Sentenza 26 gennaio 2024
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- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite si esprimono in tema di cumulo soggettivo passivo alternativoCamilla Maranzano · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 18 dicembre 2024
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
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Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2024, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA IC, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dall'avvocato Giuseppe Giulitto, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ZO AN, indagato per cinque episodi di cessione di stupefacenti, in relazione ad uno dei quali era contestata anche l'aggravante dell'ingente Penale Sent. Sez. 6 Num. 3358 Anno 2024 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 30/11/2023 quantitativo (capo 21). Premesso che in sede di riesame il ricorrente non contestava la sussistenza della gravità indiziaria, avendo altresì sostanzialmente ammesso gli addebiti, al Tribunale era devoluta la sola questione concernente l'attualità delle esigenze cautelari e l'esclusiva idoneità della custodia in carcere. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censurano i passaggi logici della motivazione relativa ai profili dell'attualità e dell'idoneità della misura cautelare. In particolare, si sottolinea come tutti gli episodi oggetto di contestazione si collocano in un ristretto ambito temporale, risalente al luglio del 2020, senza che emergano elementi concreti dai quali desumere l'effettiva reiterazione delle condotte illecite. L'attività di traffico di stupefacenti, del resto, sarebbe collegata esclusivamente al rapporto con il coindagato RV KU, il che dimostrerebbe l'insussistenza di una autonoma capacità criminale. Il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata lì dove afferma che, dopo il luglio del 2020, non erano state accertate ulteriori condotte illecite per il semplice fatto che l'emersione di tali reati er§ frutto dell'attività di intercettazione svolta nei confronti di KU e cessata a seguito dell'arresto di quest'ultimo. Evidenzia la difesa come anche l'utenza in uso a AN era oggetto di captazione (come indicato nell'ordinanza cautelare). Ulteriore elemento oggetto di contestazione sono le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia che, pur riferendo dell'attività di traffico di stupefacente svolta da AN, si riferiscono a fatti antecedenti al 2017. L'unico collaborante che riferiva di fatti successivi al 2020 era LE DI, la cui attendibilità, tuttavia, non era stata sottoposta ad adeguato vaglio critico. Infine, si evidenzia che AN è soggetto incensurato, sottolineando anche l'ammissione di responsabilità compiuta dopo le fasi iniziali del procedimento, il che dovrebbe condurre ad una valutazione di idoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con l'adozione del controllo a distanza. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il ricorrente ripropone questioni afferenti alla valutazione delle esigenze cautelari che, invero, sono state ampiamente affrontate e risolte dal Tribunale del riesame, con motivazione che non presenta quei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili in sede di legittimità. A ben vedere, il Tribunale ha correttamente individuato plurimi e incontestati elementi fattuali, ritenuti sicuri indici del rischio di reiterazione del reato. In tal senso è stato evidenziato come l'indagato, nell'arco di un solo mese, ha posto in essere ben cinque condotte di traffico di stupefacenti, tutte relative a quantitativi apprezzabili di stupefacente, tant'è che in un caso è contestata anche l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità esecutive e l'evidente capacità di movimentare, in breve tempo, rilevanti quantitativi di stupefacente e di denaro, nonché il collegamento con ambienti di rilievo della criminalità locale, sono stati ritenuti indici certi di professionalità e, quindi, della stabile dedizione a traffici delittuosi. 2.1. La questione concernente l'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di recidiva è stata oggetto di plurime pronunce di questa Corte che hanno dato luogo ad orientamenti non sempre del tutto conformi tra di loro. Tuttavia, deve segnalarsi come la giurisprudenza più recente sembra essersi assestata nel ritenere che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez.5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez.2, n. 6593 del 25/1/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). Si tratta di una soluzione condivisibile, in quanto valorizza la necessità di ancorare l'attualità delle esigenze cautelari ad una valutazione di elementi concreti e specifici, idonei a dimostrare la sussistenza di una prognosi sfavorevole rispetto all'astensione della reiterazione di condotte delittuose. Ciò posto, nel caso di specie il Tribunale del riesame ha ampiamente illustrato le ragioni dell'attualità del rischio di reiterazione, sottolineando in particolare la professionalità dimostrata da PA, intesa quale dimostrata attitudine e capacità criminale, incompatibile con l'occasionalità delle condotte illecite. 2.2. In tale quadro, risultano recessivi gli elementi segnalati dalla difesa, 3 primo dei quali il fatto che le condotte illecite si arresterebbero al 2020 e, quindi, a quasi tre anni prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare. Si tratta, invero, di un periodo temporale di per sé non significativo. Pur a valor ammettere, come sostenuto dalla difesa, che l'utenza dell'indagato era sottoposta ad intercettazioni, ciò non comporta che la mancata emersione di ulteriori attività illecite, commesse impiegando quella specifica utenza indicata nell'ordinanza cautelare, costituisca di per sé un elemento incompatibile con la reiterazione dei reati. Di contro, il fatto che vi siano più collaboratori di giustizia che indichino concordemente PA quale soggetto stabilmente dedito al traffico di stupefacenti è elemento ben più significativo, attestando quel requisito di "professionalità" che, come prima evidenziato, ha costituito l'elemento centrale sul quale si è basato il Tribunale del riesame. 2.3. Per quanto concerne, infine, l'aspetto relativo alla ritenuta necessità di sottoporre l'indagato alla custodia cautelare in carcere, si ritiene che la motivazione - fondata sugli elementi sopra indicati - sia immune da censure. Si tratta, a tal riguardo, di un giudizio di merito che, se supportato da adeguata motivazione, non è suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Nel caso di specie, una volta che l'indagato è stato ritenuto quale soggetto stabilmente dedito al traffico di rilevanti quantitativi di stupefacente, in collegamento con plurimi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, ne consegue un giudizio di esclusiva idoneità della custodia cautelare che non presenta profili di illogicità o manifesta contraddittorietà. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma I- ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore