2016 e sottoscritto, in nome e per conto dell'ente, le dichiarazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016.
Da tali elementi faceva discendere la piena responsabilità del ricorrente per le violazioni contestate, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta per i debiti tributari dell'ente si ricollega non solo all'effettiva ingerenza nell'attività gestoria, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari gravanti sull'associazione stessa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Signor Ricorrente_1 , deducendo, tra l'altro, la violazione dell'articolo 38 del codice civile, la propria giovane età, nonché l'assenza di un'effettiva attività gestoria idonea a fondare una responsabilità patrimoniale in capo allo stesso.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della propria estraneità alla gestione associativa e alle conseguenti obbligazioni tributarie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita integrale conferma, risultando immune dalle censure articolate in appello.
Giova preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo 38 del codice civile non si fonda esclusivamente sull'accertamento di una materiale e continuativa ingerenza nell'attività gestoria dell'ente, bensì sul concreto esercizio delle funzioni rappresentative e sull'assunzione, anche solo in parte, degli obblighi giuridici connessi alla gestione ed alla rappresentanza dell'associazione, ivi inclusi quelli di natura tributaria.
In tale prospettiva, il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta è chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie dell'ente non solo quando risulti aver svolto attività negoziale o amministrativa in senso stretto, ma anche qualora abbia validamente assunto e mantenuto il ruolo rappresentativo e abbia adempiuto – o omesso di adempiere – agli obblighi fiscali gravanti sull'ente medesimo, dovendosi ritenere che tali obblighi costituiscano parte integrante ed indefettibile della funzione rappresentativa.
Ne consegue che l'eventuale dedotta estraneità all'attività gestionale in senso operativo non è, di per sé, idonea ad escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, occorrendo piuttosto verificare se il soggetto investito della rappresentanza abbia in concreto assolto agli obblighi tributari ovvero abbia consentito, anche solo mediante la propria condotta omissiva, il loro mancato adempimento.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare di essersi limitato a una funzione meramente formale o fittizia.
Al contrario, dagli atti di causa emerge che lo stesso ha posto in essere una pluralità di attività qualificanti il ruolo di legale rappresentante, tra cui l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato all'associazione,
l'autorizzazione di rimborsi e indennità, l'approvazione dei rendiconti annuali nonché la sottoscrizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta oggetto di accertamento.
Tali condotte, considerate nel loro complesso, integrano un esercizio effettivo della funzione rappresentativa e rendono del tutto recessiva la prospettazione difensiva volta a ricondurre la gestione dell'ente a soggetti terzi, non potendo il legale rappresentante sottrarsi alla responsabilità ai sensi dell'articolo 38 del codice civile invocando una separazione di fatto tra:
1. titolarità formale della carica;
2. esercizio sostanziale delle funzioni.
Né assume rilievo dirimente la dedotta giovane età dell'appellante, trattandosi di circostanza che non incide sulla capacità giuridica di assumere obbligazioni, né esclude, di per sé, la consapevole accettazione e l'effettivo esercizio del ruolo rappresentativo.
Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata risulta fondata su un corretto inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito applicativo dell'articolo 38 del codice civile, nonché su un apprezzamento complessivo, logico e coerente delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità in quanto espressione di un giudizio di fatto adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione, restando assorbita ogni ulteriore questione o eccezione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 5.708,60, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
LUNERTI FRANCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1357/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14178/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6
e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048101699 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048102557 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3048102557 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto il recupero dell'importo complessivo di euro 223.986,27 a titolo di IRES, IRAP e IVA, relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016.
A sostegno del ricorso deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 38 del codice civile, nonché
l'erroneo apprezzamento dei fatti, assumendo di essere stato nominato, a decorrere dal 10 settembre 2015, legale rappresentante dell'Associazione_1 dilettantistica non riconosciuta Società_2, senza tuttavia aver mai svolto alcuna attività di gestione, asseritamente riconducibile in via esclusiva al padre, Signor Nominativo_1.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, sostenendo che, pur rivestendo formalmente la carica di legale rappresentante ratione temporis, non potesse essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili all'Associazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo che il
Signor Ricorrente_1 dovesse rispondere in solido con l'Associazione delle pretese erariali azionate, in quanto legale rappresentante dell'ente negli anni oggetto di accertamento nonché firmatario delle dichiarazioni fiscali presentate per i periodi d'imposta 2015 e 2016.
Con sentenza numero 14178/06/2023, il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
In particolare, richiamata la ricostruzione dei fatti operata dai militari della Guardia di Finanza in relazione a più associazioni riconducibili al medesimo nucleo familiare, evidenziava come le attività svolte fossero orientate alla promozione di prestazioni pubblicitarie e fossero state esercitate in assenza della tenuta dei libri e registri obbligatori nonché mediante l'omessa dichiarazione dei redditi d'impresa conseguiti.
Il giudice rilevava, altresì, che il ricorrente aveva aperto un conto corrente intestato all'Associazione, disposto e autorizzato rimborsi forfetari e indennità di trasferta, approvato i rendiconti relativi agli esercizi 2014, 2015
e 2016 e sottoscritto, in nome e per conto dell'ente, le dichiarazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016.
Da tali elementi faceva discendere la piena responsabilità del ricorrente per le violazioni contestate, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta per i debiti tributari dell'ente si ricollega non solo all'effettiva ingerenza nell'attività gestoria, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari gravanti sull'associazione stessa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Signor Ricorrente_1 , deducendo, tra l'altro, la violazione dell'articolo 38 del codice civile, la propria giovane età, nonché l'assenza di un'effettiva attività gestoria idonea a fondare una responsabilità patrimoniale in capo allo stesso.
Concludeva chiedendo il riconoscimento della propria estraneità alla gestione associativa e alle conseguenti obbligazioni tributarie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Nella seduta del 29 ottobre 2025, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita integrale conferma, risultando immune dalle censure articolate in appello.
Giova preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo 38 del codice civile non si fonda esclusivamente sull'accertamento di una materiale e continuativa ingerenza nell'attività gestoria dell'ente, bensì sul concreto esercizio delle funzioni rappresentative e sull'assunzione, anche solo in parte, degli obblighi giuridici connessi alla gestione ed alla rappresentanza dell'associazione, ivi inclusi quelli di natura tributaria.
In tale prospettiva, il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta è chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie dell'ente non solo quando risulti aver svolto attività negoziale o amministrativa in senso stretto, ma anche qualora abbia validamente assunto e mantenuto il ruolo rappresentativo e abbia adempiuto – o omesso di adempiere – agli obblighi fiscali gravanti sull'ente medesimo, dovendosi ritenere che tali obblighi costituiscano parte integrante ed indefettibile della funzione rappresentativa.
Ne consegue che l'eventuale dedotta estraneità all'attività gestionale in senso operativo non è, di per sé, idonea ad escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, occorrendo piuttosto verificare se il soggetto investito della rappresentanza abbia in concreto assolto agli obblighi tributari ovvero abbia consentito, anche solo mediante la propria condotta omissiva, il loro mancato adempimento.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare di essersi limitato a una funzione meramente formale o fittizia.
Al contrario, dagli atti di causa emerge che lo stesso ha posto in essere una pluralità di attività qualificanti il ruolo di legale rappresentante, tra cui l'apertura e la gestione di un conto corrente intestato all'associazione,
l'autorizzazione di rimborsi e indennità, l'approvazione dei rendiconti annuali nonché la sottoscrizione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta oggetto di accertamento.
Tali condotte, considerate nel loro complesso, integrano un esercizio effettivo della funzione rappresentativa e rendono del tutto recessiva la prospettazione difensiva volta a ricondurre la gestione dell'ente a soggetti terzi, non potendo il legale rappresentante sottrarsi alla responsabilità ai sensi dell'articolo 38 del codice civile invocando una separazione di fatto tra:
1. titolarità formale della carica;
2. esercizio sostanziale delle funzioni.
Né assume rilievo dirimente la dedotta giovane età dell'appellante, trattandosi di circostanza che non incide sulla capacità giuridica di assumere obbligazioni, né esclude, di per sé, la consapevole accettazione e l'effettivo esercizio del ruolo rappresentativo.
Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata risulta fondata su un corretto inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito applicativo dell'articolo 38 del codice civile, nonché su un apprezzamento complessivo, logico e coerente delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità in quanto espressione di un giudizio di fatto adeguatamente motivato e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione, restando assorbita ogni ulteriore questione o eccezione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva in data 19 gennaio 2026, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 5.708,60, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti.