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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/11/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1567/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria , rappresentata e difesa dall'avv. PATALINI LUCA ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
-convenuta contumace
C.F. ) e C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-convenuti Oggetto: azione di accertamento della accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.10.2025, riportandosi alle conclusioni svolte nei rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la e, per essa la mandataria Parte_1
, conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1 CP_2
chiedendo che fosse accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione CP_3
tacita della eredità di , deceduto a Perugia in data 10.11.2022 e deceduta in CP_4 Per_1
Orvieto in data 19.8.2005, da parte dei figli , e . Controparte_1 CP_2 CP_3
1 A fondamento della domanda esponeva: di vantare un credito nei confronti della signora
[...]
in forza di regolare contratto di cessione dei crediti in blocco ex art. 1263 cc;
di CP_1
aver intrapreso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice (RGE
52/2024), con riferimento ai beni immobili descritti in citazione (v. pagg. 4 e 5); che dalla relazione notarile depositata nella procedura esecutiva immobiliare è emerso che detti beni sono pervenuti alla debitrice esecutata ed agli altri convenuti per successione ereditaria, ma gli odierni convenuti non hanno curato le formalità relative alla accettazione della eredità dei propri genitori e non hanno rinunciato alla stessa;
che la società creditrice ha interesse ad accertare la qualità di eredi dei convenuti;
che ricorrono gli elementi per accertare detta qualità in capo ai convenuti;
che è interesse dell'istante accertare la qualità di eredi anche dei signori e CP_2 CP_3
pur non essendo costoro debitori esecutati, in ragione del fatto che, essendo comproprietari,
[...]
sono destinatari dell'avviso ex art. 599, comma 2 cpc e parti necessarie della eventuale procedura endoesecutiva.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
e si costituivano in giudizio aderendo alla domanda di parte attrice. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita con l'ammissione della prova per interpello della convenuta contumace,
che non interveniva alla udienza fissata per il suddetto incombente.
Alla udienza del 23.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice la prendeva in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma cpc.
II)a)La domanda è procedibile, avendo parte attrice dato prova di aver ritualmente esperito la procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo.
b)La domanda è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre premettere che dalla relazione notarile e dalle risultanze catastali emerge che gli odierni convenuti sono proprietari, in ragione di 1/3 ciascuno, dei beni elencati nella suddetta relazione e 2 richiamati nell'atto di citazione in quanto oggetto del pignoramento immobiliare (v. pagine 4 e 5
della citazione) e segnatamente: Comune di Ficulle Via Borgano n. 20: Catasto Fabbricati: = Foglio
1 particella 207 sub 2; p.T, Cat. C/6, Classe 4 di mq. 29, Rendita Euro 53,92; = Foglio 1 particella
207 sub 3; p.T-1-2, Cat. A/3, Classe 3, di vani 4,5, Rendita Euro 302,13; = Foglio 1 particella 207
sub 4; p.T-1-2, Cat. A/3, Classe 3 di vani 5,5, Rendita Euro 369,27; Edificato su area censita al foglio 1 particella 207 e 208; Comune di Ficulle Via Borgano Snc: = Foglio 1 particella 462 sub 2;
p.T, Cat. C/2, Classe 3, di mq. 56, Rendita Euro 104,12; = Foglio 1 particella 462 sub 3; p.T, Cat.
C/6, Classe 4, di mq. 25, Rendita Euro 46,48; Edificato su area censita al foglio 1 particella 462
generata dalla particella 153. Comune di Ficulle: Catasto Terreni: = Foglio 1 particella 205; IN
Arbor classe 02 Ha.00.08.10 R.D. Euro 3,26 R.A. Euro 2,72. = Foglio 1 particella 206; porzione
AA Vigneto, classe 1 Ha.00.18.00, R.D. Euro 17,94 R.A. Euro 10,23 porzione AB IN .Arbor.,
classe 2 Ha.00.06.00R.D. Euro 2,42 R.A. Euro 2,01. = Foglio 1 particella 327;IN Arbor,classe
2, Ha.00.00.30 R.D. Euro 0,12 R.A. Euro 0,10. = Foglio 1 particella 346; IN Arbor,classe 2,
Ha.00.00.30 R.D. Euro 0,12 R.A. Euro 0,10. = Foglio 1 particella 347; IN Arbor,classe 2,
Ha.00.01.10 R.D. Euro 0,44 R.A. Euro 0,37. Comune di Ficulle: Catasto Terreni: = Foglio 1
particella 75; INativo, classe 2, Ha.00.34.70, R.D. Euro 13,98 R.A. Euro 14,34. = Foglio 1
particella 96; INativo, classe 2, Ha.00.12.95, R.D. Euro 5,22 R.A. Euro 5,35. = Foglio 1
particella 103; INativo, classe 2, Ha.00.18.70, R.D. Euro 7,53 R.A. Euro 7,73. = Foglio 1
particella 161; INativo classe 2, Ha.00.10.70 R.D. Euro 4,31 R.A. Euro 4,42. = Foglio 1
particella 278; INativo classe 2, Ha.00.03.70 R.D. Euro 1,49 R.A. Euro 1,53. = Foglio 1
particella 298; INativo classe 2, Ha.00.00.15 R.D. Euro 0,06 R.A. Euro 0,06. = Foglio 1
particella 332; INativo, classe 2, Ha.00.00.40 R.D. Euro 0,16 R.A. Euro 0,17. Rif.3 Comune di
Ficulle: Catasto Terreni = Foglio 1 particella 137; INativo, classe 2, Ha.00.19.20, R.D. Euro
7,73 R.A. Euro 7,93; = Foglio 1 particella 146; classe 1, Ha.00.21.20, R.D. Euro CP_5
12,37 R.A. Euro 9,85. = Foglio 1 particella 180; , classe 1, Ha.00.18.90, R.D. Euro CP_5
11,03 R.A. Euro 8,78. = Foglio 1 particella 194; porzione AA: INativo, classe 2, Ha.00.64.00, 3 R.D. Euro 25,78 R.A. Euro 26,44 porzione AB;
classe 2, Ha.00.04.00, R.D. Euro CP_5
1,61 R.A. Euro 1,34. Comune di Ficulle: Catasto Terreni = Foglio 1 particella 160; INativo ,
classe 1, Ha.00.10.40, R.D. Euro 5,80 R.A. Euro 5,10. = Foglio 1 particella 263 porzione AA:
INativo, classe 2, Ha.00.14.00, R.D. Euro 5,64 R.A. Euro 5,78; porzione AB;
CP_5
classe 2, Ha.00.03.90, R.D. Euro 1,57 R.A. Euro 1,31. = Foglio 1 particella 331 (ex p.lla 160);
INativo, classe 1, Ha.00.00.40, R.D. Euro 0,22 R.A. Euro 0,20. = Foglio 1 particella 350 (Ex
particella 263), IN classe 2,Ha.00.00.60, R.D. Euro 0,24 R.A. Euro 0,20. CP_5
Dalla relazione notarile risulta che tali beni sono pervenuti agli odierni convenuti per successione ereditaria, aperta a seguito della morte dei loro genitori , nato a [...] il [...], CP_4
deceduto il 10.11.2002 e nata a [...] il [...], deceduta il 19.8.2005 Per_1
(all. 6 e 7 alla citazione).
Dalla relazione notarile emerge che manca la continuità delle trascrizioni, in quanto i convenuti non hanno trascritto l'accettazione della eredità e non consta alcuna rinuncia alla stessa (v.
certificati presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione- all.ti 8 e 9 alla citazione).
Dalla suddetta relazione emerge anche che: in data 6.8.2003 ed i figli hanno Per_1
presentato alla Agenzia delle Entrate di Terni denuncia di successione con riferimento alla eredità relitta da deceduto il 21.5.2003; in data 20.9.2006, gli odierni convenuti CP_4
hanno presentato alla Agenzia delle Entrate denuncia di successione in relazione alla eredità
relitta dalla madre signora deceduta il 17.8.2006. Per_1
Con riferimento alla posizione dei convenuti costituiti, l'adesione alla domanda attorea comporta che deve essere accertata la loro qualità di eredi con riferimento alla delazione ereditaria dei genitori degli stessi, nella quale sono compresi i beni come sopra indicati, come elencati in citazione e oggetto del pignoramento immobiliare in danno di Controparte_1
Con riferimento alla posizione della convenuta , non costituita, la domanda di Controparte_1
accertamento della accettazione tacita ex art. 476 c.c. risulta adeguatamente provata e deve
4 conseguentemente trovare accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. n.
10796/2009 e n. 22317/2014).
La Suprema Corte ha chiarito che mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione “l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. ben può
essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius, trattandosi di
atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal
punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intende accettare l'eredità assume
l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso”
(Cass., n. 11478/2021, Cass. 1438/2020, Cass. 8980/2017, Cass. 15888/2014, Cass. 10796/09,
Cass. 6574/05, Cass. 5226/02).
Infine l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 cc può essere desunta dalla partecipazione del chiamato alla eredità, sia pure in contumacia, al giudizio di merito concernente l'accertamento della sua qualità di erede (Cass. n. 13384/2007).
Applicando i suddetti principi al caso di specie sussistono plurimi elementi da cui dedurre l'accettazione tacita della eredità da parte della convenuta contumace.
In primo luogo risulta che la signora ha presentato dichiarazione di Controparte_1
successione e dunque riveste la qualità di chiamata alla eredità sia con riferimento alla eredità del padre che della madre, così come i fratelli e . CP_2 CP_3
Dalla relazione ipocatastale versata in atti, nonchè dalle visure catastali, emerge, al contempo, che i beni immobili indicati risultano intestati alla convenuta ed ai suoi fratelli per la quota di 1/3
ciascuno. 5 Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti fattuali per affermare l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., atteso che gli elementi complessivamente emersi consentono di ritenere integrato il compimento da parte di di atti tali da presupporre la volontà di accettazione e il Controparte_1
cui diritto rinvia alla qualità di erede, avuto particolare riguardo alla voltura catastale e alla dichiarazione di successione, elementi che fanno presumere la volontà di accettare l'eredità.
Tali elementi, infine, debbono essere valutatati in relazione alla condotta processuale della convenuta, che è rimasta contumace e non ha risposto all'interrogatorio formale deferito da parte attrice, che di per sé consente di ritenere adeguatamente provata la domanda attorea, anche unitamente agli elementi documentali sopra richiamati (Cass., n. 6697/2009).
Segue l'accoglimento della domanda, dovendosi precisare che nessun ordine deve essere adottato nella presente sede in punto di trascrizione, posto che l'art. 2648 c.c. prevede che la parte interessata possa richiedere la trascrizione della accettazione tacita di eredità qualora l'atto che importa accettazione tacita risulti, come nel caso di specie, dalla sentenza, atteso che nella presente sede è
stata accertata l'accettazione tacita di eredità da parte degli odierni convenuti.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite si osserva quanto segue.
Considerata l'adesione alla domanda attorea sussistono fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti costituiti.
Le spese di lite seguono invece il criterio della soccombenza con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta contumace . Controparte_1
La Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del
processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al
giudizio” (Cass. sent. n. 11899/2019 in motivazione;
n. 5561/2021, sent. n. 18584/2022, sent. n.
9448/2022 in motivazione) e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. S.U. n. 32061/2022 in motivazione;
n.
24967/2021 in motivazione, n. 11786/2020 in motivazione), perché l'istante è stato costretto ad 6 adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motivazione) in quanto negato dalla controparte, che ha così dato causa al giudizio.
La liquidazione è operata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della causa, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)in accoglimento della domanda attorea, dichiara avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità di
, nato a [...] il [...], deceduto il 10.11.2002 e di nata a [...] CP_4 Per_1
Pieve il 22.9.1929 e deceduta il 19.8.2005, da parte di nata a [...] il Controparte_1
6.10.1963, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] e che CP_3 CP_2
, e sono eredi dei predetti de cuius; Controparte_1 CP_3 CP_2
2)dichiara compensate le spese di lite tra parte attrice e in convenuti e;
CP_3 CP_2
3)condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida Controparte_1
in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Terni, 22/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice istruttore dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1567 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e per essa la mandataria , rappresentata e difesa dall'avv. PATALINI LUCA ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
-convenuta contumace
C.F. ) e C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guglielmo Santarelli ed elettivamente
[...] domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-convenuti Oggetto: azione di accertamento della accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.10.2025, riportandosi alle conclusioni svolte nei rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la e, per essa la mandataria Parte_1
, conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1 CP_2
chiedendo che fosse accertata e dichiarata ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione CP_3
tacita della eredità di , deceduto a Perugia in data 10.11.2022 e deceduta in CP_4 Per_1
Orvieto in data 19.8.2005, da parte dei figli , e . Controparte_1 CP_2 CP_3
1 A fondamento della domanda esponeva: di vantare un credito nei confronti della signora
[...]
in forza di regolare contratto di cessione dei crediti in blocco ex art. 1263 cc;
di CP_1
aver intrapreso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della debitrice (RGE
52/2024), con riferimento ai beni immobili descritti in citazione (v. pagg. 4 e 5); che dalla relazione notarile depositata nella procedura esecutiva immobiliare è emerso che detti beni sono pervenuti alla debitrice esecutata ed agli altri convenuti per successione ereditaria, ma gli odierni convenuti non hanno curato le formalità relative alla accettazione della eredità dei propri genitori e non hanno rinunciato alla stessa;
che la società creditrice ha interesse ad accertare la qualità di eredi dei convenuti;
che ricorrono gli elementi per accertare detta qualità in capo ai convenuti;
che è interesse dell'istante accertare la qualità di eredi anche dei signori e CP_2 CP_3
pur non essendo costoro debitori esecutati, in ragione del fatto che, essendo comproprietari,
[...]
sono destinatari dell'avviso ex art. 599, comma 2 cpc e parti necessarie della eventuale procedura endoesecutiva.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
e si costituivano in giudizio aderendo alla domanda di parte attrice. CP_3 CP_2
La causa veniva istruita con l'ammissione della prova per interpello della convenuta contumace,
che non interveniva alla udienza fissata per il suddetto incombente.
Alla udienza del 23.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice la prendeva in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma cpc.
II)a)La domanda è procedibile, avendo parte attrice dato prova di aver ritualmente esperito la procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo.
b)La domanda è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Occorre premettere che dalla relazione notarile e dalle risultanze catastali emerge che gli odierni convenuti sono proprietari, in ragione di 1/3 ciascuno, dei beni elencati nella suddetta relazione e 2 richiamati nell'atto di citazione in quanto oggetto del pignoramento immobiliare (v. pagine 4 e 5
della citazione) e segnatamente: Comune di Ficulle Via Borgano n. 20: Catasto Fabbricati: = Foglio
1 particella 207 sub 2; p.T, Cat. C/6, Classe 4 di mq. 29, Rendita Euro 53,92; = Foglio 1 particella
207 sub 3; p.T-1-2, Cat. A/3, Classe 3, di vani 4,5, Rendita Euro 302,13; = Foglio 1 particella 207
sub 4; p.T-1-2, Cat. A/3, Classe 3 di vani 5,5, Rendita Euro 369,27; Edificato su area censita al foglio 1 particella 207 e 208; Comune di Ficulle Via Borgano Snc: = Foglio 1 particella 462 sub 2;
p.T, Cat. C/2, Classe 3, di mq. 56, Rendita Euro 104,12; = Foglio 1 particella 462 sub 3; p.T, Cat.
C/6, Classe 4, di mq. 25, Rendita Euro 46,48; Edificato su area censita al foglio 1 particella 462
generata dalla particella 153. Comune di Ficulle: Catasto Terreni: = Foglio 1 particella 205; IN
Arbor classe 02 Ha.00.08.10 R.D. Euro 3,26 R.A. Euro 2,72. = Foglio 1 particella 206; porzione
AA Vigneto, classe 1 Ha.00.18.00, R.D. Euro 17,94 R.A. Euro 10,23 porzione AB IN .Arbor.,
classe 2 Ha.00.06.00R.D. Euro 2,42 R.A. Euro 2,01. = Foglio 1 particella 327;IN Arbor,classe
2, Ha.00.00.30 R.D. Euro 0,12 R.A. Euro 0,10. = Foglio 1 particella 346; IN Arbor,classe 2,
Ha.00.00.30 R.D. Euro 0,12 R.A. Euro 0,10. = Foglio 1 particella 347; IN Arbor,classe 2,
Ha.00.01.10 R.D. Euro 0,44 R.A. Euro 0,37. Comune di Ficulle: Catasto Terreni: = Foglio 1
particella 75; INativo, classe 2, Ha.00.34.70, R.D. Euro 13,98 R.A. Euro 14,34. = Foglio 1
particella 96; INativo, classe 2, Ha.00.12.95, R.D. Euro 5,22 R.A. Euro 5,35. = Foglio 1
particella 103; INativo, classe 2, Ha.00.18.70, R.D. Euro 7,53 R.A. Euro 7,73. = Foglio 1
particella 161; INativo classe 2, Ha.00.10.70 R.D. Euro 4,31 R.A. Euro 4,42. = Foglio 1
particella 278; INativo classe 2, Ha.00.03.70 R.D. Euro 1,49 R.A. Euro 1,53. = Foglio 1
particella 298; INativo classe 2, Ha.00.00.15 R.D. Euro 0,06 R.A. Euro 0,06. = Foglio 1
particella 332; INativo, classe 2, Ha.00.00.40 R.D. Euro 0,16 R.A. Euro 0,17. Rif.3 Comune di
Ficulle: Catasto Terreni = Foglio 1 particella 137; INativo, classe 2, Ha.00.19.20, R.D. Euro
7,73 R.A. Euro 7,93; = Foglio 1 particella 146; classe 1, Ha.00.21.20, R.D. Euro CP_5
12,37 R.A. Euro 9,85. = Foglio 1 particella 180; , classe 1, Ha.00.18.90, R.D. Euro CP_5
11,03 R.A. Euro 8,78. = Foglio 1 particella 194; porzione AA: INativo, classe 2, Ha.00.64.00, 3 R.D. Euro 25,78 R.A. Euro 26,44 porzione AB;
classe 2, Ha.00.04.00, R.D. Euro CP_5
1,61 R.A. Euro 1,34. Comune di Ficulle: Catasto Terreni = Foglio 1 particella 160; INativo ,
classe 1, Ha.00.10.40, R.D. Euro 5,80 R.A. Euro 5,10. = Foglio 1 particella 263 porzione AA:
INativo, classe 2, Ha.00.14.00, R.D. Euro 5,64 R.A. Euro 5,78; porzione AB;
CP_5
classe 2, Ha.00.03.90, R.D. Euro 1,57 R.A. Euro 1,31. = Foglio 1 particella 331 (ex p.lla 160);
INativo, classe 1, Ha.00.00.40, R.D. Euro 0,22 R.A. Euro 0,20. = Foglio 1 particella 350 (Ex
particella 263), IN classe 2,Ha.00.00.60, R.D. Euro 0,24 R.A. Euro 0,20. CP_5
Dalla relazione notarile risulta che tali beni sono pervenuti agli odierni convenuti per successione ereditaria, aperta a seguito della morte dei loro genitori , nato a [...] il [...], CP_4
deceduto il 10.11.2002 e nata a [...] il [...], deceduta il 19.8.2005 Per_1
(all. 6 e 7 alla citazione).
Dalla relazione notarile emerge che manca la continuità delle trascrizioni, in quanto i convenuti non hanno trascritto l'accettazione della eredità e non consta alcuna rinuncia alla stessa (v.
certificati presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione- all.ti 8 e 9 alla citazione).
Dalla suddetta relazione emerge anche che: in data 6.8.2003 ed i figli hanno Per_1
presentato alla Agenzia delle Entrate di Terni denuncia di successione con riferimento alla eredità relitta da deceduto il 21.5.2003; in data 20.9.2006, gli odierni convenuti CP_4
hanno presentato alla Agenzia delle Entrate denuncia di successione in relazione alla eredità
relitta dalla madre signora deceduta il 17.8.2006. Per_1
Con riferimento alla posizione dei convenuti costituiti, l'adesione alla domanda attorea comporta che deve essere accertata la loro qualità di eredi con riferimento alla delazione ereditaria dei genitori degli stessi, nella quale sono compresi i beni come sopra indicati, come elencati in citazione e oggetto del pignoramento immobiliare in danno di Controparte_1
Con riferimento alla posizione della convenuta , non costituita, la domanda di Controparte_1
accertamento della accettazione tacita ex art. 476 c.c. risulta adeguatamente provata e deve
4 conseguentemente trovare accoglimento nei termini in cui è stata formulata, in virtù delle considerazioni che seguono.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. n.
10796/2009 e n. 22317/2014).
La Suprema Corte ha chiarito che mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione “l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. ben può
essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al de cuius, trattandosi di
atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal
punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intende accettare l'eredità assume
l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso”
(Cass., n. 11478/2021, Cass. 1438/2020, Cass. 8980/2017, Cass. 15888/2014, Cass. 10796/09,
Cass. 6574/05, Cass. 5226/02).
Infine l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 cc può essere desunta dalla partecipazione del chiamato alla eredità, sia pure in contumacia, al giudizio di merito concernente l'accertamento della sua qualità di erede (Cass. n. 13384/2007).
Applicando i suddetti principi al caso di specie sussistono plurimi elementi da cui dedurre l'accettazione tacita della eredità da parte della convenuta contumace.
In primo luogo risulta che la signora ha presentato dichiarazione di Controparte_1
successione e dunque riveste la qualità di chiamata alla eredità sia con riferimento alla eredità del padre che della madre, così come i fratelli e . CP_2 CP_3
Dalla relazione ipocatastale versata in atti, nonchè dalle visure catastali, emerge, al contempo, che i beni immobili indicati risultano intestati alla convenuta ed ai suoi fratelli per la quota di 1/3
ciascuno. 5 Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti fattuali per affermare l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c., atteso che gli elementi complessivamente emersi consentono di ritenere integrato il compimento da parte di di atti tali da presupporre la volontà di accettazione e il Controparte_1
cui diritto rinvia alla qualità di erede, avuto particolare riguardo alla voltura catastale e alla dichiarazione di successione, elementi che fanno presumere la volontà di accettare l'eredità.
Tali elementi, infine, debbono essere valutatati in relazione alla condotta processuale della convenuta, che è rimasta contumace e non ha risposto all'interrogatorio formale deferito da parte attrice, che di per sé consente di ritenere adeguatamente provata la domanda attorea, anche unitamente agli elementi documentali sopra richiamati (Cass., n. 6697/2009).
Segue l'accoglimento della domanda, dovendosi precisare che nessun ordine deve essere adottato nella presente sede in punto di trascrizione, posto che l'art. 2648 c.c. prevede che la parte interessata possa richiedere la trascrizione della accettazione tacita di eredità qualora l'atto che importa accettazione tacita risulti, come nel caso di specie, dalla sentenza, atteso che nella presente sede è
stata accertata l'accettazione tacita di eredità da parte degli odierni convenuti.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite si osserva quanto segue.
Considerata l'adesione alla domanda attorea sussistono fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti costituiti.
Le spese di lite seguono invece il criterio della soccombenza con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice e la convenuta contumace . Controparte_1
La Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del
processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al
giudizio” (Cass. sent. n. 11899/2019 in motivazione;
n. 5561/2021, sent. n. 18584/2022, sent. n.
9448/2022 in motivazione) e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. S.U. n. 32061/2022 in motivazione;
n.
24967/2021 in motivazione, n. 11786/2020 in motivazione), perché l'istante è stato costretto ad 6 adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motivazione) in quanto negato dalla controparte, che ha così dato causa al giudizio.
La liquidazione è operata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della causa, i parametri minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)in accoglimento della domanda attorea, dichiara avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità di
, nato a [...] il [...], deceduto il 10.11.2002 e di nata a [...] CP_4 Per_1
Pieve il 22.9.1929 e deceduta il 19.8.2005, da parte di nata a [...] il Controparte_1
6.10.1963, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] e che CP_3 CP_2
, e sono eredi dei predetti de cuius; Controparte_1 CP_3 CP_2
2)dichiara compensate le spese di lite tra parte attrice e in convenuti e;
CP_3 CP_2
3)condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida Controparte_1
in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Terni, 22/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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