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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3391/2024, promossa da:
(C.F./P.I: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO MOCCI del Foro di Nuoro e
AN TT del Foro di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA CP_1 C.F._1
NUNZIATA del Foro di Nola;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 pubb. il 31.07.2024 del Giudice di Pace di Pavia, in materia di contratti e obbligazioni varie - credito al consumo - ripetizione dell'indebito.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 140/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Pavia, nella persona della Dott.ssa Marianna Garagiola, pubblicata il
31 luglio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 144/2023, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alla domanda di restituzione di quota Parte_1 parte delle commissioni all'intermediario del credito, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - accogliere il presente atto di appello e rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi CP_1 esposti in atti;
- per l'effetto, condannare il signor e/o l'Avv. Cinzia Nunziata alla CP_1 restituzione in favore di delle somme pagate in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, euro 677,81 per sorte capitale e euro 729,56 per spese legali;
- applicare il criterio di calcolo del costo ammortizzato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente, alla luce degli avvenuti rimborsi, dichiarare che non residua alcun importo da restituire in favore di parte attrice;
IN OGNI CASO: - condannare il signor
al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari.”;
- parte appellata: “Voglia l'adito Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Fatto e svolgimento del processo
Questi, in breve, i fatti desumibili dagli atti e documenti di causa.
Il 24.03.2016, stipulava con (per il tramite CP_1 Parte_1 dell'agente-intermediario “Omnia S.n.c.” di Novara) il contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio (CQS) n. 20008843 per l'importo finanziato di € 41.400,00 lordi, da restituire mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile netta con piano di rimborso per n. 120 rate mensili costanti di € 345,00 ciascuna.
Il prestito veniva concesso con tasso d'interesse nominale annuo (TAN) del 6,02 % ed era fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato in complessivi € 10.368,68 per l'intera delegazione e trattenuto anticipatamente.
Dal capitale mutuato di € 31.039,32 (montante lordo meno interessi) venivano altresì trattenuti dal finanziatore, in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento, i costi connessi al credito, ovvero le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo SECCI:
a) commissioni di istruttoria: € 300,00;
b) provvigioni all'intermediario del credito: € 2.815,20;
c) imposte e tasse: € 77,60;
d) spese per comunicazioni periodiche: € 0,00 (gratuite);
e) spese di incasso quote: € 264,00.
Il netto erogato era stato quindi di € 27.582,52.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento veniva altresì assistito da un'assicurazione obbligatoria sulla vita e contro il rischio impiego del delegante/mutuatario a beneficio dell'istituto mutuante (polizza stipulata con per l'ammontare Controparte_2 complessivo delle quote cedute e con durata decennale. In data 31.08.2020, il prestito n. 20008843 veniva estinto anticipatamente dal mutuatario dopo il pagamento di n. 51 delle rate previste nel piano di ammortamento.
Alla data di riferimento predisponeva, quindi, un conteggio Parte_1 estintivo rispetto alle n. 69 rate residue, esponendo l'importo ancora dovuto dal mutuatario di €
20.766,44, oltre alla commissione di estinzione anticipata di € 200,76, da cui sarebbero stato decurtato l'importo complessivo di € 1.272,89 quale quota di oneri non maturati.
Con lettera del 02.11.2021, il consumatore richiedeva la restituzione di tutti i costi del credito per la restante durata del contratto, lamentando la parziarietà della decurtazione e l'erroneità del conteggio estintivo operato da il reclamo veniva, tuttavia, respinto dalla la quale deduceva Parte_1 CP_3 di avere rimborsato anche quota parte dei costi “up front” e pure costi (commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario del credito) in tesi non dovuti ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Pertanto, con atto ritualmente notificato il 22.11.2022, citava in giudizio CP_1 [...] innanzi al Giudice di Pace di Pavia al fine di sentire accertare e dichiarare, Parte_1 ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. e del diritto unionale, il proprio diritto al rimborso (“pro rata temporis”) della quota di interessi ed oneri connessi al contratto di finanziamento n. 20008843 stipulato con la medesima Banca ed anticipatamente estinto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci come indicate e, per l'effetto, domandava la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di €
670,15, ritenuto indebitamente versato.
In data 30.01.2023 si costituiva la convenuta per resistere alla domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari e la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa restituzione di quota parte delle provvigioni versate all'intermediario (Omnia S.n.c.). Nel merito, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la convenuta insisteva per il rigetto della domanda, sostenendo - in estrema sintesi - che in caso di estinzione anticipata del finanziamento (con cessione del quinto della retribuzione) il consumatore aveva diritto alla riduzione soltanto dei costi c.d. “recurring” e non anche alla quota di oneri c.d. “up front”, dovendo ritenersi valida, chiara e trasparente e dunque non vessatoria la clausola contrattuale che elencava i costi rimborsabili al cliente-consumatore in caso di estinzione anticipata.
Avendo avuto esito negativo anche l'espletata procedura di mediazione, all'esito del giudizio il
Giudice di Pace di Pavia, con sentenza n. 140/2024 pubbl. il 31.07.2024, accoglieva la domanda dell'attore condannando al pagamento, in suo favore, della somma di € 670,15 a titolo di Parte_1 oneri non goduti, maggiorata degli interessi legali dalla estinzione anticipata “alla data della domanda”, oltre al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 per compensi, oltre accessori.
Il Giudice di Pace ha precisato in motivazione che: - “ai sensi dell'art. 125 TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto di essere rimborsato di ogni costo sostenuto alla stipula del contratto e durante la sua vigenza, intendendosi con esso anche le commissioni, i servizi accessori, oltre che i premi assicurativi (poste che la stipula dell'assicurazione si rende obbligatoria per l'ottenimento / erogazione del credito) ecc., e senza limitazioni – riduzioni dei costi imputabili alla durata residua del contratto medesimo, con eccezione delle imposte e dei costi notarili, uniche voci di spesa non rimborsabili”; - “al 'costo totale del credito' vanno difatti ricondotte tutte le voci e tutte le categorie di interessi e costi, da individuarsi e conteggiarsi in relazione alla durata residua del finanziamento e alla quota parte di esso non goduta per via della estinzione anticipata ossia, delle rate residue, secondo il criterio di calcolo del 'pro rata temporis'”; - “ne consegue pertanto: anzitutto, che nessuna carenza di legittimazione passiva sussiste in capo alla convenuta, la quale è perciò tenuta a rimborsare anche la quota parte di premio assicurativo;
che all'attore spetta il rimborso dei costi sia di “up front” connessi alla stipula del contratto, e sia di “recurring” connessi alla durata del rapporto”; - “non vi è quindi motivo per non condividere i conteggi eseguiti dall'attore e per non accogliere le sue domande”.
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2024, proponeva Parte_1 tempestivo appello avverso detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma sulla base di quattro specifici motivi di gravame, così compendiabili:
1. nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa restitutoria azionata per la quota di provvigioni versate direttamente all'intermediario e non incamerati dalla CP_3
2. erroneità della sentenza relativamente alla carenza di legittimazione passiva per la quota parte non goduta dei premi assicurativi, in relazione ai quali il cliente non aveva versato alcuna somma, trattandosi di un costo interamente sopportato dalla e che neppure era CP_3 stato oggetto di domanda da parte dell'attore;
3. erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha che all'attore spetti il rimborso di tutti i costi del finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra costi
“recurring” ed oneri “up front” in caso di estinzione anticipata, applicando tralaticiamente i principi della nota “sentenza Lexitor” senza considerare l'interpretazione successiva fornita sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 9.02.2023, causa C-
555/21 Unicredit NK/Austria, nonché la circostanza per cui la disciplina di riferimento per i contratti di tipo “CQS” (come quello oggetto del giudizio) non trova la sua fonte esclusiva nell'art. 125-sexies T.U.B. e art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo (CCD), ma anche nel T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni di cui al D.P.R. n.
180/1950;
4. erroneità della sentenza per aver calcolato la quota parte di costi non maturati e da restituire al cliente-consumatore, applicando, senza alcuna compiuta motivazione, il criterio di calcolo del “pro rata temporis” proposto dall'attore, anziché il preferibile criterio della “curva di interessi” per la determinazione della quota dei costi “upfront” e del criterio previsto nelle condizioni generali di polizza con riferimento agli oneri assicurativi.
Con comparsa del 09.01.2025 si costituiva tempestivamente , insistendo per il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, contestando tutte le argomentazioni di controparte.
All'esito dell'udienza del 12.02.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza cartolare di rimessione in decisione con termine al 10.09.2025, previa assegnazione dei termini intermedi di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Rilievo preliminare assume l'esame del terzo motivo di appello, con il quale si contesta in iure la correttezza della sentenza gravata in punto di riconoscimento del diritto del cliente-consumatore al rimborso di “tutti i costi” del contratto in caso di adempimento anticipato del finanziamento.
1.1 L'appellante denuncia l'errore interpretativo e la violazione di legge in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure che, in sostanza, nel fare applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. nel testo previgente (applicabile ai contratti sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis), così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la nota sentenza del 11.09.2019 (cd. Lexitor), avrebbe glissato la distinzione tra costi
“up front” e costi “recurring”, la quale - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato
- avrebbe ancora un significato nell'attuale panorama normativo e giurisprudenziale, specie alla luce dei più recenti sviluppi chiarificatori della CGUE resi in argomento nella sentenza del
9.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit NK/Austria), le cui pronunce dovrebbero impingere il dettato normativo per essere interpretato in conformità dal giudice nazionale.
1.2 Il terzo motivo è nel complesso infondato.
1.3 La vicenda prospettata riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato di un finanziamento e la recuperabilità delle spese inizialmente programmate per l'intera durata del rapporto. 1.4 Per quanto concerne la pretesa restitutoria degli oneri contrattuali, considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (24.03.2016) e dell'estinzione anticipata dello stesso (31.08.2020), deve trovare applicazione - come correttamente ritenuto dall'appellante - l'art. 125-sexies T.U.B. introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, in recepimento ed attuazione della direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies, comma 1, lettera c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale: «
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.».
1.5 Tale norma, posta a tutela del consumatore, traduce ed armonizza la disposizione contenuta all'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui: «(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
1.6 Il diritto alla riduzione in caso di estinzione anticipata di un finanziamento viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito», definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) della direttiva comunitaria e riprodotto nell'art. 121, comma 1, lettera e), T.U.B., secondo cui il «“costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Il comma 2 sempre dell'art. 121 precisa, inoltre, che «nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».
1.7 È noto che nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, l'interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. “recurring”), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. “up-front”).
1.8 Mentre il contesto nazionale si assestava nei termini sopra delineati, è intervenuta, su sollecitazione di un tribunale polacco, la già citata sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia del 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (punto
36).
La Corte di Giustizia ha preso atto che il riferimento alla riduzione dei costi nella citata disposizione si prestava - nelle varie versioni linguistiche - a essere riferito tanto ai soli costi «che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare «in proporzione alla durata residua del contratto» (sentenza
Lexitor, punto 24); pertanto, a fronte di tale incertezza ermeneutica, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto di valorizzare, sempre nel testo della disposizione, l'espressione «riduzione del costo totale del credito», che ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (punto 28).
Come affermato dalla Corte di Giustizia, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio
2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande, C649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
I giudici europei hanno chiarito che il sistema di protezione voluto dalla direttiva 2008/48/CE è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
1.9 In definitiva, la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore
- che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
1.10 All'esito di tale complessa vicenda (come ricorda anche l'appellante), il Legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella L. n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies.
Per quel che interessa evidenziare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha sostituito l'art. 125- sexies T.U.B., riformulando parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», ed aggiungendo i nuovi commi 2 (che detta i criteri di riduzione degli interessi e dei costi) e 3 (che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito).
Sotto il profilo intertemporale, l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, ha stabilito che le modifiche apportate all'art. 125-sexies T.U.B. si applicano «ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mentre «alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
, a questo punto, di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del Parte_2
2022 (in Gazz. Uff. 28 dicembre 2022, n. 52) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo precedente del presente comma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; tale sentenza - come riconosciuto dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità - ha tuttavia avuto il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo (sopra esposta), ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
1.12 Tali principi sono stati osservati anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 25977/2023; conf. Cass. n.14836/2024, Cass. n. 16550/2024 e Cass., n. 26917/2024, sebbene pronunciate in fattispecie sottoposte ratione temporis all'art. 125 TUB, nel testo antecedente alle modifiche inserite con il D.lgs. n. 141/2010), la quale ha affermato che “l'art. 125 del t.u.b., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; pertanto, “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. L'esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento”.
1.13 Le menzionate pronunce hanno ritenuto, tra l'altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: - “come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (…)”; - “Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come di pendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”; - “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”; - “La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (cfr. Cass. n. 25977/2023, in motiv.).
1.14 La Suprema Corte è dunque giunta al consolidato approdo per cui la decisione del giudice di merito, nella misura in cui finisse per limitare l'importo da restituirsi avvalendosi della distinzione tra costi “up front” e costi “recurring”, “(…) si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato”.
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi anche da Cass. n. 12201/2025 e Cass. n. 17160/2025 (in fattispecie analoghe nelle quali, peraltro, sono stati respinti i ricorsi proposti proprio da
[...]
. Parte_1
1.15 Deve sottolinearsi, allora, che l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE non presenta carattere innovativo rispetto all'art. 8 della direttiva 87/102/CE, atteso che già quest'ultima stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri,... deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma ha inteso concretizzare il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Ne consegue che il nucleo dei principi di diritto e dell'interpretazione fino ad ora fornita dalla giurisprudenza di legittimità non può che essere, a maggior ragione, ribadita nel contesto in esame, sottoposto alla disciplina dell'art. 125-sexies TUB (nel testo in vigore prima del 25.07.2021).
1.16 Da quanto precede emerge, pertanto, l'infondatezza del motivo in disamina, avendo l'odierno appellato il diritto alla restituzione indistinta tanto dei costi “recurring” quanto dei costi “upfront”, come correttamente stabilito nella sentenza impugnata.
1.17 Né, in contrario, appare conferente il richiamo, da parte della difesa dell'appellante, alla più recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21,
UniCredit NK Austria, che, vertendo sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha statuito che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”.
1.18 Tale decisione non è in grado di mettere seriamente in discussione gli approdi cui è giunta la
Corte di Giustizia con la sentenza “Lexitor” ovvero di supportare gli argomenti che quel ripensamento auspicano, in quanto si basa sulla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e non è altrimenti generalizzabile anche ai contratti di credito al consumo
(conf., sul punto, tra le tante: Trib. Torino, sez. I, n. 3823/2023; C. App. Milano, n. 573/2023; C.
App. Roma, sez. II, n, 2783/2024; Trib. Milano, sez. VI, n. 2975/2024; Trib. Napoli, sez. II, n.
7315/2024; Trib. Varese, n. 823/2024; Trib. Lodi, n. 507/2025; Trib. Nola, n. 442/2025; Trib.
Torino, sez. I, n. 3974/2025; C. App. Torino, sez. I, n. 255/2025 e n. 485/2025; Trib. Milano, sez.
VI, n. 7473/2025).
1.19 D'altronde, come tiene a precisare la stessa sentenza della Corte di Giustizia, il differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito) si giustifica in ragione «delle specificità dei contratti di credito relativi
a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così il considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE, ai punti 5 e 28 della sent. CGUE, UniCredit NK
Austria, causa C-555/21). Laddove, mentre nell'ambito della direttiva 2008/48/CE, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”, sicché “l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto” (punti 32 e 33), nel settore del credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE, “l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno” (punto 34), con la conseguenza che “una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35). Pertanto, spiegano i giudici europei che “il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti
32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17” (punto 36).
1.20 È evidente che, attese le sostanziali differenze di disciplina, in specie in relazione all'informativa precontrattuale nello specifico settore del credito immobiliare residenziale, viene meno il rischio (paventato dalla difesa dell'appellante) di addivenire a risultati interpretativi incompatibili con il principio fondamentale che impone di non trattare in modo diverso casi identici.
1.21 Preme infine segnalare che tale distinta interpretazione e applicazione del diritto unionale è stata successivamente confermata anche dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 17 ottobre
2024, Causa C-76/22 AN NK KA (v. punti 23, 24 e 30 ss), pronunciatasi in merito alla portata della riduzione del costo totale di un credito relativo a beni immobili residenziali a seguito del rimborso anticipato da parte del consumatore, nel contesto di un contratto di credito ipotecario disciplinato dalla direttiva 2014/17. 1.22 Neppure rileva, ai fini di un diverso risultato interpretativo, il richiamo all'art. 6 bis del D.P.R.
n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, quale norma speciale e successiva
(indi asseritamente prevalente sull'art. 125-sexies TUB) che, nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio, delega alla Banca d'Italia “ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385” il compito di “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute
a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, trattandosi di una potestà di regolamentazione che non potrebbe che in senso conforme a quanto previsto dalla normativa primaria, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pena la sua disapplicazione.
§2. Fermo, dunque, quanto precede in ordine al diritto alla restituzione di tutti i costi del credito, anticipatamente estinto dal cliente-consumatore, può procedersi all'esame degli altri motivi di appello.
2.1 Il primo motivo, con cui l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione creditizia, è infondato.
2.2 Il giudice di primo grado ha dato per accertato che la banca appellante al momento della stipula del contratto di finanziamento avesse trattenuto le somme dovute a titolo di provvigione per l'intermediario finanziario (Omnia S.n.c.), secondo quanto previsto, peraltro, dal contratto-delega n.
20008843 prodotto in atti (cfr. doc. 1 fasc. primo grado). Nello specifico, l'art. 3 delle Parte_1 condizioni economiche prevede che anche la provvigione all'intermediario del credito (unitamente a tutte le altre commissioni che la banca ha incamerato al momento della stipula) veniva direttamente trattenuta dal finanziatore, per poi essere versata successivamente all'intermediario;
d'altronde, nel modulo accluso al contratto recante le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, proprio con riferimento alla voce “b) provvigioni all'intermediario del credito: €
2.815,20” è precisato che “Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito” (cfr. doc. 1, pag. 5-6).
2.3 Tale ricostruzione del fatto desumibile dai documenti di causa non è stata contestata dall'odierna appellante, la quale si è limitata a ribadire l'estraneità al rapporto di intermediazione finanziaria, estraneità che, come visto, deve ritenersi esclusa.
2.4 Si aggiunga, inoltre, che il fatto che la somma versata a titolo di oneri di intermediazione sia stata poi trasferita dal finanziatore all'intermediario (Omnia S.n.c.) non esclude l'obbligo del primo di restituire al soggetto finanziato quanto - indebitamente - trattenuto dal montante complessivo mutuato, avendo piuttosto il finanziatore il diritto di agire in via di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
2.5 Per quanto riguarda l'asserita rilevanza interpretativa della disciplina transitoria di cui al d.l. n.
104/2023, valgono le medesime considerazioni sopra riportate: in buona sostanza l'interpretazione della Corte di Giustizia non consente di effettuare alcuna distinzione nell'ambito dei costi sostenuti dal consumatore per ottenere il finanziamento, ivi compresi quindi i costi di intermediazione creditizia.
2.6 Il secondo motivo di appello è anch'esso privo di fondamento, non tanto per le medesime argomentazioni - in astratto - spendibili anche per la quota parte non goduta dei premi assicurativi, quanto piuttosto per l'assorbente ragione che, pur avendo il giudice di primo grado erroneamente fatto riferimento ai premi assicurativi, non li ha affatto liquidati in sentenza, giacché non inclusi nella somma complessiva riconosciuta all'attore.
2.7 Come pure rilevato dall'appellante, i premi delle polizze assicurative obbligatorie sulla vita e contro il rischio impiego stipulate con proprio perché non addebitati al Controparte_2 cliente al momento della erogazione del finanziamento, ma sopportati interamente da Parte_1
(come previsto dal contratto all'art. 4, sub. doc. 1 cit.) non erano neppure oggetto di domanda, ciò ricavandosi anche dal conteggio svolto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio [v. pag. 1 atto di citazione: “€ 3.379,20:120 x 69 = € 1.943,04 – 1.272,89 (come importi già ristorati in fase di estinzione anticipata), per un totale netto di € 670,15.”], dove la somma posta a base del calcolo - osservando il criterio del “pro rata temporis” - di € 3.379,20 rappresenta il totale dei costi del credito trattenuti dall'istituto mutuante [vale a dire: “a) commissioni di istruttoria: € 300,00” + “b) provvigioni all'intermediario del credito: € 2.815,20” + “e) spese di incasso quote: € 264,00”], escluso soltanto l'importo dovuto per tasse e imposte [“c) imposte e tasse: € 77,60”]; non vi è alcun riferimento, né esplicito o diretto, né implicito o indiretto, alla quota non goduta di premio assicurativo, separatamente regolata dal “contraente” della polizza ( Parte_1
e la compagnia assicuratrice (cfr. doc. 1 fasc. primo grado, pag. 25 e 26).
[...] Parte_1
2.8 Con il quarto motivo di appello si sostiene l'erroneità della sentenza, laddove per la riduzione degli oneri “up front” il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile, senza alcuna compiuta motivazione, il criterio del “pro rata temporis” e non quello della “curva di interessi” o del “costo ammortizzato”, il quale ultimo sarebbe preferibile e sempre da applicare – ai sensi del testo novellato dell'art. 125-sexies, comma 2 TUB - nel caso in cui nel contratto non si indichino in modo analitico i criteri da seguire per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi.
2.9 Ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie risulta, invece, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato nella sentenza impugnata, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
2.10 Non sono applicabili al contratto in esame né il comma 2 dell'art. 125-sexies del TUB, nella formulazione adottata con il d.l. n. 73/2021, conv. in L. n. 106 del 2021, che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, né il d.l. 69/2023, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano, come detto, ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
2.11 L'art. 125-sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva
2008/48/CE e la sentenza Lexitor, non precisano il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Pertanto, in assenza di una analitica e chiara previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio della proporzionalità lineare per ogni tipologia di costo, atteso che una eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
Si ritiene infatti (in tal senso condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria) che il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della direttiva
2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione (così Trib. Milano, sez. VI, sent. n. 7473/2025).
2.12 La ragionevolezza del criterio “pro rata temporis” a tutela del consumatore, contraente debole, in un contesto di iniziale carenza informativa, si spiega anche per evitare che la possa CP_3 imporre ex post distinti criteri di calcolo, potenzialmente meno favorevoli, non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo. Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 9702/2024).
2.13 In tal senso, la motivazione del giudice di prime cure può essere utilmente integrata, in quanto il dispositivo della sentenza è comunque corretto e condivisibile.
2.14 Quanto alla determinazione degli importi riconosciuti, occorre infine rilevare che parte appellante ha specificamente contestato il criterio “pro rata temporis” ma non la quantificazione operata, in primo grado, dall'attore, né offerto un proprio sviluppo contabile a dimostrazione dell'erroneità del risultato derivante dall'applicazione di tale criterio. Inoltre, nessuna specifica impugnazione, né principale, né incidentale, è rivolta agli accessori del credito come riconosciuti in sentenza.
§3. Per tutte le ragioni sopra esposte, in definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n.
140/2024 del Giudice di Pace di Pavia integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
3.1 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00; medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività dedicata), distraendo il pagamento in favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
3.2 Ricorrono inoltre i presupposti per condannare l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 140/2024, pubblicata il 31.07.2024, del Giudice di Pace di Pavia;
• condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi (di cui: €
131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, distraendo il pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Cinzia Nunziata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così è deciso in Pavia, lì 25 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3391/2024, promossa da:
(C.F./P.I: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO MOCCI del Foro di Nuoro e
AN TT del Foro di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CINZIA CP_1 C.F._1
NUNZIATA del Foro di Nola;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 140/2024 pubb. il 31.07.2024 del Giudice di Pace di Pavia, in materia di contratti e obbligazioni varie - credito al consumo - ripetizione dell'indebito.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 140/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Pavia, nella persona della Dott.ssa Marianna Garagiola, pubblicata il
31 luglio 2024, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 144/2023, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alla domanda di restituzione di quota Parte_1 parte delle commissioni all'intermediario del credito, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - accogliere il presente atto di appello e rigettare le domande formulate dal signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi CP_1 esposti in atti;
- per l'effetto, condannare il signor e/o l'Avv. Cinzia Nunziata alla CP_1 restituzione in favore di delle somme pagate in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, euro 677,81 per sorte capitale e euro 729,56 per spese legali;
- applicare il criterio di calcolo del costo ammortizzato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente, alla luce degli avvenuti rimborsi, dichiarare che non residua alcun importo da restituire in favore di parte attrice;
IN OGNI CASO: - condannare il signor
al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari.”;
- parte appellata: “Voglia l'adito Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”.
Fatto e svolgimento del processo
Questi, in breve, i fatti desumibili dagli atti e documenti di causa.
Il 24.03.2016, stipulava con (per il tramite CP_1 Parte_1 dell'agente-intermediario “Omnia S.n.c.” di Novara) il contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio (CQS) n. 20008843 per l'importo finanziato di € 41.400,00 lordi, da restituire mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile netta con piano di rimborso per n. 120 rate mensili costanti di € 345,00 ciascuna.
Il prestito veniva concesso con tasso d'interesse nominale annuo (TAN) del 6,02 % ed era fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato in complessivi € 10.368,68 per l'intera delegazione e trattenuto anticipatamente.
Dal capitale mutuato di € 31.039,32 (montante lordo meno interessi) venivano altresì trattenuti dal finanziatore, in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento, i costi connessi al credito, ovvero le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo SECCI:
a) commissioni di istruttoria: € 300,00;
b) provvigioni all'intermediario del credito: € 2.815,20;
c) imposte e tasse: € 77,60;
d) spese per comunicazioni periodiche: € 0,00 (gratuite);
e) spese di incasso quote: € 264,00.
Il netto erogato era stato quindi di € 27.582,52.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento veniva altresì assistito da un'assicurazione obbligatoria sulla vita e contro il rischio impiego del delegante/mutuatario a beneficio dell'istituto mutuante (polizza stipulata con per l'ammontare Controparte_2 complessivo delle quote cedute e con durata decennale. In data 31.08.2020, il prestito n. 20008843 veniva estinto anticipatamente dal mutuatario dopo il pagamento di n. 51 delle rate previste nel piano di ammortamento.
Alla data di riferimento predisponeva, quindi, un conteggio Parte_1 estintivo rispetto alle n. 69 rate residue, esponendo l'importo ancora dovuto dal mutuatario di €
20.766,44, oltre alla commissione di estinzione anticipata di € 200,76, da cui sarebbero stato decurtato l'importo complessivo di € 1.272,89 quale quota di oneri non maturati.
Con lettera del 02.11.2021, il consumatore richiedeva la restituzione di tutti i costi del credito per la restante durata del contratto, lamentando la parziarietà della decurtazione e l'erroneità del conteggio estintivo operato da il reclamo veniva, tuttavia, respinto dalla la quale deduceva Parte_1 CP_3 di avere rimborsato anche quota parte dei costi “up front” e pure costi (commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario del credito) in tesi non dovuti ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Pertanto, con atto ritualmente notificato il 22.11.2022, citava in giudizio CP_1 [...] innanzi al Giudice di Pace di Pavia al fine di sentire accertare e dichiarare, Parte_1 ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B. e del diritto unionale, il proprio diritto al rimborso (“pro rata temporis”) della quota di interessi ed oneri connessi al contratto di finanziamento n. 20008843 stipulato con la medesima Banca ed anticipatamente estinto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci come indicate e, per l'effetto, domandava la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di €
670,15, ritenuto indebitamente versato.
In data 30.01.2023 si costituiva la convenuta per resistere alla domanda, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari e la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla pretesa restituzione di quota parte delle provvigioni versate all'intermediario (Omnia S.n.c.). Nel merito, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la convenuta insisteva per il rigetto della domanda, sostenendo - in estrema sintesi - che in caso di estinzione anticipata del finanziamento (con cessione del quinto della retribuzione) il consumatore aveva diritto alla riduzione soltanto dei costi c.d. “recurring” e non anche alla quota di oneri c.d. “up front”, dovendo ritenersi valida, chiara e trasparente e dunque non vessatoria la clausola contrattuale che elencava i costi rimborsabili al cliente-consumatore in caso di estinzione anticipata.
Avendo avuto esito negativo anche l'espletata procedura di mediazione, all'esito del giudizio il
Giudice di Pace di Pavia, con sentenza n. 140/2024 pubbl. il 31.07.2024, accoglieva la domanda dell'attore condannando al pagamento, in suo favore, della somma di € 670,15 a titolo di Parte_1 oneri non goduti, maggiorata degli interessi legali dalla estinzione anticipata “alla data della domanda”, oltre al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 500,00 per compensi, oltre accessori.
Il Giudice di Pace ha precisato in motivazione che: - “ai sensi dell'art. 125 TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto di essere rimborsato di ogni costo sostenuto alla stipula del contratto e durante la sua vigenza, intendendosi con esso anche le commissioni, i servizi accessori, oltre che i premi assicurativi (poste che la stipula dell'assicurazione si rende obbligatoria per l'ottenimento / erogazione del credito) ecc., e senza limitazioni – riduzioni dei costi imputabili alla durata residua del contratto medesimo, con eccezione delle imposte e dei costi notarili, uniche voci di spesa non rimborsabili”; - “al 'costo totale del credito' vanno difatti ricondotte tutte le voci e tutte le categorie di interessi e costi, da individuarsi e conteggiarsi in relazione alla durata residua del finanziamento e alla quota parte di esso non goduta per via della estinzione anticipata ossia, delle rate residue, secondo il criterio di calcolo del 'pro rata temporis'”; - “ne consegue pertanto: anzitutto, che nessuna carenza di legittimazione passiva sussiste in capo alla convenuta, la quale è perciò tenuta a rimborsare anche la quota parte di premio assicurativo;
che all'attore spetta il rimborso dei costi sia di “up front” connessi alla stipula del contratto, e sia di “recurring” connessi alla durata del rapporto”; - “non vi è quindi motivo per non condividere i conteggi eseguiti dall'attore e per non accogliere le sue domande”.
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2024, proponeva Parte_1 tempestivo appello avverso detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma sulla base di quattro specifici motivi di gravame, così compendiabili:
1. nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa restitutoria azionata per la quota di provvigioni versate direttamente all'intermediario e non incamerati dalla CP_3
2. erroneità della sentenza relativamente alla carenza di legittimazione passiva per la quota parte non goduta dei premi assicurativi, in relazione ai quali il cliente non aveva versato alcuna somma, trattandosi di un costo interamente sopportato dalla e che neppure era CP_3 stato oggetto di domanda da parte dell'attore;
3. erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha che all'attore spetti il rimborso di tutti i costi del finanziamento, senza operare alcuna distinzione tra costi
“recurring” ed oneri “up front” in caso di estinzione anticipata, applicando tralaticiamente i principi della nota “sentenza Lexitor” senza considerare l'interpretazione successiva fornita sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 9.02.2023, causa C-
555/21 Unicredit NK/Austria, nonché la circostanza per cui la disciplina di riferimento per i contratti di tipo “CQS” (come quello oggetto del giudizio) non trova la sua fonte esclusiva nell'art. 125-sexies T.U.B. e art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul credito al consumo (CCD), ma anche nel T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni di cui al D.P.R. n.
180/1950;
4. erroneità della sentenza per aver calcolato la quota parte di costi non maturati e da restituire al cliente-consumatore, applicando, senza alcuna compiuta motivazione, il criterio di calcolo del “pro rata temporis” proposto dall'attore, anziché il preferibile criterio della “curva di interessi” per la determinazione della quota dei costi “upfront” e del criterio previsto nelle condizioni generali di polizza con riferimento agli oneri assicurativi.
Con comparsa del 09.01.2025 si costituiva tempestivamente , insistendo per il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, contestando tutte le argomentazioni di controparte.
All'esito dell'udienza del 12.02.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza cartolare di rimessione in decisione con termine al 10.09.2025, previa assegnazione dei termini intermedi di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Rilievo preliminare assume l'esame del terzo motivo di appello, con il quale si contesta in iure la correttezza della sentenza gravata in punto di riconoscimento del diritto del cliente-consumatore al rimborso di “tutti i costi” del contratto in caso di adempimento anticipato del finanziamento.
1.1 L'appellante denuncia l'errore interpretativo e la violazione di legge in cui sarebbe incorso il
Giudice di prime cure che, in sostanza, nel fare applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. nel testo previgente (applicabile ai contratti sottoscritti prima della entrata in vigore del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis), così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la nota sentenza del 11.09.2019 (cd. Lexitor), avrebbe glissato la distinzione tra costi
“up front” e costi “recurring”, la quale - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell'appellato
- avrebbe ancora un significato nell'attuale panorama normativo e giurisprudenziale, specie alla luce dei più recenti sviluppi chiarificatori della CGUE resi in argomento nella sentenza del
9.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit NK/Austria), le cui pronunce dovrebbero impingere il dettato normativo per essere interpretato in conformità dal giudice nazionale.
1.2 Il terzo motivo è nel complesso infondato.
1.3 La vicenda prospettata riguarda l'ipotesi di rimborso anticipato di un finanziamento e la recuperabilità delle spese inizialmente programmate per l'intera durata del rapporto. 1.4 Per quanto concerne la pretesa restitutoria degli oneri contrattuali, considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (24.03.2016) e dell'estinzione anticipata dello stesso (31.08.2020), deve trovare applicazione - come correttamente ritenuto dall'appellante - l'art. 125-sexies T.U.B. introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, in recepimento ed attuazione della direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies, comma 1, lettera c) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale: «
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.».
1.5 Tale norma, posta a tutela del consumatore, traduce ed armonizza la disposizione contenuta all'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui: «(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
1.6 Il diritto alla riduzione in caso di estinzione anticipata di un finanziamento viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito», definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g) della direttiva comunitaria e riprodotto nell'art. 121, comma 1, lettera e), T.U.B., secondo cui il «“costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Il comma 2 sempre dell'art. 121 precisa, inoltre, che «nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».
1.7 È noto che nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, l'interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. “recurring”), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. “up-front”).
1.8 Mentre il contesto nazionale si assestava nei termini sopra delineati, è intervenuta, su sollecitazione di un tribunale polacco, la già citata sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia del 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (punto
36).
La Corte di Giustizia ha preso atto che il riferimento alla riduzione dei costi nella citata disposizione si prestava - nelle varie versioni linguistiche - a essere riferito tanto ai soli costi «che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare «in proporzione alla durata residua del contratto» (sentenza
Lexitor, punto 24); pertanto, a fronte di tale incertezza ermeneutica, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto di valorizzare, sempre nel testo della disposizione, l'espressione «riduzione del costo totale del credito», che ha sostituito il precedente richiamo alla «nozione generica di "equa riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (punto 28).
Come affermato dalla Corte di Giustizia, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio
2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande, C649/17,
EU:C:2019:576, punto 37).
I giudici europei hanno chiarito che il sistema di protezione voluto dalla direttiva 2008/48/CE è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
1.9 In definitiva, la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore
- che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
1.10 All'esito di tale complessa vicenda (come ricorda anche l'appellante), il Legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella L. n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies.
Per quel che interessa evidenziare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha sostituito l'art. 125- sexies T.U.B., riformulando parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», ed aggiungendo i nuovi commi 2 (che detta i criteri di riduzione degli interessi e dei costi) e 3 (che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito).
Sotto il profilo intertemporale, l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021, ha stabilito che le modifiche apportate all'art. 125-sexies T.U.B. si applicano «ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mentre «alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
, a questo punto, di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del Parte_2
2022 (in Gazz. Uff. 28 dicembre 2022, n. 52) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo precedente del presente comma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; tale sentenza - come riconosciuto dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità - ha tuttavia avuto il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo (sopra esposta), ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
1.12 Tali principi sono stati osservati anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 25977/2023; conf. Cass. n.14836/2024, Cass. n. 16550/2024 e Cass., n. 26917/2024, sebbene pronunciate in fattispecie sottoposte ratione temporis all'art. 125 TUB, nel testo antecedente alle modifiche inserite con il D.lgs. n. 141/2010), la quale ha affermato che “l'art. 125 del t.u.b., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; pertanto, “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. L'esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento”.
1.13 Le menzionate pronunce hanno ritenuto, tra l'altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: - “come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (…)”; - “Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come di pendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”; - “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”; - “La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore” (cfr. Cass. n. 25977/2023, in motiv.).
1.14 La Suprema Corte è dunque giunta al consolidato approdo per cui la decisione del giudice di merito, nella misura in cui finisse per limitare l'importo da restituirsi avvalendosi della distinzione tra costi “up front” e costi “recurring”, “(…) si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato”.
Tali principi sono stati, da ultimo, ribaditi anche da Cass. n. 12201/2025 e Cass. n. 17160/2025 (in fattispecie analoghe nelle quali, peraltro, sono stati respinti i ricorsi proposti proprio da
[...]
. Parte_1
1.15 Deve sottolinearsi, allora, che l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE non presenta carattere innovativo rispetto all'art. 8 della direttiva 87/102/CE, atteso che già quest'ultima stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri,... deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma ha inteso concretizzare il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Ne consegue che il nucleo dei principi di diritto e dell'interpretazione fino ad ora fornita dalla giurisprudenza di legittimità non può che essere, a maggior ragione, ribadita nel contesto in esame, sottoposto alla disciplina dell'art. 125-sexies TUB (nel testo in vigore prima del 25.07.2021).
1.16 Da quanto precede emerge, pertanto, l'infondatezza del motivo in disamina, avendo l'odierno appellato il diritto alla restituzione indistinta tanto dei costi “recurring” quanto dei costi “upfront”, come correttamente stabilito nella sentenza impugnata.
1.17 Né, in contrario, appare conferente il richiamo, da parte della difesa dell'appellante, alla più recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21,
UniCredit NK Austria, che, vertendo sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha statuito che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”.
1.18 Tale decisione non è in grado di mettere seriamente in discussione gli approdi cui è giunta la
Corte di Giustizia con la sentenza “Lexitor” ovvero di supportare gli argomenti che quel ripensamento auspicano, in quanto si basa sulla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e non è altrimenti generalizzabile anche ai contratti di credito al consumo
(conf., sul punto, tra le tante: Trib. Torino, sez. I, n. 3823/2023; C. App. Milano, n. 573/2023; C.
App. Roma, sez. II, n, 2783/2024; Trib. Milano, sez. VI, n. 2975/2024; Trib. Napoli, sez. II, n.
7315/2024; Trib. Varese, n. 823/2024; Trib. Lodi, n. 507/2025; Trib. Nola, n. 442/2025; Trib.
Torino, sez. I, n. 3974/2025; C. App. Torino, sez. I, n. 255/2025 e n. 485/2025; Trib. Milano, sez.
VI, n. 7473/2025).
1.19 D'altronde, come tiene a precisare la stessa sentenza della Corte di Giustizia, il differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito) si giustifica in ragione «delle specificità dei contratti di credito relativi
a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così il considerando n. 22 della direttiva 2014/17/UE, ai punti 5 e 28 della sent. CGUE, UniCredit NK
Austria, causa C-555/21). Laddove, mentre nell'ambito della direttiva 2008/48/CE, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”, sicché “l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto” (punti 32 e 33), nel settore del credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17/UE, “l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno” (punto 34), con la conseguenza che “una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35). Pertanto, spiegano i giudici europei che “il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti
32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo
1, della direttiva 2014/17” (punto 36).
1.20 È evidente che, attese le sostanziali differenze di disciplina, in specie in relazione all'informativa precontrattuale nello specifico settore del credito immobiliare residenziale, viene meno il rischio (paventato dalla difesa dell'appellante) di addivenire a risultati interpretativi incompatibili con il principio fondamentale che impone di non trattare in modo diverso casi identici.
1.21 Preme infine segnalare che tale distinta interpretazione e applicazione del diritto unionale è stata successivamente confermata anche dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 17 ottobre
2024, Causa C-76/22 AN NK KA (v. punti 23, 24 e 30 ss), pronunciatasi in merito alla portata della riduzione del costo totale di un credito relativo a beni immobili residenziali a seguito del rimborso anticipato da parte del consumatore, nel contesto di un contratto di credito ipotecario disciplinato dalla direttiva 2014/17. 1.22 Neppure rileva, ai fini di un diverso risultato interpretativo, il richiamo all'art. 6 bis del D.P.R.
n. 180/1950, introdotto dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, quale norma speciale e successiva
(indi asseritamente prevalente sull'art. 125-sexies TUB) che, nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio, delega alla Banca d'Italia “ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385” il compito di “b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute
a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”, trattandosi di una potestà di regolamentazione che non potrebbe che in senso conforme a quanto previsto dalla normativa primaria, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pena la sua disapplicazione.
§2. Fermo, dunque, quanto precede in ordine al diritto alla restituzione di tutti i costi del credito, anticipatamente estinto dal cliente-consumatore, può procedersi all'esame degli altri motivi di appello.
2.1 Il primo motivo, con cui l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione creditizia, è infondato.
2.2 Il giudice di primo grado ha dato per accertato che la banca appellante al momento della stipula del contratto di finanziamento avesse trattenuto le somme dovute a titolo di provvigione per l'intermediario finanziario (Omnia S.n.c.), secondo quanto previsto, peraltro, dal contratto-delega n.
20008843 prodotto in atti (cfr. doc. 1 fasc. primo grado). Nello specifico, l'art. 3 delle Parte_1 condizioni economiche prevede che anche la provvigione all'intermediario del credito (unitamente a tutte le altre commissioni che la banca ha incamerato al momento della stipula) veniva direttamente trattenuta dal finanziatore, per poi essere versata successivamente all'intermediario;
d'altronde, nel modulo accluso al contratto recante le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, proprio con riferimento alla voce “b) provvigioni all'intermediario del credito: €
2.815,20” è precisato che “Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito” (cfr. doc. 1, pag. 5-6).
2.3 Tale ricostruzione del fatto desumibile dai documenti di causa non è stata contestata dall'odierna appellante, la quale si è limitata a ribadire l'estraneità al rapporto di intermediazione finanziaria, estraneità che, come visto, deve ritenersi esclusa.
2.4 Si aggiunga, inoltre, che il fatto che la somma versata a titolo di oneri di intermediazione sia stata poi trasferita dal finanziatore all'intermediario (Omnia S.n.c.) non esclude l'obbligo del primo di restituire al soggetto finanziato quanto - indebitamente - trattenuto dal montante complessivo mutuato, avendo piuttosto il finanziatore il diritto di agire in via di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.
2.5 Per quanto riguarda l'asserita rilevanza interpretativa della disciplina transitoria di cui al d.l. n.
104/2023, valgono le medesime considerazioni sopra riportate: in buona sostanza l'interpretazione della Corte di Giustizia non consente di effettuare alcuna distinzione nell'ambito dei costi sostenuti dal consumatore per ottenere il finanziamento, ivi compresi quindi i costi di intermediazione creditizia.
2.6 Il secondo motivo di appello è anch'esso privo di fondamento, non tanto per le medesime argomentazioni - in astratto - spendibili anche per la quota parte non goduta dei premi assicurativi, quanto piuttosto per l'assorbente ragione che, pur avendo il giudice di primo grado erroneamente fatto riferimento ai premi assicurativi, non li ha affatto liquidati in sentenza, giacché non inclusi nella somma complessiva riconosciuta all'attore.
2.7 Come pure rilevato dall'appellante, i premi delle polizze assicurative obbligatorie sulla vita e contro il rischio impiego stipulate con proprio perché non addebitati al Controparte_2 cliente al momento della erogazione del finanziamento, ma sopportati interamente da Parte_1
(come previsto dal contratto all'art. 4, sub. doc. 1 cit.) non erano neppure oggetto di domanda, ciò ricavandosi anche dal conteggio svolto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio [v. pag. 1 atto di citazione: “€ 3.379,20:120 x 69 = € 1.943,04 – 1.272,89 (come importi già ristorati in fase di estinzione anticipata), per un totale netto di € 670,15.”], dove la somma posta a base del calcolo - osservando il criterio del “pro rata temporis” - di € 3.379,20 rappresenta il totale dei costi del credito trattenuti dall'istituto mutuante [vale a dire: “a) commissioni di istruttoria: € 300,00” + “b) provvigioni all'intermediario del credito: € 2.815,20” + “e) spese di incasso quote: € 264,00”], escluso soltanto l'importo dovuto per tasse e imposte [“c) imposte e tasse: € 77,60”]; non vi è alcun riferimento, né esplicito o diretto, né implicito o indiretto, alla quota non goduta di premio assicurativo, separatamente regolata dal “contraente” della polizza ( Parte_1
e la compagnia assicuratrice (cfr. doc. 1 fasc. primo grado, pag. 25 e 26).
[...] Parte_1
2.8 Con il quarto motivo di appello si sostiene l'erroneità della sentenza, laddove per la riduzione degli oneri “up front” il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile, senza alcuna compiuta motivazione, il criterio del “pro rata temporis” e non quello della “curva di interessi” o del “costo ammortizzato”, il quale ultimo sarebbe preferibile e sempre da applicare – ai sensi del testo novellato dell'art. 125-sexies, comma 2 TUB - nel caso in cui nel contratto non si indichino in modo analitico i criteri da seguire per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi.
2.9 Ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie risulta, invece, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato nella sentenza impugnata, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
2.10 Non sono applicabili al contratto in esame né il comma 2 dell'art. 125-sexies del TUB, nella formulazione adottata con il d.l. n. 73/2021, conv. in L. n. 106 del 2021, che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, né il d.l. 69/2023, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano, come detto, ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
2.11 L'art. 125-sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva
2008/48/CE e la sentenza Lexitor, non precisano il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Pertanto, in assenza di una analitica e chiara previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio della proporzionalità lineare per ogni tipologia di costo, atteso che una eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
Si ritiene infatti (in tal senso condividendosi l'orientamento della giurisprudenza di merito maggioritaria) che il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della direttiva
2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione (così Trib. Milano, sez. VI, sent. n. 7473/2025).
2.12 La ragionevolezza del criterio “pro rata temporis” a tutela del consumatore, contraente debole, in un contesto di iniziale carenza informativa, si spiega anche per evitare che la possa CP_3 imporre ex post distinti criteri di calcolo, potenzialmente meno favorevoli, non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo. Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 9702/2024).
2.13 In tal senso, la motivazione del giudice di prime cure può essere utilmente integrata, in quanto il dispositivo della sentenza è comunque corretto e condivisibile.
2.14 Quanto alla determinazione degli importi riconosciuti, occorre infine rilevare che parte appellante ha specificamente contestato il criterio “pro rata temporis” ma non la quantificazione operata, in primo grado, dall'attore, né offerto un proprio sviluppo contabile a dimostrazione dell'erroneità del risultato derivante dall'applicazione di tale criterio. Inoltre, nessuna specifica impugnazione, né principale, né incidentale, è rivolta agli accessori del credito come riconosciuti in sentenza.
§3. Per tutte le ragioni sopra esposte, in definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza n.
140/2024 del Giudice di Pace di Pavia integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
3.1 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00; medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta attività dedicata), distraendo il pagamento in favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
3.2 Ricorrono inoltre i presupposti per condannare l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R.
n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 140/2024, pubblicata il 31.07.2024, del Giudice di Pace di Pavia;
• condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi (di cui: €
131,00 fase studio, € 131,00 fase intr., € 200,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, distraendo il pagamento in favore del difensore antistatario Avv. Cinzia Nunziata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così è deciso in Pavia, lì 25 ottobre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti