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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA -Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 301 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Oronzo Carrozzini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maglie (LE), alla via Roma n. 87, giusta mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresento e difeso dall'avv. Franco Papadia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Aradeo (Le), alla via Scalfo n. 54, giusto mandato in atti;
-APPELLATO- NONCHÉ
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Scarambone n. 56, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 2.4.2025, previo deposito telematico di note di trattazione scritta ad istanza dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati così esposti nella sentenza del Tribunale di Lecce: “
1.Con atto
di citazione regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Lecce per Parte_1
accertare la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in relazione all'aborto da trauma subito
dalla propria cavalla da corsa, denominata “LI” e, di conseguenza, sentire condannare il
al ristoro di tutti i danni patiti nella sua componente patrimoniale. Controparte_1
In particolare, l'istante deduceva di essere proprietario di un allevamento di cavalli posto al confine
del campo sportivo del Comune citato, spesso utilizzato nelle ore serali per svolgere partite di calcio.
La struttura era dotata di un impianto fognario e di illuminazione non a norma, ed era altresì dotata
di una rete morbida, issata su dei pali, posta sul muro perimetrale per impedire la fuoriuscita di
palloni. Ciononostante, la rete non era sufficiente a contenerli all'interno del campo da gioco,
finendo per cadere nella proprietà dell'attore e creando un grave pericolo per gli animali allevati
nell'azienda. Per tale ragione, il giorno 29.3.2018, un pallone - fuoriuscito dalla struttura - colpiva la cavalla da
corsa, denominata “LI”, gravida in quel periodo, facendola spaventare e, di conseguenza,
imbizzarrire fino a farla urtare contro gli alberi presenti nell'allevamento.
L'attore denunciava un notevole pregiudizio di tipo economico a suo danno, a causa dell'aborto che
la cavalla subiva per i traumi anzidetti.
2. Si costituiva la convenuta amministrazione, la quale contestava gli addebiti ascrittile, chiedendo
il rigetto di ogni pretesa avversaria e chiamando in causa la compagnia di assicurazione per essere
manlevata in ipotesi di soccombenza.
3. Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione, a seguire la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inoperatività della copertura
assicurativa e, nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda.
4. La causa veniva istruita con produzione documentale atteso il rigetto delle richieste istruttorie
formulate dalle parti.”
Con la sentenza n. 1962/2020, pubblicata il 16/09/2020, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato.
In particolare, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ritenendo del tutto carente la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, rilevando l'inammissibilità delle richieste istruttorie dell'attore, in quanto riferite a circostanze estranee alla controversia o formulate in modo generico, ovvero da provarsi documentalmente.
Ha, altresì, ritenuto inammissibile la invocata consulenza tecnica d'ufficio, in quanto esplorativa, e ha rilevato l'assenza di un intervento veterinario tempestivo, idoneo a verificare nell'immediatezza lo stato della cavalla.
Il giudice di primo grado ha, in particolare, rilevato come il certificato veterinario prodotto, datato 4
aprile 2018, attestasse un aborto da trauma senza che vi fosse alcun riferimento all'asserito evento del 29 marzo, e come le ulteriori allegazioni fotografiche non fossero dirimenti, in mancanza di indicazioni temporali. Ha quindi escluso che fosse stata raggiunta una prova idonea a fondare il dedotto nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello
[...]
, cui si opponevano il nella persona del e la Parte_1 Controparte_1 CP_3
Compagnia nella persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_4
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 19 dicembre 2024, la Corte ammetteva l'interrogatorio formale deferito al
[...]
, nonché la prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183, CP_1
comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 15 luglio 2019 da (con esclusione Parte_1
dei capitoli sub nn. 10, 11 e 12), e sul capitolo dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 4 settembre
2019, con riferimento al solo teste . Testimone_1
La causa, all'esito dell'espletamento della prova orale, all'udienza collegiale del 2.4.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta, in primo luogo, la violazione del diritto di difesa, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie avanzate in primo grado.
Contesta, in particolare, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in parte ritenendoli generici, in parte non pertinenti alla controversia, e comunque irrilevanti ai fini della decisione, privando così l'attore della possibilità di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (il campo sportivo comunale) e l'evento dannoso (l'aborto della cavalla LI). Rileva come le istanze istruttorie - non ammesse - fossero volte a dimostrare sia la carente manutenzione della rete perimetrale del campo (cadente, squarciata e priva dell'altezza regolamentare), sia la concreta dinamica dell'evento, avvenuto nella serata del 29 marzo 2018,
allorquando un pallone, fuoriuscito dal campo, avrebbe colpito la cavalla, provocandone lo spavento,
l'imbizzarrimento, la caduta e, infine, l'aborto.
Deduce, inoltre, che il rigetto dei mezzi istruttori ha impedito di escutere il teste chiave (il medico veterinario che ha prestato le cure alla cavalla), mentre l'ammissione della prova per testi e della consulenza tecnica medico-veterinaria, inspiegabilmente negate dal primo giudice, avrebbe potuto chiarire la congruenza tra la condotta lesiva e le conseguenze subite dall'animale.
L'appellante contesta altresì la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, affermando che il avrebbe dovuto adottare misure idonee a prevenire la fuoriuscita dei palloni, e che la rete fu CP_1
in effetti riparata solo dopo il sopralluogo effettuato da un consulente tecnico in altro procedimento,
a conferma della negligenza del custode.
Sotto il profilo della responsabilità, evidenzia come l'evento sia indiscutibilmente riconducibile alla cosa in custodia e che difetta ogni ipotesi di caso fortuito o di concorso di colpa, essendo l'evento prevedibile ed evitabile mediante l'ordinaria diligenza.
2. Dette censure, fondate in parte qua, vanno accolte nei termini che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che le istanze istruttorie, non ammesse dal Tribunale, e integralmente riproposte in questa sede, sono state ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, e come tali ammesse dalla Corte con ordinanza del 19.12.2024.
Ed invero l'espletata prova testimoniale consente di ritener fondata, secondo il criterio del più
probabile che non, la ricostruzione della dinamica del fatto per come allegata dall'attore sin dall'atto introduttivo. Ne consegue che il motivo d'appello, nella parte in cui censura l'erronea esclusione delle richieste istruttorie da parte del primo giudice, resta assorbito, essendo tale censura superata dalla ritenuta ammissibilità dei mezzi istruttori di poi assunti in grado d'appello.
Ed invero, i testimoni (padre dell'attore), e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(entrambi amici dello stesso ), tutti presenti al momento del fatto, hanno riferito Testimone_2
di aver visto un pallone fuoriuscire dal campo sportivo comunale -adiacente al maneggio- e colpire la cavalla LI, provocandone l'imbizzarrimento, lo scontro contro un albero e, infine, la caduta al suolo (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2025).
Le dichiarazioni dei testi escussi, pur provenendo da soggetti legati da rapporti personali di stretta parentela o amicizia con l'attore, sono assolutamente convergenti circa la dinamica del fatto.
Tali elementi trovano altresì riscontro nella testimonianza del veterinario, dott. Testimone_1
, il quale ha riferito di essere stato chiamato in data 29 marzo 2018, e di aver trovato – al proprio
[...]
arrivo – la cavalla de qua a terra, con perdita di acque, sintomatologia compatibile con un aborto in atto, avvenuto – a suo parere – a seguito di un trauma. Il medico ha, altresì, riferito che la dinamica gli era stata descritta dal proprietario, confermando che le condizioni cliniche dell'animale erano compatibili con il racconto ricevuto, e che nei giorni successivi si era limitato a interventi di pulizia,
fino alla certificazione dell'aborto, avvenuto in data 4 aprile 2018 (cfr. verbale d'udienza del
13.2.2025).
Senonché, pur in assenza di documentazione clinica antecedente all'aborto, né di referti ecografici attestanti l'inizio di una regolare gestazione, la concatenazione degli elementi raccolti consente di ritenere sufficientemente dimostrato – secondo il criterio del “più probabile che non” – che il trauma subito dalla cavalla - causato dall'impatto violento del pallone che l'ha attinta - abbia avuto un'efficacia causale nella determinazione dell'evento abortivo.
Alla luce di tali risultanze, la Corte ritiene raggiunta la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il campo di calcio di proprietà del comune e, in particolare, come innanzi detto, le condizioni in cui si trovava la rete di recinzione che avrebbe dovuto impedire la fuoriuscita del pallone durante il gioco) e l'evento dannoso, nei termini allegati in citazione.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno.
La distribuzione dell'onere probatorio pone a carico del danneggiato la prova del fatto storico, del danno, del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta la prova liberatoria del caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo o la condotta del danneggiato.
Sussiste, in tale ipotesi, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, sicché la colpa del custode
è irrilevante, essendo sufficiente per l'attore dimostrare il rapporto causale, salvo prova contraria.
Tale accertamento consente di ritenere fondata la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., ferma restando, come si vedrà oltre, la concorrente responsabilità del custode dell'animale per non aver adottato le precauzioni minime a fronte di un rischio noto e reiterato.
Ed invero, accertata la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla cosa in custodia, occorre tuttavia esaminare se sussista altresì un concorso causale del danneggiato, ovvero del soggetto che aveva la custodia dell'animale al momento del fatto, e in quale misura tale concorso abbia inciso nella determinazione del danno.
Sul punto, le risultanze istruttorie offrono elementi sufficienti a ritenere che il comportamento del custode dell'animale abbia contribuito in modo paritetico alla produzione del danno, integrando così
gli estremi di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
In particolare, emerge ex actis che , padre dell'attore, gestisse da tempo Testimone_2
l'allevamento in cui si trovava la cavalla LI, e che lo stesso fosse assolutamente consapevole della ricorrenza di episodi di fuoriuscita di palloni dal campo sportivo adiacente, tanto da avere segnalato in più occasioni la pericolosità della situazione, lamentando anche la cattiva manutenzione della rete perimetrale. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata in questa sede (cfr. verbale di udienza del 13/2/2025),
i testi escussi ( , e , tutti indifferenti) hanno Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
confermato che la recinzione del campo di calcio (oggetto di custodia da parte dell'ente territoriale)
“risultasse cadente in diversi punti” che “presentasse buchi in diversi punti del perimetro di recinzione” e che “dai buchi della suddetta rete protettiva ripetutamente (cadesse) palloni di calcio nei terreni circostanti ove il svolge la sua attività di allevatore di cavalli”. Parte_1
Tuttavia, nonostante tale consapevolezza, nessuna misura preventiva risulta essere stata adottata da parte del , al fine di impedire o quantomeno attenuare il rischio, e dunque mettere in Parte_1
sicurezza l'area in cui si trovavano i cavalli: né collocando i cavalli (quantomeno quelli in stato di gravidanza) in aree del fondo meno esposte, né tantomeno installando – anche solo in via autonoma
– barriere o protezioni minime a tutela degli animali, nonostante l'ampia estensione del terreno agricolo a disposizione.
Tali accorgimenti, di facile realizzazione oltreché di modesta entità economica, sarebbero apparsi non solo ragionevoli, ma doverosi, in particolare in un contesto in cui si assume l'elevato valore economico degli animali allevati.
La condotta omissiva del danneggiato, a fronte di una situazione di pericolo ben nota, reiterata e prevedibile, integra una violazione del dovere di ordinaria diligenza, e assume pertanto valore causale diretto nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di responsabilità da cose in custodia,
la condotta omissiva del danneggiato può assumere valore causale nella produzione del danno,
rilevando a titolo di concorso colposo ogni comportamento che, in presenza di un rischio conosciuto o conoscibile, si riveli negligente o imprudente nella gestione delle circostanze (cfr. Cass. n.
11185/2023; Cass. n. 9970/2015).
Senonché l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato può
rilevare a titolo di concorso se colposa, non richiedendosi che sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228 del 23/05/2023). Così Cass. n. 34886 del 17/11/2021: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia,
la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda
del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227,
comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico
di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
sinistro” (in senso conforme anche Cass. n. 4588 dell'11/02/2022).
Ed ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o
adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta
incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva
incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 30775 del
22/12/2017).
In virtù delle considerazioni innanzi esposte, deve ritenersi che il concorso colposo del custode dell'animale abbia avuto efficacia causale paritetica rispetto alla condotta colposa del sicché CP_1
la responsabilità risarcitoria deve essere equamente ripartita tra le parti nella misura del 50%, ai sensi degli artt. 1227, primo comma, e 2055 c.c. Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita del puledro nascituro, la
Corte ritiene di dover procedere ad una liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
stante la oggettiva difficoltà di provare l'ammontare del danno derivato dalla perdita del puledro. Se,
infatti, per un verso, può darsi per dimostrato che il puledro sarebbe stato avviato all'attività
agonistica (la selezione dello stallone – un cavallo che aveva avuto una buona 'carriera' – non si spiega diversamente), per altro verso, non è in alcun modo possibile provare quale sarebbe stata l'evoluzione del puledro e gli esiti della sua partecipazione alle corse, cui, come detto, era certamente destinato.
In particolare, si osserva che è stato depositato soltanto un Certificato di intervento fecondativo, dal quale si evince che la cavalla LI è stata inseminata con seme proveniente dallo stallone
OroPuro Bar, animale di indubbio valore sportivo, le cui vincite ammontano, sulla base di una scheda informativa in atti e non contestata, a complessivi euro 575.222,00, con tasso di monta indicato pari a euro 3.000,00.
La documentazione allegata riguarda esclusivamente il profilo genetico dello stallone utilizzato,
mentre quanto alla cavalla LI è stato depositato soltanto un certificato di origine da cui si evincono gli ascendenti in linea retta, segnatamente (padre) e (nonno Per_1 Per_2
materno), entrambi trottatori selezionati, secondo quanto riportato nelle tabelle informative depositate in atti.
Sennonché tale documentazione attiene a un valore genetico astratto, privo di corrispondenza concreta in termini di risultati sportivi propri della fattrice o di precedenti dimostrabili in ambito riproduttivo.
Pertanto, alla luce di quanto precede, la Corte reputa equo quantificare il danno da perdita del nascituro nella misura di euro 20.000,00, quale valore teorico massimo riconoscibile per il progetto riproduttivo in essere, calibrato sulla base del patrimonio genetico coinvolto, dei costi di mercato stimati e dell'intervento fecondativo comunque attestato. Pertanto, in considerazione del ritenuto concorso causale del danneggiato, nella determinazione dell'evento, accertato nella misura del 50%, l'importo dovuto a titolo risarcitorio dovrà essere ridotto in proporzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.; così spettando all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di euro 10.000,00.
Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi, previa devalutazione della somma liquidata al momento del fatto, sulla somma anno per anno rivalutata, fino alla data della sentenza. Dal deposito della sentenza gli interessi sono dovuti senza alcuna ulteriore rivalutazione.
3. Va, infine, delibata la questione relativa a quale dei convenuti debba essere imputata, in via definitiva, l'obbligazione risarcitoria, alla luce del rapporto assicurativo in essere tra il CP_1
e la compagnia
[...] Controparte_2
Alla luce delle risultanze documentali e delle deduzioni difensive, la Corte ritiene fondata la domanda di manleva spiegata dal in virtù della copertura assicurativa prestata dalla Controparte_1
compagnia in forza della polizza n. 1/2383/154945524. Controparte_2
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che il rischio inerente alla gestione del campo sportivo comunale era regolarmente coperto dalla suddetta polizza, la quale prevede espressamente, all'art. 6
delle condizioni di assicurazione – Sezione 3, la garanzia per la responsabilità civile derivante da uso,
a qualsiasi titolo o destinazione, di impianti o strutture che possano essere usati per attività sportive o ricreative.
Nel caso di specie, le garanzie contrattuali risultano pienamente operative, trattandosi di responsabilità riconducibile alla custodia del campo da gioco e alla mancata idoneità delle sue protezioni perimetrali.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne il da tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a pagare per effetto della presente CP_1
sentenza.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
Nel rapporto tra il comune e l'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della notevole riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento e del concorso causale riconosciuto in capo al danneggiato, devono essere compensate nella misura del 50%.
È principio consolidato, infatti, che la compensazione delle spese possa trovare giustificazione anche nei casi di accoglimento solo parziale della domanda, specie quando questo avvenga in relazione al quantum o a singoli capi di richiesta. Sul punto, Cass. n. 16563/2021: “la nozione di soccombenza
reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche
in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica
domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una
domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto” (cfr. in senso conforme anche Cass., n.
21684/2013; n. 10113/2018; n. 1268/2020).
Per il residuo 50%, le spese di lite liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020) e in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza S.U. n.
33482/2022 vanno poste a carico del CP_1
Quanto al rapporto tra comune e appellante da un lato e compagnia assicuratrice dall'altro, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 16.03.2021, da , nei confronti del Parte_1
, nella persona del p.t., nonché di nella persona Controparte_1 CP_3 Controparte_4
del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1962/20 del 16/09/2020, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al Controparte_1
pagamento di euro 10.000,00 in favore del oltre interessi calcolati come da parte Parte_1
motiva;
2) condanna il e in solido, al pagamento del 50% delle spese del Controparte_1 CP_5
doppio grado di giudizio in favore del che liquida - per l'intero - in complessivi Parte_1
euro 3.759,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 3.000,00
per compensi, ed in complessivi euro 5.138,00 per il presente giudizio, di cui euro 1.138,00
per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Oronzo Carrozzini, dichiaratosi antistatario.
3) condanna (Divisione , quale compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_5
del in forza della polizza n. 1/2383/154945524, a tenere indenne Controparte_1
l'amministrazione del da quanto la stessa sia tenuta a corrispondere a Controparte_1
parte appellante, in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna l pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore del CP_5 CP_1
spese che liquida in € 3.000,00 per il primo grado e in € 4.000,00 per questo grado, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile -, in data 14 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA -Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 301 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Oronzo Carrozzini, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Maglie (LE), alla via Roma n. 87, giusta mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresento e difeso dall'avv. Franco Papadia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Aradeo (Le), alla via Scalfo n. 54, giusto mandato in atti;
-APPELLATO- NONCHÉ
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gregorio Elia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla Via Scarambone n. 56, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA-
All'udienza collegiale del 2.4.2025, previo deposito telematico di note di trattazione scritta ad istanza dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati così esposti nella sentenza del Tribunale di Lecce: “
1.Con atto
di citazione regolarmente notificato, adiva il Tribunale di Lecce per Parte_1
accertare la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in relazione all'aborto da trauma subito
dalla propria cavalla da corsa, denominata “LI” e, di conseguenza, sentire condannare il
al ristoro di tutti i danni patiti nella sua componente patrimoniale. Controparte_1
In particolare, l'istante deduceva di essere proprietario di un allevamento di cavalli posto al confine
del campo sportivo del Comune citato, spesso utilizzato nelle ore serali per svolgere partite di calcio.
La struttura era dotata di un impianto fognario e di illuminazione non a norma, ed era altresì dotata
di una rete morbida, issata su dei pali, posta sul muro perimetrale per impedire la fuoriuscita di
palloni. Ciononostante, la rete non era sufficiente a contenerli all'interno del campo da gioco,
finendo per cadere nella proprietà dell'attore e creando un grave pericolo per gli animali allevati
nell'azienda. Per tale ragione, il giorno 29.3.2018, un pallone - fuoriuscito dalla struttura - colpiva la cavalla da
corsa, denominata “LI”, gravida in quel periodo, facendola spaventare e, di conseguenza,
imbizzarrire fino a farla urtare contro gli alberi presenti nell'allevamento.
L'attore denunciava un notevole pregiudizio di tipo economico a suo danno, a causa dell'aborto che
la cavalla subiva per i traumi anzidetti.
2. Si costituiva la convenuta amministrazione, la quale contestava gli addebiti ascrittile, chiedendo
il rigetto di ogni pretesa avversaria e chiamando in causa la compagnia di assicurazione per essere
manlevata in ipotesi di soccombenza.
3. Si costituiva la che eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione, a seguire la carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inoperatività della copertura
assicurativa e, nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda.
4. La causa veniva istruita con produzione documentale atteso il rigetto delle richieste istruttorie
formulate dalle parti.”
Con la sentenza n. 1962/2020, pubblicata il 16/09/2020, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato.
In particolare, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria ritenendo del tutto carente la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, rilevando l'inammissibilità delle richieste istruttorie dell'attore, in quanto riferite a circostanze estranee alla controversia o formulate in modo generico, ovvero da provarsi documentalmente.
Ha, altresì, ritenuto inammissibile la invocata consulenza tecnica d'ufficio, in quanto esplorativa, e ha rilevato l'assenza di un intervento veterinario tempestivo, idoneo a verificare nell'immediatezza lo stato della cavalla.
Il giudice di primo grado ha, in particolare, rilevato come il certificato veterinario prodotto, datato 4
aprile 2018, attestasse un aborto da trauma senza che vi fosse alcun riferimento all'asserito evento del 29 marzo, e come le ulteriori allegazioni fotografiche non fossero dirimenti, in mancanza di indicazioni temporali. Ha quindi escluso che fosse stata raggiunta una prova idonea a fondare il dedotto nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello
[...]
, cui si opponevano il nella persona del e la Parte_1 Controparte_1 CP_3
Compagnia nella persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in quanto Controparte_4
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 19 dicembre 2024, la Corte ammetteva l'interrogatorio formale deferito al
[...]
, nonché la prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183, CP_1
comma 6, n. 2 c.p.c., depositata in data 15 luglio 2019 da (con esclusione Parte_1
dei capitoli sub nn. 10, 11 e 12), e sul capitolo dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 4 settembre
2019, con riferimento al solo teste . Testimone_1
La causa, all'esito dell'espletamento della prova orale, all'udienza collegiale del 2.4.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta, in primo luogo, la violazione del diritto di difesa, l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e l'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie avanzate in primo grado.
Contesta, in particolare, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inammissibili i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in parte ritenendoli generici, in parte non pertinenti alla controversia, e comunque irrilevanti ai fini della decisione, privando così l'attore della possibilità di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (il campo sportivo comunale) e l'evento dannoso (l'aborto della cavalla LI). Rileva come le istanze istruttorie - non ammesse - fossero volte a dimostrare sia la carente manutenzione della rete perimetrale del campo (cadente, squarciata e priva dell'altezza regolamentare), sia la concreta dinamica dell'evento, avvenuto nella serata del 29 marzo 2018,
allorquando un pallone, fuoriuscito dal campo, avrebbe colpito la cavalla, provocandone lo spavento,
l'imbizzarrimento, la caduta e, infine, l'aborto.
Deduce, inoltre, che il rigetto dei mezzi istruttori ha impedito di escutere il teste chiave (il medico veterinario che ha prestato le cure alla cavalla), mentre l'ammissione della prova per testi e della consulenza tecnica medico-veterinaria, inspiegabilmente negate dal primo giudice, avrebbe potuto chiarire la congruenza tra la condotta lesiva e le conseguenze subite dall'animale.
L'appellante contesta altresì la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, affermando che il avrebbe dovuto adottare misure idonee a prevenire la fuoriuscita dei palloni, e che la rete fu CP_1
in effetti riparata solo dopo il sopralluogo effettuato da un consulente tecnico in altro procedimento,
a conferma della negligenza del custode.
Sotto il profilo della responsabilità, evidenzia come l'evento sia indiscutibilmente riconducibile alla cosa in custodia e che difetta ogni ipotesi di caso fortuito o di concorso di colpa, essendo l'evento prevedibile ed evitabile mediante l'ordinaria diligenza.
2. Dette censure, fondate in parte qua, vanno accolte nei termini che seguono.
Preliminarmente, va rilevato che le istanze istruttorie, non ammesse dal Tribunale, e integralmente riproposte in questa sede, sono state ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, e come tali ammesse dalla Corte con ordinanza del 19.12.2024.
Ed invero l'espletata prova testimoniale consente di ritener fondata, secondo il criterio del più
probabile che non, la ricostruzione della dinamica del fatto per come allegata dall'attore sin dall'atto introduttivo. Ne consegue che il motivo d'appello, nella parte in cui censura l'erronea esclusione delle richieste istruttorie da parte del primo giudice, resta assorbito, essendo tale censura superata dalla ritenuta ammissibilità dei mezzi istruttori di poi assunti in grado d'appello.
Ed invero, i testimoni (padre dell'attore), e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(entrambi amici dello stesso ), tutti presenti al momento del fatto, hanno riferito Testimone_2
di aver visto un pallone fuoriuscire dal campo sportivo comunale -adiacente al maneggio- e colpire la cavalla LI, provocandone l'imbizzarrimento, lo scontro contro un albero e, infine, la caduta al suolo (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2025).
Le dichiarazioni dei testi escussi, pur provenendo da soggetti legati da rapporti personali di stretta parentela o amicizia con l'attore, sono assolutamente convergenti circa la dinamica del fatto.
Tali elementi trovano altresì riscontro nella testimonianza del veterinario, dott. Testimone_1
, il quale ha riferito di essere stato chiamato in data 29 marzo 2018, e di aver trovato – al proprio
[...]
arrivo – la cavalla de qua a terra, con perdita di acque, sintomatologia compatibile con un aborto in atto, avvenuto – a suo parere – a seguito di un trauma. Il medico ha, altresì, riferito che la dinamica gli era stata descritta dal proprietario, confermando che le condizioni cliniche dell'animale erano compatibili con il racconto ricevuto, e che nei giorni successivi si era limitato a interventi di pulizia,
fino alla certificazione dell'aborto, avvenuto in data 4 aprile 2018 (cfr. verbale d'udienza del
13.2.2025).
Senonché, pur in assenza di documentazione clinica antecedente all'aborto, né di referti ecografici attestanti l'inizio di una regolare gestazione, la concatenazione degli elementi raccolti consente di ritenere sufficientemente dimostrato – secondo il criterio del “più probabile che non” – che il trauma subito dalla cavalla - causato dall'impatto violento del pallone che l'ha attinta - abbia avuto un'efficacia causale nella determinazione dell'evento abortivo.
Alla luce di tali risultanze, la Corte ritiene raggiunta la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (il campo di calcio di proprietà del comune e, in particolare, come innanzi detto, le condizioni in cui si trovava la rete di recinzione che avrebbe dovuto impedire la fuoriuscita del pallone durante il gioco) e l'evento dannoso, nei termini allegati in citazione.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno.
La distribuzione dell'onere probatorio pone a carico del danneggiato la prova del fatto storico, del danno, del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre al custode spetta la prova liberatoria del caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo o la condotta del danneggiato.
Sussiste, in tale ipotesi, una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, sicché la colpa del custode
è irrilevante, essendo sufficiente per l'attore dimostrare il rapporto causale, salvo prova contraria.
Tale accertamento consente di ritenere fondata la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., ferma restando, come si vedrà oltre, la concorrente responsabilità del custode dell'animale per non aver adottato le precauzioni minime a fronte di un rischio noto e reiterato.
Ed invero, accertata la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla cosa in custodia, occorre tuttavia esaminare se sussista altresì un concorso causale del danneggiato, ovvero del soggetto che aveva la custodia dell'animale al momento del fatto, e in quale misura tale concorso abbia inciso nella determinazione del danno.
Sul punto, le risultanze istruttorie offrono elementi sufficienti a ritenere che il comportamento del custode dell'animale abbia contribuito in modo paritetico alla produzione del danno, integrando così
gli estremi di un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
In particolare, emerge ex actis che , padre dell'attore, gestisse da tempo Testimone_2
l'allevamento in cui si trovava la cavalla LI, e che lo stesso fosse assolutamente consapevole della ricorrenza di episodi di fuoriuscita di palloni dal campo sportivo adiacente, tanto da avere segnalato in più occasioni la pericolosità della situazione, lamentando anche la cattiva manutenzione della rete perimetrale. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata in questa sede (cfr. verbale di udienza del 13/2/2025),
i testi escussi ( , e , tutti indifferenti) hanno Testimone_5 Testimone_1 Testimone_3
confermato che la recinzione del campo di calcio (oggetto di custodia da parte dell'ente territoriale)
“risultasse cadente in diversi punti” che “presentasse buchi in diversi punti del perimetro di recinzione” e che “dai buchi della suddetta rete protettiva ripetutamente (cadesse) palloni di calcio nei terreni circostanti ove il svolge la sua attività di allevatore di cavalli”. Parte_1
Tuttavia, nonostante tale consapevolezza, nessuna misura preventiva risulta essere stata adottata da parte del , al fine di impedire o quantomeno attenuare il rischio, e dunque mettere in Parte_1
sicurezza l'area in cui si trovavano i cavalli: né collocando i cavalli (quantomeno quelli in stato di gravidanza) in aree del fondo meno esposte, né tantomeno installando – anche solo in via autonoma
– barriere o protezioni minime a tutela degli animali, nonostante l'ampia estensione del terreno agricolo a disposizione.
Tali accorgimenti, di facile realizzazione oltreché di modesta entità economica, sarebbero apparsi non solo ragionevoli, ma doverosi, in particolare in un contesto in cui si assume l'elevato valore economico degli animali allevati.
La condotta omissiva del danneggiato, a fronte di una situazione di pericolo ben nota, reiterata e prevedibile, integra una violazione del dovere di ordinaria diligenza, e assume pertanto valore causale diretto nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di responsabilità da cose in custodia,
la condotta omissiva del danneggiato può assumere valore causale nella produzione del danno,
rilevando a titolo di concorso colposo ogni comportamento che, in presenza di un rischio conosciuto o conoscibile, si riveli negligente o imprudente nella gestione delle circostanze (cfr. Cass. n.
11185/2023; Cass. n. 9970/2015).
Senonché l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato può
rilevare a titolo di concorso se colposa, non richiedendosi che sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228 del 23/05/2023). Così Cass. n. 34886 del 17/11/2021: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia,
la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda
del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227,
comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico
di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del
sinistro” (in senso conforme anche Cass. n. 4588 dell'11/02/2022).
Ed ancora, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere
oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o
adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta
incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva
incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. n. 30775 del
22/12/2017).
In virtù delle considerazioni innanzi esposte, deve ritenersi che il concorso colposo del custode dell'animale abbia avuto efficacia causale paritetica rispetto alla condotta colposa del sicché CP_1
la responsabilità risarcitoria deve essere equamente ripartita tra le parti nella misura del 50%, ai sensi degli artt. 1227, primo comma, e 2055 c.c. Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita del puledro nascituro, la
Corte ritiene di dover procedere ad una liquidazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.,
stante la oggettiva difficoltà di provare l'ammontare del danno derivato dalla perdita del puledro. Se,
infatti, per un verso, può darsi per dimostrato che il puledro sarebbe stato avviato all'attività
agonistica (la selezione dello stallone – un cavallo che aveva avuto una buona 'carriera' – non si spiega diversamente), per altro verso, non è in alcun modo possibile provare quale sarebbe stata l'evoluzione del puledro e gli esiti della sua partecipazione alle corse, cui, come detto, era certamente destinato.
In particolare, si osserva che è stato depositato soltanto un Certificato di intervento fecondativo, dal quale si evince che la cavalla LI è stata inseminata con seme proveniente dallo stallone
OroPuro Bar, animale di indubbio valore sportivo, le cui vincite ammontano, sulla base di una scheda informativa in atti e non contestata, a complessivi euro 575.222,00, con tasso di monta indicato pari a euro 3.000,00.
La documentazione allegata riguarda esclusivamente il profilo genetico dello stallone utilizzato,
mentre quanto alla cavalla LI è stato depositato soltanto un certificato di origine da cui si evincono gli ascendenti in linea retta, segnatamente (padre) e (nonno Per_1 Per_2
materno), entrambi trottatori selezionati, secondo quanto riportato nelle tabelle informative depositate in atti.
Sennonché tale documentazione attiene a un valore genetico astratto, privo di corrispondenza concreta in termini di risultati sportivi propri della fattrice o di precedenti dimostrabili in ambito riproduttivo.
Pertanto, alla luce di quanto precede, la Corte reputa equo quantificare il danno da perdita del nascituro nella misura di euro 20.000,00, quale valore teorico massimo riconoscibile per il progetto riproduttivo in essere, calibrato sulla base del patrimonio genetico coinvolto, dei costi di mercato stimati e dell'intervento fecondativo comunque attestato. Pertanto, in considerazione del ritenuto concorso causale del danneggiato, nella determinazione dell'evento, accertato nella misura del 50%, l'importo dovuto a titolo risarcitorio dovrà essere ridotto in proporzione ai sensi dell'art. 1227 c.c.; così spettando all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di euro 10.000,00.
Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi, previa devalutazione della somma liquidata al momento del fatto, sulla somma anno per anno rivalutata, fino alla data della sentenza. Dal deposito della sentenza gli interessi sono dovuti senza alcuna ulteriore rivalutazione.
3. Va, infine, delibata la questione relativa a quale dei convenuti debba essere imputata, in via definitiva, l'obbligazione risarcitoria, alla luce del rapporto assicurativo in essere tra il CP_1
e la compagnia
[...] Controparte_2
Alla luce delle risultanze documentali e delle deduzioni difensive, la Corte ritiene fondata la domanda di manleva spiegata dal in virtù della copertura assicurativa prestata dalla Controparte_1
compagnia in forza della polizza n. 1/2383/154945524. Controparte_2
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che il rischio inerente alla gestione del campo sportivo comunale era regolarmente coperto dalla suddetta polizza, la quale prevede espressamente, all'art. 6
delle condizioni di assicurazione – Sezione 3, la garanzia per la responsabilità civile derivante da uso,
a qualsiasi titolo o destinazione, di impianti o strutture che possano essere usati per attività sportive o ricreative.
Nel caso di specie, le garanzie contrattuali risultano pienamente operative, trattandosi di responsabilità riconducibile alla custodia del campo da gioco e alla mancata idoneità delle sue protezioni perimetrali.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne il da tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a pagare per effetto della presente CP_1
sentenza.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, giova rilevare quanto segue.
Nel rapporto tra il comune e l'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione della notevole riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento e del concorso causale riconosciuto in capo al danneggiato, devono essere compensate nella misura del 50%.
È principio consolidato, infatti, che la compensazione delle spese possa trovare giustificazione anche nei casi di accoglimento solo parziale della domanda, specie quando questo avvenga in relazione al quantum o a singoli capi di richiesta. Sul punto, Cass. n. 16563/2021: “la nozione di soccombenza
reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche
in relazione al principio di causalità una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento dell'unica
domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una
domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto” (cfr. in senso conforme anche Cass., n.
21684/2013; n. 10113/2018; n. 1268/2020).
Per il residuo 50%, le spese di lite liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n.
197/2020) e in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza S.U. n.
33482/2022 vanno poste a carico del CP_1
Quanto al rapporto tra comune e appellante da un lato e compagnia assicuratrice dall'altro, le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 16.03.2021, da , nei confronti del Parte_1
, nella persona del p.t., nonché di nella persona Controparte_1 CP_3 Controparte_4
del l.r.p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.1962/20 del 16/09/2020, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al Controparte_1
pagamento di euro 10.000,00 in favore del oltre interessi calcolati come da parte Parte_1
motiva;
2) condanna il e in solido, al pagamento del 50% delle spese del Controparte_1 CP_5
doppio grado di giudizio in favore del che liquida - per l'intero - in complessivi Parte_1
euro 3.759,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 3.000,00
per compensi, ed in complessivi euro 5.138,00 per il presente giudizio, di cui euro 1.138,00
per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Oronzo Carrozzini, dichiaratosi antistatario.
3) condanna (Divisione , quale compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_5
del in forza della polizza n. 1/2383/154945524, a tenere indenne Controparte_1
l'amministrazione del da quanto la stessa sia tenuta a corrispondere a Controparte_1
parte appellante, in esecuzione della presente sentenza;
4) condanna l pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore del CP_5 CP_1
spese che liquida in € 3.000,00 per il primo grado e in € 4.000,00 per questo grado, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile -, in data 14 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele